ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/08157

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 358 del 26/07/2010
Firmatari
Primo firmatario: ZAMPARUTTI ELISABETTA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 26/07/2010
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BELTRANDI MARCO PARTITO DEMOCRATICO 26/07/2010
BERNARDINI RITA PARTITO DEMOCRATICO 26/07/2010
FARINA COSCIONI MARIA ANTONIETTA PARTITO DEMOCRATICO 26/07/2010
MECACCI MATTEO PARTITO DEMOCRATICO 26/07/2010
TURCO MAURIZIO PARTITO DEMOCRATICO 26/07/2010


Destinatari
Ministero destinatario:
  • PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  • MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26/07/2010
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26/07/2010
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO delegato in data 30/07/2010
Stato iter:
16/07/2012
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 16/07/2012
DE VINCENTI CLAUDIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SVILUPPO ECONOMICO)
Fasi iter:

SOLLECITO IL 12/10/2010

SOLLECITO IL 01/12/2010

SOLLECITO IL 12/01/2011

SOLLECITO IL 03/02/2011

SOLLECITO IL 03/03/2011

SOLLECITO IL 06/04/2011

SOLLECITO IL 15/04/2011

SOLLECITO IL 23/05/2011

SOLLECITO IL 06/07/2011

SOLLECITO IL 21/09/2011

SOLLECITO IL 16/11/2011

SOLLECITO IL 15/02/2012

SOLLECITO IL 28/05/2012

SOLLECITO IL 04/07/2012

RISPOSTA PUBBLICATA IL 16/07/2012

CONCLUSO IL 16/07/2012

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-08157
presentata da
ELISABETTA ZAMPARUTTI
lunedì 26 luglio 2010, seduta n.358

ZAMPARUTTI, BELTRANDI, BERNARDINI, FARINA COSCIONI, MECACCI e MAURIZIO TURCO. -
Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dello sviluppo economico.
- Per sapere - premesso che:

il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 «Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica», altrimenti noto come decreto Bersani, non disciplina in alcuna parte le modalità di misura relativamente al mercato elettrico;

la legge n. 481 del 1995 prevede all'articolo 2, comma 12, lettera c) che le autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità controllino che le condizioni e le modalità di accesso per i soggetti esercenti i servizi, comunque stabilite, siano attuate nel rispetto dei princìpi della concorrenza e della trasparenza, anche in riferimento alle singole voci di costo;

sempre la legge 481 del 1995 prevede all'articolo 2, comma 12, lettera f) che l'Autorità di settore emani le direttive per la separazione contabile e amministrativa e verifichi i costi delle singole prestazioni per assicurare, tra l'altro, la loro corretta disaggregazione e imputazione per funzione svolta, per area geografica e per categoria di utenza evidenziando separatamente gli oneri conseguenti alla fornitura del servizio universale definito dalla convenzione, provvedendo quindi al confronto tra essi e i costi analoghi in altri Paesi, assicurando la pubblicizzazione dei dati e all'articolo 2, comma 12, lettera m) valuta reclami, istanze e segnalazioni presentate dagli utenti o dai consumatori, singoli o associati, in ordine al rispetto dei livelli qualitativi e tariffari da parte dei soggetti esercenti il sevizio nei confronti dei quali interviene imponendo, ove opportuno, modifiche alle modalità di esercizio degli stessi ovvero procedendo alla revisione del regolamento di servizio di cui al comma 37;

la legge 23 agosto 2004, n. 239, concernente «Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia prevede all'articolo 1, comma 35, che l'autorità per l'energia elettrica e il gas, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotti, compatibilmente con lo sviluppo della tecnologia degli apparecchi di misura, i provvedimenti necessari affinché le imprese distributrici mettano a disposizione dei propri clienti o di un operatore prescelto da tali clienti a rappresentarli il segnale per la misura dei loro consumi elettrici»;

il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, recante «misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia prevede che l'autorità per l'energia elettrica e il gas adotta disposizioni per la separazione funzionale, anche per lo stoccaggio di gas, secondo le direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE del Parlamento europeo e del consiglio, del 26 giugno 2003, e definisce le modalità con cui le imprese di distribuzione di energia elettrica o di gas naturale garantiscono, nel rispetto delle esigenze di privacy, l'accesso tempestivo e non discriminatorio ai dati dell'ultimo anno derivanti dai sistemi informativi e dall'attività di misura, relativi ai consumi dei clienti connessi alla propria rete, strettamente necessari per la formulazione delle offerte commerciali e la gestione dei contratti di fornitura»;

di fatto l'attuale normativa lascia dubbi riguardo a quale sia il regime di svolgimento dell'attività di misura, e riguardo a se gli aventi interesse possano contare o meno relativamente alla misura di energia elettrica - sulle stesse garanzie di qualità del servizio che afferiscono l'attività di distribuzione;

l'incertezza di cui al punto precedente potrebbe limitare le possibilità dell'autorità per l'energia elettrica e il gas nell'impossibilità di dare seguito ai dettami normativi previsti dalle norme primarie sopra riportate;

ciò crea difficoltà ed incertezze agli operatori del settore come risulta dal caso di specie di seguito riportato:

Mengozzi rifiuti sanitari è un'azienda forlivese leader in Italia nella gestione dei rifiuti provenienti da attività ospedaliere e ambulatoriali. Fulcro della sua attività è l'esercizio di un termovalorizzatore con il quale, attraverso lo smaltimento dei rifiuti viene prodotta energia elettrica che in parte viene autoconsumata, e in parte, nelle quote eccedenti, viene rivenduta al GSE nell'ambito di una convenzione stabilita ai sensi del provvedimento Cip 6/92;

Mengozzi acquista l'integrazione di energia elettrica necessaria ai propri consumi dalla Hera s.r.l. attraverso la rete di Enel distribuzione;

con bolletta del 27 novembre 2009 Hera invia a Mengozzi una fattura a conguaglio per l'energia acquistata nel biennio 2009/2009 fatturando oltre ai consumi effettivamente trasferiti dalla rete anche quelli relativi all'energia prodotta dalla Mengozzi stessa sia l'energia ceduta al GSE e non immessa in rete, applicando sia il prezzo dell'energia sia l'aliquota per il trasporto, servizio mai effettuato;

alla contestazione effettuata da Mengozzi, Hera ha risposto con lettera del 2 marzo 2010 sostenendo che «le fatture di consumo di energia elettrica sopra indicate sono state emesse dai nostri sistemi in modo automatico sulla base dei dati di consumo forniti dal distributore locale competente, Enel distribuzioni Spa» e che stiamo procedendo ad eseguire le necessarie verifiche presso il distributore Enel distribuzione Spa";

con lettera trasmessa in data 13 aprile 2010 Hera comunicava che «relativamente alle azioni di verifica da noi intraprese presso Enel distribuzione Spa, siamo con la presente a confermarVi, allo stato, la correttezza dei dati di consumo di energia elettrica afferenti al vostro impianto in regime di Cip 6/92», avvertendo inoltre che, in caso di mancato pagamento delle fatture entro il termine indicato, «HERA Comm intraprenderà le azioni ritenute più opportune per il recupero del proprio credito, riservandosi di trasmettere alla Società di Distribuzione Locale, la richiesta di chiusura delle forniture per morosità, senza ulteriore preavviso», causando di fatto una interruzione di pubblico servizio;

in data 26 aprile 2010 Mengozzi ha trasmesso una comunicazione ad Hera con la quale veniva ribadita la fondatezza della propria posizione anche attraverso una puntuale analisi documentale dei documenti di fatturazione e come, laddove venissero rilevate violazioni contrattuali ai sensi degli articoli 1175 e 1375 del codice civile si configurerebbero gravi profili di responsabilità da valutare anche per aspetti non solo civilistici. Contemporaneamente si chiedeva ad Enel e all'autorità per l'energia elettrica ed il gas nell'ambito delle rispettive competenze chiarimenti interpretativi allo scopo di fare chiarezza e dirimere la controversia -:

quali iniziative normative si intendano porre in essere per chiarire in modo esaustivo e conclusivo i dubbi interpretativi che hanno determinato questa situazione che rischia di coinvolgere decine di operatori presenti sul mercato che ne avrebbero grave danno e difficoltà nel proprio operare;

quali iniziative si intendano porre in essere affinché alla luce di casi come quello rappresentato vengano assunte le pertinenti iniziative di carattere normativo e regolamentare e vengano tutelati e garantiti gli operatori e i clienti del settore relativamente ai princìpi di trasparenza, parità di trattamento e tutela della concorrenza, anche affinché situazioni come quelle rappresentate non abbiano a ripetersi. (4-08157)
Atto Camera

Risposta scritta pubblicata lunedì 16 luglio 2012
nell'allegato B della seduta n. 666
All'Interrogazione 4-08157 presentata da
ELISABETTA ZAMPARUTTI

Risposta. - Con riferimento alle misure normative e regolamentari di cui si chiede nell'interrogazione in oggetto, si rappresenta che è compito dell'autorità per l'energia elettrica e il gas di vigilare sul corretto comportamento degli operatori, sanzionando eventuali azioni lesive dei principi di trasparenza del mercato, parità di trattamento e tutela della concorrenza.
Occorre rilevare che la legge n. 481 del 1995, istitutiva dell'autorità di regolazione di servizi di pubblica utilità, prevedeva specifici poteri in materia di qualità dei servizi, di trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi stessi nonché di valutazione dei reclami di utenti e consumatori; tali compiti sono peraltro assistiti da poteri ispettivi, inibitori e sanzionatori e gli stessi proventi delle sanzioni sono destinati ad un apposito fondo per il finanziamento di progetti a vantaggio di consumatori selezionati dal Consiglio nazionale consumatori ed utenti (CNCU).
Come ribadito nel testo dell'articolo 44 del decreto legislativo n. 93 del 2011, spetta all'autorità decidere sui reclami presentati contro un gestore di un sistema di trasmissione, di trasporto, di stoccaggio, di un sistema GNL - gas naturale liquefatto - o di distribuzione per quanto concerne gli obblighi a tali gestori imposti in attuazione delle direttive comunitarie sui mercati interni dell'energia elettrica e del gas naturale.
Inoltre, sempre presso l'autorità per l'energia elettrica e il gas, è attivo lo «Sportello per il consumatore di energia» previsto dall'articolo 27 della legge n. 99 del 2009, con il compito di fornire informazioni, assistenza e tutela ai clienti finali di energia elettrica e gas, mettendo a disposizione un canale di comunicazione diretto, in grado di assicurare una tempestiva risposta a reclami, istanze e segnalazioni.

Il Sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico: Claudio De Vincenti.
Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

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