ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/07950

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 349 del 07/07/2010
Firmatari
Primo firmatario: BELTRANDI MARCO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 07/07/2010
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BERNARDINI RITA PARTITO DEMOCRATICO 07/07/2010
FARINA COSCIONI MARIA ANTONIETTA PARTITO DEMOCRATICO 07/07/2010
MECACCI MATTEO PARTITO DEMOCRATICO 07/07/2010
TURCO MAURIZIO PARTITO DEMOCRATICO 07/07/2010
ZAMPARUTTI ELISABETTA PARTITO DEMOCRATICO 07/07/2010


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
  • MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI delegato in data 07/07/2010
Stato iter:
09/07/2012
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 09/07/2012
ORNAGHI LORENZO MINISTRO - (BENI E ATTIVITA' CULTURALI)
Fasi iter:

SOLLECITO IL 12/10/2010

SOLLECITO IL 01/12/2010

SOLLECITO IL 12/01/2011

SOLLECITO IL 04/02/2011

SOLLECITO IL 03/03/2011

SOLLECITO IL 23/03/2011

SOLLECITO IL 14/04/2011

SOLLECITO IL 23/05/2011

SOLLECITO IL 06/07/2011

SOLLECITO IL 21/09/2011

SOLLECITO IL 16/11/2011

SOLLECITO IL 15/02/2012

SOLLECITO IL 20/02/2012

SOLLECITO IL 28/05/2012

SOLLECITO IL 04/07/2012

RISPOSTA PUBBLICATA IL 09/07/2012

CONCLUSO IL 09/07/2012

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-07950
presentata da
MARCO BELTRANDI
mercoledì 7 luglio 2010, seduta n.349

BELTRANDI, BERNARDINI, FARINA COSCIONI, MECACCI, MAURIZIO TURCO e ZAMPARUTTI. -
Al Ministro per i beni e le attività culturali, al Ministro dello sviluppo economico.
- Per sapere - premesso che:

è in corso un difficile confronto per il rinnovo del contratto dei diritti connessi tra la SCF, la società di collecting delle imprese musicali che raccoglie i compensi dovuti ad artisti e produttori, e la RNA, che rappresenta le radio nazionali associate;

tale contratto risulta scaduto dal 2006 e, anche in virtù di anomalie nella normativa attualmente vigente, non si è raggiunta un'intesa volta a ridefinire una piattaforma condivisa per l'adeguamento dei corrispettivi per i diritti discografici;

il mancato rinnovo del contratto nazionale sta producendo una serie di distorsioni nella remunerazione dei diritti con grave pregiudizio degli editori e degli artisti oltreché una profonda lacerazione nei rapporti tra i due soggetti che dovrebbero invece essere partner per il sostegno al patrimonio artistico del nostro Paese;

oltre allo stallo delle trattative, è in corso un contenzioso legale in cui i network radiofonici nazionali sono stati chiamati in giudizio per il mancato pagamento dei diritti ai legittimi titolari, ai sensi dell'articolo 73 della legge 22 aprile 1941, n. 633;

al di là delle ragioni di merito del contendere e delle legittime esigenze di ciascuna delle parti in causa, risulta all'interrogante che le emittenti radiofoniche abbiano unilateralmente deciso di sospendere dai palinsesti la programmazione dei nuovi brani di cantanti italiani, sospensione che sta seriamente danneggiando i giovani artisti e i talenti emergenti. Un danno che in questa fase di crisi rischia di mettere a repentaglio gli investimenti in ricerca e sviluppo nella musica -:

se i Ministri interrogati siano a conoscenza dell'attuale stato dei fatti;

se non ritengano quanto mai urgente convocare un tavolo con la partecipazione di tutti i soggetti interessati per trovare una soluzione negoziata e porre termine al supposto blocco della programmazione radiofonica degli artisti italiani;

quali ulteriori iniziative, necessarie ed urgentissime, intendano attuare per dare soluzione al problema di cui in premessa, nell'eventualità in cui la soluzione proposta dagli interroganti non venga recepita.(4-07950)
Atto Camera

Risposta scritta pubblicata lunedì 9 luglio 2012
nell'allegato B della seduta n. 662
All'Interrogazione 4-07950 presentata da
MARCO BELTRANDI

Risposta. - In riferimento all'atto di sindacato ispettivo in oggetto indicato, con cui l'interrogante chiede di sapere quali iniziative si intendano intraprendere per porre fine alla situazione di stallo creatasi fra SCF (società che rappresenta i produttori di fonogrammi) e RNA (associazione che rappresenta le radio italiane) nel rinnovo del contratto dei diritti connessi per il passaggio in radio di brani musicali, si rappresenta quanto segue.
Dalla considerazione del valore e dell'utilità che l'attività di produzione dei fonogrammi riveste, rispetto all'obiettivo della promozione della cultura sancito dalla Carta costituzionale, è conseguito che il legislatore ha attribuito all'industria fonografica una particolare tutela giuridica, volta a riservare esclusivamente a suo favore la facoltà di riprodurre ed immettere in commercio i prodotti fonografici derivati dall'incisione originale.
L'ordinamento giuridico italiano definisce il disco come un prodotto industriale, non come opera dell'ingegno; la ratio della protezione accordata ai produttori fonografici dalla legge n. 633 del 1941 si rinviene nell'esigenza di sostenere il valore economico del disco, difendendolo contro le facili abusive duplicazioni, mediante il riconoscimento di un diritto esclusivo che ha ad oggetto la formazione del prodotto cioè della matrice o disco originale incorporante la registrazione in quanto bene immateriale.
A tale scopo, l'attribuzione all'avente diritto di uno ius excludendi è sembrato lo strumento più idoneo a tutelare l'attività organizzativo-imprenditoriale e gli sforzi economici effettuati dal produttore fonografico, che può vantare un diritto esclusivo declinabile in più facoltà distinte ed indipendenti, individuate nell'articolo 72 della legge n. 633 del 1941 in forma meramente esemplificativa e non tassativa.
Gli articoli 72, 73 e 73-bis della legge n. 633 del 1941 prevedono una protezione del produttore fonografico diversamente qualificata a seconda del tipo di utilizzazioni.
Si distingue, difatti, generalmente fra «utilizzazioni primarie» del fonogramma ed «utilizzazioni secondarie».
Le prime consisterebbero nelle fattispecie di cui all'articolo 72 (riproduzione, distribuzione, noleggio e prestito, messa a disposizione secondo la definizione della direttiva 2001/29/CE) e sarebbero protette da un vero e proprio diritto esclusivo di autorizzare o meno le suddette utilizzazioni.
Le utilizzazioni secondarie di cui agli articoli 73 (e 73-bis) sembrerebbero fondare un diritto patrimoniale di credito attribuito direttamente al titolare della privativa sul fonogramma, con il conseguente obbligo dell'utilizzatore al pagamento di un compenso (o di un equo compenso nel caso di utilizzazioni non a scopo di lucro ai sensi dell'articolo 73-bis).
I diritti del produttore fonografico ex articoli 72 e seguenti della legge sul diritto d'autore possono essere gestiti individualmente dai titolari ovvero collettivamente da qualsiasi soggetto privato, mancando, in quest'ambito, una disposizione equivalente all'articolo 180 della legge sul diritto d'autore per l'attività di intermediazione nel diritto d'autore.
La gestione collettiva dei diritti in parola è esercitata per mezzo delle associazioni di categoria dei produttori dei fonogrammi nell'ambito delle quali la Società Consortile Fonografici (di seguito SCF) ha assunto negli ultimi anni una posizione di rilievo.
I soggetti destinatari della norma di cui all'articolo 73 sono, principalmente, le emittenti radiofoniche e televisive.
Con il progressivo massiccio utilizzo dei fonogrammi (inizialmente) da parte delle emittenti radiofoniche, la norma ha costituito, difatti, il principale presidio per una tutela ed una remunerazione dell'attività industriale del produttore fonografico rispetto alle utilizzazioni radiofoniche e televisive.
Le disposizioni necessarie per definire il compenso previsto in favore dei produttori fonografici e degli artisti interpreti ed esecutori si rinvengono nell'articolo 23 del regio decreto 18 maggio 1942, n. 1369 cui l'articolo 73, comma 2, della legge n. 633 del 1941 espressamente rinvia.
Ai sensi del comma 2 dell'articolo 73 citato, la misura del compenso per l'utilizzazione del fonogramma a scopo di lucro deve essere determinata secondo le norme del regolamento di esecuzione della legge n. 633 del 1941.
Il regolamento è stato approvato mediante il regio decreto n. 1369 del 1942 che, all'articolo 23, stabilisce che la misura del compenso dovuto al produttore del disco fonografico, in quanto non diversamente stabilito tra le parti, è determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del comitato consultivo permanente per il diritto d'autore, in adunanza generale.
In forza di tale disposizione sono stati, quindi, emanati i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° settembre 1975 e del 15 luglio 1976.
Il primo dei decreti stabilisce che, in difetto di diverso accordo tra le parti, i compensi sono dovuti dagli utilizzatori privati nella misura del 2 per cento degli incassi lordi o delle quote degli incassi lordi riconducibili all'uso del fonogramma.
Il secondo dei provvedimenti fissa, invece, il compenso dovuto dall'ente concessionario del servizio delle radiodiffusioni circolari, commisurandolo all'1,50 per cento delle quote di incassi lordi riferibili alla effettiva utilizzazione del disco o apparecchio analogo, fatti salvi i diversi accordi tra le parti.
Viceversa, per l'utilizzazione a scopo non di lucro l'articolo 73-bis contempla la corresponsione di un equo compenso la cui determinazione, ripartizione e riscossione è demandata, ai sensi del comma 2, alle norme del regio decreto n. 1369 del 1942.
Tale sistema mantiene ancora la sua validità quale strumento individuato dal legislatore per superare le contrapposizioni non riconducibili ad un'intesa.
Ciononostante, l'attuale evoluzione delle dinamiche di mercato impone un'analisi più approfondita degli aspetti di criticità che, nel tempo, sono stati rilevati, al fine di assumere ogni iniziativa idonea a prevenire e comporre la contrapposizione tra gli operatori del settore in tema di determinazione dei compensi per i diritti connessi, fornendo altresì elementi di certezza utili a bilanciare i diversi interessi coinvolti e garantire altresì una più efficace tutela dei contraenti più deboli, come peraltro auspicato dall'autorità garante della concorrenza e del mercato con le determinazioni AS 622 del 12 ottobre 2009 e AS 829 del 05 aprile 2011.
Fra gli elementi di criticità, vi è, sicuramente, il grado di conflittualità, dimostrata anche nella negoziazione di cui all'interrogazione, fra il soggetto rappresentante i produttori discografici (Società consortile fonografici) e quello rappresentante le radio (RNA).
Per quanto concerne il mancato accordo fra Società consortile fonografici e RNA, richiamato nell'interrogazione, si prende atto, tuttavia, di quanto dichiarato dal consorzio dei produttori, il quale ha pubblicato sul proprio sito, in data 16 aprile 2012, un comunicato stampa con cui afferma che è stato raggiunto un accordo coi network radiofonici che ha portato alla firma di un contratto quadriennale, in cui, sempre a dire del consorzio SCF, si è pattuito un adeguamento del 25 per cento della percentuale del compenso spettante agli artisti e produttori discografici per la diffusione al pubblico del loro repertorio.
Inoltre, in pari data, risulterebbe sottoscritta, fra i medesimi soggetti, anche una transazione avente per oggetto tutto il contenzioso precedente, già oggetto, come ricordato nell'interrogazione, di una complessa controversia giudiziaria.

Il Ministro per i beni e le attività culturali: Lorenzo Ornaghi.
Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

contratto

contratto di lavoro

professioni artistiche

ricerca e sviluppo