MAURIZIO TURCO, BELTRANDI, BERNARDINI, FARINA COSCIONI, MECACCI e ZAMPARUTTI. -
Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro della difesa.
- Per sapere - premesso che:
il 24 giugno 2010, nel corso della riunione del Consiglio dei ministri, secondo quanto risulta dal comunicato stampa della Presidenza del Consiglio dei ministri, è stato approvato un decreto-legge recante la proroga, per il secondo semestre 2010, degli interventi di cooperazione allo sviluppo e di sostegno dei processi di pace e stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia attualmente in atto;
il decreto-legge n. 1 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 30 del 2010, recava disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni urgenti per l'attivazione del Servizio europeo per l'azione esterna e per l'amministrazione della difesa. Il decreto-legge ha finanziato, per il periodo dal 1
o gennaio al 30 giugno 2010, la partecipazione delle forze armate e delle forze di polizia alle medesime missioni internazionali già oggetto dell'ultima proroga operata dal decreto-legge n. 152 del 2009, convertito dalla legge n. 197 del 2009.
il decreto-legge, è un provvedimento provvisorio avente forza di legge, adottato in casi straordinari di necessità ed urgenza dal Governo, ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione della Repubblica italiana ed entra in vigore immediatamente dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale;
l'articolo 77 della costituzione stabilisce «Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.»;
il «Calendario dei lavori dell'Assemblea» della Camera dei Deputati, n. 24 (luglio 2010), prevede per il giorno lunedì 12 luglio «Discussione sulle linee generali del disegno di legge di conversione del decreto-legge recante la proroga, per il secondo semestre 2010, degli interventi di cooperazione allo sviluppo e di sostegno dei processi di pace e stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia attualmente in atto (deliberato dal Consiglio dei ministri - in corso di presentazione - ove presentato alla Camera e concluso dalla Commissione)»;
l'annunciato decreto non risulta essere stato presentato alle Camere né pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale;
tale situazione (la mancata pubblicazione in Gazzetta Ufficiale) dà luogo ad una vacatio legis che, per i giorni che intercorrono dalla data del 1
o luglio fino al giorno successivo a quello di effettiva pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, non appare sanabile ex post, rendendo illegittimo l'operato dei contingenti militari che dopo il 30 giugno 2010 hanno continuato a partecipare alle missioni internazionali in argomento;
la vacatio legis origina diverse problematiche in ordine alla valutazione giuridica degli atti e di avveramento si situino all'interno del periodo di non vigenza della norma;
buona parte dei problemi originati si rivela ex post, in sede di contenzioso, quando ad esempio per le norme a termine si debba esaminare un comportamento conforme al disposto sia della norma precedente che di quella rinnovata, ma compiutosi nel periodo di vacatio, nel silenzio (vizio frequente) della nuova norma circa tali ipotesi. In generale, per effetto della combinata considerazione di norme generali, la valutazione non può, se non in casi numericamente assai limitati, ricondursi alla semplice registrazione di assenza di norma cogente, ma si addensano invece spesso, come intorno al caso esaminato, considerazioni di altra natura che rendono la vacatio origine di complesse riflessioni;
per le norme penali, si noti che il principio dell'irretroattività della norma penale governa con assoluta priorità tutte le questioni già a suo tempo contemplate con il decreto-legge n. 1 del 2010;
non risulta che il Ministro della difesa abbia disposto l'immediato rientro dei contingenti militari impegnati in territorio estero;
è del tutto evidente che la mancata presentazione alle Camere del decreto-legge approvato dal Consiglio dei ministri il giorno 24 giugno 2010 rappresenta una palese violazione del dettato costituzionale -:
se non ritenga che la presenza di militari italiani nei territori di altri Stati possa rappresentare una pericolosa occupazione militare e che ogni azione da essi compiuta rappresenti una inaccettabile violazione dell'articolo 11 della Costituzione italiana oltreché delle leggi e della sovranità territoriale di quegli Stati;
quali immediati provvedimenti intenderà adottare per ristabilire la legalità che appare agli interroganti così palesemente violata e se il Ministro della difesa se non l'intero Governo non ritengano opportuno presentare le proprie dimissioni al Capo dello Stato per aver, ad avviso degli interroganti, così maldestramente provocato una inaccettabile violazione della sovranità territoriale di altri Stati esteri, mediante l'occupazione militare;
a decorrere dalle ore 24 del 30 giugno 2010, fino alla data di effettiva pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto-legge recante la proroga, per il secondo semestre 2010, citato in premessa, quante e quali siano state le operazioni militari che hanno coinvolto militari italiani, in quali Paesi, per quanto tempo, quanti i feriti o i deceduti, quanti i mezzi distrutti o danneggiati e per quale motivo, quali i costi di ogni singola operazione.
(4-07912)