Atto Camera
Interrogazione a risposta scritta 4-07624
presentata da
MAURIZIO TURCO
mercoledì 16 giugno 2010, seduta n.338
MAURIZIO TURCO, BELTRANDI, BERNARDINI, FARINA COSCIONI, MECACCI e ZAMPARUTTI. -
Al Ministro della difesa.
- Per sapere - premesso che:
con il foglio M-D.AAVARM004/20207/DIP4/l/P13-8 del 21 maggio 2010 la direzione per l'impiego del personale militare dell'Aeronautica (DIPMA) ha, chiesto, a tutti i reparti dell'Aeronautica militare, di conoscere se il personale trasferito ai sensi della legge n. 104 del 1992 e del decreto legislativo n. 267 del 2000 abbia ancora i requisiti da cui era scaturito il trasferimento avente carattere di temporaneità presso la nuova sede, come previsto dalla direttiva DIPMA-UD-001 edizioni 2001, 2004 e 2007 nonché dagli ordini d'impiego di ciascun militare trasferito;
tale richiesta, da parte della DIPMA, è stata avanzata anche per il personale trasferito per esigenze particolari di natura privata (ex para 4 direttiva DIPMA-UD-001) sebbene, per tali trasferimenti, non fosse previsto nessun carattere di temporaneità, né di dover comunicare alla DIPMA la risoluzione delle problematiche connesse alle esigenze particolari di natura privata da cui era scaturito il trasferimento a carattere definitivo presso una nuova sede. Tale personale, infatti, veniva trasferito solo se trovava «utile impiego», ossia solo ed esclusivamente se nell'Ente di destinazione era presente una vacanza organica tale da consentire la normale collocazione del medesimo militare e a condizione che vi fosse un rapporto di forza ottimale tra Ente cedente ed Ente di destinazione come specificato nella direttiva DIPMA-UD-001 edizione 2001, 2004 e 2007 e dagli ordini di impiego del personale trasferito ai sensi del cosiddetto «para 4» delle medesima;
il citato foglio stabilisce, tra l'altro, che nelle more dell'imminente variante alla DIPMA 001, il personale trasferito con cosiddetto «para 4» venga inserito nella programmazione di reimpiego qualora siano cessati i presupposti alla base della movimentazione, contrariamente alla attuale direttiva ancora vigente -:
se il Ministro interrogato sia a conoscenza di quanto esposto in premessa e quali iniziative intenda avviare affinché la DIPMA riveda le proprie determinazioni in relazione al solo personale trasferito per gravi problemi di carattere familiare o di servizio in virtù della disposizione contenuta nella direttiva citata;
quali provvedimenti intenda adottare nei confronti del personale che ha omesso di comunicare il venir meno dei requisiti che hanno dato titolo al trasferimento dalla originaria sede di servizio ai sensi della legge n. 104 del 1992 e del decreto legislativo n. 267 del 2000. (4-07624)
Atto Camera
Risposta scritta pubblicata martedì 7 agosto 2012
nell'allegato B della seduta n. 678
All'Interrogazione 4-07624
presentata da
MAURIZIO TURCO
Risposta. - I trasferimenti disposti ai sensi del paragrafo 4 della direttiva «DIPMA-UD-001», edizione 2007, emanata dalla direzione per l'impiego del personale militare aeronautico (DIPMA), sono provvedimenti «d'autorità», in quanto emanati d'ufficio a seguito di attività discrezionale di competenza del comandante di corpo.
Pertanto, non possono considerarsi trasferimenti «a domanda», ma a questi sono assimilati solo sotto il profilo del trattamento economico.
Ne consegue che il trasferimento «per esigenze particolari di natura privata» non conferisce al militare alcun diritto alla sede di servizio, né tanto meno può configurarsi come un «trasferimento a carattere definitivo», dal momento che i provvedimenti di trasferimento d'autorità disposti dall'Amministrazione militare attengono ad una semplice modalità di svolgimento del servizio sul territorio e rientrano nel genus degli ordini (Consiglio di Stato - Sezione IV, sentenza n. 2641 del 2000).
In generale, nel caso in cui venga accertata la cessazione dei requisiti posti alla base del trasferimento d'autorità e, nel contempo, si profili la necessità di soddisfare esigenze operative e funzionali, l'Amministrazione militare ha la facoltà di decidere il trasferimento dell'interessato presso un'altra sede di servizio.
Tale trattamento è riservato anche al personale militare trasferito ai sensi della legge n. 104 del 1992 o del decreto legislativo n. 267 del 2000, portatore di esigenze tutelate dal legislatore ben più gravi di quelle riconosciute meritevoli dalla sola Amministrazione militare, allorquando cessino le condizioni che danno titolo a godere dei benefici contemplati da tali previsioni normative.
La DIPMA, con la comunicazione in questione, non ha inteso stabilire una forma di automatismo per la quale alla cessazione delle esigenze particolari di natura privata consegue automaticamente il trasferimento dell'interessato ad altra sede di servizio.
Si è trattato, invece, di un richiamo al fatto che, al venir meno dei presupposti che hanno determinato il trasferimento ai sensi del cosiddetto «para 4», il militare viene segnalato per un eventuale reimpiego, finalizzato a soddisfare le prioritarie esigenze di Forza armata rendendo disponibili posizioni organiche per tutelare eventuali particolari esigenze di altri militari, garantendo pari opportunità, in concreta applicazione dei principi di promozione della persona e di eguaglianza tra i cittadini, di cui agli articoli 2 e 3 della Carta costituzionale.
In tale quadro, le disposizioni interne di Forza armata impongono l'obbligo per il militare trasferito ai sensi della legge n. 104 del 1992 o del decreto legislativo n. 267 del 2000 di informare l'Amministrazione circa l'eventuale cessazione dei requisiti che hanno dato titolo al trasferimento stesso, censurando eventuali comportamenti omissivi a seguito di debita valutazione da parte delle competenti autorità gerarchiche.
Alla luce del quadro delineato, non si ravvisano i presupposti per un'eventuale revisione delle determinazioni adottate dalla Forza armata nel senso invocato dall'interrogante.
Il Ministro della difesa: Giampaolo Di Paola.