ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/06863

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 310 del 21/04/2010
Firmatari
Primo firmatario: ZACCHERA MARCO
Gruppo: POPOLO DELLA LIBERTA'
Data firma: 21/04/2010


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA DIFESA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA DIFESA delegato in data 21/04/2010
Stato iter:
07/08/2012
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 07/08/2012
DI PAOLA GIAMPAOLO MINISTRO - (DIFESA)
Fasi iter:

SOLLECITO IL 04/08/2010

RISPOSTA PUBBLICATA IL 07/08/2012

CONCLUSO IL 07/08/2012

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-06863
presentata da
MARCO ZACCHERA
mercoledì 21 aprile 2010, seduta n.310

ZACCHERA. -
Al Ministro della difesa.
- Per sapere - premesso che.

con la legge n. 86 del 2001 all'articolo 3 comma 1, si stabiliva che «il personale dell'esercito, della Marina e dell'Aeronautica impegnato in esercitazioni od in operazioni militari caratterizzate da particolari condizioni di impiego prolungato e continuativo oltre il normale orario di lavoro, non è assoggettato, durante i predetti periodi di impiego, alle vigenti disposizioni in materia di orario di lavoro ed ai connessi istituti a condizione che le predette attività si protraggono senza soluzione di continuità per almeno quarantotto ore». Il successivo comma 4 di evidente garanzia cita: «il personale può essere impegnato nelle attività di cui al comma 1 fino ad un massimo di 120 giorni l'anno e per non più di 12 ore giornaliere, salvo il verificarsi di comprovate ed inderogabili esigenze di carattere operativo. Durante lo svolgimento delle predette attività devono essere garantiti al personale il recupero delle energie psicofisiche e comunque la fruizione di adeguati turni di riposo». In considerazione di quanto citato, il successivo comma 4 prevedeva che, con le successive procedure di concertazione, si sarebbe provveduto ad istituire una «indennità sostitutiva del compenso per lavoro straordinario e del recupero compensativo»;

con il decreto del Presidente della Repubblica n. 163 del 2002, («Recepimento dello schema di concertazione per le Forze Armate relativo al quadriennio normativo 2002-2005»), all'articolo 9, comma 6, veniva istituita «l'indennità sostitutiva del compenso per lavoro straordinario e del recupero compensativo» denominata compenso forfettario di impiego «da corrispondere in sostituzione agli istituti connessi con l'orario di lavoro»;

con le «Disposizioni applicative sull'orario di servizio e sul compenso per il lavoro straordinario ed 2006» al punto 3, lettera c), si è disposto che nell'arco di una giornata (00,00-23.59) le ore eccedenti l'orario lavorativo in vigore (36 ore settimanali) danno luogo alle «eccedenze massime di 4.5 ore lavorative per i giorni feriali e 12,00 festivi»;

è ampiamente noto che, l'attività di navigazione su una nave militare è altamente operativa e merita dei riconoscimenti superiori rispetto alla ordinaria attività svolta a terra;

a bordo delle navi si svolgono turni spesso di 4 ore di guardia e 4 di lavoro ordinario, e se le ore non di guardia capitano di notte spesso si svolgono esercitazioni;

con messaggio del 24 marzo 2010 il comandante in capo della squadra navale in attuazione delle disposizioni dello Stato maggiore del 18 febbraio 2010, ordinava ai comandi dipendenti di riconteggiare le ore di attività svolta per la successiva enumerazione in natura con recupero compensativo, a causa di «in capienza dei fondi resi disponibile sul pertinente capitolo» dei CFI;

da organi di stampa si viene a conoscenza di forme di malumore che sono sfociate in forme di protesta come astensione dalle mense;

il CoCeR sez. Marina, ha richiesto un tavolo tecnico urgente per capire i motivi del mancato pagamento, avendo solo delle rassicurazioni dal capo di Stato Maggiore della marina senza sapere eventualmente come, quando e se possano essere pagate le indennità;

lo stesso CoCeR Marina ha chiesto la sospensione delle disposizioni emanate dal comandante in capo della squadra navale in merito ai recuperi compensativi al posto delle indennità;

quali siano le motivazioni che hanno portato alla decisione di non pagare le spettanze forfettarie del personale navigante;

quali siano state le comprovate ed inderogabili esigenze di carattere operativo che hanno portato le unità navali a navigare più dei 120 giorni previsti dalla legge, con la conseguente incapienza dei fondi disponibili;

nell'immediato se sia intenzione del Ministro interrogato trovare una soluzione per riconoscere, almeno forfetariamente (con il CFI), il lavoro svolto dal personale nell'ultimo trimestre 2009;

se non ritenga sia il caso di cambiare le disposizioni dello Stato Maggiore della Marina che prevedono la remunerazione in natura con recupero compensativo nella misura di 4,5 ore per le navigazioni effettuate nei giorni feriali e 12 ore per quelle effettuate nei giorni festivi, in considerazione del fatto che il personale di bordo per turni ed esercitazioni di fatto non può avere le 12 ore di riposo garantito e che comunque non li possono trascorrere fuori la nave; posto che inoltre il compenso forfetario di per sé è in sostituzione dell'orario di lavoro e quindi risulterebbe paradossale «forfettizzare il forfetario»;

se ritenga di escludere il personale navigante dal pagamento del compenso forfetario di impiego, in cambio del giusto riconoscimento di almeno un'ora di straordinario per ogni ora di navigazione effettuata oltre l'orario di servizio, in considerazione dei disagi e della mole di lavoro svolta a bordo senza soluzione di continuità. (4-06863)
Atto Camera

Risposta scritta pubblicata martedì 7 agosto 2012
nell'allegato B della seduta n. 678
All'Interrogazione 4-06863 presentata da
ZACCHERA

Risposta. - Ai sensi delle vigenti disposizioni, il compenso forfettario di impiego (CFI) è finalizzato a remunerare esclusivamente l'impegno del personale non dirigenziale (da tenente colonnello a militare di truppa) in esercitazioni e operazioni prolungate e continuative.
In merito al quantum spettante, si precisa che l'importo giornaliero si differenzia in funzione del grado del militare e del giorno della settimana di attività, con una precisa distinzione in termini finanziari tra i giorni feriali, il sabato ed i festivi.
L'introduzione di una speciale indennità finalizzata a compensare l'attività di servizio in navigazione - quando le attività si susseguono senza interruzioni, imponendo al personale vincoli e limiti che rendono problematica l'applicazione delle disposizioni sull'orario di servizio e sullo straordinario ad esso connesso - è stato un obiettivo che la Marina ha fortemente perseguito negli anni.
Nel 2001, la necessità di una speciale indennità è stata concettualmente recepita e, successivamente, consolidata con il provvedimento di concertazione del 2002 (decreto del Presidente della repubblica n. 163 del 2002), che ha previsto il compenso forfettario di impiego, ai sensi della legge istitutiva n. 86 del 2001, per remunerare esclusivamente le esercitazioni/operazioni militari caratterizzate da particolari condizioni di impiego oltre il normale orario di lavoro, che si protraggono senza soluzione di continuità per almeno 48 ore.
La norma istitutiva all'articolo 3, comma 4, della legge menzionata prevede che «Il personale può essere impegnato nelle attività di cui al comma 1 fino ad un massimo di centoventi giorni l'anno e per non più di dodici ore giornaliere, salvo il verificarsi di comprovate ed inderogabili esigenze di carattere operativo. Durante lo svolgimento delle predette attività devono essere garantiti al personale il recupero delle energie psicofisiche e comunque la fruizione di adeguati turni di riposo».
Il successivo comma 5 stabilisce, invece, che il compenso forfettario di impiego è da intendersi quale «indennità sostitutiva per il compenso per il lavoro straordinario e del recupero compensativo...» da attribuire «nell'ambito delle risorse ad essa assegnate...».
Annualmente, in base alle esigenze rappresentate, lo Stato maggiore della Difesa provvede a ripartire tra le Forze armate le risorse rese disponibili sul relativo capitolo dalla legge di bilancio.
Anche se l'attribuzione delle risorse condiziona sia la fase di pianificazione e di programmazione delle attività, sia quella di condotta delle operazioni/esercitazioni, va sottolineato che il compenso forfettario di impiego è solo uno degli strumenti che possono essere utilizzati per compensare l'impegno profuso dal personale per le attività operative e addestrative.
Infatti, alla compensazione delle eccedenze orarie maturate rispetto al normale orario di lavoro concorre anche l'istituto dello straordinario nelle due forme: quella del recupero e quella remunerativa.
Tale istituto è l'unico previsto per il personale dirigente, al quale non compete l'attribuzione dei CFI.
Va osservato che le richiamate potenzialità remunerative si sono attenuate negli anni, in quanto l'ammontare delle risorse finanziarie complessivamente disponibili per l'esigenza è stato oggetto di una costante riduzione, dovuta, per quanto ha tratto con l'istituto dello straordinario, anche all'incremento delle retribuzioni orarie, che ha determinato una contrazione dell'entità complessiva del monte ore al quale attingere.
Si assicura, ad ogni buon conto, che lo Stato maggiore della Marina ha provveduto a sanare ogni pendenza riferita al CFI maturato dal personale per l'attività svolta nel 2009. Ciò è stato possibile attraverso una rimodulazione dello stanziamento in ambito interforze, operata a cura dello Stato maggiore della Difesa, che ha permesso il recupero delle residue risorse finanziarie.

Il Ministro della difesa: Giampaolo Di Paola.
Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

L 2001 0086

EUROVOC :

esercito

forze navali

marina militare

nave

orario di lavoro

ore straordinarie

personale di bordo

procedura di concertazione

trasporto marittimo

umanizzazione del lavoro