ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/03933

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 213 del 14/09/2009
Firmatari
Primo firmatario: TURCO MAURIZIO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 09/09/2009
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
FARINA COSCIONI MARIA ANTONIETTA PARTITO DEMOCRATICO 09/09/2009
BERNARDINI RITA PARTITO DEMOCRATICO 09/09/2009
BELTRANDI MARCO PARTITO DEMOCRATICO 09/09/2009
MECACCI MATTEO PARTITO DEMOCRATICO 09/09/2009
ZAMPARUTTI ELISABETTA PARTITO DEMOCRATICO 09/09/2009


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA DIFESA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA DIFESA delegato in data 09/09/2009
Stato iter:
02/08/2012
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 02/08/2012
DI PAOLA GIAMPAOLO MINISTRO - (DIFESA)
Fasi iter:

SOLLECITO IL 08/10/2009

SOLLECITO IL 27/01/2010

SOLLECITO IL 09/02/2010

SOLLECITO IL 03/03/2010

SOLLECITO IL 23/03/2010

SOLLECITO IL 12/04/2010

SOLLECITO IL 12/10/2010

SOLLECITO IL 01/12/2010

SOLLECITO IL 12/01/2011

SOLLECITO IL 03/02/2011

SOLLECITO IL 03/03/2011

SOLLECITO IL 23/03/2011

SOLLECITO IL 15/04/2011

SOLLECITO IL 23/05/2011

SOLLECITO IL 06/07/2011

SOLLECITO IL 21/09/2011

SOLLECITO IL 16/11/2011

SOLLECITO IL 15/02/2012

SOLLECITO IL 28/05/2012

SOLLECITO IL 04/07/2012

SOLLECITO IL 26/07/2012

RISPOSTA PUBBLICATA IL 02/08/2012

CONCLUSO IL 02/08/2012

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-03933
presentata da
MAURIZIO TURCO
lunedì 14 settembre 2009, seduta n.213

MAURIZIO TURCO, FARINA COSCIONI, BERNARDINI, BELTRANDI, MECACCI e ZAMPARUTTI. -
Al Ministro della difesa.
- Per sapere - premesso che:

la professione infermieristica e le altre professioni sanitarie non mediche rappresentano un punto di riferimento per qualsiasi politica di sviluppo dei servizi sanitari, compresi quelli nell'ambito delle Forze armate;

la legge 10 agosto 2000, n. 251 «Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica» ha rappresentato una forte innovazione nella definizione del ruolo svolto dalle professioni sanitarie, ne ha affermato l'autonomia professionale nello svolgimento delle attività dirette alla prevenzione, alla cura, alla riabilitazione e alla salvaguardia della salute individuale e collettiva, garantendo il pieno riconoscimento della professione infermieristica sul piano dell'iter formativo, dello status giuridico, dell'autonomia professionale, valorizzando e responsabilizzando le funzioni ed il ruolo dell'infermiere, nell'interesse primario della salvaguardia del diritto di salute del cittadino, anche attraverso l'istituzione dei Servizi e delle Direzioni infermieristiche e tecniche nelle Aziende Sanitarie;

la legge 1o febbraio 2006, n. 43 «Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione e delega al Governo per l'istituzione dei relativi ordini professionali ha stabilito, oltre all'iscrizione obbligatoria all'albo professionale e all'aggiornamento professionale effettuato in modalità identiche alla classe medica, che per l'esercizio di peculiari funzioni (coordinamento, esperto clinico, coordinamento) sono necessari specifici titoli di studio, rimodulando l'articolazione, il ruolo e la conseguente progressione di carriera;

il Ministero della difesa, nella Direttiva SMD-L-022 riconosce al personale sottufficiale la possibilità di frequentare la laurea specialistica per l'assolvimento di funzioni direttive e di docenza;

presso la Commissione per la Formazione continua, istituita presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, opera personale infermieristico, in quanto prevalente l'interesse didattico formativo multidisciplinare, a differenza del Comitato per la formazione sanitaria del Ministero della Difesa dove, invece, è presente solo personale medico del ruolo dei dirigenti -:

se il Ministro in indirizzo abbia recepito con propri atti regolamentari i contenuti delle leggi citate in premessa;

se il personale medico occupi posizioni organiche riferibili al personale infermieristico con particolare riferimento alla sezione scienze infermieristiche della scuola di sanità e veterinaria;

quali siano attualmente i provvedimenti che il Ministro interrogato abbia disposto per la concessione della licenza per l'aggiornamento professionale, per la rimodulazione della presenza, del ruolo e della progressione di carriera del personale infermieristico e tecnico infermieristico delle Forze armate;

quali siano le motivazioni che non permettono all'interno delle strutture sanitarie militari di poter svolgere le funzioni di coordinamento e di costituire le strutture direttive/dirigenziali previste per il personale infermieristico e tecnico;

quali siano le motivazioni per cui il Ministero della difesa ricorre al convenzionamento di personale esterno per le funzioni di Direttore del corso di laurea infermieri - sede Policlinico militare , sebbene disponga di personale in possesso dei requisiti formativi e professionali per esercitare tale ruolo;

quali siano i motivi per cui non viene garantita la formazione continua ECM nella misura prevista per il personale infermieristico;

quali siano i motivi per cui la progressione di carriera in ambito sanitario avvenga senza tenere conto della formazione/specializzazioni realmente possedute dal personale;

quali siano i motivi che vietano al personale militare infermieristico la possibilità di esercitare la libera professione allo stesso modo di quanto normativamente previsto per il personale medico. (4-03933)
Atto Camera

Risposta scritta pubblicata giovedì 2 agosto 2012
nell'allegato B della seduta n. 676
All'Interrogazione 4-03933 presentata da
MAURIZIO TURCO

Risposta. - La legge 10 agosto 2000, n. 251 ha profondamente rinnovato il ruolo svolto dalle diverse professioni sanitarie: in considerazione di ciò e nell'ottica di valorizzazione del proprio personale, gli ispettorati/comandi di Forza armata hanno affidato al personale infermieristico, con propri atti decentrati, alcune attività sanitarie che ne valorizzano il ruolo e la responsabilità, garantendone l'autonomia professionale.
Di fatto, nel settore sanitario - così come in altri campi a elevata peculiarità specialistica - può verificarsi, talvolta, che il personale infermieristico sia chiamato a seguire procedure e a svolgere attività che hanno carattere evidentemente tecnico e che comportano, di conseguenza, forti responsabilità.
Cito, in proposito, l'articolo 213 del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, nel quale è previsto che nei teatri operativi, nei casi di urgenza ed emergenza, in assenza di personale medico, «al personale infermieristico militare specificatamente formato e addestrato è consentita l'effettuazione di manovre per il sostegno di base e avanzato delle funzioni vitali e per il supporto di base e avanzato nella fase di pre-ospedalizzazione del traumatizzato».
Quanto, invece, alle posizioni organiche riferibili al personale infermieristico - con particolare riferimento alla sezione scienze infermieristiche della scuola di sanità e veterinaria dell'esercito - sottolineo che non vi è personale medico impiegato nell'espletamento di incarichi che sono ordinativamente contemplati per il solo personale in possesso di laurea di primo livello in infermieristica.
Per quanto riguarda l'aggiornamento professionale del personale infermieristico e tecnico-infermieristico, non è prevista alcuna tipologia di licenza straordinaria per l'aggiornamento scientifico, mentre, per quel che attiene la progressione di carriera, si fa presente che il personale militare in questione è iscritto nel ruolo marescialli previsto dagli articoli 809, 811 e 817 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010 e, pertanto risulta assoggettato alle relative norme di stato giuridico e avanzamento.
Relativamente all'opportunità di «costituire strutture direttive/dirigenziali», osservo che in ambito difesa, la figura dell'infermiere, nella quasi totalità dei casi, ha un rapporto di collaborazione/dipendenza - sia nella sfera tecnico-infermieristica sia in quella gerarchica-organizzativa - con quella del medico: ciascuna Forza armata attribuisce senza dubbio alcuno alla figura professionale di infermiere un ruolo fondamentale che non può, comunque, prescindere dalle disposizioni impartite dal medico.
L'organizzazione militare è strutturata, infatti, in maniera tale da ricondurre l'attività di direzione e d'indirizzo sanitario in capo alla figura del medico, la cui posizione gerarchica-funzionale deve quindi risultare sempre sovraordinata a quella dell'infermiere: ciò, per evitare situazioni di incongruenza tra funzioni esercitate, responsabilità assegnate e gradi rivestiti.
In merito alle «funzioni di Direttore del corso di laurea infermieri - sede Policlinico militare», faccio presente che la costituzione del corso di laurea di primo livello in infermieristica a favore dei sottufficiali dell'esercito, è stata disciplinata dalla stipula di un accordo tra l'università degli studi di Roma «Tor Vergata», la scuola di sanità e veterinaria militare e il policlinico militare di Roma; l'ultimo accordo risale al 10 marzo 2003.
Per dare attuazione all'intesa, si fece ricorso al convenzionamento di un dirigente infermieristico esterno all'amministrazione difesa, con funzioni di coordinamento delle attività didattiche, atteso che all'epoca della sottoscrizione del primo accordo non si disponeva di personale militare con adeguata competenza ed esperienza.
Successivamente, considerata la disponibilità di operatori militari che per percorso formativo e professionale possono ricoprire tale funzione, il 25 novembre 2010 è stato nominato direttore del corso di laurea in infermieristica un operatore militare in possesso del previsto percorso formativo professionale (sottufficiale infermiere).
In merito alla formazione continua in medicina (Ecm), si rappresenta, in linea generale, che la stessa è stata normata dal decreto legislativo n. 229 del 1999 e prevede la stessa misura formativa (misurata in crediti formativi Ecm) per tutto il personale sanitario, senza distinzione alcuna.
Tuttavia, per il personale sanitario militare, bisogna considerate che l'offerta formativa deve armonizzarsi con le esigenze di servizio e le risorse finanziarie disponibili.
Per quanto concerne la «progressione di carriera in ambito sanitario», occorre specificare che, con riferimento a tutte le categorie di personale (ufficiali, sottufficiali e truppa) - e, quindi, anche per il personale sanitario militare - i titoli di formazione e di specializzazione posseduti dagli interessati sono valutati dai competenti organi collegiali ai fini dell'avanzamento al grado superiore.
Con riferimento all'ultimo quesito, evidenzio che l'esercizio della libera professione è preclusa ai sottufficiali, ai sensi dell'articolo 894 del richiamato codice dell'ordinamento militare.
La norma prevede che i sottufficiali in servizio permanente non possono esercitare alcuna professione, mestiere, industria o commercio né attendere ad occupazioni ovvero assumere incarichi che siano incompatibili con l'adempimento dei propri doveri.
Analogo divieto è sancito, in via generale, anche per gli ufficiali, salvo i casi previsti da disposizioni speciali (articolo 210 del Codice dell'ordinamento militare).
Dunque, i sottufficiali in questione rientrano, al pari del restante personale, tra i destinatari della circolare della competente direzione generale per il personale militare datata 31 luglio 2008, concernente «Disposizioni in materia di esercizio di attività extra professionali retribuite da parte del personale militare e di concessione delle relative autorizzazioni. Disciplina delle incompatibilità».
Sulla base di tale circolare può essere concessa l'autorizzazione per le sole attività, meramente saltuarie ed effettuate senza carattere di continuità/assiduità, in modo da non avere riflessi sul servizio, secondo i criteri e le modalità ivi stabilite.
Per completezza d'informazione, si rappresenta, infine, che anche la sanità militare sarà oggetto di riforma nell'ambito della revisione dello strumento militare, oggetto del disegno di legge delega all'esame del Parlamento allo scopo di adeguarla alle future esigenze operative.

Il Ministro della difesa: Giampaolo Di Paola.
Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

L 2000 0251

EUROVOC :

personale infermieristico

personale militare

prescrizione della pena

prestazione di servizi

professione sanitaria

regolamento

servizio sanitario