ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/02579

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 712 del 31/10/2012
Firmatari
Primo firmatario: VICO LUDOVICO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 31/10/2012


Destinatari
Ministero destinatario:
  • PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31/10/2012
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 07/11/2012
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta orale 3-02579
presentata da
LUDOVICO VICO
mercoledì 31 ottobre 2012, seduta n.712

VICO. -
Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'economia e delle finanze.
- Per sapere - premesso che:

il signor Martino Scialpi, nato a Martina Franca (Taranto) il 13 ottobre 1951, e ivi residente, in data 29 ottobre 1981 effettuava presso la ricevitoria del Totocalcio n. 9147 in Ginosa (Taranto) la giocata di una schedina del concorso pronostico del 1o novembre 1981, munito del bollino CONI figlia 625/A doppia 77494, che totalizzava all'esito dei risultati calcistici, 13 punti, con conseguenziale vincita di lire 1.003.092.000;

il CONI rigettava il reclamo, presentato nei termini regolamentari da Martino Scialpi, adducendo di non aver mai ricevuto la matrice della predetta schedina, senza mai fornire neanche dinanzi all'autorità giudiziaria alcun verbale della commissione di zona del Totocalcio di Bari, che accertasse il mancato rinvenimento;

la ricevitrice Maria Luisa Taiana, dopo la presentazione, in data 7 novembre 1981, sette giorni dopo la giocata vincente, inviava relazione «per bollini mancanti» sostenendo lo smarrimento del tagliando 625 SA 77494 e in pari data provvedeva a sbarrare la predetta dichiarazione con timbro CONI, sostituendola con altra con la quale sosteneva la «sottrazione del predetto bollino ad opera di terzi», dichiarando successivamente presso la polizia giudiziaria - carabinieri della procura della Repubblica di Taranto che quest'ultima dichiarazione gli era stata così suggerita da funzionari del CONI;

il CONI, con lettera del 19 novembre 1981, mai prodotta ed allegata alla ministeriali, chiedeva al Ministero delle finanze di svolgere indagini in ordine alla presunta vincita dello Scialpi e, a seguito del rapporto di P.G. della Guardia di finanza fu instaurato, presso la procura della Repubblica presso il tribunale di Taranto, procedimento penale a carico del signor Martino Scialpi, al quale venivano contestati i presunti reati di truffa, furto aggravato e falso ai danni dello Stato, perché si sosteneva la sottrazione del bollino vincente, da parte dello Scialpi presso il ricevitore e di aver compilato successivamente la schedina vincente non appena conosciuti i risultati dai campi di calcio;

con sentenza - ordinanza istruttoria, lo Martino Scialpi, per tutti i reati a su tempo ascrittigli, fu assolto con la formula più ampia «perché il fatto non sussiste», dopo aver verificato il tribunale penale di Taranto la regolarità della schedina vincente;

la predetta assoluzione del signor Martino Scialpi, peraltro mai impugnata e, pertanto, passata in giudicato, acclarava in maniera definitiva la regolarità della giocata dello Martino Scialpi, tanto che allo Scialpi, quale legittimo proprietario veniva restituita la schedina, a suo tempo sequestrata, perché potesse essere onorata di pagamento da parte del CONI;

stranamente nonostante la più ampia assoluzione di Martino Scialpi «perché il fatto non sussiste», gli atti non venivano rimessi alla competente procura della Repubblica per eventuali contestazioni nei confronti delle parti civili costituite per il reato di calunnia;

il CONI anziché provvedere la pagamento della vincita, nelle ulteriori fasi processuali civile e penali escludeva la sua mancanza di responsabilità extracontrattuale addossando ogni responsabilità a carico della ricevitrice e, alle contestazioni dello Scialpi di irregolarità nella concessione della ricevitoria alla signora Maria Luisa Taiana, il CONI escludeva ogni responsabilità, anche dei suoi funzionari depositando, a riprova di quanto sostenuto, documentazione, impostando nuove strategie difensive per evitare in maniera fraudolente il pagamento;

il signor Martino Scialpi, sicuro delle irregolarità commesse dal Totocalcio sede di Bari nella concessione della ricevitoria, rivenienti dalla sentenza di assoluzione penale, da parte del tribunale di Taranto, inoltrava in data 5 marzo 1999, denuncia alla procura della Repubblica presso il tribunale di Taranto, poi trasmessa per competenza alla procura della Repubblica presso il tribunale di Bari;

a seguito del suddetto esposto, veniva instaurato procedimento penale a carico di due funzionari del CONI, presso la procura della Repubblica presso il tribunale di Bari n. 1900/99 R.G.N.P.R. e n. 11201/99 giudice delle indagini preliminari, con imputazione del presunto reato di falso per aver gli stessi falsificato documenti afferenti il procedimento amministrativo di rilascio della concessione alla ricevitrice Maria Luisa Taiana;

nel predetto processo, il pubblico ministero della procura della Repubblica presso il tribunale di Bari disponeva l'espletamento dell'incidente probatorio, ritualmente espletato in contraddittorio fra le parti, volto a verificare l'autenticità della «dichiarazione di voltura intestazione licenza» datata 5 agosto 1981, a firma del precedente ricevitore e Maria Luisa Taiana quale subentrante e, del «passaggio materiale in consegna e dichiarazione impegnativa», a firma dei medesimi, priva di data;

disposte ed eseguite due perizie, una grafologica e l'altra merceologica, premesso l'accertamento della autenticità della sottoscrizione della Taiana apposta sulla dichiarazione del 5 agosto 1981, i periti concludevano che il documento posto a base della regolarità amministrativa dell'autorizzazione rilasciata alla Taiana per l'esercizio della ricevitoria Totocalcio di Ginosa n. 9147, portante la data del 5 agosto 1981 è manifestamente falso perché:

a) le firme apposte dalla persona che si assume essere il cedente della ricevitoria sul documento datato 5 agosto 1981, denominato «compromesso» e sul documento «passaggio materiale di consegna» privo di data, non sono autografe;

b) la firma della Taiana posta sul documento del 5 agosto 1981, era autentica;

c) i medesimi documenti, in verifica sono stati redatti in un tempo più prossimo al 1991 che al 1982 e quindi necessariamente non compatibile con una datazione da far risalire all'agosto 1981;

i risultati dell'espletato incidente probatorio, prova penale inconfutabile, ovvero fatto accertato con il criterio e la garanzia della fase predibattimentale in contraddittorio delle parti, ha indotto il signor Martino Scialpi ad inoltrare presso la corte d'appello di Roma atto per revocazione ex articolo 395, 2 e 3 codice di procedura civile, della precedente sentenza resa dalla corte d'appello di Roma, che aveva dichiarato lo Scialpi soccombente non avendo la corte ravvisato alcuna responsabilità del CONI nella concessione dell'autorizzazione alla gestione, in capo alla Taiana e conclusosi tale procedimento, con il rigetto della domanda, non rientrante nei casi previsti dall'articolo 395 numeri 2 e 3 codice di procedura civile;

Martino Scialpi notificava atto di citazione in data 30 novembre 2009, dinanzi al tribunale civile di Roma, convenendo in giudizio il CONI, i signori Mario Bernacchia, Rocco De Vivo, Leonardo Zauli, Mario Pescante, Raffaele Pagnozzi, quali funzionari dell'ente CONI, la ricevitrice, Maria Luisa Taiana e il Ministero dell'economia e delle finanze per sentirli condannare, in solido tra loro al risarcimento di tutti i danni subiti e quantificati nella misura di euro 10.000.000 circa, per comportamenti illeciti perpetrati dal CONI e dai suoi funzionari sin dal 1981 nonché il Ministero dell'economia e delle finanze per non aver vigilato sul comportamento dell'ente CONI, nonostante fosse stato portato a conoscenza dei vari illeciti perpetrati;

nel predetto procedimento dinanzi al tribunale ordinario di Roma, XII sezione civile n. 86178/09 R.G., G.U. dottoressa Assunta Canonaco, avendo il CONI e l'altro convenuto ex funzionario Mario Bernacchia depositato gli stessi documenti, già accertati falsi nel sopra indicato incidente probatorio, dinanzi al tribunale penale di Bari Martino Scialpi depositava querela di falso in via incidentale per l'accertamento definitivo della falsità dei documenti posti a base dell'autorizzazione alla gestione della ricevitoria n. 9147;

il G.U. dottoressa Assunta Canonaco del tribunale di Roma, pur ritenendo rilevanti i documenti ai fini della decisione della causa non autorizzava la presentazione della querela di falso in via incidentale e non provvedeva alla sospensione del giudizio, essendo stata presentata, da parte di Martino Scialpi anche querela di falso in via principale, dinanzi allo stesso tribunale di Roma, che perveniva per competenza, ai fini della riunione e sospensione del processo principale, dinanzi alla stessa dottoressa Assunta Canonaco del tribunale di Roma, che decideva nel merito, rigettando la domanda dello Martino Scialpi;

alla suddetta sentenza n. 10331/12 resa dal tribunale di Roma nei prossimi giorni sarà notificato atto di appello da parte di Martino Scialpi;

oramai è inconfutabilmente scaturito che, in data 29 ottobre 1981, quando lo Scialpi effettuò la sua scommessa presso la ricevitoria di fatto gestita dalla Maria Luisa Taiana, la stessa in tale periodo non era in possesso del titolo abilitante la gestione del Totocalcio, titolo del quale non era munito neanche il cessionario della licenza che, in data 9 settembre 1981, aveva cessato l'esercizio pubblico di bar con decorrenza 1o settembre 1981;

pertanto, è gioco forza concludere che il CONI, alla data del 29 ottobre 1981, rientrante in un lasso di tempo dal 24 ottobre 1981 al 17 dicembre 1981, che ha determinato di fatto e di diritto un «vuoto amministrativo», si è sicuramente e consapevolmente avvalso di una ricevitoria gestita da persona priva della prescritta licenza - autorizzazione, con la conseguenza che la regolare giocata dello Scialpi si può ritenere senza ombra di dubbio effettuata direttamente sotto la piena ed esclusiva responsabilità del CONI, nella fattispecie del CONI. Sede di zona di Bari competente per territorio, che dovrà rispondere, di conseguenza anche di responsabilità extracontrattuale ex articolo 2043 codice civile oltre che di responsabilità contrattuale;

il signor Martino Scialpi notificava inoltre atto di citazione, con richiesta di ingiunzione di pagamento ai sensi dell'articolo 186-ter codice di procedura civile nei confronti del CONI dinnanzi al tribunale di Roma, II sezione civile, per il pagamento della somma vinta al concorso n. 11 del 1o novembre 1981, portante il n. 18268/11 R.G., G.U. dottor Alfredo Matteo Sacco;

il G.U. Alfredo Matteo Sacco, con ordinanza del 9 febbraio 2012 ordinava al CONI il pagamento della complessiva somma di euro 2.343.000,00 oltre accessori, provvedimento non impugnabile, né appellabile ma revocabile dallo stesso giudice;

nella stessa data del 9 febbraio 2012, il dottor Sacco veniva sostituito da altro magistrato, dottor Lorenzo Pontecovo, che a distanza di pochi giorni 14 marzo 2012, sempre si istanza CONI, provvedeva a revocare la predetta ingiunzione di pagamento;

il predetto giudizio è attualmente pendente;

anche in virtù della predetta ordinanza di pagamento il signor Martino Scialpi inoltrava al CONI e al Ministero dell'economia e delle finanze diffida ad adempiere, ai sensi dell'articolo 1454 codice civile, senza alcun riscontro;

il Ministero dell'economia e delle finanze, che aveva obbligo di vigilanza del gioco Totocalcio, non ha stigmatizzato il comportamento del CONI nella vicenda Scialpi, come attestato nelle note del 18 novembre 1988 del 19 marzo 1990, del 6 giugno 1995 del 5 novembre 1995, in cui in risposta ad interrogazioni parlamentari ha continuato a rappresentare una realtà diversa da quella accertata definitivamente e non ha fornito alcun riscontro alle diffide di adempimento di cui all'articolo 1454 codice civile, inoltrate dallo stesso Scialpi;

sia il Ministero dell'economia e delle finanze che il Ministero dello sport, turismo, spettacoli e beni culturali, sin dai primi anni della vicenda che ha coinvolto il signor Martino Scialpi nei confronti del CONI, nelle annose liti giudiziarie, erano a conoscenza della regolarità della giocata da parte del signor Martino Scialpi, a seguito della piena assoluzione dello Scialpi in sede penale, limitandosi a fornire alle precedenti proposte interrogazioni parlamentari risposte basate non su accertamenti seri e concreti, ma assecondando il comportamento dell'ente CONI senza intervenire perché fosse eseguito l'adempimento della prestazione del pagamento in favore del signor Martino Scialpi;

tutta la vicenda ed in particolare l'accertata falsità della documentazione di affidamento della ricevitoria, è stata portata a conoscenza anche da varie missive inviate dal difensore del signor Martino Scialpi, ai Ministeri innanzi indicati, tenuti per legge alla vigilanza del gioco del Totocalcio gestito dal CONI e nonostante quest'ultimo coinvolgimento il Ministero dell'economia e delle finanze, in riscontro alle predette missive si è limitato a comunicare «che ai sensi dell'articolo 2 del decreto interdirigenziale 31 ottobre 2002, l'amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato svolge direttamente tutte le attività di organizzazione ed esercizio dei giochi... a decorrere dal 1o luglio 2003», tacendo sull'obbligo di vigilanza imposto dalla legge;

a nulla sono valse le varie istanze inoltrate dal signor Martino Scialpi anche al Ministero della giustizia e per quanto avvenuto processualmente;

di tale vicenda è stata informata la stampa locale e nazionale nonché la televisione a livello nazionale, perché è inconcepibile ed inaccettabile la circostanza per cui una giocata, regolarmente effettuata sin dal 1981, e riconosciuta tale in data 10 febbraio 1987, dalla Magistratura Italiana, ad oggi non sia stata ancora pagata dal CONI che, invece, si è prodigato per sottrarsi alla sua responsabilità civile e penale, facendo uso di documentazione falsa contro lo Scialpi nelle varie sedi giudiziarie, ministeriali e parlamentari, nell'assoluta indifferenza dei vari Ministri anche preposti alla vigilanza;

a questo punto, ritenuta palese la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale del CONI, se il Ministero dell'economia e delle finanze e il CONI intendono finalmente porre termine a questa interminabile odissea giudiziaria, trasformatasi in un calvario del signor Martino Scialpi, pagandogli la sua vincita regolarmente giocata e riconosciuta e chiedendo al Ministero della giustizia di indagare su quanto è accaduto presso il tribunale di Roma e la procura della Repubblica di Taranto in danno del signor Martino Scialpi -:

a questo punto, essendo ad avviso dell'interrogante palese la responsabilità extracontrattuale del CONI, se il Governo, il Ministero dell'economia e delle finanze e il CONI intendono finalmente porre termine a questa interminabile odissea giudiziaria, trasformatasi in un calvario anche personale, del signor Martino Scialpi, pagandogli la sua vincita regolarmente giocata e riconosciuta.(3-02579)