TOTO. -
Al Ministro dello sviluppo economico.
- Per sapere - premesso che:
il tema delle interferenze tra i servizi di telefonia mobile di nuova generazione long term evolution (lte) e i canali televisivi del digitale terrestre è di stringente attualità e postula iniziative non procrastinabili per affrontarne le evidenze e risolverne le problematiche;
nell'autunno dell'anno 2011, fu espletata l'asta per l'assegnazione dei diritti d'uso sulle quattro frequenze nella banda 800, 1800, 2000 e 2600 mhz, che potranno essere utilizzate per l'erogazione dei servizi basati sulle tecnologie. Gli operatori ammessi a parteciparvi definirono le proprie strategie nella convinzione che, in virtù dei principi e delle regole applicabili, il soggetto tenuto a farsi carico delle soluzioni occorrenti per rimediare alle interferenze in banda 800 mhz da «canale adiacente» fosse l'operatore detentore del cosiddetto «blocco sporco», ossia Wind telecomunicazioni s.p.a., che, proprio per tale ragione, beneficiò dell'esenzione da obblighi di copertura sul medesimo blocco, giustificata dalla necessità di definire una pianificazione di rete idonea a gestire le interferenze;
non può, dunque, che rimanere in capo al nominato operatore l'onere di risolvere la problematica, nel più breve tempo possibile, al fine di eliminare l'analoga problematica sofferta dagli operatori televisivi;
è altrettanto non dubitabile e ineludibile che eventuali, ulteriori e diversificati fattori di interferenze residuali, che emergessero a seguito dell'accensione degli apparati, dovranno essere risolti dagli operatori che li determinano con soluzioni mitigatorie reputate, di volta in volta, le più opportune e, naturalmente, confrontate in sede ministeriale con gli organi tecnici. Se, viceversa, gli oneri relativi alla soluzione di questioni interferenziali dovessero gravare, contrariamente a quanto disciplinato in normativa e in maniera indiscriminata, su tutti gli aggiudicatari della banda a 800 mhz, si determinerebbe una sensibile alterazione dell'equilibrio competitivo e un travisamento delle condizioni soggettive di partecipazione all'asta, che si tradurrebbero in un ingiustificato vantaggio competitivo per la nominata società operatrice a danno delle altre;
qualora, poi, si prevedesse, ad esempio, la costituzione di un fondo proporzionato nel suo valore totale al numero delle stazione radio base, in acronimo, bts (base transceiver station), operanti in banda 800 mhz e la cui ripartizione fosse operata in ragione del numero delle bts detenute da ciascun operatore, l'ingiusto vantaggio competitivo sopra evidenziato sarebbe ulteriormente aggravato perché, in tal caso, all'alterazione competitiva si aggiungerebbe un forte disincentivo a coperture di rete capillari;
appare, pertanto, urgente e opportuna una tempestiva disciplina normativa che preveda l'adozione di misure e modalità di calcolo d'intervento a carico delle società operatrici nelle telecomunicazioni, al fine di mitigare interferenze tra i servizi a banda ultralarga mobile nella banda degli 800 mhz e gli impianti per la ricezione televisiva domestica, e che, opportunamente, disponga l'affidamento degli interventi alla Fondazione Ugo Bordoni, ponendo, altresì, a carico dei singoli operatori assegnatari della banda 800 mhz gli eventuali relativi oneri con criteri di proporzionalità, giustificatezza, trasparenza e non discriminazione, tenuto conto della tipologia di blocco frequenziale di pertinenza e del tipo di interferenze ad essa correlato, dei relativi obblighi e dell'adiacenza tra la frequenza operativa e la banda televisiva -:
se il Governo non ritenga di assumere le opportune e debite iniziative normative, anche, ove possibile, non di rango primario, al fine di adottare la disciplina normativa auspicata, sussumendo nella medesima criteri e principi alla stregua di quelli indicati, conclusivamente, in premessa. (3-02553)