PILI, MURGIA, NIZZI, VELLA, PORCU, IANNARILLI, CENTEMERO, GHIGLIA, NASTRI e MANNUCCI. -
Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
- Per sapere - premesso che:
al fine di consentire la proroga del regime onerato di cui al decreto ministeriale n. 103 del 5 agosto 2008 fino alla fine della stagione aeronautica Summer 2012, il Ministro interrogato ha emanato un proprio decreto con il quale ha disposto che, a decorrere dal 1
o giugno 2012, l'articolo 1 del decreto ministeriale n. 102 del 23 marzo 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 82 del 6 aprile 2012, è così modificato: «Art. 1. - Gli oneri di servizio pubblico di cui all'articolo 1 diverranno obbligatori a partire dal 27 ottobre 2012»;
dal 1
o giugno 2012, l'articolo 2 del decreto ministeriale n. 102 del 23 marzo 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 82 del 6 aprile 2012, è così modificato: «Art. 6. - A decorrere dalla data del 27 ottobre 2012 cessano gli effetti del decreto n. 103 del 5 agosto 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 199 del 26 agosto 2008, avente per oggetto "Imposizione da parte dell'Italia degli oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea tra Alghero-Roma Fiumicino e viceversa, Alghero-Milano Linate e viceversa, Cagliari-Roma Fiumicino e viceversa, Cagliari-Milano Linate e viceversa, Olbia-Roma Fiumicino e viceversa, Olbia-Milano Linate e viceversa"»;
l'articolo 3 ha previsto che a decorrere dal 1
o giugno 2012, l'articolo 3 del decreto ministeriale n. 102 del 23 marzo 2012, è così modificato: «Il paragrafo 8.1 dell'allegato tecnico al decreto ministeriale n. 413 del 29 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 294 del 19 dicembre 2011 è così modificato: "8.1. - Gli oneri di servizio pubblico disciplinati dalla presente imposizione diventano obbligatori alla data del 27 ottobre 2012"»;
tale proroga sino al 27 ottobre 2012 risulta non sottoscritta dalla compagnia Alitalia e tale quadro tecnico-amministrativo e giuridico si può sintetizzare con l'affermazione riportata dall'Enac nella propria comunicazione del 4 giugno 2012 al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e alla regione Sardegna, dove si afferma l'impossibilità dell'Enac «di procedere all'assegnazione degli slot di continuità territoriale in favore dei vettori i quali, dal 1
o giugno scorso, stanno comunque effettuando i voli secondo l'operativo della scorsa omologa stagione di traffico senza la dovuta autorizzazione»;
il palese tentativo di venir meno alla tariffa unica per residenti e non residenti, che costituisce un fondamento del diritto alla mobilità e alla continuità territoriale per regioni insulari e ultraperiferiche, costituisce di per sé un grave vulnus al diritto fondamentale alla mobilità delle persone e delle merci;
le pesanti pressioni delle compagnie aeree per impedire l'applicazione di questo elementare principio di pari diritti e non discriminatorio tra cittadini europei è un fatto di gravità inaudita, considerato che il bando verrebbe modificato proprio come richiesto da due compagnie aeree che reiteratamente hanno manifestato tale atteggiamento prevaricatorio, arrogante e ricattatorio nei confronti della Sardegna -:
quali iniziative intenda adottare per evitare che la Sardegna, il 27 ottobre 2012, con la cessazione della proroga, venga, di fatto, ulteriormente privata della continuità territoriale con la relativa applicazione della tariffa unica per i residenti e non, da e per la Sardegna. (3-02552)