ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/02511

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 696 del 03/10/2012
Firmatari
Primo firmatario: BINETTI PAOLA
Gruppo: UNIONE DI CENTRO PER IL TERZO POLO
Data firma: 03/10/2012


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA delegato in data 03/10/2012
Stato iter:
30/10/2012
Fasi iter:

RITIRATO IL 30/10/2012

CONCLUSO IL 30/10/2012

Atto Camera

Interrogazione a risposta orale 3-02511
presentata da
PAOLA BINETTI
mercoledì 3 ottobre 2012, seduta n.696

BINETTI. -
Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
- Per sapere - premesso che:

la maggioranza delle scuole di specializzazione in medicina hanno durata tra i cinque e i sei anni, nel corso dei quali è previsto che uno specializzando possa avere un periodo di proroga complessivamente non superiore ad un anno, per motivi di salute o per maternità;

attualmente gli specializzandi non godono più di una borsa di studio, ma di un vero e proprio contratto di lavoro, con tutti i diritti e doveri che ne conseguono;

all'interno di ogni scuola di specializzazione, oltre agli obiettivi generali previsti a livello nazionale per ciascun tipo di specializzazione, la direzione di ogni scuola fissa un piano di studi con obiettivi teorici e pratici molto concreti e distribuiti razionalmente lungo tutto il periodo della scuola della specializzazione;

si cerca di rispettare criteri di propedeuticità e di progressività sia sul piano tecnico-scientifico che sul piano della assunzione personale di responsabilità, in modo che lo studente arrivi al termine della sua specializzazione avendo acquisito la necessaria autonomia e l'imprescindibile competenza;

il recupero del tempo di interruzione della specializzazione legato alla maternità avviene o immediatamente al termine del periodo di congedo per maternità, in tal caso la specializzanda perderà il contatto con il suo gruppo iniziale di riferimento, si troverà in una posizione sfalsata rispetto ai colleghi dell'anno di iscrizione successivo al suo e non riuscirà più a sostenere gli esami di fine anno con qualche coorte di studenti;

in compenso potrà sostenere gli esami dopo aver compiuto tutto il tirocinio dell'anno in corso e la sua progressione negli studi avverrà con un certo ordine;

oppure il recupero invece avviene al termine del periodo ufficialmente previsto rispetto all'anno della immatricolazione nella scuola di specializzazione, in tal modo la specializzanda si potrà reinserire velocemente nel suo gruppo di riferimento, ma non recupererà più la progressione fisiologica del suo iter formativo, perché il raggiungimento degli obiettivi relativi al periodo di congedo in maternità avverrà alla fine del suo iter professionale -:

quando e come vada calcolato il recupero del tempo di interruzione della specializzazione legato alla maternità, in genere si tratta di 5 mesi, dal momento che si possono creare due diverse situazioni, che presentano forme diverse di disagio. (3-02511)