RAZZI. -
Al Ministro dell'economia e delle finanze.
- Per sapere - premesso che:
l'articolo 21 del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71 (che riprende l'articolo 20 dell'abrogato decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200), recante disposizioni sulle funzioni e sui poteri consolari, autorizza l'autorità consolare al rilascio e al rinnovo del passaporto ai connazionali residenti all'estero;
l'articolo 18 della legge 21 novembre 1967, n. 1185, prevede la tassa annuale di concessione governativa per il passaporto ordinario per l'espatrio;
l'articolo 66 del citato decreto legislativo (che riprende l'articolo 58 dell'abrogato decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200) elenca una serie di atti che i consolati italiani all'estero hanno l'onere di rilasciare, gratuitamente, ad alcune categorie di soggetti, elencati in maniera tassativa:
a) cittadini indigenti;
b) indigenti non cittadini, se gli atti stessi sono necessari per procedure richieste da autorità italiane;
c) cittadini residenti all'estero, o non cittadini, per accertati motivi di studio, di previdenza ed assistenza sociale;
d) personale civile e militare dello Stato in servizio all'estero, nonché i loro familiari a carico;
e) eminenti personalità estere e, eccezionalmente, nazionali, a titolo di cortesia;
i connazionali residenti all'estero che non rientrano nella casistica elencata non godono di esenzione e sono, pertanto, obbligati a pagare, all'atto del rilascio o del rinnovo del loro passaporto, la tassa governativa;
l'entrata in vigore dell'articolo 55, comma 6, della legge 21 novembre 2000, n. 342, ha agevolato i cittadini italiani, indifferentemente dal loro luogo di residenza, prevedendo che per l'espatrio verso i Paesi dell'Unione europea non sia più necessario pagare la tassa annuale di concessione governativa;
la questione rimane irrisolta per i connazionali residenti in uno Stato non comunitario (come, ad esempio, la Svizzera e non solo) che sono costretti, spesso, a fare centinaia di chilometri per poter pagare la prevista tassa annuale per il passaporto;
tale norma crea un'oggettiva differenza di trattamento tra i nostri connazionali residenti all'estero, magari in Paesi vicini tra di loro, appare del tutto anacronistica e sicuramente non determina entrate tali da non potere essere rivista e corretta -:
se non si ritenga necessario ed urgente, al fine di evitare inopportune discriminazioni nei confronti dei nostri connazionali residenti all'estero, adottare iniziative volte ad eliminare questo ulteriore «balzello» gravante sulla numerosa comunità di italiani residenti in Paesi non comunitari, prevedendo come unico requisito, per fruire dell'esenzione, quello della residenza all'estero e della regolare iscrizione all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero.(3-02510)