ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN ASSEMBLEA 3/02489

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 691 del 25/09/2012
Firmatari
Primo firmatario: DI BIAGIO ALDO
Gruppo: FUTURO E LIBERTA' PER IL TERZO POLO
Data firma: 25/09/2012
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
CONTE GIORGIO FUTURO E LIBERTA' PER IL TERZO POLO 25/09/2012


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'INTERNO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'INTERNO delegato in data 25/09/2012
Stato iter:
26/09/2012
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 26/09/2012
Resoconto DI BIAGIO ALDO FUTURO E LIBERTA' PER IL TERZO POLO
 
RISPOSTA GOVERNO 26/09/2012
Resoconto CANCELLIERI ANNA MARIA MINISTRO - (INTERNO)
 
REPLICA 26/09/2012
Resoconto DI BIAGIO ALDO FUTURO E LIBERTA' PER IL TERZO POLO
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 26/09/2012

SVOLTO IL 26/09/2012

CONCLUSO IL 26/09/2012

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in Assemblea 3-02489
presentata da
ALDO DI BIAGIO
martedì 25 settembre 2012, seduta n.691

DI BIAGIO e GIORGIO CONTE. -
Al Ministro dell'interno.
- Per sapere - premesso che:

ai sensi dell'articolo 2199, comma 4, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell'ordinamento militare», che riproduce l'articolo 16 della legge 23 agosto 2004, n. 226, abrogata dallo stesso codice, i concorrenti per il ruolo degli agenti e assistenti della Polizia di Stato, giudicati idonei e utilmente collocati nelle graduatorie di merito, vengono suddivisi in due cosiddette aliquote: una parte, corrispondente al 55 per cento, è immessa direttamente nelle carriere iniziali, la restante - pari al 45 per cento - viene immessa nelle carriere iniziali dopo avere prestato servizio nelle Forze armate in qualità di volontario in ferma prefissata quadriennale;

il comma 6 dell'articolo 2199 del sopra indicato provvedimento dispone che «i criteri e le modalità per l'ammissione dei concorrenti (...) alla ferma prefissata quadriennale, la relativa ripartizione tra le singole Forze armate e le modalità di incorporazione sono stabiliti con decreto del Ministro della difesa sulla base delle esigenze numeriche e funzionali delle Forze armate», rimandando, di fatto, tali dinamiche di ammissione alle disponibilità dell'amministrazione e, quindi, ad un principio di discrezionalità amministrativa;

al comma 1 dell'articolo 2199 del sopra indicato decreto legislativo è previsto che «fino al 31 dicembre 2020, per il reclutamento del personale nelle carriere iniziali delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare, i posti messi annualmente a concorso, determinati sulla base di una programmazione quinquennale scorrevole predisposta annualmente da ciascuna delle amministrazioni interessate e trasmessa entro il 30 settembre al Ministero della difesa, sono riservati ai volontari in ferma prefissata di un anno o quadriennale ovvero in rafferma annuale, in servizio o in congedo, in possesso dei requisiti previsti dai rispettivi ordinamenti per l'accesso alle predette carriere»;

malgrado la sussistenza di una seconda aliquota in tutti i concorsi a partire dal 2006, sono stati comunque banditi nuovi concorsi che hanno determinato l'incremento delle unità di personale rientranti nella cosiddetta seconda aliquota: dal 2006 al 2011 sono stati banditi quattro concorsi per una domanda di reclutamento pari a 6.814 unità di personale;

nel novembre 2011 è stato bandito l'ultimo concorso per 2.800 posti per allievi agenti: stando a quanto sancito dal bando le attuali disponibilità finanziarie permetteranno di reclutare una prima aliquota di 2654 unità, limitando a 164 la seconda aliquota destinata alle Forze armate. Per cui - malgrado quanto disposto dalla legge in termini di percentuali di inserimento nelle carriere iniziali - la prima aliquota per l'ultimo concorso ammonterebbe al 91 per cento, piuttosto che al 55 per cento previsto dalla legge ed applicato ai concorsi precedenti;

«l'anomalia» amministrativa sopra indicata appare legittimata dalla necessità del Ministero dell'interno di avere maggiori risorse umane per far fronte alle crescenti esigenze di sicurezza e di presidio del territorio, anche in deroga a quanto disposto dalla normativa in materia di regolamentazione dei concorsi;

malgrado le evidenti e più volte ventilate esigenze di incremento delle risorse umane e strumentali in capo al Ministero dell'interno, al momento risultano inoperativi circa 1.700 vincitori di concorso, collocati nella cosiddetta seconda aliquota e non più transitati dall'Esercito alla Polizia di Stato sebbene titolari di una priorità di inserimento;

la transizione nell'Esercito, prevista per quattro anni, legittima un «precariato militare» in capo ai vincitori di concorso rientranti nella cosiddetta seconda aliquota, in virtù del fatto che, conclusasi la ferma, ciascuno di loro verrà congedato-licenziato senza la certezza che il passaggio al corpo della Polizia di Stato - previsto dalla legge - avvenga decorsi i quattro anni;

la mancata transizione degli idonei verso il corpo della Polizia di Stato, unita alla ciclica indizione di nuovi e onerosi concorsi, si configura come un paradosso: da un lato l'amministrazione attraverso nuovi concorsi dichiara di aver bisogno di nuovi operatori, dall'altro relega ad una condizione di transizione coloro che hanno già superato il medesimo concorso, con conseguente dispendio di risorse da parte dell'erario;

ai suddetti aspetti si aggiunge anche quanto disposto dall'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che modifica il comma 9-bis dell'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, riducendo le dinamiche di turnover per le assunzioni da parte dei corpi di polizia, portando l'attuale percentuale del 100 per cento al 20 per cento nel triennio 2012-2014 e al 50 per cento nell'anno 2015, prevedendo il ripristino del completo turnover solo a decorrere dall'anno 2016;

alla luce dei riadeguamenti operati dal citato provvedimento di spending review, potrebbero non sussistere in capo all'amministrazione i presupposti per assumere i volontari di truppa in ferma prefissata quadriennale e annuale delle Forze armate al termine delle stesse, come previsto dalla legge richiamata;

l'attuale configurazione della norma che legittima la mancata integrazione di migliaia di giovani con idoneità fisica e competenza professionale, unita all'assenza di un turnover nelle strutture della polizia, rischia seriamente di compromettere le potenzialità del nostro sistema di sicurezza, oltre che svilire il diritto inderogabile dei vincitori di concorso ad accedere alla conquistata posizione lavorativa -:

se si intenda consentire in tempi celeri - attraverso adeguati provvedimenti - la transizione nel corpo della Polizia di Stato ai vincitori dei concorsi rientranti nella seconda aliquota di cui sopra, al termine degli anni di servizio prestati nelle Forze armate ai sensi della normativa richiamata in premessa. (3-02489)