ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/02471

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 685 del 13/09/2012
Firmatari
Primo firmatario: ALESSANDRI ANGELO
Gruppo: LEGA NORD PADANIA
Data firma: 13/09/2012


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO delegato in data 13/09/2012
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta orale 3-02471
presentata da
ANGELO ALESSANDRI
giovedì 13 settembre 2012, seduta n.685

ALESSANDRI. -
Al Ministro dello sviluppo economico.
- Per sapere - premesso che:

il continuo incremento dei prezzi di vendita dei carburanti praticati dai produttori al consumatore è divenuto un serio problema per le famiglie, per i trasporti, per la crescita dell'inflazione e per i costi di produzione dei settori energivori, segnatamente per il comparto agricolo;

dalla fine del mese di agosto 2012 il prezzo al pubblico della benzina ha superato il valore di due euro al litro: un costo insostenibile soprattutto per i consumatori e ad ogni modo alla lunga insostenibile anche per tutti i comparti produttivi del nostro Paese;

anche l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha segnalato più volte al Governo ed al Parlamento come le cronache di questi mesi continuino a mettere in risalto una vera e propria «emergenza dei prezzi dei carburanti» in relazione alla quale occorre, ad avviso dell'autorità, dare un segnale forte alle imprese e ai cittadini. L'Autorità fa presente che, per quanto si siano fatti numerosi passi in avanti nel processo di riforma delle rete distributiva dei carburanti - da un lato rimuovendo gli ostacoli all'uscita di impianti inefficienti e creando le condizioni per una maggiore indipendenza di una quota crescente di impianti di distribuzione dalle società petrolifere, dall'altro, migliorando le informazioni al consumatore sui prezzi dei carburanti - non può non rilevarsi, quanto agli impianti completamente automatizzati (cosiddetto full ghost), che appare critica la limitazione alle sole aree extraurbane, prevista dal decreto legge n. 1 del 2012 «liberalizzazioni» (articolo 18). Ciò in quanto, fuori dai centri abitati, gli impianti in genere sono molto grandi (spesso nuovi), con infrastrutture per la vendita di prodotti non oil e dunque non particolarmente indicati per la modalità ghost (limitare alle sole aree extraurbane questa tipologia di impianti potrebbe dunque rivelarsi una norma priva di riscontro pratico);

l'autorità sottolinea come andrebbe invece considerata con favore l'istituzione di un sito internet dove i consumatori possano trovare le informazioni relative all'ubicazione delle stazioni di servizio ed ai prezzi in esse praticati, così da determinare maggiore trasparenza del mercato a vantaggio degli utenti;

in effetti, in sede di adozione e di approvazione del decreto legge n. 1 del 2012; il Governo aveva tenuto conto di specifiche indicazioni poste dall'Autorità al fine di imprimere maggiore concorrenza nel settore della vendita dei carburanti e vi aveva dato seguito ai sensi degli articoli da 17 a 20 del decreto stesso;

in particolare, il predetto articolo 17, come modificato dal Senato ed ora vigente, mira a promuovere, nel settore della distribuzione di carburanti, lo sviluppo di operatori indipendenti ed impianti multimarca, agendo anche sulla diversificazione delle tipologie contrattuali che legano produttori e distributori di carburanti. Inoltre, punta a favorire una più generale liberalizzazione delle attività svolte dai gestori di impianti di distribuzione carburanti;

la disposizione in questione recepisce da un lato la richiesta, contenuta nella segnalazione 5 gennaio 2012 dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, di promuovere, nel settore della distribuzione di carburanti, lo sviluppo di operatori indipendenti ed impianti multimarca. Dall'altro lato, promuove una diversificazione delle tipologie contrattuali che legano produttori e distributori di carburanti. Infine, favorisce una più generale liberalizzazione delle attività svolte dai gestori di impianti di distribuzione carburanti;

per la citata segnalazione dell'Autorità garante, un elemento del sistema della distribuzione carburanti in Italia che appare meritevole di immediate modifiche proconcorrenziali è «quello relativo ai rapporti tra soggetti a diversi livelli della filiera, da un lato i proprietari degli impianti (assai spesso anche fornitori e raffinatori) e dall'altro i gestori. Tali rapporti risultano allo stato eccessivamente vincolati da quella che a lungo è stata l'unica forma contrattuale ammessa dalla legge (decreto legislativo n. 32 del 1998), vale a dire la cessione dell'impianto dal proprietario al gestore in comodato gratuito e il corrispondente contratto di fornitura in esclusiva del prodotto. Ciò ha comportato, da una parte, che i gestori possono approvvigionarsi solo dalla società petrolifera che ha la proprietà dell'impianto, o che abbia concluso con il proprietario dello stesso un contratto di convenzionamento, e dall'altra, che ciascuna società petrolifera rifornisce di carburanti solo i punti vendita che espongono i suoi marchi e colori. Gli aspetti economici di tali rapporti sono inoltre fissati da accordi aziendali stipulati tra le società petrolifere e le associazioni di categoria dei gestori (articolo 1, comma 6, del decreto legislativo n. 32 del 1998 e articolo 19, comma 3, della legge n. 57 del 2001);

su questo specifico tema l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, ha sottolineato che le due citate tipologie contrattuali, comodato gratuito e fornitura in esclusiva, appaiono intimamente connesse e che al mutare dell'una dovrebbe necessariamente mutare anche l'altra. Di recente, l'articolo 28 del decreto-leggen. 98 del 2011 ha previsto che in alternativa al contratto di fornitura si possano utilizzare anche altre tipologie contrattuali per l'approvvigionamento degli impianti, purché tali tipologie di contratti siano state precedentemente tipizzate attraverso la stipula di accordi aziendali tra le società petrolifere e le associazioni di categoria dei gestori. L'Autorità ritiene che tale normativa vada modificata nel senso di estendere la liberalizzazione delle forme contrattuali a tutte le relazioni tra proprietari e gestori e dunque anche a quelle relative all'utilizzo delle infrastrutture (per cui è attualmente previsto solo il comodato gratuito), consentendo l'utilizzo di tutte le tipologie contrattuali previste dall'ordinamento (ad esempio: l'affitto dell'impianto di distribuzione) e, soprattutto, eliminando il vincolo della tipizzazione tramite accordi aziendali, che, oltre a rallentare il processo di apertura alle nuove forme contrattuali, non consente di superare elementi di natura collusiva nel processo di fissazione dei modelli di contratto. Questa piena liberalizzazione delle forme contrattuali consentirebbe, da un lato, di aumentare l'autonomia del gestore rispetto al soggetto proprietario dell'impianto incentivando, ad esempio, forme di aggregazione di piccoli operatori nell'attività di approvvigionamento, dall'altro, potrebbe consentire alle società petrolifere di rifornire anche punti vendita non appartenenti alla propria rete rendendo possibile la nascita di impianti nella sostanza multimarca. L'accrescimento dell'autonomia degli attori del mercato ed in particolare dei gestori consentirebbe a questi ultimi di caratterizzarsi come veri e propri soggetti imprenditoriali, in grado di utilizzare tutti gli strumenti commerciali per ricavarsi i propri spazi sul mercato, rispondendo alla pressione concorrenziale degli altri soggetti non verticalmente integrati e contribuendo essi stessi ad una maggiore concorrenzialità del mercato della distribuzione di carburante»;

pertanto, l'articolo 17 del decreto-legge n. 1 del 2012, come convertito con modificazioni dalla legge n. 27 del 2012, ha previsto, attraverso la riformulazione dei commi 12, 13 e 14 dell'articolo 28 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011 n. 111, più incisive misure volte a promuovere concretamente e ulteriormente la diversificazione delle forme contrattuali tra proprietari degli impianti e gestori ulteriori e diverse rispetto a quelle, attualmente previste, del comodato, fornitura e somministrazione;

in tal senso si prevede che, fermo restando quanto disposto con il decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, e successive modificazioni, possono essere adottate, alla scadenza dei contratti esistenti (o anche nel loro corso, se vi è assenso tra le parti) differenti tipologie contrattuali per l'affidamento e l'approvvigionamento degli impianti di distribuzione carburanti. Tali nuove tipologie contrattuali dovranno essere definite, nel rispetto delle normative nazionali e comunitarie, mediante accordi sottoscritti tra organizzazioni di rappresentanza dei titolari di autorizzazione o concessione e dei gestori maggiormente rappresentative, depositati presso il Ministero dello sviluppo economico. Si prevede, inoltre, la possibilità in ogni momento di stipula di accordi tra titolari degli impianti e gestori per l'effettuazione del riscatto degli impianti da parte del gestore, previo indennizzo secondo criteri definiti con decreto del Ministero dello sviluppo economico;

per garantire l'effettiva introduzione di tali nuove tipologie contrattuali è stato stabilito che il deposito degli accordi concernenti le nuove tipologie contrattuali sarebbe dovuto avvenire entro il 31 agosto 2012, e in difetto vi avrebbe provveduto in via sostitutiva, su richiesta di ciascuna delle parti, il Ministero medesimo. Inoltre, si è precisato che tra le nuove forme contrattuali potrà essere compresa anche una concernente la vendita non in esclusiva da parte di gestori titolari della sola licenza di esercizio, nonché la definizione di criteri per la costituzione del mercato all'ingrosso dei carburanti;

sempre ai fini della maggiore trasparenza e concorrenzialità nel settore dei carburanti, le norme in questione, in particolare l'articolo 19 del predetto decreto legge n. 1 del 2012 nel testo vigente, per consentire il miglioramento delle informazioni al consumatore sui prezzi dei carburanti, ha stabilito, tra l'altro, che entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, ossia entro il 24 settembre 2012, con uno o più decreti del Ministero dello sviluppo economico devono essere definite le modalità attuative della disposizione di cui al secondo periodo dell'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, in ordine alla cartellonistica di pubblicizzazione dei prezzi presso ogni punto vendita di carburanti, in modo da assicurare che le indicazioni per ciascun prodotto rechino i prezzi in modalità non servito, ove presente, senza indicazioni sotto forma di sconti, secondo il seguente ordine dall'alto verso il basso: gasolio, benzina, GPL, metano. In tale decreto si deve prevedere che i prezzi delle altre tipologie di carburanti speciali e il prezzo della modalità di rifornimento con servizio debbano essere riportati su cartelloni separati, indicando quest'ultimo prezzo come differenza in aumento rispetto al prezzo senza servizio, ove esso sia presente. Con il medesimo decreto si devono stabilire, altresì, le modalità di evidenziazione, nella cartellonistica di pubblicizzazione dei prezzi presso ogni punto vendita di carburanti, delle prime due cifre decimali rispetto alla terza, dopo il numero intero del prezzo in euro praticato nel punto vendita;

vista la preoccupante e grave situazione dell'aumento dei prezzi dei carburanti e le difficoltà economiche delle famiglie italiane oltre che dei settori dei trasporti e dell'agricoltura, sarebbe indispensabile dare attuazione, nell'immediato, alle norme proconcorrenziali nel sistema della distribuzione carburanti previste dal decreto-legge n. 1 del 2012 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 24 del 2012;

quali siano le informazioni che il Governo possa riferire in ordine al delicato e serio problema dell'«emergenza dei prezzi dei carburanti» e quali siano i tempi previsti per l'emanazione dei decreti ministeriali previsti dagli articoli 17 e 19 del medesimo decreto legge in merito all'effettiva introduzione di nuove tipologie contrattuali tra proprietari degli impianti e gestori ulteriori e diverse rispetto a quelle, attualmente previste, del comodato, fornitura e somministrazione ed in merito alle modalità di evidenziazione, nella cartellonistica di pubblicizzazione dei prezzi presso ogni punto vendita di carburanti, delle prime due cifre decimali rispetto alla terza, dopo il numero intero del prezzo in euro praticato nel punto, oltre che l'evidenziazione per ciascun prodotto, dei prezzi in modalità non servito, ove presente, senza indicazioni sotto forma di sconti, secondo l'ordine dall'alto verso il basso, del gasolio, della benzina, del GPL e del metano, facendo in modo che il prezzo della modalità di rifornimento con servizio sia riportato su cartelloni separati, indicando quest'ultimo prezzo come differenza in aumento rispetto al prezzo senza servizio, ove esso sia presente. (3-02471)