ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN ASSEMBLEA 3/02367

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 659 del 03/07/2012
Firmatari
Primo firmatario: TOTO DANIELE
Gruppo: FUTURO E LIBERTA' PER IL TERZO POLO
Data firma: 03/07/2012


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 03/07/2012
Stato iter:
04/07/2012
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 04/07/2012
Resoconto TOTO DANIELE FUTURO E LIBERTA' PER IL TERZO POLO
 
RISPOSTA GOVERNO 04/07/2012
Resoconto GIARDA DINO PIERO MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO - (RAPPORTI CON IL PARLAMENTO)
 
REPLICA 04/07/2012
Resoconto TOTO DANIELE FUTURO E LIBERTA' PER IL TERZO POLO
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 04/07/2012

SVOLTO IL 04/07/2012

CONCLUSO IL 04/07/2012

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in Assemblea 3-02367
presentata da
DANIELE TOTO
martedì 3 luglio 2012, seduta n.659

TOTO. -
Al Ministro dell'economia e delle finanze.
- Per sapere - premesso che:

il concessionario della riscossione Equitalia spa è da tempo, anche per effetto della crisi in atto nel Paese, al centro di polemiche e di tensioni, alcune delle quali sono pure sfociate in inaccettabili e deprecabili atti di violenza;

i parlamentari della Repubblica hanno prestato, in più occasioni, attenzione alle ragioni del disagio crescente che la situazione economico-finanziaria di contesto genera, incrementando le difficoltà di tanti soggetti, cittadini e imprenditori ad adempiere ai propri doveri fiscali, corrispondendo all'erario quanto dovuto a vario titolo;

com'è noto a gran parte degli italiani, ad un livello di per sé elevato di pressione fiscale si accompagna, purtroppo, una gestione amministrativa del rapporto tra l'erario, in tutte le sue articolazioni, e i contribuenti connotato, troppo spesso, da tratti di «schizofrenia operativa» che appaiono insopprimibili, probabilmente in ragione delle interferenze che, direttamente, col ruolo esercitato dagli uffici legislativi, in particolare, e dalle direzioni generali dei dicasteri la burocrazia proietta sul corpus legislativo condendo, quando i provvedimenti siano di competenza ministeriale o di iniziativa governativa, com'è nel caso dei disegni di legge, oppure, indirettamente, se si tratti di proposte di legge o di emendamenti di iniziativa parlamentare, sulla scorta dei monitoraggi operati dagli stessi uffici legislativi e dalle direzioni generali ministeriali, sempre tradotti in proposte di pareri a supporto dei rappresentanti del Governo intenti a seguire, in Parlamento, l'iter di esame e votazione dei progetti di legge. Innumerevoli sono gli esempi esposti nella letteratura come cifra di una dissolutezza nella gestione della cosa pubblica, a causa della quale si giunge persino a precludere a un ente, per intervenuta prescrizione, comunicata dalla compagnia assicuratrice coinvolta, l'incasso del risarcimento di un sinistro conseguente all'incendio di un immobile, perché, nelle more di una gara tra vari uffici del comune di Napoli, a cui è da ascrivere questo assurdo e inquietante primato di pubblica inefficienza, a scaricarsi addosso, l'un l'altro, il barile dell'attribuzione della competenza alla firma di quietanza, intervenne, nel frattempo, trascorsi i due anni di legge, la prescrizione del diritto al risarcimento, che l'agenzia assicurativa competente si rassegnò essa stessa, incredula, a rilevare, per chiudere definitivamente la pratica, essendo infruttuoso qualsivoglia tentativo di «svegliare» dal sonno burocratico la «parte» assicurata;

nella contezza e consapevolezza di siffatta mentalità, il Parlamento ha anche provveduto a introdurre, palliativamente, taluni adeguamenti normativi e procedurali, nell'ottica del riequilibrio del rapporto tra amministrazione finanziaria e contribuenti e, perciò stesso, di rendere meno vessatoria non solo e non tanto l'entità dell'imposizione sul contribuente ma il «calvario» burocratico a cui in più ambiti, quelli dei controlli, della giustizia tributaria, persino delle procedure di autotutela, sono sottoposti, di norma, soggetti privati e imprenditoriali;

ciononostante, qualunque azione volta a imprimere caratteri di normalità al rapporto del contribuente con il fisco, a qualunque livello, da quello comunale a quello statale, fatalmente, in un numero spropositato di volte, è frustrata da un'azione contraria e diseguale, nel senso di iniquamente ed eccezionalmente sperequata, che, se non la rende vana, in ogni caso non previene e non reprime nessuna delle «scorrerie» burocratiche, impunite e pregiudizievoli per l'intero Paese. E ciò sovviene, immutabile, quantunque sia calcolato in miliardi di euro il danno di cui la burocrazia è responsabile e che zavorra i processi produttivi e la competitività dell'Italia. In proposito, turba oltremodo la stima di 61 miliardi di euro del costo della burocrazia, per le sole imprese, indicata dall'allora presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, dottor Antonio Catricalà, il 12 maggio 2008, nel corso della sua partecipazione ad un programma televisivo;

l'inopinata criticità di rapporti spesso vissuta dai contribuenti è ulteriormente confermata dalla vicenda che ha avuto ed ha per protagonista un'azienda abruzzese, localizzata in provincia di Pescara, la quale, con inizio dall'anno 2009, si è vista iscrivere ipoteche sul compendio immobiliare di sua proprietà dal concessionario Equitalia Pragma spa, al fine di cautelare il recupero di crediti asseritamente vantati nei confronti delle società;

le dette iscrizioni ipotecarie, rispettivamente, la n. 3050 registro particolare, iscritta in data 16 luglio 2009, la n. 2412 registro particolare, iscritta il 10 giugno 2010, e la n. 3435 registro particolare, iscritta il 12 agosto 2010, apparivano viziate da plurimi profili di illegittimità, sul presupposto dei quali la società incardinava appositi giudizi di opposizione presso la competente commissione tributaria provinciale di Pescara, che accoglieva le ragioni della ricorrente nei primi due sopra indicati procedimenti instaurati, essendo in attesa di deposito della sentenza relativo al terzo procedimento, compensando, tuttavia, integralmente le spese di giudizio;

successivamente, la competente commissione tributaria regionale confermava l'annullamento della prima iscrizione ipotecaria, contrassegnata col n. 3050 registro particolare in data 16 luglio 2009, in rigetto dell'appello, proposto da Equitalia Pragma spa, avverso la relativa sentenza, n. 1160/01/10. I giudici, nuovamente, compensavano le spese di giudizio;

la società depositava, altresì, ricorsi in opposizione a due cartelle di pagamento, per un importo complessivo di circa euro duecentocinquantamila, i quali, sulla scorta dei rilievi eccepiti dalla ricorrente, venivano accolti dalla competente commissione tributaria provinciale di Pescara, ancorché, more solito, pronunciandosi per la compensazione integrale delle spese di giudizio;

nel tentativo di pervenire ad una definizione delle pendenze risultanti presso Equitalia Pragma spa, la società di cui si tratta, nella primavera del 2011, rappresentava al concessionario la necessità di riscuotere una somma ammontante, all'epoca, a circa euro 470.000,00, della quale la società stessa era creditrice nei confronti di un'altra azienda, in forza del regolare adempimento delle obbligazioni nascenti da un contratto di subappalto. L'azienda debitrice, dal canto proprio, nel mettere a disposizione di Equitalia Pragma quelle somme, reiterava, inutilmente, comunicazioni al concessionario per ottenere indicazioni specifiche in relazione a modalità e importo da versare. La corrispondenza sia della società in vertenza con Equitalia Pragma che della sua debitrice restava, inopinatamente, negletta;

alla gravità della pratica di non fornire risposte, inaccettabile sotto ogni punto di vista, e di non rispettare i basilari principi relazionali come quelli, ad avviso dell'interrogante, ampiamente misconosciuti nella pubblica amministrazione, dello stile e dei più elementari e beneducati canoni comportamentali, per non evocare l'altro ancora della consapevolezza del ruolo di servizio pubblico, da rendere, cioè, al cittadino che lo finanzia attraverso la fiscalità generale, Equitalia Pragma aggiungeva, ad abundantiam, quella che all'interrogante appare una sconcertante inerzia appercettiva rispetta a somme già nella sua giuridica disponibilità e intorno alle quali, pressantemente, l'azienda debitrice della società invano aveva richiesto istruzioni;

in contraddizione patente con tale condotta, Equitalia Pragma, peraltro, in data 23 novembre 2011, procedeva all'iscrizione di vincolo pignoratizio su un bene strumentale indispensabile all'esercizio dell'attività lavorativa della società. In ogni caso, la società era nuovamente costretta ad agire per la tutela dei propri diritti, promuovendo un giudizio di opposizione all'esecuzione, attualmente pendente innanzi al tribunale di Pescara, in funzione del quale ha eccepito la sopravvenienza di fatti successivi alla formazione del titolo esecutivo, idonei ad annullarne l'efficacia esecutiva;

in tale ultimo predetto atto, è stata evidenziata, tra le altre, la violazione dell'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante «Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito». Infatti, non avendo completato le formalità necessarie alla vendita nei 120 giorni successivi al pignoramento, Equitalia Pragma, entro il termine di ulteriori e consecutivi dieci giorni, avrebbe dovuto cancellare, ex lege, l'atto di gravame. Così non è ancora stato. Il gravame, pertanto, permane ancora iscritto con le intuitive e prevaricatorie conseguenze in danno della società di cui si tratta. Confermando un comportamento inaccettabile, Equitalia Pragma è rimasta sorda anche alla richiesta, formulata dal legale della società, di cancellazione dell'atto di gravame in via di autotutela;

a giudizio dell'interrogante, è incontrovertibile, alla luce degli esaustivi elementi riferiti, l'attitudine della condotta di Equitalia Pragma a ignorare la certezza e le statuizioni del diritto, com'è pure evidente che tale condotta è passibile di azione giudiziale, intanto in sede civile, per la richiesta di ristoro dei danni patiti e patiendi dalla società, con potenziale ed eventualmente conseguente depauperamento delle pubbliche risorse -:

se, con riferimento alle vicende che nel rapporto con Equitalia Pragma srl hanno coinvolto la società di cui al caso di specie, il Ministro interrogato non intenda promuovere un'attività ispettiva presso gli uffici della sede di Pescara del concessionario per accertare la correttezza, la legittimità, la trasparenza, l'economicità e l'imparzialità delle procedure e delle decisioni che il medesimo adotta e, nel caso di esiti positivi dell'ispezione, se non intenda adottare, con ogni urgenza e senza indugio alcuno, tutte le misure, anche cautelari, per inibire al personale eventualmente in difetto almeno ogni ulteriore attività decisionale, potenzialmente dannosa per i contribuenti e per l'apparato dello Stato, e se, per evitare che in futuro si ripetano casi di discrezionalità giurisdizionale nelle decisioni intorno alle spese di giudizio, il Ministro interrogato non intenda farsi promotore di un'opportuna iniziativa normativa volta a tutelare integralmente le ragioni eventualmente riconosciute in capo al contribuente. (3-02367)