ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/02339

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 650 del 14/06/2012
Firmatari
Primo firmatario: CAPARINI DAVIDE
Gruppo: LEGA NORD PADANIA
Data firma: 14/06/2012
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
VOLPI RAFFAELE LEGA NORD PADANIA 14/06/2012
GIDONI FRANCO LEGA NORD PADANIA 14/06/2012
CONSIGLIO NUNZIANTE LEGA NORD PADANIA 14/06/2012
GRIMOLDI PAOLO LEGA NORD PADANIA 14/06/2012
POLLEDRI MASSIMO LEGA NORD PADANIA 14/06/2012
LANZARIN MANUELA LEGA NORD PADANIA 14/06/2012
MUNERATO EMANUELA LEGA NORD PADANIA 14/06/2012
RIVOLTA ERICA LEGA NORD PADANIA 14/06/2012
PAOLINI LUCA RODOLFO LEGA NORD PADANIA 14/06/2012


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO delegato in data 14/06/2012
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta orale 3-02339
presentata da
DAVIDE CAPARINI
giovedì 14 giugno 2012, seduta n.650

CAPARINI, VOLPI, GIDONI, CONSIGLIO, GRIMOLDI, POLLEDRI, LANZARIN, MUNERATO, RIVOLTA e PAOLINI. -
Al Ministro dello sviluppo economico.
- Per sapere - premesso che:

ai sensi degli articoli 17 e 29 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, resa esecutiva dall'Italia con la legge 27 maggio 1991, n. 176, gli Stati parti riconoscono l'importanza della funzione esercitata dai mass media e vigilano affinché il fanciullo possa accedere a una informazione e a materiali provenienti da fonti nazionali e internazionali varie, soprattutto se finalizzati a promuovere il suo benessere sociale, spirituale e morale nonché la sua salute fisica e mentale, nello spirito dei valori tesi a favorire lo sviluppo della personalità del fanciullo nonché lo sviluppo delle sue facoltà e delle sue attitudini mentali e fisiche, in tutta la loro potenzialità, rafforzando nel fanciullo il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dei principi consacrati nella Carta delle Nazioni Unite; a tal fine, gli Stati parti incoraggiano, fra l'altro, i mass media a divulgare informazioni e materiali che abbiano un'utilità sociale e culturale per il fanciullo, favorendo altresì l'elaborazione di principi direttivi appropriati destinati a proteggere il fanciullo dalle informazioni e dai materiali che provocano danni al suo benessere;

la carta di Treviso, firmata dal consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti nel 1990, ribadendo quanto espresso nella dichiarazione dei diritti del fanciullo, esplicita che la tutela dei minori nei media deve essere privilegiata alle logiche di mercato e che «in tutte le azioni riguardanti i bambini deve costituire oggetto di primaria considerazione il maggiore interesse del bambino e che perciò tutti gli altri interessi devono essere a questo sacrificati», condannando qualunque azione risulti lesiva nei loro confronti o che possa nuocere gravemente al loro sviluppo fisico, psichico e morale;

la recente vicenda di cronaca che ha visto coinvolta la bambina dimenticata nell'automobile dal padre e per questo deceduta, è stata riportata all'attenzione pubblica dai media televisivi, anche nelle ore di maggiore ascolto e nelle fasce protette, con modalità poco attente alla sensibilità degli utenti bambini all'ascolto, cercando il massimo risalto mediatico anche nei giorni successivi all'accaduto;

le modalità di diffusione di una notizia di questo genere, per la minore età della vittima e per la responsabilità in prima persona del padre, dovrebbero essere valutate attentamente per la portata potenzialmente lesiva per la psiche della platea televisiva infantile, che potrebbe vedere in questo gravissimo incidente un crollo delle certezze in ordine alla sua sicurezza e alla sua stessa identità di soggetto debole e in quanto tale da proteggere;

il diritto di cronaca e il diritto ad essere informati, per costante giurisprudenza, devono essere attentamente bilanciati con il diritto alla riservatezza delle persone coinvolte nello stesso fatto di cronaca, il diritto alla dignità della persona, all'intimità, all'identità, che scaturiscono anche dalla natura così giovane della vittima e dall'impatto potenzialmente destabilizzante e perciò dannoso che deriverebbe alla platea infantile da un possibile processo di immedesimazione con i fatti oggetto della cronaca;

l'articolo 34 del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo n. 177 del 2005, al comma 4, dispone che i film vietati ai minori di anni 14, a causa delle immagini che potrebbero ledere la sensibilità dei telespettatori ed impressionare un pubblico giovanissimo, non possano essere trasmessi prima delle 22,30 e dopo le ore 7,00, ma non affronta il problema delle immagini o delle notizie contenute in programmi di informazione ed intrattenimento trasmessi nelle fasce protette che potrebbero comunque danneggiare l'integrità psicofisica dei minori -:

quali iniziative e strumenti siano in essere per vigilare sull'effettiva applicazione delle norme a tutela ai minori, anche tenendo conto dei codici di autoregolamentazione relativi al rapporto tra televisione e minori, in particolare per quanto riguarda il diritto del minore a ricevere una informazione corretta e non lesiva del suo benessere psicofisico, come statuito dagli articoli 17 e 29 della convenzione di New York sui diritti del fanciullo;

se il Ministro non ritenga opportuno intervenire con apposite iniziative normative anche finalizzate alla modifica della disciplina vigente in materia di media e minori, per affrontare il problema delle modalità con le quali debbano essere trasmesse, nelle ore di maggiore ascolto, le notizie di cronaca che vedono coinvolti minori e che potrebbero compromettere il benessere psicofisico degli utenti giovani e giovanissimi. (3-02339)