ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/02334

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 649 del 13/06/2012
Trasformazioni
Trasformato il 05/07/2012 in 4/16867
Firmatari
Primo firmatario: FORMISANO ANNA TERESA
Gruppo: UNIONE DI CENTRO PER IL TERZO POLO
Data firma: 13/06/2012


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA SALUTE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA SALUTE delegato in data 13/06/2012
Stato iter:
05/07/2012
Fasi iter:

TRASFORMA IL 05/07/2012

TRASFORMATO IL 05/07/2012

CONCLUSO IL 05/07/2012

Atto Camera

Interrogazione a risposta orale 3-02334
presentata da
ANNA TERESA FORMISANO
mercoledì 13 giugno 2012, seduta n.649

ANNA TERESA FORMISANO. -
Al Ministro della salute.
- Per sapere - premesso che:

risulta all'interrogante che, dall'anno 2011, ad alcuni invalidi civili di guerra (ex ONIG) della provincia di Frosinone, siano state rifiutate le loro richieste di erogazione del risarcimento (contributo) per le prestazioni relative alle cure climatiche e soggiorni terapeutici, regolarmente attestate dal relativo medico competente dalla ASL locale di riferimento;

tali dinieghi, disposti dalla competente responsabile della asl di Frosinone, sarebbero stati motivati, non esplicitamente, sulla base dei contenuti di una nota del 23 maggio 2011, protocollo n. 98604, 08/13 della direzione regionale assetto istituzionale, prevenzione e assistenza territoriale della regione Lazio, che avrebbe interpretato ostativamente la concessione del beneficio economico in favore dei richiedenti in quanto non prevista dalla DGR n. 554/2010, allegato 1;

pur tuttavia si deve evidenziare che in passato tali prestazioni sono sempre state assentite. In effetti, fino alla delibera di giunta regionale Lazio relativa alla «erogazione contributi per cure climatiche e soggiorni terapeutici agli invalidi di guerra e assimilati, ai sensi dell'articolo 57, 3° comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, - anno 2009 - definizione criteri per l'anno 2010» (in questa come in tutte quelle precedenti) si riteneva che fosse necessario adottare, e pertanto si adottavano, i criteri di cui al regolamento ex ONIG n. 30 del 12 dicembre 1975, confermati dalla circolare n. 63 del 1997 e riportati negli allegati alle corrispondenti delibere, che formavano parte integrante delle stesse, al fine di risolvere dubbi e disomogeneità di interpretazione da parte delle aziende usl regionali in merito all'individuazione degli assistiti aventi diritto ai contributi di che trattasi;

purtroppo, a decorrere dal 2011, a partire dalla delibera di giunta della regione Lazio 4 dicembre 2010 n. 554, relativa alla «erogazione contributi per cure climatiche e soggiorni terapeutici agli invalidi di guerra e assimilati, ai sensi dell'articolo 57, 3°comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 83, - anno 2010 - definizione criteri per l'anno 2011», sono stati espunti dai testi delle predette delibere i riferimenti alle precedenti determinazioni, quali in particolare quelli relativi alla circolare n. 63 del 22 dicembre 1997 dell'assessorato salvaguardia e cura della salute in cui venivano riportati i criteri per l'individuazione degli assistiti destinatari dei contributi di che trattasi, già specificati nel regolamento ex ONIG n. 30 del 12 dicembre 1975;

con tale soppressione, di fatto, si sono disattese, ad avviso dell'interrogante, le pertinenti disposizioni di rango legislativo nazionale che, mentre hanno riconosciuto che nei confronti degli invalidi di guerra e per servizio, in particolare dei grandi invalidi, le prestazioni di assistenza medico-preventiva e riabilitativa, di cure climatoterapiche e di assistenza protesica, hanno natura risarcitoria delle mutilazioni e delle invalidità, hanno altresì confermato che secondo il disposto dell'articolo 57 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, gli invalidi di guerra e per servizio hanno diritto di ricevere dal servizio sanitario nazionale le medesime prestazioni sanitarie specifiche assicurate dagli enti assistenziali di categoria, in base alle leggi ed ai regolamenti vigenti a quella data;

pertanto, ai sensi dell'allegato I, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001, recante «definizione dei livelli essenziali di assistenza», si è riconfermato che le prestazioni sanitarie già previste dai relativi ordinamenti prima della legge n. 833 del 1978, in particolare quelle di cui al relativo articolo 57, sono mantenute a carico del servizio sanitario nazionale (tale disposizione stabilisce che gli invalidi di guerra e per servizio hanno diritto a particolari prestazioni protesiche, cure climatiche e soggiorni terapeutici e a due cicli di cure termali, elencate nel regolamento ex ONIG);

al riguardo, il 13 febbraio 2003, il Ministro pro tempore Sirchia, in risposta ad una interrogazione parlamentare vertente sulla stessa materia, ha riferito che: «Secondo il disposto dell'articolo 57 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, gli invalidi di guerra e per servizio hanno diritto di ricevere dal Servizio sanitario nazionale le medesime prestazioni sanitarie specifiche assicurate dagli Enti assistenziali di categoria, in base alle leggi ed ai regolamenti vigenti a quella data. Il regolamento dell'ex ONIG (Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra) individua nei dettagli le prestazioni sanitarie da garantire a tali categorie e rappresenta un riferimento univoco sull'intero territorio nazionale. Alcune regioni, tuttavia, hanno disciplinato il settore con proprie leggi, ampliando in taluni casi il livello di tutela, facendo fronte con proprie risorse ai relativi oneri»;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001 di definizione dei livelli essenziali di assistenza (Gazzetta Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio 2002) ha confermato la previsione dell'articolo 57 sopracitato, includendo nei predetti LEA (allegato 1 assistenza a categorie particolari), le prestazioni previste dal regolamento ex ONIG;

sulla base di quanto riportato, andrebbe verificato il motivo per cui la regione Lazio, dal 2011, non riconosca più le particolari prestazioni relativa alle cure climatiche ed ai soggiorni terapeutici nonché i due cicli di cure termali, elencate nel regolamento ex ONIG in favore degli invalidi civili di guerra, come nello specifico è accaduto in danno degli invalidi civili di guerra della provincia di Frosinone -:

se sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa ed in particolare dell'avvenuta esclusione a decorrere dal 2011, degli invalidi civili di guerra della provincia di Frosinone dalle prestazioni risarcitorie, in particolare dai soggiorni terapeutici e dalle cure termali, di cui al regolamento ex ONIG n. 30 del 12 dicembre 1975;

se tale decisione sia connessa alle esigenze di razionalizzazione delle spesa imposte dai piani di rientro dai disavanzi sanitari regionali e quali iniziative di competenza, anche per il tramite del Commissario ad acta del Governo per l'attuazione dei citati piani di rientro, intenda assumere al riguardo. (3-02334)