ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN ASSEMBLEA 3/02298

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 640 del 29/05/2012
Firmatari
Primo firmatario: PROIETTI COSIMI FRANCESCO
Gruppo: FUTURO E LIBERTA' PER IL TERZO POLO
Data firma: 29/05/2012
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
TOTO DANIELE FUTURO E LIBERTA' PER IL TERZO POLO 29/05/2012


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'INTERNO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'INTERNO delegato in data 29/05/2012
Stato iter:
30/05/2012
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 30/05/2012
Resoconto PROIETTI COSIMI FRANCESCO FUTURO E LIBERTA' PER IL TERZO POLO
 
RISPOSTA GOVERNO 30/05/2012
Resoconto CANCELLIERI ANNA MARIA MINISTRO - (INTERNO)
 
REPLICA 30/05/2012
Resoconto PROIETTI COSIMI FRANCESCO FUTURO E LIBERTA' PER IL TERZO POLO
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 30/05/2012

SVOLTO IL 30/05/2012

CONCLUSO IL 30/05/2012

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in Assemblea 3-02298
presentata da
FRANCESCO PROIETTI COSIMI
martedì 29 maggio 2012, seduta n.640

PROIETTI COSIMI e TOTO. -
Al Ministro dell'interno.
- Per sapere - premesso che:

con la riforma del codice della strada, introdotta con la legge 29 luglio 2010, n. 120 (Disposizioni in materia di sicurezza stradale), è stata modificata la normativa in materia di dispositivi per il rilevamento a distanza delle violazioni;

il comma 2 dell'articolo 25, infatti, nel rinviare all'emanazione di un apposito decreto interministeriale la definizione delle modalità di collocazione e uso dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento di cui all'articolo 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ha stabilito che «fuori dei centri abitati non possono comunque essere utilizzati o installati ad una distanza inferiore ad un chilometro dal segnale che impone il limite di velocità»;

successivamente il Ministero dell'interno - dipartimento pubblica sicurezza, con la circolare del 29 dicembre 2010, ha fornito ulteriori precisazioni sulle nuove norme, stabilendo espressamente che «nel caso in cui, lungo il tratto oggetto del controllo, siano presenti intersezioni stradali che, ai sensi dell'articolo 104 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, impongono la ripetizione del segnale stradale stesso, la predetta distanza deve essere calcolata dal segnale con il quale viene ripetuto il limite di velocità dopo l'intersezione»;

il 13 marzo 2012 il primo firmatario del presente atto di sindacato ispettivo presentava un'interrogazione a risposta in Commissione (la n. 5-06380) in merito al mancato annullamento, da parte del prefetto di Roma, dei decreti che autorizzano, nel comune di Arsoli (Roma), l'installazione e l'uso di autovelox, in difformità dalla legge n. 120 del 2010;

la risposta data dal Sottosegretario di Stato per l'interno, Carlo De Stefano, che interveniva nella seduta della IX Commissione (trasporti, poste e telecomunicazioni) della Camera dei deputati del 17 aprile 2012, in sostituzione del Ministro dell'interno, come già il primo firmatario del presente atto di sindacato ispettivo ha avuto modo di ribadire, replicando in quella sede, non è stata pienamente soddisfacente;

ad avviso degli interroganti, infatti, essa, innanzitutto, fornisce elementi poco chiari e certi, come si evince, in particolare, dal tenore letterale delle espressioni utilizzate («sembrerebbe che il rilevamento delle violazioni (...); questa circostanza porterebbe a non ritenere applicabile; sembra di poter escludere»), che mettono in evidenza una serie di dubbi riguardo all'intera vicenda denunciata sicuramente non giustificabili;

al fine, poi, di legittimare la sostanziale disapplicazione, nel caso di specie, delle disposizioni in materia, si finisce col dare una ricostruzione «normativa», che, per certi aspetti, non corrisponde all'effettiva ratio delle norme in materia;

occorre precisare, infatti, che il citato articolo 25, nel fissare l'obbligo di rispettare la distanza minima di un chilometro, esplicitamente non fa alcuna distinzione in merito alle modalità mediante le quali le violazioni stesse sono rilevate, né si può sostenere che la disposizione di cui all'articolo 4 del decreto legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2002, n. 168, sostituisca le norme generali del codice della strada in materia di accertamenti degli illeciti, in quanto esso piuttosto le integra, prevedendo una procedura speciale per le attività di controllo e di accertamento delle violazioni realizzato anche senza il diretto intervento di un operatore di polizia stradale ed introducendo un'espressa eccezione al principio della contestazione immediata in casi particolari;

d'altra parte, nell'ambito della più generale attività di prevenzione e contrasto dell'eccesso di velocità sulle strade, un principio cardine, pacificamente accettato dalla giurisprudenza dominante, è quello della necessaria e adeguata conoscibilità come presupposto e precondizione della legittimità delle eventuali sanzioni comminate: non si può, infatti, muovere al conducente di un autoveicolo il rimprovero per aver violato una regola di prudenza alla guida, se quest'ultimo non è stato messo nelle condizioni di conoscere preventivamente ed adeguatamente il precetto, attraverso controlli automatici della velocità che siano segnalati e ben visibili;

alla luce di tali considerazioni, sono necessari, quindi, accertamenti volti a chiarire i punti dubbi e ad accertare così l'effettiva legittimità del posizionamento del citato dispositivo, anche al fine di individuare le concrete responsabilità e soluzioni -:

se non ritenga opportuno, al fine di garantire la legalità e la trasparenza dell'azione amministrativa, fornire ulteriori elementi sulla questione esposta in premessa o quanto meno attivarsi, al più presto, al fine di fare maggiore chiarezza al riguardo ed, in ogni caso, quali iniziative di competenza intenda adottare per assicurare, anche alla luce della considerazioni di cui sopra, un'interpretazione rispondente all'assetto normativo vigente, teologicamente orientato all'effettiva sicurezza della circolazione ed alla tutela delle vite umane, e per evitare, nel rispetto del principio della «certezza del diritto», un'applicazione non omogenea e «arbitraria» delle norme. (3-02298)