ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/02265

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 631 del 14/05/2012
Firmatari
Primo firmatario: BONCIANI ALESSIO
Gruppo: UNIONE DI CENTRO PER IL TERZO POLO
Data firma: 11/05/2012


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
  • MINISTERO DELL'INTERNO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO delegato in data 11/05/2012
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta orale 3-02265
presentata da
ALESSIO BONCIANI
lunedì 14 maggio 2012, seduta n.631

BONCIANI. -
Al Ministro dello sviluppo economico, al Ministro dell'interno.
- Per sapere - premesso che:

da alcuni mesi le imprese di commercio di «manufatti o giochi pirotecnici da divertimento» di produzione nazionale o di importazione, si trovano in una condizione sfavorevole, derivante dall'applicazione in senso restrittivo nel nostro ordinamento della direttiva 2007/23/CE del Parlamento europeo;

sono oltre 15.000 gli addetti del settore, ai quali vanno aggiunti, per quanto riguarda l'indotto, i negozianti e gli addetti alle vendite della grande distribuzione organizzata (GdO);

secondo la citata direttiva all'articolo 6, comma 1 «gli Stati membri non vietano, limitano o ostacolano l'immissione sul mercato di articoli pirotecnici che soddisfano i requisiti della presente Direttiva» e, al comma 2, «non ostano provvedimenti da parte di uno Stato membro a vietare o limitare il possesso, l'uso e/o la vendita al pubblico di fuochi d'artificio di categoria 2, 3»;

per quanto inoltre attiene alla commercializzazione dei prodotti di categoria 1, in molti Paesi comunitari la vendita è consentita anche ad acquirenti non inferiori ad anni 12, a dimostrazione della scarsa pericolosità dei prodotti in questione;

le norme in vigore in altri Paesi dell'Unione europea derivanti dalla citata direttiva, creano, di fatto una «concorrenza» che penalizza le aziende italiane - sottoposte, con il decreto ministeriale 9 agosto 2011, ad una legislazione nazionale sostanzialmente restrittiva - segnatamente ai prodotti di categoria 1 e ad una parte di quelli di categoria 2;

la categoria 1, in capo alla quale non si trovano limitazioni da parte di altri Stati membri, è inoltre normata nel nostro ordinamento dal decreto ministeriale 19 settembre 2002, n. 272, ove si individua, in particolare, il limite di 25 chilogrammi netti per la detenzione e la vendita di tali articoli;

a parere dell'interrogante, risulta pertanto discutibile il fatto che il medesimo limite di 25 chilogrammi di materiale esplodente di categoria 1 sia posto per le persone fisiche, per i negozianti o per gli ipermercati, così che - secondo tale impostazione - in un palazzo con 20 famiglie è consentito stoccare 500 chilogrammi, mentre, in un ipermercato dotato di apposita prevenzione incendi e di personale qualificato, non possono esservene stoccati più di 25 chilogrammi;

l'eventuale pericolosità dei «giochi pirotecnici» risiede soprattutto nella fase di trasporto degli stessi, laddove una minore quantità di singole consegne per un massimale di 25 chilogrammi - limite che peraltro non figura nelle norme di trasporto ONU-Accord Dangerouse Rotite (ADR) - ai negozianti e alla grande distribuzione organizzata, significa un maggiore numero di trasporti ed una derivante maggiore pericolosità in termini statistici;

il codice internazionale ADR che regola le norme di trasporto su strada delle «merci pericolose» al paragrafo 1.1.3.6. prevede il limite di trasporto in esenzione fino a 333 chilogrammi per la classe 1.4g e di quantità illimitata per la classe 1.4s;

nell'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1o agosto 2011, n. 151, si individua l'attività n. 18, categoria B, come: «esercizi di vendita di artifici pirotecnici declassificati in libera vendita con quantitativi complessivi in vendita e/o deposito superiori a 500 chilogrammi, comprensivi degli imballaggi». Laddove 500 chilogrammi di massa lorda - applicando il coefficiente convenzionale di calcolo 0,3 come indicato nella circolare del Ministero dell'interno n. 559 del 20 dicembre 1999 articolo 1 - equivalgono mediamente a 150 chilogrammi di massa netta;

l'articolo 6 punto 2 della Direttiva 2007.23/CE prevede la possibilità di adottare limiti/divieti per le categorie 2 e 3, salvo garantire la libera circolazione per la categoria 1;

la comparazione della categoria 1CE alla categoria VD, per quanto formulato all'articolo 15 del decreto ministeriale n. 272, rappresenta un ostacolo alla piena attuazione della direttiva in riferimento alla libera circolazione della categoria 1;

in assenza di detto requisito si può ipotizzare una riduzione del 50 per cento, o superiore, dei quantitativi proposti per la vendita, così come previsto, per esempio in altri Paesi europei quali la Germania;

se non si riconosce a pieno la direttiva europea, in particolare al riferimento della Cat 1 e parte della Cat 2, si penalizza il mercato legale in favore del «Mercato illegale» con tutte le conseguenze che ne derivano -:

se non ritenga opportuno assumere iniziative per consentire:

a) la vendita - negli esercizi privi di licenza PS, ma dotati di certificato prevenzioni incendi - di artifici da divertimento, appartenenti alla divisione di rischio 1.4 della categoria 1CE e della categoria 2CE (ad esclusione degli artifici del tipo «razzo» e del tipo «petardo») nella misura di chilogrammi 300 netti;

b) l'immagazzinamento di artifici da divertimento, appartenenti alla divisione di rischio 1.4 della categoria 1CE nella quantità determinata dai normali rapporti di cubatura ed i quantitativi delle merci ordinariamente detenibili e agli artifici da divertimento della categoria 2CE (ad esclusione degli artifici del tipo «razzo» e del tipo «petardo») nella misura di chilogrammi 5.000 netti, nei siti già adibiti a deposito di prodotti riconosciuti e non classificati tra i prodotti esplodenti, sempre nel rispetto degli adempimenti previsti all'articolo 4 lettera r), del decreto ministeriale 9 agosto 2011;
se non ritenga altresì opportuno verificare l'opportunità di un'eventuale modifica del decreto ministeriale 9 agosto 2011 per la categoria 1 e parte della categoria 2 al fine di non penalizzare le aziende interessate al commercio di tali prodotti evitando, dato il momento di crisi economica, una diminuzione occupazionale e dei conseguenti minor introiti per l'erario.(3-02265)