ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/02263

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 629 del 09/05/2012
Firmatari
Primo firmatario: TESTA NUNZIO FRANCESCO
Gruppo: UNIONE DI CENTRO PER IL TERZO POLO
Data firma: 09/05/2012


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
  • MINISTERO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E LA SEMPLIFICAZIONE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 09/05/2012
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta orale 3-02263
presentata da
NUNZIO FRANCESCO TESTA
mercoledì 9 maggio 2012, seduta n.629

NUNZIO FRANCESCO TESTA. -
Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione.
- Per sapere - premesso che:

l'articolo 22 della legge n. 183 del 2010 prevede la possibilità per i medici ospedalieri di andare in quiescenza oltre l'età prevista (65 anni per chi li ha compiuti entro il 2011), fino al conseguimento dei 40 anni di «servizio effettivo»;

la definizione del concetto di «servizio effettivo» ha determinato alcune incertezze interpretative, al punto che, in data 9 dicembre 2010, in seguito una richiesta di chiarimento dell'ospedale Forlanini di Roma, il dipartimento della funzione pubblica precisava che dalla formulazione di «servizio effettivo» avrebbero dovuto essere esclusi tutti i periodi riscattati, comprendendo tra questi il servizio militare;

tuttavia, le aziende sanitarie stanno applicando la definizione di «servizio effettivo» contenuta nella circolare INPDAP (nota operativa 56 del 22 dicembre 2010), secondo la quale, il servizio militare, purché valorizzato a fini contributivi, è individuato come lavoro effettivamente svolto al servizio dello Stato e quindi incluso nel configurazione del «servizio effettivo»;

in base alla citata circolare, le ASL hanno dunque sempre deliberato conteggiando nei 40 anni di servizio il periodo di servizio militare;

nonostante ciò, il parere reso dal dipartimento della funzione pubblica è stato strumentalmente utilizzato da chi vuole permanere in servizio ancora un anno; è importante segnare che dal momento della ufficializzazione della circolare INPDAP il dipartimento della funzione pubblica non si è più espresso al riguardo, mentre l'INPDAP ha continuato a ribadire in successive note la posizione assunta -:

se non si ritenga opportuno ribadire definitivamente la corretta definizione di «servizio effettivo», contenuta nella circolare INPDAP del 22 dicembre 2010, già largamente applicata in molte ASL italiane, anche al fine di evitare possibili contenziosi, inutili ed onerosi.(3-02263)