Atto Camera
Interpellanza 2-01777
presentata da
GABRIELE TOCCAFONDI
venerdì 7 dicembre 2012, seduta n.731
I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro dell'economia e delle finanze, per sapere - premesso che:
con il decreto-legge n. 174 del 2012 sugli enti locali, articolo 9, comma 6, il Governo ha introdotto una disposizione con l'intento di chiarire la questione inerente al pagamento dell'Imu per enti no profit e sui beni di enti ecclesiastici;
il testo del regolamento, già oggetto di alcuni rilievi da parte del Consiglio di Stato, è risultato poi in linea con il parere del Consiglio stesso. Il regolamento pubblicato prevede, all'articolo 3, tra i requisiti per l'esenzione il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi o capitale durante la vita dell'ente, l'obbligo del reinvestimento di eventuali utili esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali allo scopo istituzionale della solidarietà sociale, nonché l'obbligo di devolvere in caso di scioglimento il patrimonio dell'ente ad altro ente no profit che svolga una attività analoga. Si tratta di requisiti necessari e utili a ribadire che l'esenzione spetta solo e soltanto ad opere non lucrative che non hanno scopo di lucro;
a questi principi di carattere generale il regolamento ne ha aggiunti altri contenuti all'articolo 4, condizioni che si prestano a giudizio degli interpellanti ad ambigue interpretazioni che rischiano di non consentire l'esenzione ad opere di carità, onlus, no profit, cooperative sociali che operano servizi pubblici. Tali attività devono essere infatti, secondo l'articolo 4, svolte «a titolo gratuito o dietro il pagamento di rete di importo simbolico»;
il concetto di attività «non commerciale» risulta essere di difficile interpretazione dato che anche attività no profit possono operare senza fini di lucro ma mettendo in pratica attività commerciali connesse alle attività svolte, con rette, convenzioni, stipendi, contratti;
aggiungere come condizione per l'esenzione che il servizio deve essere «gratuito» o di «importo simbolico», punisce tutte quelle realtà educative, sociali, assistenziali fatte da no profit che per svolgere l'attività devono garantire livelli di servizio e standard di qualità richiesti dalle normative che obbligano ad ingenti spese. Ciò implica la necessità di una retta necessaria a coprire i costi di servizio -:
quale sia l'orientamento del Governo con riferimento al pagamento dell'Imu da parte di enti no profit, onlus, cooperative sociali e soggetti senza scopo di lucro quando svolgono attività di pubblica utilità;
quali iniziative intenda intraprendere il Governo per chiarire la questione in modo definitivo e univoco, in virtù della complessità interpretativa del concetto di «attività non commerciale», e del concetto di «retta o prestazione gratuita o di importo simbolico», riferito agli enti no profit, per l'eventuale mantenimento dell'esenzione dall'Imu.
(2-01777)
«Toccafondi, Palmieri, Renato Farina, Di Centa, Papa, Porcu, Nola, Savino, Frassinetti, Landolfi, Centemero, Mazzocchi».