ATTO CAMERA

INTERPELLANZA URGENTE 2/01707

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 704 del 16/10/2012
Firmatari
Primo firmatario: DI BIAGIO ALDO
Gruppo: FUTURO E LIBERTA' PER IL TERZO POLO
Data firma: 16/10/2012
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
DELLA VEDOVA BENEDETTO FUTURO E LIBERTA' PER IL TERZO POLO 16/10/2012
GRANATA BENEDETTO FABIO FUTURO E LIBERTA' PER IL TERZO POLO 16/10/2012
BARBARO CLAUDIO FUTURO E LIBERTA' PER IL TERZO POLO 16/10/2012
MURO LUIGI FUTURO E LIBERTA' PER IL TERZO POLO 16/10/2012


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA delegato in data 16/10/2012
Stato iter:
18/10/2012
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 18/10/2012
Resoconto DI BIAGIO ALDO FUTURO E LIBERTA' PER IL TERZO POLO
 
RISPOSTA GOVERNO 18/10/2012
Resoconto D'ANDREA GIAMPAOLO SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - (PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI)
 
REPLICA 18/10/2012
Resoconto DI BIAGIO ALDO FUTURO E LIBERTA' PER IL TERZO POLO
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 18/10/2012

SVOLTO IL 18/10/2012

CONCLUSO IL 18/10/2012

Atto Camera

Interpellanza urgente 2-01707
presentata da
ALDO DI BIAGIO
martedì 16 ottobre 2012, seduta n.704

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per sapere - premesso che:

la legge n. 240 del 2010 (cosiddetta legge Gelmini) ha introdotto elementi innovatori sul versante delle dinamiche di abilitazione scientifica nazionale, innovando la prassi accademica italiana, con l'introduzione di univoci criteri e parametri nazionali di riferimento per aree scientifiche, con l'obbiettivo di garantite l'accesso alle selezioni di candidati in possesso di una qualificazione condivisa dalla comunità scientifica nazionale e internazionale;

l'articolo 16 della suddetta legge ha disposto che l'abilitazione scientifica nazionale per i professori di prima e di seconda fascia attesti una «qualificazione scientifica che costituisce requisito necessario per l'accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori»;

il suddetto articolo ha disposto l'emanazione di regolamenti ministeriali specifici disciplinanti «le modalità di espletamento delle procedure finalizzate al conseguimento dell'abilitazione, in conformità a determinati criteri»;

a tal riguardo - nello specifico - il comma 3 del citato articolo 16 dispone che i regolamenti prevedano «l'attribuzione dell'abilitazione con motivato giudizio fondato sulla valutazione analitica dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche, previa sintetica descrizione del contributo individuale alle attività di ricerca e sviluppo svolte, ed espresso sulla base di criteri e parametri differenziati per funzioni e per area disciplinare, definiti con decreto del Ministro»; inoltre che il regolamento «prescriva un numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato può presentare ai fini del conseguimento dell'abilitazione, anche differenziato per fascia, e per area disciplinare e in ogni caso non inferiore a dodici» e disponga «i meccanismi di verifica quinquennale dell'adeguatezza e congruità dei criteri e parametri e di revisione o adeguamento degli stessi con apposito decreto ministeriale»;

il regolamento di cui al comma 6 del citato articolo 16 è stato adottato con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 giugno 2012, n. 76, «Regolamento recante criteri e parametri per la valutazione dei candidati ai fini dell'attribuzione dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori universitari, nonché le modalità di accertamento della qualificazione dei Commissari, ai sensi dell'articolo 16, comma 3, lettere a), b) e c) della legge 30 dicembre 2010, n, 240, e degli articoli 4 e 6, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222»;

ai sensi del predetto regolamento nelle procedure di abilitazione per ciascuna delle due fasce e per ciascuno dei settori concorsuali di cui agli allegati dello stesso, la commissione è chiamata ad utilizzare per la misurazione dell'impatto della produzione scientifica complessiva, degli indicatori bibliometrici indicati negli allegati stessi;

nello specifico il suddetto regolamento dispone che per i settori cosiddetti bibliometrici, «ottengono una valutazione positiva dell'importanza e dell'impatto della produzione scientifica complessiva i candidati all'abilitazione i cui indicatori sono superiori alla mediana in almeno due degli indicatori di cui alle lettere a), b) e c) del numero 2» dell'allegato A, mentre per i settori cosiddetti «non bibliometrici», ottengono una valutazione positiva dell'importanza e dell'impatto della produzione scientifica complessiva i candidati all'abilitazione i cui indicatori sono superiori alla mediana in almeno uno degli indicatori di cui alle lettere a) e b) del numero 3 dell'allegato B;

l'articolo 6, del suddetto regolamento, dispone che l'abilitazione può essere attribuita esclusivamente ai candidati i cui indicatori dell'impatto della produzione scientifica complessiva presentino i valori richiesti sulla base delle regole di utilizzo degli stessi di cui all'allegato A, numero 3, lettera b), e all'allegato B, numero 4, lettera b), cioè siano superiori alla mediana in almeno due (per i settori bibliometrici) e uno (per i settori non bibliometrici) degli indicatori previsti;

di contro, però, l'articolo 3, comma 3, dispone che la commissione può eventualmente utilizzare «ulteriori criteri e parametri più selettivi ai fini della valutazione delle pubblicazioni e dei titoli» purché «predeterminati dalla commissione con atto motivato pubblicato sul sito del Ministero e su quello dell'università sede della procedura di abilitazione»;

di conseguenza, le suddette disposizioni non forniscono un riferimento normativo chiaro atto a specificare il valore univoco delle mediane degli indicatori come riferimento vincolante per il conseguimento dell'abilitazione;

il suddetto decreto, tra l'altro introduce il principio di età accademica - intesa come «periodo di tempo successivo alla data della prima pubblicazione scientifica pertinente al settore concorsuale» - al fine della determinazione dell'impatto delle pubblicazioni all'interno del settore concorsuale, quindi una sorta di razionalizzazione dei parametri bibliometrici a seconda dell'età accademica;

la delibera dell'ANVUR (Agenzia nazionale per la valutazione dell'università e della ricerca) n. 50 del 21 giugno 2012 ha introdotto le modalità di calcolo degli indicatori da utilizzare ai fini della selezione degli aspiranti commissari e della valutazione dei candidati per l'abilitazione scientifica nazionale;

la suindicata delibera, riconosce all'articolo 17 il cosiddetto h-index disponendo che «ai fini della procedura di abilitazione, la normalizzazione per età accademica degli indicatori avviene dividendo il valore di ogni indicatore per l'età accademica, rilevabile dalla data della prima pubblicazione scientifica pertinente al settore concorsuale»;

con decreto direttoriale n. 222 del 20 luglio 2012 viene indetta la procedura per il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di prima e di seconda fascia, la cui scadenza per la domanda di partecipazione è il 20 novembre 2012;

in un documento pubblicato sul sito dell'ANVUR nell'agosto 2012 - successivamente all'emanazione del suddetto decreto direttoriale - dal titolo «Abilitazione scientifica nazionale - normalizzazione degli indicatori per l'età accademica» viene invece introdotto il cosiddetto contemporary h-index;

secondo il suddetto indice» la normalizzazione si calcola sulla base di ognuno degli articoli dividendo il numero delle citazioni ricevute per il numero degli anni intercorso dall'anno di pubblicazione all'anno di riferimento del data base, il tutto moltiplicato per 4 per ottenere valori numerici ragionevoli;

quanto disposto dall'ANVUR, unito al carattere contraddittorio di quanto da esso specificato in più documenti, si mostra in contrasto con lo spirito del citato regolamento, sebbene nel medesimo documento l'Agenzia nazionale specifichi che la normalizzazione lineare per età accademica del singolo articolo si mostri compatibile con il dettato del regolamento;

alla luce di quanto invece disposto dal regolamento, non è fatta menzione dell'età accademica del singolo articolo, ma si fa riferimento ad una dinamica di normalizzazione basata sull'età accademica del concorrente;

in data 27 agosto 2012 - ben oltre un mese dopo l'indizione del concorso di cui al suindicato decreto direttoriale - l'ANVUR pubblica sul suo portale «la nuova e definitiva versione delle tabelle delle mediane per i settori bibliometrici e per quelli non bibliometrici», chiarendo che «i valori delle mediane pubblicati in precedenza erano stati ottenuti utilizzando in approssimazione che, ad un più attento esame, non risulta pienamente in linea con la definizione formale di mediana contenuta nel DM 76»;

nel documento suindicato l'ANVUR modifica la configurazione delle mediane, con la conseguenza che per i settori bibliometrici il valore delle mediane risulta cresciuto, mentre per quelli non bibliometrici il valore delle mediane risulta addirittura diminuito;

l'evoluzione «in corso d'opera» da parte dell'Agenzia nazionale della mediane ha un deleterio effetto retroattivo sulla validità delle carriere professionali, configurandosi ad avviso degli interpellanti come illegittima, compromettendo in maniera vistosa quanto operato dai concorrenti nel corso degli anni e stravolgendo completamente i requisiti di accesso, oltre che incrementare l'opacità nell'individuazione degli stessi;

la discrepanza normativa di cui sopra legittima di fatto ricorsi amministrativi da parte degli interessati: nello specifico un ricorso è stato presentato dall'Associazione italiana dei costituzionalisti e la decisione nel merito del TAR è fissata per il 23 gennaio 2013;

desta particolare stupore e perplessità quanto pubblicato ulteriormente dall'ANVUR in data 14 settembre 2012 con il documento «Abilitazione scientifica nazionale, chiarimenti sul calcolo delle mediane» attraverso il quale vengono fornite diverse scusanti legittimanti la pubblicazione «a più riprese» delle tabelle con i valori numerici delle mediane degli indicatori;

secondo la prima giustificazione - che tra l'altro richiama ulteriori lacune da parte della pubblica amministrazione - l'Agenzia nazionale afferma che il compito di calcolare le mediane degli indicatori elencati negli allegati A e B del decreto, e di applicarli nella valutazione dell'idoneità dei candidati a far parte delle commissioni di abilitazione «sarebbe stato relativamente agevole se l'ANVUR avesse potuto disporre dell'ANPRePS (anagrafe nominativa dei professori ordinari e associati e dei ricercatori delle pubblicazioni scientifiche prodotte), che era stata istituita con la legge n. 1 del 9 gennaio 2009», ma risultando al momento ancora inesistente, «ciò ha reso le operazioni connesse all'abilitazione complicate e soggette a imprecisioni ed errori», aggiungendo che «di necessità, il sito docente CINECA ha suffragato la mancanza dell'ANPRePS, e l'ANVUR non ha potuto far altro che utilizzare le informazioni ivi volontariamente inserite dai docenti»;

la seconda giustificazione fa riferimento ai «tempi strettissimi imposti dal decreto, che hanno costretto tutto il personale coinvolto nell'ANVUR e nel CINECA a operare con urgenza nei mesi estivi (tutto agosto compreso)»;

la terza giustificazione ricade sul concetto stesso di mediana dato dal decreto ministeriale 76 secondo cui è da intendersi come «il valore di un indicatore o altra modalità prescelta per ordinare una lista di soggetti, che divide la lista medesima in due parti uguali», e questa definizione secondo l'ANVUR «pur univoca, lascia però un importante punto di ambiguità nella decisione su come procedere se la mediana viene usata per selezionare tra una serie di soggetti (i docenti), nel caso in cui più soggetti abbiano lo stesso valore mediano»;

quanto evidenziato dall'Agenzia nazionale sottolinea in maniera evidente e sotto certi aspetti imbarazzante - secondo gli interpellanti - il ventaglio di lacune e superficialità che hanno accompagnato l'attuazione di quanto auspicato dalla legge n. 240 del 2010 da parte degli organi competenti;

gli indicatori bibliometrici citati e le cangianti modalità di calcolo ad essi collegate e i continui aggiustamenti operati nel corso di diverse settimane ne hanno determinato forti limiti di individuabilità oltre che delineato una forte debolezza applicativa;

in data 27 settembre 2012 presso la Commissione cultura della Camera dei deputati in occasione di un'audizione informale di rappresentanti di associazioni di docenti universitari, sui processi di valutazione per le abilitazioni alla docenza universitaria, si è discussa la difficoltà applicativa inerente ad alcuni criteri numerici, come il numero delle citazioni e le dinamiche che hanno condotto l'Anvur ad elaborare i suddetti indicatori per l'abilitazione scientifica nazionale, oltre all'opacità alla base della classificazione delle riviste di riferimento delle citazioni;

la citata Commissione parlamentare ha condiviso le criticità espresse dai soggetti auditi, concordando con l'esigenza di un confronto formale con il Ministro competente;

lo stesso Consiglio universitario nazionale ha evidenziato che ai concorrenti non sono state fornite adeguate e chiare informazioni circa la corrente applicazione delle disposizioni di riferimento e ha chiesto al Ministro di adottare ogni iniziativa utile all'esigenza di chiarezza e certezza dei criteri e dei parametri di riferimento;

anche la CRUI (Conferenza dei rettori delle università italiane) denuncia il contesto di incertezza, aggravatosi dopo quanto dichiarato sul sito, che rischia di rendere l'intero processo di valutazione equivoco e foriero quindi di successivi contenziosi che, a norma dell'articolo 5, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 222 del 2012, finiranno col gravare sulle sole università. Ciò determinerà inaccettabili ritardi che penalizzeranno sia i candidati sia la qualità del sistema universitario;

la CRUI, in una recente mozione approvata all'unanimità dall'assemblea generale della stessa, ha chiesto tra l'altro l'intervento dei soggetti competenti al fine di risolvere rapidamente e inequivocabilmente gli aspetti tuttora controversi relativi alle procedure di abilitazione, ristabilendo tempi certi, responsabilità e rigore, così come previsto dalle migliori prassi qualitative e quantitative a livello internazionale;

ci si trova di fronte ad una situazione per cui molti ricercatori e professori di pieni e affermati meriti nel settore di riferimento risultano addirittura inferiori alla generica mediana di riferimento;

lo scenario delineato, strutturatosi all'indomani delle disposizioni introdotte dall'Anvur in aperto contrasto con lo spinto della citata legge «Gelmini» nonché con il regolamento di cui al decreto-legge n. 76 del 2010, svilisce, ad avviso degli interroganti, il principio di trasparenza amministrativa, viola il principio di legittimo affidamento, dell'imparzialità e del buon andamento dell'amministrazione e rischia nel contempo di paralizzare l'intero comparto con inevitabili quanto deleterie conseguenze sulla funzionalità e sulle potenzialità della struttura universitaria e sul futuro di coloro che la animano -:

quali iniziative a carattere urgente si intendano predisporre al fine di chiarire definitivamente che il superamento delle mediane degli indicatori bibliometrici non si configura come una condizione necessaria per conseguire l'abilitazione, e consentire - successivamente - la revisione dell'attuale configurazione delle mediane degli indicatori bibliometrici.
(2-01707)
«Di Biagio, Della Vedova, Granata, Barbaro, Muro».