ATTO CAMERA

INTERPELLANZA 2/01705

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 703 del 15/10/2012
Firmatari
Primo firmatario: BERNARDINI RITA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 15/10/2012
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BELTRANDI MARCO PARTITO DEMOCRATICO 15/10/2012
FARINA COSCIONI MARIA ANTONIETTA PARTITO DEMOCRATICO 15/10/2012
MECACCI MATTEO PARTITO DEMOCRATICO 15/10/2012
TURCO MAURIZIO PARTITO DEMOCRATICO 15/10/2012
ZAMPARUTTI ELISABETTA PARTITO DEMOCRATICO 15/10/2012


Destinatari
Ministero destinatario:
  • PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
  • MINISTERO DELL'INTERNO
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15/10/2012
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 22/10/2012
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

SOLLECITO IL 06/12/2012

Atto Camera

Interpellanza 2-01705
presentata da
RITA BERNARDINI
lunedì 15 ottobre 2012, seduta n.703

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro della giustizia, il Ministro dell'interno, per sapere - premesso che:

i detenuti in custodia cautelare e quelli condannati in via definitiva per reati sentenziati come «non ostativi», sono cittadini aventi pieno diritto al voto; tutti costoro, in base agli articoli 8 e 9 della legge 23 aprile 1976 n. 136, possono votare nelle carceri con la costituzione di un seggio elettorale speciale;

la predetta normativa è applicabile anche alle elezioni regionali, provinciali e comunali per effetto delle disposizioni contenute nell'articolo 1, lettera d), decreto-legge n. 161 del 1976, convertito dalla legge n. 240 del 1976;

consentire ai detenuti in custodia cautelare e a quelli condannati in via definitiva per reati «non ostativi», il pieno esercizio del diritto di voto, significa dare concreta, piena ed effettiva attuazione a quel principio sancito e riconosciuto dall'articolo 27 della Costituzione in base al quale la pena deve sempre tendere alla rieducazione; al contrario, rendere impraticabile per il singolo detenuto la partecipazione libera al voto nel corso delle prossime elezioni nazionali, regionali e amministrative vuol dire avallare un meccanismo di cancellazione sociale dell'individuo recluso nonché una inaccettabile operazione di privazione dei suoi diritti che agli interroganti appare ignobile;

vista la complessa procedura prevista dalla normativa di riferimento, il diritto di voto da parte dei detenuti rischia di rimanere tale solo sulla carta se non tempestivamente preceduto da una campagna informativa dentro le carceri per far si che gli stessi detenuti siano messi al corrente di quali sono gli adempimenti necessari che loro per primi sono chiamati ad assolvere nel caso avessero intenzione di votare esercitando un loro diritto fondamentale;

ed invero, sulla base di quanto disposto dalla citata legge n. 136 del 1976, questa speciale procedura elettorale si avvia al momento della pubblicazione di una circolare sull'esercizio del diritto di voto dei detenuti elettori, che il dipartimento amministrazione penitenziaria invia ai vari provveditorati regionali, i quali poi provvedono ad affiggerla nelle bacheche dei vari istituti di pena sparsi sul territorio nazionale; dopodiché il singolo detenuto, preso atto dei contenuti della comunicazione del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, deve far pervenire alla direzione del carcere di appartenenza una dichiarazione della propria volontà di esprimere il voto nel luogo in cui si trova;

la predetta dichiarazione, con in calce l'attestazione del direttore dell'istituto che comprova lo stato di detenzione del dichiarante, deve essere successivamente inoltrata tempestivamente al sindaco del comune nelle cui liste elettorali il detenuto risulta essere iscritto al fine di consentire alle amministrazioni l'iscrizione del richiedente nell'apposito elenco e l'invio della relativa tessera elettorale. La richiesta deve pervenire al sindaco non oltre il terzo giorno antecedente la votazione;

come è facilmente intuibile, le procedure sopra richiamate, le sole che consentono ai detenuti di essere informati riguardo la loro particolare condizione di votanti e gli adempimenti necessari per poter esercitare questo diritto, devono essere avviate tempestivamente e con sufficiente anticipo rispetto alla prossima scadenza elettorali;

risulta infatti che allorquando, come nel caso delle elezioni politiche del 2006 e del 2008, si è provveduto a disporre, avviare e organizzare questo complesso meccanismo burocratico-amministrativo con colpevole ritardo, il tasso di votanti negli istituti di pena è stato particolarmente basso, atteso che, su una popolazione stimabile in più di 30 mila detenuti aventi diritto di voto, appena il 10 per cento circa ha avuto modo di esercitare tale imprescindibile diritto-dovere;

l'enorme astensionismo delle persone detenute non è quindi solo dovuto a disinteresse, spesso è anche conseguenza di ritardi nell'informazione e nelle procedure che intercorrono dalla «domandina» del singolo detenuto al rilascio della tessera elettorale da parte dei comuni, fino all'allestimento dei seggi «volanti» negli istituti di pena;

a giudizio degli interroganti è pertanto necessario, se solo si vuole rendere effettivo e non ostacolare il diritto di voto tra i detenuti, che gli organi competenti: a) affiggano fin da subito nelle bacheche delle carceri le istruzioni di ciò che tutte le persone recluse sono chiamate a fare per essere ammesse al voto in carcere; b) avviino con largo margine di tempo le operazioni di registrazione nelle liste elettorali e le consegne delle tessere dei detenuti elettori;

sul diritto di voto ai detenuti, la prima firmataria del presente atto ha già presentato l'interrogazione a risposta scritta n. 4-06146 alla quale non è mai stata data risposta nonostante i solleciti del 22 marzo 2010, 12 aprile 2010, 12 ottobre 2012, 1o dicembre 2010, 12 gennaio 2011, 3 febbraio 2011, 3 marzo 2011, 23 marzo 2011, 15 aprile 2011, 23 maggio 2011, 6 luglio 2011, 21 settembre 2011, 16 novembre 2011, 15 febbraio 2012, 11 aprile 2012, 4 luglio 2012, 26 luglio 2012 -:

quanti siano i detenuti, anno per anno e tornata elettorale per tornata elettorale, che hanno esercitato il diritto di voto nel corso degli ultimi dieci anni in occasione dei vari appuntamenti elettorali (elezioni politiche e/o amministrative);

quanti siano i detenuti attualmente presenti nelle carceri italiane aventi pieno diritto al voto;

se, in vista delle prossime tornate elettorali, il Ministro della giustizia, per il tramite del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, intenda sollecitare i direttori degli istituti penitenziari affinché attraverso i mezzi più adeguati - dall'affissione sulle bacheche delle carceri alla consegna a mano ad ogni detenuto delle istruzioni per esercitare il diritto di voto - le persone recluse siano effettivamente informate sugli adempimenti da compiere per essere ammessi al voto in carcere;

se da questo punto di vista l'amministrazione penitenziaria intenda avviare con largo margine di tempo le operazioni di registrazione nelle liste elettorali dei detenuti elettori e le consegne delle tessere a questi ultimi;

se, in vista delle prossime elezioni nazionali, regionali e amministrative, il Ministro dell'interno intenda emanare una circolare affinché si assicuri in modo tempestivo, l'esercizio del diritto di voto dei detenuti che non hanno perso il godimento dei diritti civili e politici.

(2-01705)
«Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti».