ATTO CAMERA

INTERPELLANZA 2/01586

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 661 del 05/07/2012
Firmatari
Primo firmatario: ZAZZERA PIERFELICE
Gruppo: ITALIA DEI VALORI
Data firma: 05/07/2012


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA delegato in data 05/07/2012
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interpellanza 2-01586
presentata da
PIERFELICE ZAZZERA
giovedì 5 luglio 2012, seduta n.661

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per sapere - premesso che:

il decreto ministeriale 7 giugno 2012, relativo all'attribuzione dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori universitari, stabilisce criteri e parametri per la valutazione dei candidati e modalità di accertamento della qualificazione dei commissari;

l'associazione italiana dei costituzionalisti, esaminato il suddetto decreto, ha rilevato un palese vizio di illegittimità e di irragionevolezza che inficia quanto disposto nell'allegato B (Indicatori di attività scientifica non bibliometrici), applicabile ai settori dell'area scientifica 12;

fra gli indicatori di attività scientifica non bibliometrici infatti, importanti per la valutazione complessiva della produttività scientifica, si introduce il numero di articoli pubblicati nei dieci anni consecutivi precedenti il bando su «riviste appartenenti alla classe A» (n. 3, lettera b, n. 6, lettera b), facendo riferimento ad una suddivisione effettuata dall'ANVUR (organismo di nomina governativa cui manca il requisito della terzietà, tanto da essere definito «braccio operativo del Ministero» nella relazione illustrativa all'atto di governo 396/2012), che si avvale anche di esperti della valutazione della qualità della ricerca e delle società scientifiche nazionali (n. 2 lettera a);

in tal modo la valutazione della qualità della produzione scientifica dipende inevitabilmente da un elemento estrinseco («classe» di appartenenza delle riviste su cui sono comparsi gli articoli) definito ex post e con effetto retroattivo, in quanto parametro finalizzato a valutare una produzione scientifica relativa ai dieci anni precedenti l'indizione della sessione di abilitazione, prevedendo sostanzialmente ora per allora la classificazione delle riviste;

l'associazione dei costituzionalisti ha pertanto deliberato di impugnare il decreto ministeriale in questione nella parte in cui, attraverso le previsioni dell'allegato B, introduce il predetto indicatore con efficacia retroattiva, rivolgendo un appello affinché la medesima iniziativa giudiziaria possa essere adottata anche dalle società scientifiche dell'area 12;

la prassi descritta nell'allegato B appare effettivamente lesiva dei principi di eguaglianza e ragionevolezza, nonché del principio di legittimo affidamento, relativamente alla posizione che in questo caso ricopre l'ente pubblico nei confronti di soggetti terzi -:

come il Ministro intenda intervenire per porre rimedio a questa situazione ed evitare una possibile sequela di ricorsi.

(2-01586) «Zazzera».