Atto Camera
Interpellanza 2-01580
presentata da
GIANLUCA BENAMATI
martedì 3 luglio 2012, seduta n.659
I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro della giustizia, per sapere - premesso che:
nella legge 14 settembre 2011, n. 148, conversione in legge con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo si reca, all'articolo 1, delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari;
con questo testo il Governo viene delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi per riorganizzare la distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari al fine di realizzare risparmi di spesa e incremento di efficienza;
l'esercizio della delega, però, è condizionato all'osservanza di principi e criteri direttivi che sono ampiamente articolati al comma 2 dell'articolo 1 nelle lettere da a) a q);
nello specifico si propone di ridurre gli uffici giudiziari di primo grado, di ridefinire l'assetto territoriale degli uffici giudiziari e di procedere alla soppressione, ovvero alla riduzione, delle sezioni distaccate di tribunale mediante accorpamento con tribunali limitrofi;
la riorganizzazione di cui al capo precedente deve, però, avvenire seguendo alcuni criteri che rendano tale intervento efficace e positivo per il sistema della giustizia, conveniente per il Paese e non penalizzante per i cittadini;
fra questi criteri elencati chiaramente alla lettera b), del citato comma 2, dell'articolo 1 della legge n. 148 del 2011 vi sono naturalmente condizioni e criteri omogenei di dipendenza dai carichi di lavoro degli uffici ma anche della specificità territoriale del bacino di utenza con riguardo alla situazione infrastrutturale e ciò ovviamente con il chiaro intento di non creare, in presenza di una sostenibilità economica complessiva, inutili e dannosi aggravi per i cittadini utenti residenti nelle aree più disagiate del Paese;
nel dettaglio la richiamata lettera b) prevede che la revisione debba avvenire «secondo criteri oggettivi e omogenei che tengano conto dell'estensione del territorio, del numero degli abitanti, dei carichi di lavoro e dell'indice delle sopravvenienze, della specificità territoriale del bacino di utenza, anche con riguardo alla situazione infrastrutturale, e del tasso d'impatto della criminalità organizzata, nonchè della necessità di razionalizzare il servizio giustizia nelle grandi aree metropolitane»;
in questa situazione le condizioni operative delle sezioni distaccate in aree montane meritano una particolare attenzione, poichè come è noto le aree montane del nostro Paese costituiscono sovente zone nelle quali i servizi e le infrastrutture (purtroppo in molti casi carenti) sono essenziali per garantire sviluppo e residenzialità;
in Italia sono 3.538 i comuni montani (il 43,7 per cento dei comuni) ed in essi risiedono poco più di 9 milioni di abitanti (il 17,6 per cento della popolazione totale), in genere sono principalmente realtà di piccole dimensioni demografiche e la popolazione residente è mediamente meno giovane della popolazione complessiva italiana: i giovani con meno di quattordici anni rappresentano il 13,2 per cento, mentre gli ultra sessantacinquenni il 21,7 per cento (a fronte, rispettivamente, del 14 per cento e del 20,3 per cento a livello nazionale);
per contro la difesa e la valorizzazione delle zone montane, ai sensi dell'articolo 44 della Costituzione, rivestono per la Repubblica carattere di preminente interesse nazionale ed ad esse devono concorrere, per quanto di rispettiva competenza, lo Stato, le regioni, le province autonome e gli enti locali;
tale impostazione ha trovato nella legge n. 97 del 1994 sua piena conferma, tanto che l'articolo 22 di tale legge aveva previsto che la riorganizzazione degli uffici statali esistenti nei comuni montani potesse prevedere accorpamenti solo previo parere dei sindaci e dei presidenti delle comunità montane;
molti sono stati i provvedimenti che hanno riguardato le aree montane dopo la legge n. 97 del 1994, soprattutto in termini di tentativi di ridefinizione del concetto di comune montano e sui finanziamenti erogati, ma mai è venuto meno l'impianto complessivo su cui si reggono le politiche per le aree montane;
proprio per questo appare quanto mai corretto che nella rideterminazione della strutturazione degli uffici decentrati dello Stato sul territorio si tenga presente una corretta combinazione fra le giuste esigenze di contenimento dei costi e quelle di mantenere un servizio su territori svantaggiati in cui spesso svolgono una funzione primaria;
le sezioni distaccate dei tribunali locate in area montana sovente svolgono una funzione di elevato valore non solo sociale ma anche economico, poichè è necessario che i cittadini possano usufruire di una giustizia di prossimità efficiente e razionale senza sovra costi gravosi dovuti alle difficoltà infrastrutturali e di mobilità;
considerando, poi, quanto riportato dal protocollo d'intesa sottoscritto da ANCI e Consiglio Nazionale Forense ovvero che: «i presìdi giudiziari sul territorio nazionale sono strategici nell'ambito del sistema economico e sociale del Paese, rispondono alla domanda di giustizia dei cittadini, garantiscono la convivenza civile e contribuiscono ad assicurare l'equilibrio e la credibilità dello Stato democratico» e che desta «forte preoccupazione l'ipotesi di riduzione circoscrizioni giudiziarie in assenza di un'indagine dettagliata sui costi complessivi effettivamente sostenuti per il servizio giustizia ed in assenza di criteri programmatici con i quali le spese vengono determinate» non si può non notare come queste osservazioni siano particolarmente vere per le aree montane;
in questo senso un opportuno studio di valutazione, trasmesso di recente dagli estensori anche al Ministero della giustizia, ha evidenziato come in funzione di differenti criteri oggettivi ed omogenei che tengono conto di specificità demografiche (quali il numero minino di abitanti) e territoriali (quali la distanza dalla sede centrale e la dimensione territoriale) e definendo severe caratteristiche di montuosità del territorio, il numero delle sezioni distaccate interessate è, comunque, non eccessivo variando da quattro a diciotto in funzione dei parametri considerati;
le sezioni di Breno, Brunico, Susa e Porretta Terme, quelle di Fabriano, Gubbio, Pontremoli, Varallo, Cavalese, Silandro, Pieve di Cadore e Bressanone, ma anche Pavullo, Domodossola, Clusone, Borgo Val Sugana, Cles e Tione di Trento sono realtà che in funzione di parametri oggettivi presentano specificità e problematiche meritevoli di attenzione;
il doveroso lavoro di valutazione dei costi e dei risparmi effettivi per la collettività dell'operazione di riordino, così come previsto dalla legge n. 148 del 2011, è necessario per non arrischiare di apportare inutili danni ma vi è la certezza che difficilmente potrà valutare propriamente il disagio apportato dalle possibili chiusure delle sezioni distaccate su riportate -:
se quanto in premessa corrisponda al vero e se il Ministero intenda procedere nella riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari, secondo quanto previsto dai principi direttivi e dai criteri di cui all'articolo 1, comma 2, della legge n. 148 del 2011, a valle di una severa valutazione dei costi avendo particolare attenzione alle condizioni di specificità delle aree montane nei termini previsti della legislazione vigente.
(2-01580) «Benamati, Esposito, Nicco, Cambursano, Scanderebech, Portas, Fedi, Boccuzzi, Osvaldo Napoli, Allasia, Buonanno, Calgaro, Cavallotto, Bucchino, Porta, Vitali, Pianetta, Nastri, Di Centa, Aracu, Mazzuca, Pizzolante, Distaso, Sisto, De Angelis, Vessa, Losacco, Viola, Bobba, Mario Pepe (PD), Piffari, Ginoble, Lenzi, Sanga, Miglioli, Cimadoro, Girlanda».