ATTO CAMERA

INTERPELLANZA 2/01541

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 648 del 12/06/2012
Firmatari
Primo firmatario: ROSSOMANDO ANNA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 12/06/2012
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
CAPANO CINZIA PARTITO DEMOCRATICO 12/06/2012


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'INTERNO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'INTERNO delegato in data 12/06/2012
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interpellanza 2-01541
presentata da
ANNA ROSSOMANDO
martedì 12 giugno 2012, seduta n.648

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'interno, per sapere - premesso che:

il comma 562 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria per il 2007), recante la disciplina in materia di assunzioni e contenimento dei costi del personale per gli enti locali non soggetti al patto di stabilità, ha stabilito che le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non debba superare il corrispondente ammontare dell'anno 2004;

questa disposizione è stata da poco modificata dall'entrata in vigore della legge n. 44 del 2012, di conversione del decreto-legge 2 marzo 2012 n. 16, recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento», che ha inasprito ulteriormente tali limiti di spesa, per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, stabilendo che le spese di personale non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008;

tale modifica crea notevoli difficoltà per i piccoli comuni nel caso di assunzione dei segretari comunali, obbligatoria per legge, tenendo conto dell'ulteriore limitazione dei 3000 abitanti per le assunzioni dei nuovi segretari comunali di prima nomina, gli attuali COA III, come previsto dall'articolo 31 del Contratto collettivo nazionale di lavoro siglato il 16 maggio 2001; vi è da precisare che la materia in precedenza era disciplinata dall'articolo 1 della legge 8 giugno 1962 n. 604, che prevedeva un criterio ordinario in base alla popolazione residente (comma 1). L'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997 n. 465 ha abrogato l'articolo 1 della citata legge n. 604 del 1962 e la classificazione delle sedi di segreteria è, attualmente, esclusivamente su base demografica, in base alla citata disposizione del Contratto collettivo nazionale di lavoro del 2001. Per cui, abrogata la normativa generale, rimane solo quella del Contratto collettivo nazionale di lavoro, che distingue la categoria dei segretari comunali individuandoli in determinate fasce di appartenenza secondo questo schema:

Classe del Comune 4a, (abitanti fino a 3.000), qualifica del segretario (segretario capo);

Classe del Comune 3a, (abitanti da 3.001 a 10.000) qualifica del segretario (segretario capo);

Classe del Comune 2a, (abitanti da 10.001 a 65.000) qualifica del segretario (segretario generale di cl. 2a);

Classe del Comune 1a/B, (abitanti dal 65.001 a 250.000 (1)) qualifica del segretario (segretario generale di cl. 1aB);

Classe del Comune 1a/A, (oltre 250.000) qualifica del segretario (segretario generale di cl. 1aA);

in alcune regioni del nostro Paese, come in Piemonte, Lombardia e Liguria, costituite per la maggior parte da comuni di piccole, se non piccolissime dimensioni, che non sono dunque tenuti al rispetto delle regole relative al patto di stabilità (nel caso specifico del Piemonte i comuni inadempienti sono stati sollecitati e diffidati dalla prefettura di Torino a procedere a nomina di segretari titolari di sede di segreteria comunale) si è di fatti creata una situazione insostenibile;

per risolvere tale questione nei comuni piemontesi di Pomaretto, Inverso Pinasca e Porte si era pensato di assumere un segretario di prima nomina mediante una convenzione di segreteria comunale tra i tre comuni, riducendo di fatto i costi, ma con le nuove regole entrate in vigore, l'ipotizzata divisione di spesa per la segreteria in 1/3 per ciascun comune è divenuta impossibile in quanto, se si procede alla convenzione di IV classe, le spese per il personale, per quanto contenute rispetto ad una di III, supererebbero il limite imposto dalla normativa su citata, che vede il calcolo della spesa relativa al personale da effettuarsi non più al 2004 ma al 2008 e se invece si volesse rispettare il limite previsto, sarebbe necessario far entrare in convenzione un quarto comune e tuttavia ciò porterebbe a superare il tetto massimo dei 3000 abitanti;

dal 2004 in poi in alcuni casi non si è proceduto a nuove assunzioni ma, al contrario, ci sono stati casi di cessazione di rapporti di lavoro e quindi diminuzione di spesa per personale, la spesa nel 2008 era stata riconsiderata in misura inferiore rispetto a quella relativa al 2004, per cui detti enti si trovano oggi nella condizione di non poter procedere alla nomina per non sforare il tetto relativo al nuovo anno di riferimento il 2008, ma così facendo, contravvengono quanto previsto dal Testo unico enti locali, che espressamente prevede l'obbligo, per tutti gli enti locali, di avvalersi di un segretario titolare di sede di segreteria comunale, anche in convenzione con altri enti, escludendo lo strumento dello scavalco;

nei piccoli comuni, dove le spese di personale sono al minimo non ci sono funzionari e quindi non si pagano indennità di responsabilità, per cui sarebbe auspicabile ottenere un sostegno e un supporto ulteriore, che può ben essere garantito da un segretario comunale che opera continuativamente all'interno dell'ente, pena la dequalificazione dell'attività stessa -:

se, alla luce dei fatti sopra menzionati il Ministro interrogato non ritenga opportuno affrontare tale questione, intervenendo con iniziative, anche normative, che possano da un lato evitare che i piccoli comuni incorrano in violazioni di legge, come la mancata nomina del segretario comunale, e dall'altro offrire ai sindaci la possibilità di nominare il segretario comunale in deroga ai limiti imposti ai vincoli di spesa per il personale riferito all'anno 2008 oppure innalzando a 5000 abitanti il limite per le nuove assunzioni degli stessi.

(2-01541)«Rossomando, Capano».