ATTO CAMERA

INTERPELLANZA 2/00835

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 375 del 29/09/2010
Firmatari
Primo firmatario: TASSONE MARIO
Gruppo: UNIONE DI CENTRO
Data firma: 29/09/2010
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
MANTINI PIERLUIGI UNIONE DI CENTRO 29/09/2010


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'INTERNO
  • PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E INNOVAZIONE
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
MINISTERO DELL'INTERNO 29/09/2010
Attuale delegato a rispondere: PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E INNOVAZIONE delegato in data 27/10/2010
Stato iter:
09/02/2011
Fasi iter:

MODIFICATO PER MINISTRO DELEGATO IL 27/10/2010

RITIRATO IL 09/02/2011

CONCLUSO IL 09/02/2011

Atto Camera

Interpellanza 2-00835
presentata da
MARIO TASSONE
mercoledì 29 settembre 2010, seduta n.375

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'interno, il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, il Ministro dell'economia e delle finanze, per sapere - premesso che:

risulta che l'ARAN ha avviato la trattativa negoziale per il rinnovo del contratto collettivo dei Segretari comunali e provinciali per il biennio 2006-2007, senza convocare l'Unione dei segretari comunali e provinciali, che - sino ad oggi - ha sottoscritto tutti i contratti collettivi dell'area di applicazione del contratto;

tale esclusione sarebbe motivata dall'ARAN con la pretesa mancanza dei requisiti di rappresentatività richiesti dalla legge;

tale motivazione appare in netto contrasto con la legge stessa, atteso che in base all'articolo 43 del decreto legislativo n. 165 del 2001, la legittimazione spetta alle organizzazioni sindacali che «nel comparto o nell'area» rappresentano almeno il 5 per cento del personale, e nell'ambito del comparto regioni e autonomie locali, la disciplina dei rapporti di lavoro dei segretari è da sempre inserita in un'«area» autonoma, anche contrattualmente, in ragione delle peculiarità proprie che ne caratterizzano la funzione ed il ruolo;

è la stessa legge a prevedere l'esistenza di un autonomo contratto collettivo nazionale che disciplini il rapporto di lavoro dei segretari comunali e provinciali;

nell'area dei segretari, l'Unione è l'organizzazione di gran lunga più rappresentativa, e ad oggi giustamente e legittimamente ha negoziato e sottoscritto tutti i contratti collettivi nazionali e integrativi della categoria;

l'autonomia dell'«area dei segretari è stata quindi sempre confermata sia nei contratti collettivi quadro di definizione dei comparti, sia nelle concrete modalità di negoziazione e sottoscrizione dell'autonomo contratto collettivo nazionale dei segretari; la stessa ARAN ha sempre espressamente ammesso l'esistenza di una apposita area dei segretari, anche nei suoi documenti ufficiali, come nella intestazione dei contratti collettivi nazionali dei segretari pubblicati sul sito web dell'Agenzia, dove menziona espressamente - nell'ambito del comparto regioni e autonomie locali - l'«Area: segretari provinciali e comunali»;

l'Unione - alla quale l'Aran ha sempre riconosciuto la maggiore rappresentatività nell'area di cui si tratta - ha conseguentemente negoziato e sottoscritto il contratto collettivo nazionale dei segretari, tutti i suoi rinnovi, tutti gli accordi integrativi e, perfino, quelli di interpretazione autentica, cosicché, non essendo intervenuto nessun mutamento del quadro normativo di riferimento, appare incomprensibile tale radicale difformità della decisione assunta rispetto al precedente operato dell'Aran medesima;

la posizione assunta non appare perciò sorretta neppure da criteri prudenziali di maggiore tutela dell'Aran, poiché, ove fosse confermata, recherebbe la conseguenza, ad avviso degli interpellanti grave e senza precedenti, di porre in dubbio la legittimità di tutta la precedente attività contrattuale svolta nei riguardi dei segretari dall'Agenzia medesima, mettendo a rischio di nullità tutti i precedenti contratti collettivi dei segretari sottoscritti dall'Aran, in quanto negoziati e firmati con una sigla sindacale, l'Unscp, che ora per allora si affermerebbe non avere i requisiti di rappresentatività; ciò esporrebbe la categoria a rischi di inapplicabilità degli istituti normativi ed economici ivi disciplinati, e l'Aran a gravi pregiudizi in ordine alla propria posizione giuridica nonché all'autorevolezza del proprio operato;

l'Aran inoltre risulta vorrebbe addirittura qualificare il contratto dei segretari come applicativo del comparto, ed in particolare del personale dei livelli, ed infatti ha convocato solo le organizzazioni sindacali rappresentative del personale dei livelli, escludendo dal tavolo non solo l'Unione ma anche le organizzazioni sindacali rappresentative dei dirigenti;

tale posizione appare in netta contraddizione con la qualifica dirigenziale che senza alcun dubbio posseggono i segretari, i quali sono chiamati per legge a sovrintendere e coordinare gli altri dirigenti degli enti locali, e sono equiparati esplicitamente ai dirigenti ai fini della individuazione della qualifica corrispondente in caso di mobilità verso altre pubbliche amministrazioni dal vigente contratto collettivo nazionale del lavoro del 16 maggio 2001 all'articolo 32;

la decisione dell'Aran non appare in linea neppure con il vigente accordo quadro sulla definizione dei comparti di contrattazione, il quale si limita a prevedere che la regolazione del rapporto di lavoro dei segretari avvenga «nell'ambito» del comparto regioni autonomie locali, con apposita separata e speciale norma volutamente separata dal resto per personale dei livelli, dovendosi quindi individuare poi nell'autonoma area dei Segretari l'area di contrattazione e di rappresentatività, o al più nell'area della dirigenza in ragione della qualifica posseduta, non certo nell'area del personale dei livelli che nulla hanno a che fare con la qualifica e tipologia professionale dei segretari stessi;

in aggiunta, nell'ultimo Contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto il 7 marzo 2008, le parti negoziali - tra le quali l'Unione - hanno sottoscritto una norma programmatica, riproduttiva di un protocollo d'intesa del novembre 2007, volto alla revisione strutturale del contratto di lavoro dei segretari, che avrebbe dovuto completarsi in varie fasi per l'affermazione della compiuta valorizzazione della svolta dai segretari anche mediante la completa equiparazione del loro trattamento economico a quello della dirigenza degli enti locali; la prima fase è stata realizzata con la sottoscrizione del rinnovo contrattuale per il quadriennio «normativo» 2002-2005 e i due bienni «economici» 2002-2003 e 2004-2005; la seconda fase avrebbe dovuto essere avviata e conclusa proprio in occasione del prossimo accordo collettivo, che tuttavia l'ARAN risulta voglia contrattare senza uno dei principali soggetti negoziali (appunto l'Unione);

il Comitato Direttivo dell'ARAN, con delibera n. 15/2009, ha previsto che in caso di accordo parziale - come nel caso in questione, in cui le «fasi» previste dagli accordi collettivi del 2007 e 2008 attendono di essere completate con il prossimo rinnovo contrattuale - la trattativa avrebbe dovuto comunque essere conclusa con le stesse organizzazioni sindacali con cui l'Agenzia aveva sottoscritto l'accordo parziale;

risulta viceversa che neppure in ragione di tale fatto sia stata ammessa l'Unione, e che, nonostante la Direttiva emanata a suo tempo sia conforme al contenuto della norma programmatica, l'Aran addirittura non intenda neppure adempiere ai suoi contenuti, e quindi non intenda ottemperare all'impegno assunto dal Governo e ribadito nel contratto del 7 marzo 2008 di attribuire ai segretari il tabellare corrispondente a quello in vigore per gli altri dirigenti del comparto;

risulta quindi, secondo gli interpellanti, totalmente stravolta la regolazione del contratto collettivo nazionale dei segretari comunali e provinciali, che si vedono, nell'ordine, esclusi dal tavolo la loro organizzazione sindacale più rappresentativa, inseriti nell'ambito della contrattazione del personale dei livelli, e negati i contenuti economici e normativi pattuiti a suo tempo col Governo e contenuti nella direttiva e nella norma programmatica dell'ultimo Contratto collettivo nazionale del lavoro sottoscritto -:

se si intenda adottare opportune iniziative finalizzate a:

a) dare attuazione alla norma programmatica del Contratto collettivo nazionale del lavoro dei segretari del 7 marzo 2008, attribuendo ai segretari il tabellare corrispondente agli altri dirigenti del comparto regioni autonomie locali secondo le modalità previste nella norma programmatica;

b) tutelare la legittimità e credibilità dell'operato decennale dell'Agenzia, che verrebbe messa in forse, ad avviso degli interpellanti, dal mancato rispetto di una norma contrattuale precedentemente sottoscritta, e da una sconfessione del proprio precedente operato nella individuazione delle Organizzazioni sindacali rappresentative per il contratto dei segretari;

c) ripristinare la piena legittimità della composizione del tavolo negoziale per il rinnovo dell'autonomo contratto collettivo dei segretari includendo l'Unione nazionale segretari comunali e provinciali;

d) evitare pregiudizi gravi alla validità, regolarità ed effettività del prossimo Contratto collettivo nazionale del lavoro e del corretto inquadramento contrattuale dei Segretari in ragione della qualifica dirigenziale posseduta.

(2-00835) «Tassone, Mantini».