ATTO CAMERA

MOZIONE 1/01178

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 707 del 23/10/2012
Firmatari
Primo firmatario: SILIQUINI MARIA GRAZIA
Gruppo: POPOLO E TERRITORIO (NOI SUD-LIBERTA' ED AUTONOMIA, POPOLARI D'ITALIA DOMANI-PID, MOVIMENTO DI RESPONSABILITA' NAZIONALE-MRN, AZIONE POPOLARE, ALLEANZA DI CENTRO-ADC, DEMOCRAZIA CRISTIANA)
Data firma: 23/10/2012
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
MOFFA SILVANO POPOLO E TERRITORIO (NOI SUD-LIBERTA' ED AUTONOMIA, POPOLARI D'ITALIA DOMANI-PID, MOVIMENTO DI RESPONSABILITA' NAZIONALE-MRN, AZIONE POPOLARE, ALLEANZA DI CENTRO-ADC, DEMOCRAZIA CRISTIANA) 23/10/2012


Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Mozione 1-01178
presentata da
MARIA GRAZIA SILIQUINI
testo di
martedì 23 ottobre 2012, seduta n.707

La Camera,

premesso che:

con l'articolo 1 della legge 14 settembre 2011, n. 148, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 138 del 2011 è stata decisa la riorganizzazione degli uffici giudiziari, successivamente attuata con i decreti legislativi n. 155 e 156 del 2012;

il decreto legislativo n. 155 del 2012 («Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero») appare in contrasto con i criteri stabiliti dall'articolo 1 comma 2 lettera b) della legge delega, che dispone che il Governo nel ridefinire l'assetto territoriale degli uffici giudiziari, eventualmente anche trasferendo territori dall'attuale circondario a circondari limitrofi, anche al fine di razionalizzare il servizio giustizia nelle grandi aree metropolitane, dovrà tenere conto di criteri oggettivi ed omogenei che comprendano i seguenti parametri: estensione del territorio, numero degli abitanti, carichi di lavoro, indice delle sopravvenienze, specificità territoriale del bacino di utenza, anche con riguardo alla situazione infrastrutturale, presenza di criminalità organizzate. Il provvedimento appare, altresì, in contrasto con la lettera e) della legge-delega, che «individua come principio e criterio direttivo di carattere generale quello di assumere come prioritaria linea d'intervento nell'attuazione di quanto previsto dalle precedenti lettere a), b), c) e d), il riequilibrio delle attuali competenze territoriali, demografiche e funzionali tra uffici limitrofi della stessa area provinciale caratterizzati da rilevante differenza di dimensioni»;

il provvedimento del Governo appare, altresì, in contrasto con i criteri indicati nella relazione di accompagnamento del decreto legislativo n. 155, (pubblicata in data 7 settembre 2012) in cui, al punto 1.4, si legge, con riferimento alle grandi aree metropolitane, che «La necessità prioritaria in tutte le grandi aree metropolitane è senza dubbio quella di procedere ad un decongestionamento dei carichi. Tale obiettivo, in ottemperanza a quanto specificamente indicato dalla legge delega (articolo 1, comma 2, lettera b): «razionalizzare il servizio giustizia nelle grandi aree metropolitane»), è stato perseguito attraverso tre fondamentali scelte operative: a) impedire accorpamenti di tribunali sub-provinciali alle 5 grandi aree metropolitane (Roma, Napoli, Milano, Torino e Palermo); b) favorire, ove possibile e ragionevole, l'accorpamento di territori delle sezioni distaccate metropolitane ai tribunali limitrofi;» con l'individuazione della terza scelta in ordine al tribunale di Napoli.

con riferimento ai criteri indicati per le grandi aree metropolitane, si evidenzia che - tra queste - vi è la provincia di Torino che ha, in Piemonte, un bacino d'utenza pari ad oltre la metà della popolazione dell'intera regione (2.200.000 abitanti circa su di un'utenza complessiva regionale di 4.300.000 abitanti circa). Sul punto, il decreto del Governo (disattendendo il parere espresso in data 17 febbraio 2012 dal consiglio giudiziario presso la Corte d'appello di Torino, su richiesta dalla Commissione Giustizia della Camera, parere, questo, confermato nel corso delle audizioni intervenute avanti alla Commissione giustizia) sopprime il secondo tribunale provinciale per numero di abitanti - e cioè il tribunale di Pinerolo -, con la conseguenza che oltre la metà di tutta la popolazione residente nella regione Piemonte verrà a gravitare, irragionevolmente, su due soli uffici giudiziari (in luogo dei tre indicati sia dal consiglio giudiziario di Torino sia dalle commissioni giustizia della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica), fra cui uno - il tribunale di Torino - di dimensioni eccezionali, che verrà, così, gravato da un insostenibile carico di lavoro. Viceversa, una corretta attuazione della delega avrebbe imposto il mantenimento o, addirittura, il potenziamento del tribunale sub-metropolitano di Pinerolo, mediante il riequilibrio della competenza territoriale e della popolazione, rispetto al tribunale di Torino;

dalla legge delega emerge, infatti, con chiarezza, la necessità di mantenere gli uffici giudiziari sub-metropolitani/sub-provinciali per le finalità prioritarie di decongestionamento dei grandi tribunali metropolitani, fra cui Torino. Inoltre, va precisato che legge stessa non prevede - in alcun suo passaggio - un limite al numero delle procure della Repubblica che possono permanere all'interno della medesima provincia. Con la soppressione del tribunale di Pinerolo, quindi, il provvedimento si pone in eccezionale e unica controtendenza con le scelte operate in tutte le altre grandi aree metropolitane in Italia: Pinerolo, infatti, è stato l'unico tribunale sub-metropolitano, inspiegabilmente, soppresso in Italia;

alla luce di quanto sinora esposto, sono ravvisabili diversi profili di incostituzionalità del provvedimento, in particolare, con riferimento agli articoli 3, 24, 97 e, soprattutto, 76 della Costituzione (per violazione appunto dei principi direttivi della legge-delega);

inoltre, non vi è stata alcuna consultazione preventiva, nell'iter di preparazione del provvedimento, dei consigli giudiziari da parte del Ministero della giustizia;

nell'assumere questa decisione, il Governo non ha tenuto conto dei pareri del Parlamento ed, in particolare, di quello espresso e votato della Commissione giustizia della Camera dei deputati in data 1° agosto 2012, che ha espresso parere favorevole mantenimento degli uffici giudiziari di Pinerolo, Bassano del Grappa, Chiavari, Tolmezzo, Lucera e Rossano Calabro;

la soppressione dei sei tribunali appena indicati appare dunque in contrasto con la legge-delega sotto i seguenti profili: per quanto riguarda Pinerolo, in violazione della direttiva che doveva essere seguita per il «decongestionamento dei carichi» nella riorganizzazione delle grandi aree metropolitane; per quanto riguarda Chiavari, Bassano del Grappa e Tolmezzo, la concreta situazione delle infrastrutture; per quanto riguarda Lucera e Rossano Calabro, la presenza di criminalità organizzata,
impegna il Governo:
a rivedere con urgenza, mediante un'iniziativa normativa correttiva, l'impostazione del decreto legislativo n. 155 del 2012 ed a riconsiderare, in maniera più attenta, le scelte di soppressione e di accorpamento degli uffici giudiziari in questo contenute, alla luce dei numerosi rilievi formulati nella premessa, dando più puntuale attuazione ai principi stabiliti dalla legge delega, secondo i criteri indicati nella relazione ministeriale di accompagnamento - con particolare riferimento alle grandi aree metropolitane - ed, in particolare, all'articolato e motivato parere approvato il 1° agosto 2012 dalla commissione giustizia della Camera dei deputati, al fine di assicurare una razionalizzazione della geografia giudiziaria funzionale ad un rafforzamento dell'efficienza del sistema giustizia;

ad adottare il decreto di ridefinizione delle piante organiche, che dovrebbe essere emanato entro il 31 dicembre 2012, non prima dell'entrata in vigore di una disposizione urgente correttiva che tenga conto delle problematiche esposte in premessa;

a rivedere in particolare, alla luce di quanto sopra esposto, il provvedimento per i significativi motivi che giustificano la necessità di mantenere il tribunale di Pinerolo nell'interesse dell'amministrazione della giustizia nella regione Piemonte.

(1-01178) «Siliquini, Moffa».