ATTO CAMERA

MOZIONE 1/01177

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 707 del 23/10/2012
Firmatari
Primo firmatario: ZAMPA SANDRA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 23/10/2012
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
VILLECCO CALIPARI ROSA MARIA PARTITO DEMOCRATICO 23/10/2012
MIOTTO ANNA MARGHERITA PARTITO DEMOCRATICO 23/10/2012
D'INCECCO VITTORIA PARTITO DEMOCRATICO 23/10/2012
PEDOTO LUCIANA PARTITO DEMOCRATICO 23/10/2012
CODURELLI LUCIA PARTITO DEMOCRATICO 23/10/2012
SIRAGUSA ALESSANDRA PARTITO DEMOCRATICO 23/10/2012
MOTTA CARMEN PARTITO DEMOCRATICO 23/10/2012
BELLANOVA TERESA PARTITO DEMOCRATICO 23/10/2012
GNECCHI MARIALUISA PARTITO DEMOCRATICO 23/10/2012
DE BIASI EMILIA GRAZIA PARTITO DEMOCRATICO 23/10/2012
SCHIRRU AMALIA PARTITO DEMOCRATICO 23/10/2012
BRAGA CHIARA PARTITO DEMOCRATICO 23/10/2012
MATTESINI DONELLA PARTITO DEMOCRATICO 23/10/2012
FERRANTI DONATELLA PARTITO DEMOCRATICO 23/10/2012
CARDINALE DANIELA PARTITO DEMOCRATICO 23/10/2012
D'ANTONA OLGA PARTITO DEMOCRATICO 23/10/2012
CILLUFFO FRANCESCA PARTITO DEMOCRATICO 23/10/2012
BINETTI PAOLA UNIONE DI CENTRO PER IL TERZO POLO 23/10/2012
SAMPERI MARILENA PARTITO DEMOCRATICO 23/10/2012
LAGANA' FORTUGNO MARIA GRAZIA MISTO-ALTRE COMPONENTI DEL GRUPPO 23/10/2012
GHIZZONI MANUELA PARTITO DEMOCRATICO 24/10/2012
LO MORO DORIS PARTITO DEMOCRATICO 24/10/2012
RUBINATO SIMONETTA PARTITO DEMOCRATICO 26/10/2012


Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

APPOSIZIONE NUOVE FIRME IL 24/10/2012

APPOSIZIONE NUOVE FIRME IL 29/10/2012

Atto Camera

Mozione 1-01177
presentata da
SANDRA ZAMPA
testo di
martedì 23 ottobre 2012, seduta n.707

La Camera,
premesso che:
il Parlamento europeo, in data 24 marzo 2009, ha adottato una risoluzione sulla lotta contro le mutilazioni sessuali femminili praticate nell'Unione europea (P6-TA(2009)0161), mentre il 5 aprile 2011 ne ha adottata un'altra sulle priorità e sulla definizione di un nuovo quadro politico dell'Unione europea in materia di lotta alla violenza contro le donne (P7-TA(2011)0127);
nelle conclusioni sull'eliminazione della violenza contro le donne nell'Unione europea, il Consiglio occupazione, politica sociale, salute e consumatori (EPSCO), l'8 marzo 2010, ha auspicato un approccio internazionale alla lotta contro le mutilazioni genitali femminili;
il Consiglio d'Europa ha adottato, il 12 aprile 2011, la Convenzione sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica;
il 2 luglio 2011, i Capi di Stato dell'Unione Africana hanno adottato una decisione formale che chiede all'Assemblea generale delle Nazioni Unite di mettere al bando a livello globale le mutilazioni genitali femminili. A livello regionale, il continente africano è il solo a essersi dotato di uno strumento legale - il protocollo alla Carta africana sui diritti dell'uomo e dei popoli sui diritti delle donne - adottato l'11 luglio 2003 ed entrato in vigore il 25 novembre 2005 che vincola espressamente gli Stati membri a condannare ogni forma di mutilazione genitale femminile attraverso misure sanzionatorie;
il 5 dicembre 2011, il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite ha pubblicato un rapporto, intitolato «Mettere fine alle mutilazioni genitali femminili», in cui è dato grande risalto alla Risoluzione per la messa al bando universale delle mutilazioni genitali femminili, al fine di sottolineare l'importanza di intensificare gli sforzi a livello globale volti a mettere fine a questa pratica;
l'8 marzo 2012, in occasione della 56a sessione e su proposta del Gruppo Africano all'ONU, la Commissione sulla condizione della donna del Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni Unite ha adottato una Decisione che chiede alla 67a sessione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite di esaminare la questione delle mutilazioni genitali femminili come punto all'ordine del giorno intitolato «Promozione della donna»;
con 564 voti a favore e 2 astensioni lo scorso 14 giugno il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione sull'abolizione delle mutilazioni genitali femminili, nella quale si invitano gli Stati membri a dare attuazione agli obblighi internazionali contro quello che è definito «un atto di violenza nei confronti delle donne e un abuso sui minori», una pratica che non può in «nessun caso essere giustificata dal rispetto di tradizioni culturali di varia natura o di cerimonie di iniziazione», attraverso una legislazione completa che proibisca ogni forma di mutilazione genitale femminile e preveda sanzioni efficaci contro i responsabili, contemplando anche una serie di misure di prevenzione e protezione delle vittime;
l'Italia ha ratificato la Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, aderendo anche al relativo protocollo opzionale, nonchè la Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti;
in attuazione degli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione e di quanto sancito dalla Dichiarazione e dal Programma di azione adottati a Pechino il 15 settembre 1995 nella quarta Conferenza mondiale delle Nazioni Unite sulle donne, l'Italia ha adottato la legge 9 gennaio 2006, n. 7, Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile, volta a stabilire le misure necessarie per prevenire, contrastare e reprimere le pratiche di mutilazione genitale femminile quali violazioni dei diritti fondamentali all'integrità della persona e alla salute delle donne e delle bambine;
il 19 settembre 2012 il Parlamento ha approvato il disegno di legge di «Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonchè norme di adeguamento dell'ordinamento interno», ora Legge n. 172 del 2012 del 1o ottobre 2012;
la ratifica della cosiddetta Convenzione di Lanzarote contro gli abusi sui minori redatto e adottato dal Consiglio d'Europa il 12 luglio 2007, aperta alle sottoscrizioni degli Stati il 25 ottobre dello stesso anno ed entrata in vigore il 1o luglio 2010, mirando a rafforzare e armonizzare la protezione dei minori negli Stati firmatari, costituisce un lodevole passo in avanti in materia di protezione dei minori contro lo sfruttamento sessuale e l'abuso, certamente non più procrastinabile;
nonostante ciò, l'inserimento nella legge di ratifica della pena accessoria della decadenza della potestà genitoriale e della interdizione perpetua dalla tutela di minori in calce all'articolo 583-bis del codice penale relativo al reato di mutilazione dei genitali femminili pare costituire un classico abuso della logica dei diritti umani;
all'indomani dell'approvazione in Parlamento del disegno di legge di ratifica della Convenzione di Lanzarote, l'Italia ha firmato la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza sulle donne e la violenza domestica, ovvero la cosiddetta Convenzione di Istanbul, aperta alla firma l'11 maggio del 2011 e al momento ratificata solo da parte della Turchia - perchè entri in vigore occorrerà attendere altre nove ratifiche;
il via libera alla firma della Convenzione di Istanbul, primo strumento giuridicamente vincolante per gli stati in materia di violenza sulle donne e violenza domestica, costituisce oggi il trattato internazionale di più ampia portata per affrontare il fenomeno. Tra i suoi principali obiettivi ha la prevenzione della violenza contro le donne, la protezione delle vittime e la perseguibilità penale degli aggressori. La Convenzione, definendo le diverse forme di violenza contro le donne tra cui il matrimonio forzato, le mutilazioni genitali femminili, lo stalking, le violenze fisiche e psicologiche e la violenza sessuale, mira «a promuovere l'eliminazione delle discriminazioni per raggiungere una maggiore uguaglianza tra donne e uomini»;
l'aspetto più innovativo del testo è rappresentato dal fatto che la Convenzione riconosce la violenza sulle donne come una «violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione» per cui, sulla scia della recente approvazione del disegno di legge di ratifica della Convenzione di Lanzarote, l'auspicio è che il disegno di legge di ratifica della Convenzione di Istanbul, di prossima presentazione, possa ricevere la stessa condivisione in sede parlamentare e venga approvato in tempi rapidi;
oltre a costituire di per sè una patente violazione dei diritti fondamentali di donne e bambine, la mutilazione genitale femminile, nel breve e lungo termine, compromette in maniera seria e irreparabile la salute fisica e mentale delle donne e delle ragazze che l'hanno subita, oltre che i loro diritti, integrando gli estremi di un grave attentato all'integrità della persona che in alcuni casi può addirittura essere fatale;
i danni causati da queste pratiche alla salute sessuale e riproduttiva sono accertati e denunciati da numerosi rapporti di agenzie internazionali;
l'uso di strumenti rudimentali e l'assenza di precauzioni antisettiche comportano ulteriori effetti nocivi, al punto che i rapporti sessuali e il parto possono risultare dolorosi e che gli organi interessati subiscono danni irreparabili, con la possibile insorgenza di complicazioni, come emorragie, stato di shock, infezioni, trasmissione del virus dell'AIDS, tetano e tumori benigni, anche in relazione alla gravidanza e al parto (complicazioni gravi);
il trauma della mutilazione genitale, lo schiacciante senso di impotenza, il «tradimento» e l'«abuso di fiducia» percepito nei confronti della madre, e la mutilazione della femminilità possono inoltre provocare in molti casi depressioni e disturbi psichici permanenti;
la mutilazione genitale femminile è indice di una disparità nei rapporti di forza e costituisce una forma di violenza nei confronti delle donne, al pari delle altre gravi manifestazioni di violenza di genere;
poichè la mutilazione genitale femminile è per lo più praticata in età infantile (fino ai 15 anni di età), essa comporta anche una violazione dei diritti dei minori;
la mutilazione genitale femminile costituisce una violazione irreparabile intesa ad alterare o danneggiare i genitali femminili senza alcuna motivazione di ordine sanitario, con conseguenze irreversibili che attualmente, secondo i dati più aggiornati dell'Organizzazione mondiale della sanità, riguardano tra 100 e 140 milioni di bambine, ragazze e donne, mentre ogni anno, secondo quanto riferito dal Fondo delle Nazioni Unite per la popolazione, 3 milioni rischiano di subire la pratica;
l'Africa è di gran lunga il continente in cui il fenomeno delle mutilazioni genitali femminili è più diffuso, con 91,5 milioni di ragazze di età superiore a 9 anni vittime di questa pratica, e circa 3 milioni di altre ragazze che ogni anno si aggiungono al totale;
la pratica delle mutilazioni genitali femminili è documentata e monitorata in 26 Paesi africani e nello Yemen e varia da zona a zona;
in India, Indonesia, Iraq, Malesia, Emirati Arabi Uniti e Israele si ha la certezza che vi siano casi di mutilazioni genitali femminili, ma mancano indagini statistiche attendibili;
in Egitto, Eritrea, Gibuti, Guinea, Mali, Sierra Leone e Somalia e nel Nord del Sudan il fenomeno tocca praticamente la quasi totalità della popolazione femminile (oltre l'80 per cento, con punte massime nelle aree rurali e più basse nelle aree urbane ad alta densità, come ad esempio il Cairo;
in Burkina Faso, Etiopia, Gambia, Mauritania la diffusione è maggioritaria ma non così estesa;
in Ciad, Costa d'Avorio, Guinea Bissau, Kenya e Liberia il tasso di prevalenza è considerato medio - tra il 30 e il 40 per cento della popolazione femminile, mentre nei restanti paesi la diffusione delle mutilazioni genitali femminili varia dal 5 al 19 per cento;
il tipo di intervento mutilatorio imposto varia a seconda del gruppo etnico di appartenenza: il 90 per cento delle mutilazioni genitali femminili praticate è di tipo escissorio (con taglio e/o rimozione di parti dell'apparato genitale della donna), mentre un decimo dei casi si riferisce all'azione specifica della infibulazione, che ha come scopo il restringimento dell'orifizio vaginale e può a sua volta essere associato anche a un'escissione;
i flussi migratori hanno «transnazionalizzato» il fenomeno, portandolo in Europa e nel Nord America;
attualmente in Europa vivono 500.000 donne che hanno subito mutilazioni genitali e, secondo le stime dell'Organizzazione mondiale della sanità, 180.000 ragazze sarebbero a rischio;
secondo gli esperti, si tratta di stime al ribasso che non tengono conto degli immigrati di seconda generazione o di quelli in posizione irregolare;
secondo i risultati del progetto STOP MGF (2009), dell'Associazione NoDi - I nostri diritti - e finanziato dal Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, in Italia sono circa 90.000 le donne immigrate che hanno subito le pratiche della mutilazione genitale femminile, mentre secondo l'Istat, in Italia, ogni anno circa 35.000 donne e bambine emigrate sono vittime di mutilazione genitale femminile;
negli ultimi anni, in seguito alla dichiarazione del Cairo del 2003, vi è stato un cambiamento fondamentale nel modo di concepire e affrontare le mutilazioni genitali femminili, non più come un problema di carattere sociale, sanitario o religioso, ma come una vera e propria violazione dei diritti umani fondamentali;
da un lato, infatti, qualunque forma di mutilazione genitale rappresenta una pratica tradizionale dannosa non riconducibile ad alcuna religione, e dall'altro costituisce un atto di violenza nei confronti delle donne e quindi una violazione dei loro diritti fondamentali, in particolare del diritto alla sicurezza e all'integrità della persona, oltre che alla salute mentale, fisica, sessuale e riproduttiva;
nel caso delle bambine e delle ragazzine la pratica costituisce altresì un abuso sui minori;
violazioni come quelle in questione non possono in nessun caso essere giustificate dal rispetto di tradizioni culturali di varia natura o di cerimonie di iniziazione e pertanto deve essere respinta pure la pratica della «puntura alternativa» ed ogni tipo di medicalizzazione, proposte come soluzione di mediazione tra la circoncisione del clitoride e il rispetto di tradizioni identitarie;
sono necessari ulteriori sforzi e risorse per integrare le mutilazioni genitali femminili nel quadro dei diritti umani, così come occorre riconoscere la vera natura della pratica e garantire la massima protezione possibile per le ragazze e le donne vittime della pratica o a rischio;
maggiore attenzione deve essere riservata anche al nuovo e preoccupante problema dell'aumento della cosiddetta «emigrazione mutilatoria», che, a livello regionale, significa che i cittadini di Paesi dove le mutilazioni genitali femminili sono proibite continuano a praticarle in altri Paesi vicini dove non esiste alcuna legge che le bandisce;
tutti i Governi italiani che si sono avvicendati dal 2003 ad oggi hanno sempre sostenuto politicamente e finanziariamente la campagna internazionale per l'eradicazione delle mutilazioni genitali femminili;
nel corso di una Conferenza sulle donne tenuta alla Farnesina, il 9 e 10 settembre 2009, è stato lanciato il tema della lotta alle mutilazioni genitali femminili, con l'impegno «per una vera e propria strategia di prevenzione del fenomeno, anche attraverso una specifica azione internazionale della Cooperazione insieme all'Unfpa e all'Assemblea generale delle Nazioni Unite»;
il Governo italiano, all'epoca presidente di turno del G8, ha anche promosso a New York, a margine della 64a sessione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, un primo incontro specifico con partners e agenzie delle Nazioni Unite per definire una strategia comune sulle mutilazioni genitali femminili;
il Ministro degli affari esteri, Giulio Terzi, presentando alla Farnesina l'edizione 2012 dell'Annuario Italiano dei Diritti Umani, ha dichiarato che: «L'Italia considera la tutela e la promozione dei diritti fondamentali una componente essenziale ed irrinunciabile della sua politica estera» perchè le «violazioni dei diritti umani su larga scala creano instabilità e provocano conflitti ed i conflitti calpestano la dignità delle persone»,
impegna il Governo:
a promuovere e sostenere a livello nazionale e internazionale tutte le iniziative atte a far sì che la 68a Assemblea generale delle Nazioni Unite adotti una risoluzione per la messa al bando a livello globale delle mutilazioni genitali femminili, così come richiesto dal Vertice dell'Unione africana il 2 luglio 2011, attraverso la quale si proceda a un'armonizzazione delle azioni intraprese dai Paesi membri, nonchè alla formulazione di raccomandazioni e orientamenti per lo sviluppo e il potenziamento di strumenti giuridici regionali e internazionali, oltre che per l'elaborazione di norme nazionali rafforzate;

ad agire, nelle opportune sedi dell'Unione europea, al fine di sollecitare l'adempimento degli impegni assunti dalla Commissione europea per sviluppare una strategia per combattere la violenza sulle donne, incluse le mutilazioni genitali femminili, e contenuti nella strategia per l'uguaglianza tra donne e uomini 2010-2015;

a promuovere e sostenere a livello nazionale e sovranazionale tutte le iniziative atte a far sì che la Commissione europea adotti una direttiva contro le pratiche della mutilazione genitale femminile, in particolare prevedendo:

a) la creazione di tavoli tecnici permanenti di armonizzazione e di raccordo tra gli Stati membri e tra questi e le istituzioni africane;

b) un'adeguata assistenza sanitaria e socio-psicologica per le donne e le bambine che hanno subito le summenzionate violazioni;

c) la possibilità di considerare più favorevolmente la denuncia di pratiche di mutilazione genitale femminile e della necessità di sottrarvisi fra le motivazioni a sostegno dell'accoglimento della domanda d'asilo;

d) la creazione di un «protocollo sanitario europeo» di monitoraggio e una banca dati sul fenomeno a livello europeo, che consenta di mappare l'incidenza delle pratiche e misurarne i progressi di abbandono;

e) la definizione di misure multidisciplinari e multilivello, supportate da un'adeguata e sistematica cooperazione internazionale, che facciano fronte al problema emergente della cosiddetta «emigrazione mutilatoria»;

a rispettare gli obblighi internazionali per porre fine alle mutilazioni genitali femminili attraverso misure di prevenzione, di protezione e di natura legislativa, in particolare:

a) inserendo sistematicamente la lotta alle mutilazioni genitali femminili in quella più generale contro la violenza di genere e la violenza nei confronti delle donne;

b) definendo una serie di misure di prevenzione e protezione, inclusi meccanismi di coordinamento, controllo e valutazione dell'applicazione delle leggi, migliorando altresì le condizioni che permettono alle donne e alle ragazze di segnalare casi di mutilazioni genitali femminili;

c) attuando una strategia preventiva di azione sociale che, senza stigmatizzare le comunità di immigrati, protegga in particolar modo le minorenni, attraverso la realizzazione di programmi pubblici e servizi sociali volti tanto a prevenire tali pratiche (formazione, istruzione e sensibilizzazione delle comunità a rischio), quanto ad assistere le vittime che le hanno subite, offrendo sostegno psicologico e sanitario, comprese cure mediche riparatrici gratuite;

d) elaborando orientamenti per gli operatori sanitari, gli educatori e gli assistenti sociali allo scopo di informare e istruire i padri e le madri in merito agli enormi rischi che le mutilazioni genitali femminili comportano e al fatto che tali pratiche costituiscono un illecito penale;

e) diffondendo informazioni precise e comprensibili alla popolazione migrante non alfabetizzata, in particolare attraverso la comunicazione, da parte dei servizi di immigrazione, già al momento dell'arrivo nel Paese di accoglienza, dei motivi alla base del divieto di legge e delle conseguenze penali, precisando che si tratta una protezione giuridica nei confronti delle donne e delle bambine e non di «un'aggressione culturale»;

f) prevedendo l'esame, caso per caso, di ogni domanda di asilo presentata da genitori a motivo delle minacce subite nel mese di origine per aver rifiutato di sottoporre le figlie alle pratiche della mutilazione genitale femminile, e assicurando che dette domande siano sostenute da un insieme di elementi;

e) organizzando forum di dialogo e affrontando nelle scuole il tema delle mutilazioni genitali femminili, anche attraverso la collaborazione con le donne non mutilate;

h) collaborando e finanziando le attività delle reti e delle organizzazioni non governative che prestano la loro opera di educazione, sensibilizzazione e mediazione in merito alle mutilazioni genitali femminili in stretto contatto con le famiglie e le comunità.
(1-01177) «Zampa, Villecco Calipari, Miotto, D'Incecco, Pedoto, Codurelli, Siragusa, Motta, Bellanova, Gnecchi, De Biasi, Schirru, Braga, Mattesini, Ferranti, Cardinale, D'Antona, Cilluffo, Binetti, Samperi, Laganà Fortugno, Ghizzoni, Lo Moro, Rubinato».