Atto Camera
Mozione 1-01143
presentata da
ANTONIO BOCCUZZI
testo di
lunedì 24 settembre 2012, seduta n.690
La Camera,
premesso che:
nei giorni scorsi la mamma di Matteo Armellini, il giovane operaio morto a causa del crollo del palco che stava montando per il concerto di Laura Pausini a Reggio Calabria, si è vista riconoscere un assegno di 1936,80 euro da parte dell'Inail quale rimborso una tantum per le spese funerarie. Analoga drammatica sorte e irrisorio trattamento è stato riservato ai genitori di Nicola Cavicchi, il tecnico trentaseienne che è perito sotto il capannone della ceramiche Sant'Agostino dopo le scosse di terremoto del 20 maggio 2012 che hanno colpito l'Emilia e la bassa Lombardia;
tra gli altri episodi analoghi si ricorda che in precedenza, alla mamma di Andrea Gagliardoni, a seguito alla morte del suo ragazzo di 23 anni, avvenuta all'Asoplast di Ortezzano il 20 giugno 2006, è stato riconosciuto dall'Inail un assegno di 1600 euro e ai familiari di Roberto Scavo, postino, deceduto a 20 anni in un infortunio avvenuto in itinere, sono stati riconosciuti dall'Inail 1.725 euro;
il limite e l'anomalia di tale trattamento è riconducibile alle disposizioni del 1965, il testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124), che stabilisce condizioni e misure delle prestazioni erogabili dall'Inail ai lavoratori assicurati e in luogo della loro morte ai superstiti;
in particolare, tale provvedimento prevede che abbiano diritto ad una rendita il coniuge fino alla morte o a nuovo matrimonio, ciascun figlio fino al raggiungimento del diciottesimo anno di età (per ragioni di studio, l'età viene elevata fino a 21 anni se i figli sono studenti di scuola media inferiore o superiore e non oltre i 26 anni se studenti universitari) e i figli totalmente inabili al lavoro, ai quali la rendita spetta a prescindere dall'età, finché dura l'inabilità;
in mancanza del coniuge e dei figli, una rendita è riconosciuta, nella misura del 20 per cento, anche ai genitori, ai fratelli e sorelle, solo nell'ipotesi di convivenza con il lavoratore deceduto e qualora fossero a suo carico;
le citate disposizioni, risalenti a oltre 40 anni, non prevedono alcuna rendita in favore dei superstiti conviventi non sposati;
parimenti, non appaiono più congrui e dignitosi gli importi delle rendite e dei rimborsi una tantum riconosciuti ai superstiti di lavoratori deceduti in giovane età, ovvero di lavoratori che spesso si trovano in una condizione contrattuale iniziale o con formule contrattuali cosiddette flessibili,
impegna il Governo
ad adottare ogni iniziativa utile volta ad assicurare una tempestiva e significativa rivisitazione delle disposizioni del citato testo unico n. 1124 del 1965, nonché a predisporre una congrua rivalutazione delle rendite e delle indennità previste dal medesimo testo unico, adeguandolo alle mutate condizioni economiche e contrattuali del lavoro odierno oltre che all'evoluzione delle relazioni familiari e affettive.
(1-01143)
«Boccuzzi, Giulietti, Esposito, Damiano, Berretta, Madia, Gatti, Gnecchi, Bellanova, Codurelli, Miglioli, Santagata, Portas, Rampi, Schirru, D'Incecco, Meta, Morassut, Villecco Calipari, Marco Carra, Grassi, Nicco, Binetti, Cuperlo, Causi, Castagnetti, Cavallaro, Albini, Zani, Baretta, Allasia, Cavallotto, Buonanno, Mattesini, Mecacci, Picierno, Bobba, Laratta, Porta, Fedi, Garavini, Pedoto, De Pasquale, Granata, Rossomando, Motta, Bachelet, Benamati, Boffa, Bonavitacola, Bucchino, Bossa, Braga, Calvisi, Corsini, Concia, D'Antona, De Biasi, Giorgio Merlo, Marchignoli, Marantelli, Melandri, La Forgia, Lolli, Lovelli, Fiorio, Recchia, Ginefra, Rossa, Sbrollini».