ATTO CAMERA

MOZIONE 1/01130

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 682 del 10/09/2012
Firmatari
Primo firmatario: BERNARDINI RITA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 06/09/2012
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BELTRANDI MARCO PARTITO DEMOCRATICO 06/09/2012
FARINA COSCIONI MARIA ANTONIETTA PARTITO DEMOCRATICO 06/09/2012
MECACCI MATTEO PARTITO DEMOCRATICO 06/09/2012
TURCO MAURIZIO PARTITO DEMOCRATICO 06/09/2012
ZAMPARUTTI ELISABETTA PARTITO DEMOCRATICO 06/09/2012
VITALI LUIGI POPOLO DELLA LIBERTA' 06/09/2012
NAPOLI ANGELA FUTURO E LIBERTA' PER IL TERZO POLO 06/09/2012
GIACHETTI ROBERTO PARTITO DEMOCRATICO 06/09/2012
DE NICHILO RIZZOLI MELANIA POPOLO DELLA LIBERTA' 06/09/2012
PEPE MARIO (MISTO) MISTO-REPUBBLICANI-AZIONISTI 06/09/2012
TORRISI SALVATORE POPOLO DELLA LIBERTA' 06/09/2012
D'IPPOLITO VITALE IDA UNIONE DI CENTRO PER IL TERZO POLO 06/09/2012
D'ANNA VINCENZO POPOLO E TERRITORIO (NOI SUD-LIBERTA' ED AUTONOMIA, POPOLARI D'ITALIA DOMANI-PID, MOVIMENTO DI RESPONSABILITA' NAZIONALE-MRN, AZIONE POPOLARE, ALLEANZA DI CENTRO-ADC, DEMOCRAZIA CRISTIANA) 06/09/2012


Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Mozione 1-01130
presentata da
RITA BERNARDINI
testo di
lunedì 10 settembre 2012, seduta n.682

La Camera,

premesso che:

con il decreto legislativo n. 146 del 2000 sono stati istituti i ruoli direttivi «ordinario» e «speciale» del Corpo di polizia penitenziaria, ruoli che fin dalla riforma del 1990, con la legge n. 395, costituivano il presupposto irrinunciabile per un'effettiva parificazione della polizia penitenziaria alle altre Forze di polizia ad ordinamento civile;

successivamente fu emanato il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, recante la disciplina dei nuovi assetti della Polizia di Stato e del Corpo forestale dello Stato;

i due citati decreti legislativi creano una forte disparità tra i funzionari della Polizia di Stato e quelli della Polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, visto e considerato che: a) i funzionari del Corpo di polizia penitenziaria sono penalizzati rispetto ai colleghi della Polizia di Stato e del Corpo forestale dello Stato per quanto attiene alla qualifica iniziale nei ruoli, successiva ai corsi di formazione, che risulta di «vice commissario» per la polizia penitenziaria (parametro stipendiale pari a 133,25), e di «commissario capo» per le altre Forze di polizia (parametro stipendiale pari a 144,50); b) sono previsti sviluppi di carriera notevolmente più lenti per i funzionari del Corpo di polizia penitenziaria, atteso che il personale del ruolo dei commissari della Polizia di Stato e del ruolo direttivo del Corpo forestale dello Stato raggiunge il livello apicale (rispettivamente di «vice questore aggiunto» e di «vice questore forestale») in ruolo aperto (cui hanno accesso tutti i funzionari) dopo cinque anni e sei mesi di effettivo servizio nel ruolo; per la polizia penitenziaria, invece, è prevista la promozione al livello equivalente (di «commissario coordinatore»), attraverso uno «scrutinio per merito comparativo» a ruolo chiuso, dopo una permanenza, nelle rispettive qualifiche, superiore rispetto alla permanenza richiesta nelle altre due forze di polizia;

allo stato attuale pertanto, tra i Corpi di polizia ad ordinamento civile, l'unico che risulta essere non allineato rispetto agli altri è proprio il Corpo di polizia penitenziaria, i cui funzionari sono fortemente sperequati in termine di progressione in carriere e dal punto di vista economico;

tale differenziazione non trova ragione di esistere se è vero, come è vero, che i funzionari dei due ruoli svolgono le stesse funzioni, così come previsto dagli articoli 6 e 21 del decreto legislativo n. 146 del 2000;

vi è dunque la necessità di procedere nell'immediato ad un riordino dei ruoli direttivi e dirigenziali della polizia penitenziaria, il che peraltro potrebbe avvenire anche a costi molto contenuti ovvero utilizzando le risorse stanziate per le vacanze organiche dei ruoli direttivi ordinario e speciale e del ruolo degli ispettori;

l'articolo 65 della legge n. 121 del 1981 (alla quale si richiama la legge n. 335 del 1990) sancisce che: «gli appartenenti ai ruoli dell'amministrazione della Pubblica sicurezza hanno doveri di subordinazione gerarchica nei confronti: a) del Ministro dell'interno; b) dei Sottosegretari di Stato per l'interno, quando esercitano, per delega del Ministro, attribuzioni in materia di pubblica sicurezza; c) del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza»;

la citata norma, nell'esigenza di individuare un raccordo con la necessità di subordinare il personale della Polizia di Stato a figure apicali non incardinate nel Corpo ha sancito, all'ultimo comma della norma in parola, la subordinazione funzionale (e non gerarchica) «degli appartenenti all'amministrazione della pubblica sicurezza verso il prefetto e, nei casi previsti dalla legge, verso le altre autorità dello Stato»;

viceversa, l'articolo 9 della legge n. 395 del 1990, sebbene richiami espressamente la prima parte del citato articolo 65 - stabilendo anch'essa, quindi, che gli appartenenti al Corpo della polizia penitenziaria hanno doveri di subordinazione gerarchica nei confronti del Ministro dell'interno; dei Sottosegretari di Stato per l'interno, quando esercitano, per delega del Ministro, attribuzioni in materia di pubblica sicurezza, nonché del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza - stabilisce che, a differenza della dipendenza funzionale prevista dalla seconda parte dell'articolo 65 della legge n.121 del 1981, il personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria è dipendente gerarchicamente (e non funzionalmente) anche dal provveditore regionale e dal direttore dell'istituto, cioè nei confronti di soggetti che non fanno parte del suddetto Corpo, creando con ciò una «subordinazione gerarchica» tra figure professionali non aventi status giuridici affini;

tutto ciò crea una discrasia nel parallelismo tra la legge istitutiva del Corpo della polizia penitenziaria e la legge n. 121 del 1981,

impegna il Governo:

ad assumere le necessarie iniziative normative per correggere la palese asistematicità normativa causata dalle sperequazioni di trattamento (tutte citate in premessa) previste per il personale dei ruoli direttivi del Corpo di polizia penitenziaria rispetto alle progressioni in carriera stabilite per i funzionari delle altre Forze di Polizia ad ordinamento civile, in particolare prevedendo che il personale già in servizio appartenente ai ruoli direttivi «ordinario» e «speciale» con qualifica di vice commissario in prova, vice commissario e commissario penitenziario sia inquadrato, anche in soprannumero riassorbibile, nella qualifica di commissario capo penitenziario dei medesimi ruoli;

ad adottare le opportune iniziative normative al fine di creare una carriera esecutiva unica all'interno del Corpo della polizia penitenziaria, ciò attraverso l'unificazione dei ruoli agenti - assistenti - sovrintendenti, attesa l'inutilità di lunghe e costose procedure concorsuali per la selezione dei sovrintendenti;

a mutare il sistema della dipendenza gerarchica attualmente esistente tra i direttori degli istituti di pena e gli agenti della polizia penitenziaria in dipendenza funzionale conferendo ai direttori il potere di direzione e di indirizzo.

(1-01130)
«Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti, Vitali, Angela Napoli, Giachetti, De Nichilo Rizzoli, Mario Pepe (Misto-R-A), Torrisi, D'Ippolito Vitale, D'Anna».