Atto Camera
Mozione 1-01121
presentata da
CHIARA BRAGA
testo di
mercoledì 5 settembre 2012, seduta n.680
La Camera,
premesso che:
la legge 18 luglio 1957, n. 614, ha affidato alla gestione governativa navigazione laghi l'esercizio delle linee di navigazione in servizio pubblico sui laghi di Como, Garda e Maggiore, prevedendo che l'eventuale disavanzo di bilancio sia coperto con i fondi stanziati annualmente dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a cui spetta la vigilanza sull'amministrazione affidata al gestore;
la legge 12 novembre 2011, n. 183, (legge di stabilità 2012) ha determinato il dimezzamento delle risorse destinate al finanziamento della gestione governativa navigazione laghi, passando da 26 milioni di euro del 2008 ai 13 milioni del 2012; tagli lineari, di simile consistenza, erano già stati operati dalla legge finanziaria per il 2009 e dalla legge di stabilità 2011, e solo parzialmente compensati con successivi provvedimenti legislativi che consentivano di utilizzare gli avanzi di amministrazione risultanti dai bilanci 2007 e 2009, al fine di fronteggiare le spese per la gestione dei servizi di navigazione e scongiurare la compromissione del servizio;
il recente decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante «Misure urgenti per la crescita del Paese», convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, all'articolo 16 - Disposizioni urgenti per la continuità dei servizi di trasporto - attribuisce per l'anno 2012, alla gestione governativa navigazione laghi, al fine di garantire la continuità del servizio pubblico di navigazione sui laghi Maggiore, di Garda e di Como, risorse pari a 6 milioni di euro. Tali maggiori risorse sono destinate al finanziamento delle spese di esercizio per la gestione dei servizi di navigazione lacuale, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, quarto comma, della legge 18 luglio 1957, n. 614;
tale stanziamento, pur importante, non consente comunque di compensare integralmente i tagli lineari sopra citati, né di far fronte al progressivo rincaro del costo del carburante necessario ai natanti; la situazione della navigazione lacuale è, inoltre, aggravata per effetto delle disposizioni previste dalla legge 15 dicembre 2011, n. 217, secondo cui sono assoggettati al pagamento dell'iva gli acquisti relativi al parco natanti, che, in precedenza, erano esenti ai sensi dell'articolo 8-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972;
la direzione della gestione governativa navigazione laghi, al fine di conservare l'equilibrio economico-finanziario, ha deciso, ed in parte già operato per l'anno 2012, scelte di riduzione del servizio di trasporto passeggeri, in particolare delle corse veloci, e di traghettamento degli autoveicoli, nonché l'aumento delle tariffe applicate, che colpiscono in particolare gli utenti pendolari; tale scelta penalizza specialmente gli utenti pendolari, genera conseguenze negative in termini occupazionali (anche rispetto alla possibilità di assunzione di lavoratori stagionali), di attrattività turistica delle aree lacuali e inibisce le potenzialità del trasporto su acqua, oltre che come fattore di sviluppo economico, anche come soluzione alle frequenti problematiche di mobilità dei territori lacuali;
il tema della gestione del servizio di navigazione lacuale è stato oggetto di importanti provvedimenti legislativi. L'articolo 11 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, riprendendo l'articolo 98 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, prevedeva che entro il 1o gennaio 2000 la gestione del servizio di navigazione fosse trasferita alle regioni territorialmente competenti e alla provincia autonoma di Trento, previo risanamento tecnico ed economico a cura dello Stato, da realizzare in base a un piano predisposto dal Ministero dei trasporti ed approvato, entro il 31 marzo 1998, dal Ministero dei trasporti, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, a seguito di intesa con le regioni interessate e con la provincia autonoma di Trento;
nonostante l'articolo 2, comma 8, della legge 18 giugno 1998, n. 194, avesse disposto un finanziamento urgente ai fini del risanamento tecnico ed economico del servizio, ai fini della regionalizzazione, i termini per l'attuazione sono decorsi inutilmente per mancato accordo tra le regioni competenti, con conseguente perdita dei fondi stanziati;
la mancata regionalizzazione della gestione governativa per la navigazione sui laghi Maggiore, di Garda e di Como rende progressivamente sempre più incerta la programmazione del servizio di trasporto lacuale, secondo le esigenze sociali, economiche, territoriali e di mobilità dei territori interessati;
le regioni Lombardia, Piemonte e Veneto hanno, peraltro, recentemente confermato, nel corso di audizioni nell'ambito dell'indagine conoscitiva condotta dal Senato sulle problematiche connesse al settore di navigazione sui laghi, la volontà di vedersi assegnare le competenze del trasporto navigazione lacuale, come riportato nel documento conclusivo votato dalla Commissione lavori pubblici del Senato l'11 gennaio 2012;
il trasporto pubblico sui laghi, curato dalla gestione governativa navigazione laghi, risulta presentare oggi uno dei migliori indici di copertura dei costi con le entrate tariffarie fra quelli di tutte le aziende che gestiscono il trasporto pubblico locale, su gomma, rotaia o acqua. Il coefficiente di esercizio si attesta infatti intorno al 60 per cento contro il 35/40 per cento medio del settore del trasporto pubblico locale;
il trasporto pubblico di navigazione rappresenta per i territori bagnati dai laghi di Como, Garda e Maggiore un elemento cruciale per la mobilità dei propri cittadini e delle attività economiche insediate, nonché per la crescita e lo sviluppo non solo turistico di queste aree,
impegna il Governo:
ad assumere iniziative volte a prevedere un adeguato stanziamento di risorse finanziare necessarie a garantire la continuità del servizio pubblico lacuale in capo alla gestione navigazione laghi di Como, Garda e Maggiore, al fine di assicurare un livello adeguato di efficienza ed efficacia del servizio e la tenuta occupazionale, anche in considerazione dei risultati degli studi sulla revisione della spesa;
ad adottare gli interventi di propria competenza utili a dare rapida attuazione al processo di regionalizzazione previsto dall'articolo 11 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, in particolare per quanto riguarda la predisposizione di un piano aggiornato di risanamento tecnico-economico necessario a definire, d'intesa con le regioni coinvolte, il trasferimento delle competenze in materia di gestione del trasporto pubblico lacuale e l'assegnazione delle conseguenti risorse in conto capitale e d'esercizio;
ad accompagnare il processo di regionalizzazione con un piano industriale ed organizzativo che garantisca la migliore efficienza aziendale, l'efficacia e l'economicità del servizio pubblico di trasporto lacuale.
(1-01121)
«Braga, Codurelli, Quartiani, Gianni Farina, Fiano, Lovelli, Marantelli, Pizzetti, Sanga, Velo, Narducci, Meta».