ATTO CAMERA

MOZIONE 1/01080

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 650 del 14/06/2012
Firmatari
Primo firmatario: PALAGIANO ANTONIO
Gruppo: ITALIA DEI VALORI
Data firma: 14/06/2012
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
DI PIETRO ANTONIO ITALIA DEI VALORI 14/06/2012
DONADI MASSIMO ITALIA DEI VALORI 14/06/2012


Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Mozione 1-01080
presentata da
ANTONIO PALAGIANO
testo di
giovedì 14 giugno 2012, seduta n.650

La Camera,

premesso che:

il 4 aprile 1997 è stata firmata a Oviedo la «Convenzione per la protezione dei diritti dell'uomo e la dignità dell'essere umano riguardo alla applicazione della biologia e della medicina», meglio conosciuta come Convenzione di Oviedo;

il provvedimento è entrato in vigore il 1o dicembre 1999, avendo raggiunto il numero necessario di firme previsto dall'articolo 33 della stessa;

ad oggi, 6 giugno 2012, 29 Paesi europei hanno sottoscritto e completato con il deposito dei provvedimenti di ratifica, la loro adesione alla Convenzione di Oviedo e altri Paesi stanno completando gli atti necessari alla ratifica nazionale;

l'Italia ha avviato le procedure per la ratifica definitiva con la legge del 28 marzo 2001, n. 145, «Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei diritti dell'uomo e della dignità dell'essere umano riguardo all'applicazione della biologia e della medicina: Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, nonché del Protocollo addizionale del 12 gennaio 1998, n. 168, sul divieto di clonazione di esseri umani»;

la stessa legge, all'articolo 3, comma 1, prevede che: «Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti ulteriori disposizioni occorrenti per l'adattamento dell'ordinamento giuridico italiano ai principi e alle norme della Convenzione e del Protocollo»;

l'articolo 49, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, ha disposto che «Il termine per l'esercizio della delega previsto dall'articolo 3, comma 1, della legge 28 marzo 2001, n. 145, è differito al 31 luglio 2003»;

dopo nove anni, il Governo italiano non ha ancora ottemperato a quanto espressamente previsto dall'articolo 3 della legge n. 145 del 2001 e dal successivo articolo 49 della legge n. 3 del 2003, non avendo ancora adottato i decreti legislativi necessari per l'adattamento dell'ordinamento giuridico italiano alle norme della convenzione di Oviedo, nonché al protocollo addizionale sul divieto di clonazione di esseri umani;

il 24 febbraio 2012, il Comitato nazionale per la bioetica ha presentato una mozione per il completamento dell'iter di ratifica della convenzione di Oviedo, sottolineando, in particolare, l'importanza del disposto all'articolo 36 della stessa, secondo cui ogni Stato può, al momento della firma del provvedimento comunitario o del deposito dello strumento di ratifica, formulare una riserva al contenuto di una disposizione particolare della convenzione, nella misura in cui una legge in quel momento in vigore sul suo territorio non sia conforme a detta disposizione;

la convenzione di Oviedo contiene, infatti, norme fondamentali, come il riconoscimento del testamento biologico, il divieto all'accanimento terapeutico e la regolamentazione del consenso informato. In particolare, stabilisce che il consenso libero e informato del paziente all'atto medico non vada considerato solo sotto il profilo della legittimità del trattamento, ma debba essere considerato prima di tutto come un vero e proprio diritto fondamentale del cittadino, che riguarda il più generale diritto all'integrità, all'autonomia, alla libertà e alla dignità della persona;

nel dettaglio, la convenzione del 1997 afferma che il dissenso da parte del paziente è vincolante per il medico; ove il paziente non sia autonomo il medico fa riferimento ad eventuali direttive anticipate manifestate prima di perdere la capacità di esprimere le proprie volontà. Nel caso di minorenni o di incapaci vale la volontà di chi esercita la tutela, salvo che non sia pregiudiziale alla salute del paziente: in tal caso sarà il medico che decide in scienza e coscienza;

in Italia, la Federazione nazionale degli ordini professionali dei medici chirurghi e odontoiatri ha provveduto alla stesura di una edizione aggiornata del codice di deontologia medica, entrato in vigore nel 2006 e tuttora vigente, un codice ispirato agli articoli della convenzione di Oviedo;
impegna il Governo
a provvedere, in tempi celeri, all'adozione dei provvedimenti necessari per dare pienamente seguito alla convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina e consentire un «piena ed intera esecuzione della stessa, anche predisponendo la disciplina occorrente per l'adattamento dell'ordinamento giuridico italiano ai principi e alle norme della convenzione, al fine di garantire ai cittadini italiani gli stessi diritti alla salute di tutti i cittadini europei.

(1-01080)«Palagiano, Di Pietro, Donadi».