ATTO CAMERA

MOZIONE 1/01079

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 650 del 14/06/2012
Firmatari
Primo firmatario: GRANATA BENEDETTO FABIO
Gruppo: FUTURO E LIBERTA' PER IL TERZO POLO
Data firma: 14/06/2012
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
PERINA FLAVIA FUTURO E LIBERTA' PER IL TERZO POLO 14/06/2012
CONTE GIORGIO FUTURO E LIBERTA' PER IL TERZO POLO 14/06/2012
DI BIAGIO ALDO FUTURO E LIBERTA' PER IL TERZO POLO 14/06/2012
NAPOLI ANGELA FUTURO E LIBERTA' PER IL TERZO POLO 14/06/2012
PATARINO CARMINE SANTO FUTURO E LIBERTA' PER IL TERZO POLO 14/06/2012
TOTO DANIELE FUTURO E LIBERTA' PER IL TERZO POLO 14/06/2012
LO PRESTI ANTONINO FUTURO E LIBERTA' PER IL TERZO POLO 14/06/2012
MENIA ROBERTO FUTURO E LIBERTA' PER IL TERZO POLO 14/06/2012
MURO LUIGI FUTURO E LIBERTA' PER IL TERZO POLO 14/06/2012
BRIGUGLIO CARMELO FUTURO E LIBERTA' PER IL TERZO POLO 14/06/2012
GALLI DANIELE FUTURO E LIBERTA' PER IL TERZO POLO 14/06/2012
SCANDEREBECH DEODATO FUTURO E LIBERTA' PER IL TERZO POLO 14/06/2012


Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Mozione 1-01079
presentata da
BENEDETTO FABIO GRANATA
testo di
giovedì 14 giugno 2012, seduta n.650

La Camera,

premesso che:

l'articolo 5 del decreto-legge n. 201 del 2011, prevede che siano «rivisti le modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) al fine di: adottare una definizione di reddito disponibile che includa la percezione di somme anche se esenti da imposizione fiscale e che tenga conto delle quote di patrimonio e di reddito dei diversi componenti della famiglia nonché dei pesi dei carichi familiari, in particolare dei figli successivi al secondo e di persone disabili a carico (...)»;

in sede di approvazione del relativo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, si pone fra i vari nodi da risolvere quello non marginale della definizione e dell'individuazione delle somme, anche se esenti da imposizione fiscale, che dovrebbero rientrare nel computo dell'indicatore della situazione reddituale e quindi nell'ISEE;

si evidenziano notevoli perplessità, in termini di equità e solidarietà, nell'ipotesi di applicare la norma considerando alla stregua del reddito da lavoro o da attività finanziarie, le somme corrisposte con intenti assistenziali (giusto l'articolo 38 della Costituzione). Fra tali somme sono incluse, a titolo di esempio, le provvidenze assistenziali corrisposte ai minorati civili (ciechi, sordi, invalidi civili) e la pensione sociale;

la scelta operata in tale direzione comporterebbe una disparità di trattamento fra i redditi che possono godere di detrazioni e deduzioni ai fini fiscali e che hanno uno specifico inquadramento in ambito tributario, e le somme esenti da IRPEF che non possono fruire di tali detrazioni e deduzioni;

al contrario la scelta sin qui operata dal legislatore (decreto del Presidente della Repubblica n. 603 del 1973, articolo 34) è stata volta ad esentare dall'imposizione quelle provvidenze che lo Stato stesso eroga a fini di assistenza (articolo 38 della Costituzione);

e, a ben vedere, una misura di segno opposto sarebbe stata paradossale e controproducente: lo Stato si sarebbe trovato nella situazione di concedere un aiuto, dopo aver apprezzata e valutata la situazione di bisogno, per poi ridurre l'entità dell'aiuto applicandone una imposizione;

di fatto, il legislatore ha posto - già e comunque - sulle provvidenze assistenziali, il vincolo della prova dei mezzi, al fine di vincolarne l'erogazione allo stato di bisogno economico degli interessati. Oggi, a parte il cosiddetto «accompagnamento» che ha una connotazione indennitaria, tutte le prestazioni vengono erogate dopo la verifica del mancato superamento di stretti vincoli reddituali personali e, nel caso della pensione sociale, dell'interessato e del coniuge. Allo stesso tempo, è ormai diffusa tra comuni e regioni un'applicazione dell'Isee che esclude dal campo applicativo i percorsi e i servizi di inclusione sociale e per l'autonomia delle persone con disabilità;

l'effetto concreto nella considerazione delle provvidenze assistenziali alla stregua di un reddito da lavoro o pensionistico è che la titolarità di tali provvidenze rappresenti un elemento di svantaggio, se non di esclusione, nell'accesso alle prestazioni sociali proprio per chi ne ha maggiormente necessità, ulteriormente aggravato dalla particolare situazione di crisi. Inoltre, la presenza di una persona con disabilità rappresenta oggi il più importante elemento determinante povertà e rischio di impoverimento;

non sono da escludersi azioni in giudizio fino a sollevare il dubbio di legittimità costituzionale di tale disposizione per violazione degli articoli 38 e 3 della Costituzione, anche per la disparità di trattamento evidente che si ingenererebbe fra nuclei familiari in cui sia presente una persona con grave disabilità e quelli, a pari composizione, in cui non siano presenti persone con disabilità;

al contempo, ai sensi dell'articolo 5, dovrebbero essere considerate nel computo della situazione reddituale anche le rendite per invalidità sul lavoro, misure di origine previdenziale erogate a persone che hanno subito danni anche molto severi nello svolgimento della propria attività lavorativa e che, in moltissimi casi, non sono più in grado di produrre reddito. Anche la considerazione quale reddito di quella rendita, che ha natura indennitaria, è foriera di una significativa discriminazione;

lo stesso articolo 5 del decreto-legge n. 201 del 2011 prevede che «Con il medesimo decreto sono individuate le agevolazioni fiscali e tariffarie, nonché le provvidenze di natura assistenziale che, a decorrere dal 1o gennaio 2013, non possono essere più riconosciute ai soggetti in possesso di un ISEE superiore alla soglia individuata con il decreto stesso»;

attualmente l'accesso alle provvidenze assistenziali è (a parte l'eccezione dell'indennità di accompagnamento) già vincolato a determinati livelli di reddito (IRPEF):

pensioni e assegni agli invalidi civili: si considera il reddito personale dell'interessato (15.627,22 euro lordi annui per gli invalidi al 100 per cento; 4.596,02 euro per gli invalidi dal 74 al 99 per cento;

assegno sociale: si considera il reddito della persona e del coniuge (ma non del rimanente nucleo familiare), sia per l'importo base che per le eventuali maggiorazioni;

assegni al nucleo familiare: un articolato sistema di calcolo, che incrocia la composizione dei familiari a carico e il reddito, definisce il diritto o meno all'integrazione alla retribuzione (o alla pensione) e l'importo della provvidenza;

l'indennità di accompagnamento è riconosciuta attualmente agli invalidi civili totali non in grado di deambulare autonomamente o senza l'aiuto di un accompagnatore oppure non in grado di svolgere gli atti quotidiani della vita. Viene inoltre concessa ai ciechi totali e simile provvidenza viene riservata alle persone sorde;

data la loro natura indennitaria, quale forma di compensazione per servizi non resi dallo Stato, non sono - correttamente - previsti limiti reddituali al di sopra dei quali la provvidenza non viene erogata;

in tutti i Paesi europei che prevedono forme di supporto economico alla grave disabilità, la misura è fornita esclusivamente sulla base del bisogno di assistenza della persona e non secondo le sue condizioni economiche, per un preciso motivo: gli interventi per le persone con disabilità devono essere considerati un diritto di cittadinanza, indipendente dalle disponibilità economiche, come la sanità;

appare, quindi, inappropriato e fuori luogo, iniziare una profonda revisione delle politiche per la disabilità e delle politiche per la non autosufficienza, iniziando dalle uniche, oltreché limitate, provvidenze economiche,
impegna il Governo:
ad assumere iniziative per escludere dal computo dell'indicatore della situazione reddituale le provvidenze assistenziali e di supporto all'inclusione sociale e ai percorsi di autonomia personale;

ad assumere iniziative per escludere dall'applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente le medesime provvidenze economiche.

(1-01079)
«Granata, Perina, Giorgio Conte, Di Biagio, Angela Napoli, Patarino, Toto, Lo Presti, Menia, Muro, Briguglio, Galli, Scanderebech».