ATTO CAMERA

MOZIONE 1/01061

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 641 del 30/05/2012
Firmatari
Primo firmatario: MOSELLA DONATO RENATO
Gruppo: MISTO-ALLEANZA PER L'ITALIA
Data firma: 30/05/2012
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
PISICCHIO PINO MISTO-ALLEANZA PER L'ITALIA 30/05/2012
BRUGGER SIEGFRIED MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE 30/05/2012
TABACCI BRUNO MISTO-ALLEANZA PER L'ITALIA 30/05/2012


Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Mozione 1-01061
presentata da
DONATO RENATO MOSELLA
testo di
mercoledì 30 maggio 2012, seduta n.641

La Camera,

premesso che:
con la raccomandazione n. 1763 dell'ottobre 2010, l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa ha ribadito esplicitamente il pieno riconoscimento del diritto di sollevare obiezione di coscienza in campo sanitario, un diritto espressione della più ampia libertà di opinione, di coscienza e di religione, in linea con le norme del diritto internazionale quali, ad esempio, la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nelle quali viene garantita ad ogni individuo la pienezza della fruizione delle libertà di pensiero, di coscienza e di religione;

in particolare, nella raccomandazione si legge che «nessuna persona, nessun ospedale o altro istituto sarà costretto, reso responsabile o sfavorito in qualsiasi modo a causa di un rifiuto ad eseguire, facilitare, assistere o essere sottoposto ad un aborto, all'esecuzione di un parto prematuro, o all'eutanasia o a qualsiasi atto che potrebbe provocare la morte di un feto o di un embrione umano, per qualsiasi ragione»;

a tal proposito l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa ha sollecitato gli Stati membri che ne sono ancora privi a definire e ad adottare specifici regolamenti e normative chiare per disciplinare e garantire l'obiezione di coscienza in relazione agli operatori dei servizi medici e sanitari;

in Italia, il diritto all'obiezione di coscienza da parte degli operatori sanitari è disciplinato e garantito, nel quadro dei principi d'ordine costituzionale, dall'articolo 9 della legge n. 194 del 1978, che prevede una specifica forma di obiezione di coscienza legata all'interruzione volontaria della gravidanza. La legge n. 40 del 2004, in relazione alla procreazione medicalmente assistita, riconosce il diritto del personale sanitario di astenersi dal compiere le procedure richieste «quando sollevi obiezione di coscienza con preventiva dichiarazione»;

dalla relazione del Ministero della salute sull'attuazione della legge n. 194 del 1978, dell'agosto 2011, si rileva come l'obiezione di coscienza abbia, in Italia, un'ampia diffusione. Mentre nel 2009 si è registrata una sorta di stabilizzazione generale dell'obiezione di coscienza tra i ginecologi e gli anestesisti, gli anni immediatamente precedenti avevano fatto segnare un aumento continuo: «a livello nazionale, per i ginecologi si è passati dal 58,7 per cento del 2005, al 69,2 per cento del 2006, al 70,5 per cento del 2007, al 71,5 per cento del 2008 e al 70,7 per cento nel 2009; per gli anestesisti, negli stessi anni, dal 45,7 per cento al 51,7 per cento. Per il personale non medico si è osservato un ulteriore incremento, con valori che sono passati dal 38,6 per cento nel 2005 al 44,4 per cento nel 2009». I dati relativi ad alcune regioni del Sud sono, in questo senso, ancora più chiari: tra i ginecologi si parla di percentuali pari all'85,2 per cento in Basilicata, all'83,9 per cento in Campania, all'82,8 per cento in Molise, all'81,7 per cento in Sicilia. Allo stesso livello medio, cioè all'81,3 per cento, si attesta quello della provincia di Bolzano; anche per gli anestesisti i valori più elevati si osservano al sud (con un massimo di più di 77 per cento in Molise e Campania e 75,6 per cento in Sicilia) e i più bassi in Toscana (27,7 per cento) e a Trento (31,8 per cento). Per il personale non medico i valori sono più bassi, con un massimo di 87 per cento in Sicilia e 82 per cento in Molise»;

alla luce di dati così significativi, appare opportuno sottolineare che il rispetto del diritto di sollevare obiezione di coscienza sia correlato alla tutela del diritto alla salute nelle forme legittimamente determinate dalla legge;

è essenziale la tempestività dell'intervento regolatorio per la buona programmazione delle attività sanitarie che implichino la legittimità dell'obiezione di coscienza e per evitare una potenziale conflittualità che ridonderebbe in danno del diritto alla salute,
impegna il Governo
ad adottare le iniziative necessarie a dare piena attuazione ai principi affermati nell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa e, al tempo stesso, ad assicurare il diritto alla salute di tutti i cittadini e il diritto di ricevere dallo Stato le cure richieste.

(1-01061)
«Mosella, Pisicchio, Brugger, Tabacci».