CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 19 dicembre 2012
758.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
Pag. 50

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 19 dicembre 2012. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO.

  La seduta comincia alle 16.45.

Modifiche all'articolo 17 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di contratti segretati o che esigono particolari misure di sicurezza.
Nuovo testo C. 4063 Bragantini.
(Parere alle Commissioni riunite I e VIII).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Giulia BONGIORNO, presidente e relatore, osserva che la proposta di legge in titolo è volta a modificare la normativa vigente in tema di contratti segretati o che esigono particolari misure di sicurezza. La specificità di tali contratti, che riguardano opere, servizi e forniture, è nella natura derogatoria della disciplina che li riguarda. Le deroghe attengono: alla disciplina generale in materia di appalti pubblici sotto il profilo della pubblicità, della concorrenza e della par condicio contrattuale; al controllo della Corte dei Conti, limitatamente a quelli posti in essere da amministrazioni statali, essendo esclusi da quello preventivo di legittimità; alla vigilanza dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (AVCP).
  La proposta di legge introduce modifiche nella disciplina di tali contratti che circoscrivono l'ambito derogatorio dell'attuale normativa e introducendo, per quelli delle amministrazioni statali, il controllo preventivo della Corte dei conti
  L'articolo 17 del codice dei contratti pubblici, come da ultimo modificato dall'articolo 33, comma 3, del decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, al comma 5 prevede che i contratti posti in essere da amministrazioni statali siano sottoposti esclusivamente al controllo successivo della Corte dei conti, che si pronuncia anche sulla regolarità, sulla correttezza e sull'efficacia della gestione e che dà conto di tale attività di controllo presentando una relazione al Parlamento entro il 30 giugno di ciascun anno. Tale controllo ha consentito di evidenziare numerose delle questioni segnalate nelle relazioni presentate dalla Corte dei conti al Parlamento.Pag. 51
  Da ultimo, in particolare, il 22 novembre 2010 la Corte dei conti ha presentato alle Camere la relazione sui contratti riferiti al periodo 2005-2007, che le Commissioni I e VIII hanno approfonditamente esaminato, giungendo, nella seduta del 2 agosto 2011, ad approvare la risoluzione (8-00146). Dalla risoluzione emergono le valutazioni della Corte dei conti, che, per la maggior parte degli atti esaminati, ha segnalato la genericità della dichiarazione di secretazione, il ricorso in via generalizzata alla secretazione, la mancanza o genericità delle motivazioni del ricorso alla procedura stessa, le irregolarità anche nella gestione degli appalti (mancata programmazione degli interventi, ritardi, varianti in prossimità della scadenza dei termini contrattuali, omissione di documentazione, omissioni dell'abilitazione di sicurezza e, sotto il profilo contabile; stipula del contratto).
  L'articolo 1 della proposta di legge interviene sull'articolo 17 del codice dei contratti pubblici: La lettera a) del comma 1, introduce nella normativa vigente una disposizione tendente a restringere il novero dei contratti per i quali è possibile ricorrere alla procedura derogatoria, stabilendo che di norma, fatti salvi casi eccezionali – che devono però essere espressamente giustificati nelle motivazioni del provvedimento – non si possa ricorrere ad affidamenti con procedura segreta per gli appalti di lavori pubblici.
  Con la lettera b) il comma 5 viene sostituito dalla previsione per la quale i contratti secretati posti in essere dalle amministrazioni statali ex articolo 17, già soggetti al controllo successivo della Corte dei conti, sono sottoposti anche al controllo preventivo della Corte dei conti, la quale si pronuncia sulla legittimità e sulla regolarità dell'atto di segretazione, entro quarantacinque giorni dalla richiesta.
  La norma è, pertanto, volta a ricondurre i contratti secretati (attualmente sottoposti al solo controllo successivo) nell'ambito della disciplina generale dei contratti pubblici, per i quali è previsto il controllo preventivo di legittimità. Infatti, la Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimità su una serie di atti, tassativamente indicati dalla legge, tra cui i decreti che approvano i contratti delle amministrazioni dello Stato (legge n. 20 del 1994, articolo 3, comma 1, lettera g). Tutti i provvedimenti sottoposti a controllo preventivo acquistano efficacia decorso il termine di 30 giorni dal suo ricevimento (legge n. 20 del 1994, articolo 3, comma 2). Inoltre, la proposta introduce una nuova ipotesi di silenzio-assenso prevedendo che, decorso inutilmente il suindicato termine, la pronuncia relativa al controllo preventivo s'intende espressa in senso positivo.
  L'articolo 2 fissa l'entrata in vigore della presente proposta di legge al giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Considerato che si tratta di un provvedimento volto ad assicurare una maggiore trasparenza dei contratti pubblici, auspica che possa essere approvato prima della chiusura della legislatura. Propone quindi parere favorevole.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 17.