CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 5 dicembre 2012
749.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
Pag. 51

INTERROGAZIONI

  Mercoledì 5 dicembre 2012. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Giovanna Ferrara.

  La seduta comincia alle 14.05.

Pag. 52

5-07883 Bernardini: Sul centro di identificazione ed espulsione (CIE) di Palazzo San Gervasio a Potenza.
5-06564 Villecco Calipari: Sui centri di identificazione ed espulsione (CIE).

  Donato BRUNO, presidente, avverte che le interrogazioni 5-07883 Bernardini e 5-06564 Villecco Calipari, vertendo sul medesimo argomento, saranno svolte congiuntamente.

  Il sottosegretario Giovanni FERRARA risponde alle interrogazioni in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

  Rita BERNARDINI (PD), replicando, non può dichiararsi soddisfatta della risposta fornita dal rappresentante del Governo. Auspicava, infatti, che con il nuovo Esecutivo si arrivasse ad una fase di smantellamento dei CIE, che sono in Italia luoghi peggiori del carcere, dove vengono tenute persone anche se non hanno commesso reati. Alcuni dei soggetti che si trovano nei CIE escono dal carcere ma hanno già scontato la loro pena. Vista la propria opinione sui carceri italiani sottolinea che affermare che i CIE sono ancora peggiori possa rendere l'idea della gravità della situazione.
  Ricorda come in questi luoghi vi è un'ampia diffusione di psicofarmaci, anche perché altrimenti sarebbe ancora più difficile trattenervi le persone. Non comprende inoltre per quali ragioni non si proceda ad una identificazione delle persone quando queste sono in carcere.
  Prende atto di quanto evidenziato oggi dal sottosegretario riguardo all'intenzione di fare il possibile affinché i centri in questione abbiano le caratteristiche previste dalla Convenzioni internazionali. Deve tuttavia rilevare come da più parti, anche in occasione di recenti visite, è stato evidenziato come si tratti di luoghi peggiori delle carceri, paragonabili forse solo agli zoo, con strutture articolate in gabbie. In questi luoghi non vi è neanche la possibilità, consentita in carcere, di svolgere alcune attività lavorative e ricreative.
  Auspica inoltre che – se si decide di continuare a mantenere i CIE – non si procede ancora con le gare al ribasso, che non sono in grado in alcun modo di assicurare i necessari standard.

  Roberto ZACCARIA (PD), cofirmatario dell'interrogazione 5-06564 Villecco Calipari, replicando, aggiunge che sui CIE il suo gruppo ha svolto un'indagine sistematica, con visite in loco, che si è conclusa con un rapporto che giunge a considerazioni molto vicine a quelle testé evidenziate dalla collega Bernardini.
  Rileva come la questione del CIE sia molto complessa e la loro chiusura non risolva il problema per cui sono stati creati. L'idea è quella di un superamento di questo modello.
  La condizione di queste persone sottoposte a provvedimenti di natura amministrativa e non a detenzione, pone una serie di problemi di costituzionalità: è quindi necessario cercare di rendere la permanenza in questi luoghi la più breve possibile. Ricorda infatti che i problemi si sono aggravati anziché risolti quando è stata portata da sei a dodici mesi la durata massima consentita.
  Ricorda altresì come alcuni anni fa è stata adottata una circolare degli allora ministri Amato e Mastella che cercava di risolvere il problema dell'identificazione delle persone nelle carceri. Si tratta, infatti, di una questione molto seria, dovuta anche al fatto che le autorità diplomatiche sono contrarie a completare le pratiche di identificazione nelle carceri mentre ciò diviene un po’ più semplice nei CIE.
  Ritiene infine che la situazione peggiori anche a causa della promiscuità tra persone molto diverse tra loro. Concorda inoltre con la collega Bernardini sulla necessità di evitare le gare al ribasso, anche perché i costi divengono comunque molto elevati per le forze dell'ordine e per l'intero sistema Paese.

5-05810 Grimoldi: Uso del logo del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.

  Il sottosegretario Giovanni FERRARA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

Pag. 53

  Il sottosegretario Giovanni FERRARA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

  Raffaele VOLPI (LNP), cofirmatario, replicando si dichiara insoddisfatto della risposta del sottosegretario.
  Sottolinea, infatti, il carattere meritorio dell'Associazione di vigili del fuoco volontari di Lissone e chiama a testimone di ciò il collega Meroni, che per due mandati è stato sindaco di quel paese. Si tratta di un'associazione onlus, iscritta all'albo regionale, che collabora col Comune e fornisce attrezzature.
  Riguardo al fatto che l'associazione non faccia più uso del marchio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, osserva che si tratta di un passo inevitabile in presenza di una diffida. Non gli sembra, invece, corretto, l'atteggiamento del Capo del dipartimento verso l'associazione, atteggiamento che non lo mette in buona luce. Nel dichiarare che la risposta fornita dal sottosegretario sarà portata a conoscenza del territorio interessato, si chiede, infine, cosa ci sia dietro alla questione oggetto dell'interrogazione, se non la solita diatriba tra vigili del fuoco effettivi e vigili del fuoco volontari.

5-07726 Farina Coscioni: Guanti in dotazione ai Vigili del fuoco.

  Il sottosegretario Giovanni FERRARA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

  Maurizio TURCO (PD), cofirmatario, replicando si dichiara del tutto insoddisfatto. Osserva che i vigili del fuoco saranno delusi nell'apprendere che esiste un sistema di sicurezza più idoneo di quello attualmente in uso, ma che sarà utilizzato a partire dalla prossima fornitura. Sottolinea che i vigili del fuoco rimasti ustionati erano vigili del fuoco esperti e che, quindi, non regge l'ipotesi che gli incidenti in questione siano stati causati dalla loro imperizia.
  In ogni caso, la notizia di un nuovo bando per la fornitura di guanti è senz'altro una rilevante novità che risponde parzialmente ai quesiti posti nell'interrogazione che non sono solo degli interroganti ma ancora di più dei vigili del fuoco.

5-05262 Marco Carra: Su una procedura selettiva per l'assunzione di Vigili del fuoco.

  Il sottosegretario Giovanni FERRARA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4).

  Marco CARRA (PD), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta del sottosegretario e della sua esaustiva illustrazione dei fatti, che può personalmente confermare, avendo avuto contatti diretti con gli interessati.
  Auspica che le sentenze che dovranno essere pronunciate siano favorevoli ai vigili del fuoco oggetto dell'interrogazione. Ricorda che si tratta di soggetti che, nel prendere servizio presso il Corpo dei vigili del fuoco, hanno sottoscritto l'impegno a non svolgere altro lavoro e che, di conseguenza, si sono licenziati dai precedenti impieghi. Allo stato attuale, quindi, sono disoccupati.
  Auspica, in conclusione, che l'amministrazione dello Stato possa porre rimedio a questa situazione che rischia di diventare drammatica.

5-08396 Codurelli: Riorganizzazione dei Nuclei sommozzatori del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, con particolare riguardo alla Lombardia.

  Il sottosegretario Giovanni FERRARA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 5).

  Lucia CODURELLI (PD), replicando, si dichiara insoddisfatta. La risposta fornita dal sottosegretario conferma, infatti, la sua preoccupazione.
  Il sottosegretario ha citato altre realtà di accorpamenti, ma desidera sottolineare che in questo processo di ristrutturazione Pag. 54non si è tenuto conto della particolare situazione della Lombardia, non solo rispetto all'elevato numero di abitanti, ma in particolare per la presenza di fiumi e di ben cinque bacini. Non è quindi comprensibile l'accorpamento con Milano del nucleo sommozzatori dei vigili del fuoco di Como.
  Rileva inoltre la specificità dei sommozzatori che assicurano il soccorso e la tutela della sicurezza. Il nucleo di Como è, dunque, parte importante del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e il fatto che soffra di mancanza di risorse non ne giustifica certo la chiusura.
  Tornerà, insieme con la collega Braga, cofirmataria dell'interrogazione, a sollecitare il Ministro dell'interno a tenere conto, nell'opera di ristrutturazione e di tagli, delle esigenze di sicurezza e di soccorso assicurate, lo ribadisce, dal nucleo oggetto dell'interrogazione.

5-07998 Livia Turco: Attestazione della presenza dello straniero sul territorio italiano.

  Donato BRUNO, presidente, avverte che, constatata l'assenza dell'onorevole Livia Turco, s'intende che abbia rinunciato all'interrogazione in titolo.
  Dichiara quindi concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

  La seduta termina alle 14.45.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Mercoledì 5 dicembre 2012. — Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.

  La seduta comincia alle 15.50.

Disposizioni concernenti l'etichettatura dei farmaci contenenti gliadina a tutela delle persone affette dal morbo celiaco.
Nuovo testo C. 4894 Palagiano.

(Parere alla XII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Isabella BERTOLINI, presidente, in sostituzione del relatore, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, illustra brevemente il provvedimento in esame e formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 6).

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

Abrogazione dell'articolo 36 della legge 16 giugno 1939, n. 1045, concernente l'igiene e l'abitabilità degli equipaggi a bordo delle navi mercantili nazionali.
C. 4699 Sbai.

(Parere alla XI Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Isabella BERTOLINI, presidente e relatore, dopo aver brevemente illustrato il provvedimento in esame, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 7).

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

Nuove disposizioni in materia di utilizzo dei termini «cuoio», «pelle» e «pelliccia» e di quelli da essi derivanti o loro sinonimi.
C. 5584, approvata dal Senato.

(Parere alla X Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Giorgio Clelio STRACQUADANIO (Misto-MpA-Sud), relatore, dopo aver brevemente illustrato il provvedimento in esame, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 8).Pag. 55
  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni in materia di agricoltura sociale.
Testo unificato C. 3905 Nastri ed abb.

(Parere alla XIII Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni).

  Il Comitato prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 28 novembre 2012.

  Giorgio Clelio STRACQUADANIO (Misto-MpA-Sud), relatore, richiamando quanto già evidenziato nella relazione svolta nella precedente seduta, formula una proposta di parere favorevole con condizioni (vedi allegato 9).

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della costituzione.
C. 5603 Giancarlo Giorgetti.

(Parere alla V Commissione).
(Esame e rinvio).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Isabella BERTOLINI, presidente e relatore, avverte che, considerata la complessità della proposta in esame, si riserva di presentare una proposta di parere nella prossima seduta. Ricorda quindi che la proposta di legge in esame reca disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio, ai sensi del nuovo sesto comma dell'articolo 81 della Costituzione, introdotto dalla legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, il quale prevede che il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e dei criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni siano stabiliti da una apposita legge che dovrà essere approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, nel rispetto dei principi definiti con legge costituzionale.
  Oltre a quanto previsto dal nuovo sesto comma dell'articolo 81 della Costituzione il testo attua l'articolo 5, commi 1-3, della citata legge costituzionale n. 1 del 2012, che specifica i contenuti e gli ambiti che dovrà disciplinare la predetta legge, cosiddetta «rinforzata», la cui approvazione a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera dovrà avvenire entro il 28 febbraio 2013.
  La relazione illustrativa della proposta di legge, nel rilevare come la stessa intenda dare attuazione alle disposizioni costituzionali sopra richiamate; la relazione evidenzia, in particolare, come l'esigenza di assicurare una tempestiva definizione della disciplina di dettaglio del principio del pareggio di bilancio sia connessa anche alla raccomandazione del Consiglio del 10 luglio 2012 sul Programma nazionale di riforma 2012 dell'Italia, la quale sollecita il nostro Paese all'adozione di provvedimenti nel periodo 2012-2013 volti a «garantire che il chiarimento delle caratteristiche chiave del pareggio di bilancio inserito nella Costituzione, ivi compreso un adeguato coordinamento tra i diversi livelli amministrativi, sia coerente con il quadro dell'Unione europea».
  Più specificamente la proposta di legge reca, ai sensi delle citate norme costituzionali, disposizioni volte a dare attuazione al principio dell'equilibrio tra entrate e spese del bilancio delle pubbliche amministrazioni e della sostenibilità del debito pubblico (Capi II-V, articoli 3-13), disciplina i contenuti della legge di bilancio (Capo VI, articoli 14-15) e istituisce l'Organismo indipendente per l'analisi e la verifica degli andamenti di finanza pubblica e per l'osservanza delle regole di bilancio (Capo VII, articoli 16-19). La proposta reca, inoltre, norme relative alle funzioni di controllo della Corte dei Conti Pag. 56sui bilanci delle amministrazioni pubbliche, nonché disposizioni finali di coordinamento con la legge di contabilità e finanza pubblica n.196 del 2009 (Capo VIII, articoli 20 e 21).
  Più in dettaglio, il Capo I della proposta di legge (articoli 1 e 2) reca l'oggetto e le definizioni, specificando il carattere di legge «rinforzata» del provvedimento – che potrà essere modificato esclusivamente da una legge successiva adottata con la medesima maggioranza assoluta disposta dall'articolo 81, sesto comma, della Costituzione –, e indicando le definizioni utilizzate nell'ambito della legge, con espliciti rinvii a quanto previsto nell'ordinamento dell'Unione europea.
  Il Capo II, ribadisce l'obbligo per le amministrazioni pubbliche, sancito in via costituzionale ai sensi del nuovo comma 1 dell'articolo 97 della Costituzione, di assicurare l'equilibrio dei bilanci, specificando (articolo 3) che tale equilibrio corrisponde all'obiettivo di medio termine, ossia al valore del saldo strutturale individuato sulla base dei criteri stabiliti dall'ordinamento dell'Unione europea, che per l'Italia è attualmente il pareggio di bilancio calcolato in termini strutturali, ossia corretto per tenere conto degli effetti del ciclo economico e al netto delle misure una tantum.
  L'equilibrio dei bilanci s'intende conseguito, peraltro, quando il saldo strutturale, calcolato in sede di consuntivo, evidenzia uno scostamento dall'obiettivo di medio termine inferiore allo 0,5 per cento del PIL, ovvero quando assicura il rispetto del percorso di avvicinamento all'obiettivo di medio termine nei casi di eventi eccezionali – che consentono il ricorso all'indebitamento – e di scostamenti dall'obiettivo programmatico strutturale, ovvero quando evidenzia uno scostamento dal medesimo percorso inferiore alla predetta percentuale dello 0,5 per cento del PIL indicata all'articolo 8, comma 1.
  In attuazione del nuovo primo comma dell'articolo 97 della Costituzione, la proposta di legge ribadisce altresì (articolo 4) l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di assicurare la sostenibilità del debito pubblico, specificando che qualora il rapporto debito/PIL superi il valore di riferimento definito dall'ordinamento dell'Unione europea (60 per cento del PIL), in sede di definizione degli obiettivi si debba tenere conto della necessità di garantire una riduzione dell'eccedenza rispetto a tale valore in coerenza con quanto previsto dal medesimo ordinamento, ai sensi del quale gli Stati il cui debito supera il 60 per cento del PIL dovranno adottare interventi per ridurlo con un ritmo adeguato, assumendo come riferimento una diminuzione dell'eccedenza di debito al ritmo di un ventesimo all'anno in media negli ultimi tre anni.
  In attuazione dell'articolo 5, comma 1, lettera e), della legge costituzionale n. 1 del 2012, la proposta di legge reca le regole sulla spesa, stabilendo (articolo 5) che il tasso annuo programmato di crescita della spesa delle pubbliche amministrazioni non possa essere superiore al tasso di riferimento calcolato in coerenza con la normativa dell'Unione europea e che i documenti di programmazione finanziaria e di bilancio debbano indicare, per il triennio di riferimento, il livello massimo in termini nominali articolato per sottosettori della spesa delle pubbliche amministrazioni.
  La proposta dà quindi attuazione (articolo 6) al secondo comma del nuovo articolo 81 della Costituzione, che consente il ricorso all'indebitamento al verificarsi di eventi eccezionali, previa autorizzazione delle Camere adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti. In tale ambito viene specificato che per eventi eccezionali si intendono i periodi di grave recessione economica relativi anche dell'area dell'euro o all'intera Unione europea e gli eventi straordinari, al di fuori del controllo dello Stato, ivi inclusi quelli relativi alla difesa e alla sicurezza della Repubblica, nonché le gravi calamità naturali, con rilevanti ripercussioni sulla situazione finanziaria generale del Paese.
  Quanto alla procedura di autorizzazione, si prevede che il Governo, qualora ritenga indispensabile discostarsi temporaneamente Pag. 57dall'obiettivo programmatico per fronteggiare i suddetti gli eventi eccezionali, sentita la Commissione europea, presenti alle Camere una relazione di aggiornamento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica e una specifica richiesta di autorizzazione che indichi la misura e la durata dello scostamento, nonché le finalità alle quali destinare le risorse disponibili in conseguenza dello stesso e definisca il piano di rientro verso l'obiettivo programmatico.
  Il piano di rientro deve prevedere in ogni caso una correzione annuale dello scostamento in termini strutturali rispetto all'obiettivo programmatico non inferiore allo 0,5 per cento del prodotto interno lordo.
  Il Capo III della proposta di legge reca una specifica disciplina tesa a far fronte ad eventuali scostamenti degli andamenti di finanza pubblica rispetto agli obiettivi programmatici, diversi da quelli già considerati per il caso di eventi eccezionali, prevedendo a tal fine un meccanismo di correzione volto ad assicurare il ritorno all'obiettivo programmatico.
  Viene in proposito introdotta (articolo 7) una procedura volta a prevenire tale eventualità, affidando al Ministro dell'economia e delle finanze l'effettuazione di una attività di monitoraggio in corso d'anno sugli andamenti di finanza pubblica: qualora da tale attività emerga il rischio che si determino scostamenti rispetto agli obiettivi programmatici, il Governo «rende comunicazioni in merito alle Camere», cui, pertanto spetteranno le conseguenti eventuali determinazioni. Qualora, ciò nonostante, si determinino scostamenti, diversi da quelli eccezionali, già previsti dal precedente articolo 6 del disegno di legge in esame, il Governo, ai sensi dell'articolo 8, verifica, in base ai dati di consuntivo, se rispetto all'obiettivo programmatico si registri una deviazione corrispondente ad almeno lo 0,5 per cento del Pil riferita al risultato dell'esercizio precedente ovvero, in termini cumulati, a quelli dei due esercizi precedenti; qualora tali scostamenti si possano riflettere anche sugli obiettivi per l'anno in corso e per quelli successivi del periodo di programmazione, deve evidenziarne le cause ed indicare le misure correttive tali da assicurare il ritorno all'obiettivo programmatico entro l'anno successivo a quello in cui si è rilevato lo scostamento.
  Il Capo IV reca le disposizioni per assicurare l'equilibrio dei bilanci delle Regioni e degli Enti locali e il concorso dei medesimi enti alla sostenibilità del debito pubblico. Viene a tale fine preliminarmente stabilito (articolo 9) che i bilanci delle autonomie territoriali si considerano in equilibrio quando, sia nella fase di previsione che di rendiconto, registrano un pareggio del saldo complessivo di bilancio e il pareggio del saldo di parte corrente, ossia, in particolare: a) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate finali e le spese finali; b) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate correnti e le spese correnti, incluse le quote di capitale delle rate di ammortamento dei prestiti (la quota in conto interessi è già inclusa nell'ambito delle spese correnti).
  Quanto al ricorso all'indebitamento da parte degli enti territoriali, previsto solo per finanziare spese di investimento e con l'obbligo di adozione di piani di ammortamento per il rimborso del debito, viene stabilita (articolo 10) una procedura di intesa a livello regionale per consentire che l'accesso al debito dei singoli enti avvenga nei limiti consentiti dalla necessità di assicurare, per l'anno di riferimento, l'equilibrio complessivo a livello di comparto regionale, misurato in termini di cassa.
  Una specifica disciplina è dettata (articolo 11) per il concorso dello Stato al finanziamento dei livelli essenziali e delle funzioni fondamentali nelle fasi avverse del ciclo o al verificarsi di eventi eccezionali, che prevede a tal fine l'istituzione di un Fondo straordinario, alimentato da quota parte delle risorse derivanti dal ricorso dello Stato all'indebitamento Pag. 58consentito dalla correzione per gli effetti del ciclo del saldo del conto consolidato.
  Viene infine stabilito un concorso delle regioni e degli enti locali alla sostenibilità del debito pubblico (articolo 12), prevedendo che nelle fasi favorevoli del ciclo economico sia determinata, nei documenti di programmazione finanziaria e di bilancio, la misura del contributo del complesso dei predetti enti al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, a valere sulle maggiori entrate locali derivanti dal ciclo. è relativo alla definizione del concetto di equilibrio del bilancio per le amministrazioni pubbliche non territoriali.
  Con il Capo V, per quanto concerne le amministrazioni pubbliche non territoriali che adottano la contabilità finanziaria si dispone (articolo 13) che l'equilibrio del bilancio sia conseguito qualora, sia in sede di bilancio di previsione che in quella di rendiconto, si registri un saldo, in termini di cassa e di competenza, in pareggio o positivo, tra le entrate finali e le spese finali.
  Il Capo VI reca le norme relative al bilancio dello Stato, definendo (articolo 14) sia il principio dell'equilibrio del bilancio dello Stato – stabilendo che esso corrisponde, sia in sede di bilancio di previsione che in sede di rendiconto, ad un valore del saldo netto, da finanziare o da impiegare, coerente con gli obiettivi programmatici di equilibrio stabiliti nei documenti di programmazione finanziaria – sia il contenuto proprio della legge di bilancio. A tale ultimo riguardo (articolo 15), la disciplina proposta prevede, sostanzialmente, l'unificazione in un unico documento (la legge di bilancio) degli attuali contenuti della legge di stabilità e della legge di bilancio, ciò in coerenza con la scelta costituzionale di conferire al bilancio una valenza di legge sostanziale. Oltre a formalizzare le previsioni di entrata e di spesa in base alla disciplina vigente, la legge di bilancio potrà quindi assumere una portata sostanziale, attraverso l'introduzione di disposizioni volte a innovare la legislazione vigente.
  Il Capo VII reca l'istituzione dell'organismo indipendente previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera f), della citata legge costituzionale, che viene denominato (articolo 16) «Ufficio parlamentare di bilancio», avente le funzioni di analisi e verifica degli andamenti di finanza pubblica e valutazione dell'osservanza delle regole di bilancio. L'Ufficio, con sede presso le Camere, ha una composizione collegiale di tre membri, di cui uno con funzioni di presidente, nominati d'intesa dai Presidenti delle Camere nell'ambito di un elenco di dieci soggetti – appartenenti a specifiche categorie – indicati dalle Commissioni bilancio di ciascuna Camera a maggioranza dei 2/3 dei rispettivi componenti. I membri, la cui opera è incompatibile con altre attività professionale, durano in carica 6 anni e non possono essere confermati.
  Con riguardo al personale, l'articolo 17 ne affida la scelta al Consiglio, nell'ambito di unità che possono essere scelte tra i dipendenti delle Camere, delle pubbliche amministrazioni, ovvero mediante contratti a tempo determinato di diritto privato, con apposite procedure selettive; la complessiva dotazione è stabilita in 30 unità per i primi tre anni di attività dell'Ufficio, e fino a 40 unità successivamente, con possibilità, inoltre, di avvalimento di consulenti ed esperti, da scegliersi nell'ambito di un apposito elenco predisposto dall'Ufficio medesimo Quanto alle funzioni, l'articolo 18 prevede che le stesse concernano, oltre che le attività di previsione e di verifica sul quadro macroeconomico e sugli andamenti di finanza pubblica, anche il conseguimento degli obiettivi finanziari, l'osservanza delle regole di bilancio e, inoltre, la sostenibilità della finanza pubblica nel lungo periodo. La dotazione finanziaria è stabilita dall'articolo 19.
  Il Capo VIII reca norme volte ad affidare nuove funzioni di controllo alla Corte dei conti (articolo 20) sui bilanci delle amministrazioni pubbliche, prevedendo tra l'altro che la Corte parifichi, secondo le modalità già stabilite per il rendiconto dello Stato i bilanci delle regioni a statuto Pag. 59ordinario nonché disposizioni finali (articolo 21) di coordinamento con la vigente disciplina contabile. Ad eccezione del Capo IV, concernente l'equilibrio dei bilanci delle Regioni e degli enti locali, e della nuova disciplina in materia di contenuto della legge di bilancio, di cui si prevede l'applicazione a decorrere dal 1o gennaio 2015, le disposizioni della proposta di legge in esame si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2014.
  Quindi, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 16.

Pag. 60