CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 25 ottobre 2012
726.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Comitato per la legislazione
COMUNICATO
Pag. 3

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO

  Giovedì 25 ottobre 2012. — Presidenza del Presidente Doris LO MORO.

  La seduta comincia alle 9.

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.
Esame C. 4434-B – Governo.

(Parere alle Commissioni I e II).
(Esame e conclusione – Parere con condizione e osservazioni).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Doris LO MORO, presidente e relatore, in via preliminare, fa presente che il provvedimento in esame è stato approvato in prima lettura dal Senato, indi modificato dalla Camera e nuovamente modificato dal Senato e che esso, nel suo complesso, da un lato, reca misure volte a prevenire e reprimere la corruzione e l'illegalità nella pubblica amministrazione e, dall'altro, introduce nel codice penale importanti modifiche alla disciplina dei reati contro la pubblica amministrazione.
  Quanto alle modifiche introdotte dal Senato, che costituiscono oggetto di esame da parte della Camera in quarta lettura, precisa che esse, oltre agli interventi di semplice coordinamento, riguardano la disciplina degli arbitrati negli appalti pubblici; la disciplina delle incompatibilità dei dipendenti pubblici; la disciplina del collocamento fuori ruolo in magistratura; la disciplina del nuovo reato di traffico di influenze illecite e del nuovo reato di corruzione tra privati.
  Al riguardo, precisa che la disciplina che presenta maggiore interesse per il Comitato per la legislazione, contenuta all'articolo 1, commi da 66 a 74, è quella concernente il collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili (cui sono stati aggiunti dal Senato i magistrati militari) e degli avvocati e procuratori dello Stato.
  In relazione a tale disciplina, evidenzia, in primo luogo, che essa interviene su una normativa assai stratificata alla quale si sovrappone senza procedere ai necessari coordinamenti ed alle dovute abrogazioni. In secondo luogo, osserva che, in relazione alla suddetta disciplina, non solo è stata inserita una normativa di immediata applicazione (sia a regime che transitoria), ma è stato anche previsto il conferimento di una delega al Governo. Tuttavia, con riferimento alla struttura del testo, segnala Pag. 4che la normativa volta al conferimento della delega non è contenuta in un unico contesto normativo, ma dislocata in commi distanziati tra loro, con la conseguenza che risulta difficile ricostruire il complessivo quadro normativo che si introduce ed, in particolare, distinguere prima facie, le norme di delega da quelle immediatamente applicabili e, nell'ambito di queste ultime, le norme a regime e quelle transitorie. Fa infine presente che, in relazione alla disciplina di immediata applicazione concernente il collocamento fuori ruolo di magistrati e avvocati e procuratori dello Stato, si pongono numerosi problemi di coordinamento interno al testo.
  Passa quindi ad illustrare la seguente proposta di parere:
  «Il Comitato per la legislazione,
   esaminato il progetto di legge C. 4434-B, recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, limitatamente alle parti modificate dal Senato;
   ricordato che, sul medesimo provvedimento, il Comitato si è già espresso, in prima lettura, in data 22 settembre 2011, formulando un parere con condizioni e osservazioni;
   rilevato che, nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, è stata modificata la disciplina (inserita nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera) in materia di collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, degli avvocati e dei procuratori dello Stato, e che, in relazione alla suddetta disciplina, è stata, da un lato, inserita sia una normativa di immediata applicazione (sia a regime che transitoria), e, dall'altro, è stato previsto il conferimento di una delega al Governo;
  sotto il profilo dei rapporti con la normativa vigente:
   osservato che le disposizioni contenute ai commi da 66 a 74 dell'articolo 1, in materia di collocamento in posizione di fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari e degli avvocati e dei procuratori dello Stato, si sovrappongono, in assenza di clausole di coordinamento e senza procedere alle necessarie abrogazioni, alla stratificata normativa vigente nella materia, peraltro allo stato differenziata tra il personale della magistratura ordinaria (la cui disciplina è contenuta agli articoli 68, 196, 203 e 210 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12; agli articoli 15 e 42 della legge n. 195 del 1958; all'articolo 3 della legge n. 48 del 2001; all'articolo 4 della legge n. 111 del 2007 e all'articolo 1-bis, comma 3, del decreto legge n. 143 del 2008), il personale della magistratura amministrativa (la cui disciplina è contenuta all'articolo 2 della legge n. 1018 del 1950 e agli articoli 13 e 29 della legge n. 186 del 1982), il personale della magistratura contabile (la cui disciplina è contenuta all'articolo 8 della legge n. 161 del 1953 e agli articoli 3 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 388 del 1995) e gli avvocati dello Stato (la cui disciplina è contenuta all'articolo 3 del regio decreto n. 120 del 1941, e all'articolo 23 della legge n. 103 del 1979) e contenuta, invece, in via generale per tutti i dipendenti pubblici, nell'articolo 13 del decreto-legge n. 217 del 2001;
  in relazione alle procedure di delega:
   rilevato che il provvedimento, al comma 67 dell'articolo 1, che conferisce una delega al Governo finalizzata all'individuazione di incarichi (ulteriori rispetto a quelli indicati al comma 66), che comportano l'obbligatorio collocamento in posizione fuori ruolo di magistrati, procuratori e avvocati dello Stato, individua un termine breve per l'adozione del decreto legislativo (quattro mesi) ed, invece, al comma 74, un termine molto più lungo (dodici mesi) per l'adozione di eventuali disposizioni integrative e correttive;
  sul piano della struttura, della corretta formulazione e del coordinamento interno al testo:
   osservato che la norma recante il conferimento della delega principale e le Pag. 5disposizioni che disciplinano l'espressione del parere parlamentare e l'esercizio della delega correttiva e integrativa risultano collocate, nell'ambito del disegno di legge, in due commi distanziati tra loro (rispettivamente, ai commi 67 e 73-74), tra i quali è inserita, a partire dal comma 68, prima una disciplina a regime e, indi, una normativa transitoria, con la conseguenza che risulta difficile ricostruire il complessivo quadro normativo che si introduce ed, in particolare, distinguere prima facie le norme di delega da quelle immediatamente applicabili e, nell'ambito di queste ultime, le norme a regime e quelle transitorie;
   osservato inoltre che, nell'ambito della nuova disciplina, sembrerebbe evincersi, non senza difficoltà esegetiche, che l'intento del legislatore sia quello di introdurre, in relazione al collocamento fuori ruolo di magistrati e procuratori e avvocati dello Stato, tre distinte fattispecie: disciplina generale; esenzione e regime speciale. Al riguardo, infatti, i commi 66 e 68 dettano la disciplina generale del collocamento in posizione di fuori ruolo di magistrati ed avvocati e procuratori dello Stato chiamati ad esercitare altri incarichi presso istituzioni, organi ed enti pubblici, nazionali ed internazionali, fissando un termine di dieci anni per il collocamento fuori ruolo. Il comma 69, nell'introdurre il principio generale dell'immediata applicazione della nuova disciplina a regime agli incarichi in corso, fa salvi i commi 70, 71 e 72, che derogano alla medesima disciplina. Il comma 70 esclude dall'ambito di applicazione della nuova disciplina i magistrati nominati membri di Governo ovvero che esercitino cariche elettive, anche presso organi di autogoverno, o che siano componenti delle Corti internazionali. Il comma 71 prevede invece un diverso regime temporale (il termine decennale di cui al comma 68 decorre infatti dall'entrata in vigore della legge) per gli incarichi previsti dal comma 4 dell'articolo 1-bis del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, “anche se conferiti successivamente all'entrata in vigore della presente legge”. Si tratta degli incarichi relativi a funzioni non giudiziarie presso la Presidenza della Repubblica, la Corte costituzionale, il Consiglio Superiore della Magistratura e degli “incarichi elettivi”, i quali ultimi sembrerebbero differenziarsi dalle cariche elettive di cui al comma 70 (in caso contrario si verificherebbe peraltro una sovrapposizione, seppure parziale, tra i due commi). Il comma 72 introduce infine una specifica disciplina per i magistrati e avvocati e procuratori dello Stato che abbiano già maturato – alla data di entrata in vigore della legge – il periodo massimo di collocamento fuori ruolo ovvero che lo maturino successivamente alla medesima data;
   riscontrato infine, che il disegno di legge, al comma 66, affianca, introducendo un neologismo che potrebbe dare adito a dubbi interpretativi, agli incarichi ricoperti in posizioni apicali, quelli in posizioni “semiapicali”;
   ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:
  sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:
   per quanto detto in premessa, in relazione alle disposizioni contenute ai commi da 66 a 74 dell'articolo 1, in materia di collocamento in posizione di fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, degli avvocati e dei procuratori dello Stato, sia effettuato un adeguato coordinamento con le disposizioni vigenti (alcune delle quali rivestono peraltro natura codicistica), anche in considerazione del fatto che il settore normativo in questione è risultato già oggetto, anche in tempi recenti, di una significativa stratificazione normativa;
   sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:
    per quanto detto in premessa:
   a) in relazione alla disciplina di immediata applicazione relativa al collocamento Pag. 6fuori ruolo dei magistrati e dei procuratori e degli avvocati dello Stato anche in relazione al relativo limite temporale, si chiarisca, in via preliminare, se l'intento perseguito sia effettivamente quello di introdurre tre distinte fattispecie (disciplina generale; esenzione; regime speciale);
   b) sia riformulato il comma 71 limitandone la portata applicativa ai soli incarichi (a funzioni non giudiziarie presso la Presidenza della Repubblica, la Corte costituzionale, il Consiglio Superiore della Magistratura e degli “incarichi elettivi”) già conferiti alla data di entrata in vigore della legge, al fine di dettare esclusivamente una disciplina transitoria ed allo scopo, altresì, di scongiurare il dubbio interpretativo che, per gli incarichi conferiti successivamente all'entrata in vigore della legge, il termine di dieci anni decorra da una data antecedente al conferimento dell'incarico;
   c) sia, analogamente, riformulato il comma 72, limitandone l'ambito applicativo ai soli magistrati che, alla data di entrata in vigore della legge, abbiano già maturato il periodo massimo di collocamento fuori ruolo, poiché diversamente, si finirebbe con l'assegnare alla disposizione in oggetto non solo natura transitoria ma anche a regime, con conseguente sovrapposizione con quella dettata dai commi 66, 68 e 69;
   d) si proceda a raccogliere in un unico contesto le disposizioni (contenute ai commi 67, 73 e 74) recanti la delega al Governo in materia di collocamento in posizione di fuori ruolo dei magistrati chiamati ad esercitare altri incarichi.

  Il Comitato osserva altresì che:
   sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:
    all'articolo 1, comma 66, si dovrebbe specificare cosa si intenda con il riferimento agli incarichi “attribuiti in posizioni (...) semiapicali”, tenuto conto che tale ultimo aggettivo non risulta in precedenza utilizzato nelle fonti di rango legislativo.».

  Lino DUILIO, pur condividendo la proposta di parere formulata dalla relatrice, ritiene tuttavia che la condizione, con la quale si richiede che si proceda al coordinamento della nuova disciplina relativa al collocamento fuori ruolo di magistrati e procuratori e avvocati dello Stato chiamati a ricoprire altri incarichi, risulti eccessivamente generica. A suo avviso, posto che le condizioni dovrebbero connotarsi per la loro formulazione in termini puntuali, tali da consentirne la immediata traducibilità in proposte emendative, suggerisce che siano specificati i singoli interventi reputati necessari al fine di conseguire il coordinamento normativo in questione, ovvero, ove non risulti possibile effettuare tale riformulazione, sarebbe a suo avviso preferibile trasformare la condizione in oggetto in una raccomandazione. Se, infatti, così riformulato, da una parte, il parere perderebbe certamente di incisività, ne guadagnerebbe però in termini di coerenza: lo strumento della raccomandazione risulta infatti, a suo avviso, più appropriato ove non si intenda conferire al rilievo portata precettiva e carattere puntuale ma lo si voglia invece formulare in termini più generali.

  Doris LO MORO, presidente e relatore, precisa che lo strumento della raccomandazione risulterebbe appropriato ove con esso si volesse rappresentare, in termini generali, l'esigenza che i provvedimenti siano coordinati con l'ordinamento vigente. Nel caso all'esame, l'esigenza di coordinamento viene invece espressa in relazione ad uno preciso intervento normativo e valutata sulla base del suo impatto con uno specifico settore normativo. Con la condizione contenuta nel parere non si vuole cioè sensibilizzare il legislatore a tenere un comportamento pro futuro, ma viene indicata una problematica cui si dovrebbe porre riparo modificando il testo in esame. Che poi la condizione Pag. 7non sia formulata in termini puntuali (requisito peraltro non necessario affinché si configuri una condizione), risponde ad una specifica scelta, quella cioè di evitare che, stante la complessa stratificazione del settore normativo su cui si interviene, si possano commettere errori nell'indicare esattamente le normative previgenti che richiedono di essere coordinate o abrogate, tanto più che tale valutazione dovrebbe essere compiutamente effettuata dalle Commissioni di merito, che meglio conoscono il settore normativo sul quale impattano le nuove disposizioni.

  Roberto ZACCARIA osserva come a suo avviso il Comitato, nel pronunciarsi sul provvedimento, non possa non unire a considerazioni di natura tecnico-giuridica anche la necessaria valutazione di un dato di sistema: il provvedimento – che affronta materia politicamente sensibile – è all'esame della Camera in quarta lettura, e vi giunge all'esito di un iter particolarmente complesso. Risultando evidente come non vi siano i margini per un'ulteriore lettura del disegno di legge da parte del Senato, ritiene dunque che il Comitato, non potendo prescindere da una valutazione in ordine al reale impatto che il parere potrebbe avere nel prosieguo dell'esame parlamentare, dovrebbe astenersi dal formulare un elenco di condizioni, tutte peraltro afferenti la medesima problematica, inevitabilmente destinate a rimanere disattese. Anche alla luce dei precedenti nei quali il Comitato, al ricorrere di circostanze eccezionali – come, da ultimo, il 14 luglio 2011, in relazione al decreto legge n. 98 del 2011 – si astenne dal formulare rilievi, ritiene che anche oggi il Comitato, con un atto di self restraint, debba asciugare al massimo la parte dispositiva del parere.

  Carlo MONAI, pur comprendendo lo spirito dell'intervento del collega Zaccaria, ritiene tuttavia che il Comitato non possa operare un'auto-restrizione del ruolo che è chiamato ad assolvere dal Regolamento con riferimento a ciascun progetto di legge oggetto di esame, né tralasciare di considerare la finalità primaria per la quale è stato istituito, e cioè adoperarsi, attraverso le proprie pronunce, affinché i testi di legge siano quanto più possibile funzionali alle esigenze di certezza e di chiarezza della legislazione. Tutti i rilievi contenuti nella proposta di parere sono, infatti, volti ad indicare quelle modifiche che, se effettuate, scongiurerebbero l'insorgere di dubbi interpretativi, nonché l'affermarsi di interpretazioni elusive, in sede applicativa, del dettato normativo. Per tali ragioni, reputa dunque pienamente condivisibile la proposta di parere formulata dalla relatrice, in relazione alla quale riterrebbe solamente opportuno espungere dalla premessa il riferimento ivi contenuto ai termini per l'esercizio della delega principale e di quella correttiva e integrativa, tenuto conto che la fissazione di tali termini è presumibilmente il frutto di una precisa scelta del legislatore ed in considerazione del fatto che alla descrizione del fenomeno contenuta nelle premesse non segue la formulazione di alcun rilievo.
  Da ultimo, suggerisce di aggiungere al parere un ulteriore rilievo avente ad oggetto la formulazione dell'ultimo periodo del comma 76, tenuto conto che esso fa dipendere la stessa perseguibilità d'ufficio del reato (e non la sola entità della pena applicabile) da un concetto, come quello della distorsione della concorrenza, che, a suo avviso, si potrebbe prestare a larghi margini di opinabilità in sede applicativa.

  Doris LO MORO, presidente e relatore, dopo aver chiarito, in relazione all'ultima osservazione del collega Monai, che si tratta di questione afferente al merito del provvedimento e che, peraltro, il nostro ordinamento già conosce altre fattispecie nelle quali l'offensività del reato incide anche sulla perseguibilità d'ufficio, ritiene pienamente condivisibile il suggerimento dello stesso collega di espungere dalle premesse il passaggio relativo ai termini di esercizio della delega.
  Con riferimento invece al dibattito svoltosi in seno al Comitato sia in relazione alla formulazione della prima condizione, sia in ordine alla stessa opportunità che il Pag. 8Comitato esprima un parere così articolato e puntuale, stante la pressoché certa impossibilità che nel prosieguo dell'esame parlamentare i rilievi del Comitato possano essere recepiti, ritiene di svolgere alcune riflessioni. In primo luogo – non potendo il Comitato rinunziare al proprio compito istituzionale di verificare quale sia l'impatto delle nuove normative sull'ordinamento vigente – ribadisce che il primo rilievo contenuto nel parere dovrebbe, a suo avviso, mantenere la veste di una condizione. In relazione invece agli ulteriori rilievi contenuti nella proposta di parere – certamente meno pregnanti rispetto al primo – condividendo le esigenze rappresentate dal collega Zaccaria, stante la delicatezza a livello politico del provvedimento e tenuto conto, a tale ultimo proposito, che il Comitato, pur svolgendo funzioni di carattere tecnico-giuridico, rimane pur sempre un organo politico, ritiene che tutte le condizioni formulate possano essere derubricate in osservazioni.
  Formula quindi la seguente nuova proposta di parere:
  «Il Comitato per la legislazione,
   esaminato il progetto di legge C. 4434-B, recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, limitatamente alle parti modificate dal Senato;
   ricordato che, sul medesimo provvedimento, il Comitato si è già espresso, in prima lettura, in data 22 settembre 2011, formulando un parere con condizioni e osservazioni;
   rilevato che, nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, è stata modificata la disciplina (inserita nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera) in materia di collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, degli avvocati e dei procuratori dello Stato, e che, in relazione alla suddetta disciplina, è stata, da un lato, inserita sia una normativa di immediata applicazione (sia a regime che transitoria), e, dall'altro, è stato previsto il conferimento di una delega al Governo;
  sotto il profilo dei rapporti con la normativa vigente:
   osservato che le disposizioni contenute ai commi da 66 a 74 dell'articolo 1, in materia di collocamento in posizione di fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari e degli avvocati e dei procuratori dello Stato, si sovrappongono, in assenza di clausole di coordinamento e senza procedere alle necessarie abrogazioni, alla stratificata normativa vigente nella materia, peraltro allo stato differenziata tra il personale della magistratura ordinaria (la cui disciplina è contenuta agli articoli 68, 196, 203 e 210 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12; agli articoli 15 e 42 della legge n. 195 del 1958; all'articolo 3 della legge n. 48 del 2001; all'articolo 4 della legge n. 111 del 2007 e all'articolo 1-bis, comma 3, del decreto legge n. 143 del 2008), il personale della magistratura amministrativa (la cui disciplina è contenuta all'articolo 2 della legge n. 1018 del 1950 e agli articoli 13 e 29 della legge n. 186 del 1982), il personale della magistratura contabile (la cui disciplina è contenuta all'articolo 8 della legge n. 161 del 1953 e agli articoli 3 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 388 del 1995) e gli avvocati dello Stato (la cui disciplina è contenuta all'articolo 3 del regio decreto n. 120 del 1941, e all'articolo 23 della legge n. 103 del 1979) e contenuta, invece, in via generale per tutti i dipendenti pubblici, nell'articolo 13 del decreto-legge n. 217 del 2001;
  sul piano della struttura, della corretta formulazione e del coordinamento interno al testo:
   osservato che la norma recante il conferimento della delega principale e le disposizioni che disciplinano l'espressione del parere parlamentare e l'esercizio della delega correttiva e integrativa risultano collocate, nell'ambito del disegno di legge, in due commi distanziati tra loro (rispettivamente, ai commi 67 e 73-74), tra i quali è inserita, a partire dal comma 68, prima una disciplina a regime e, indi, una Pag. 9normativa transitoria, con la conseguenza che risulta difficile ricostruire il complessivo quadro normativo che si introduce ed, in particolare, distinguere prima facie le norme di delega da quelle immediatamente applicabili e, nell'ambito di queste ultime, le norme a regime e quelle transitorie;
   osservato inoltre che, nell'ambito della nuova disciplina, sembrerebbe evincersi, non senza difficoltà esegetiche, che l'intento del legislatore sia quello di introdurre, in relazione al collocamento fuori ruolo di magistrati e procuratori e avvocati dello Stato, tre distinte fattispecie: disciplina generale; esenzione e regime speciale. Al riguardo, infatti, i commi 66 e 68 dettano la disciplina generale del collocamento in posizione di fuori ruolo di magistrati ed avvocati e procuratori dello Stato chiamati ad esercitare altri incarichi presso istituzioni, organi ed enti pubblici, nazionali ed internazionali, fissando un termine di dieci anni per il collocamento fuori ruolo. Il comma 69, nell'introdurre il principio generale dell'immediata applicazione della nuova disciplina a regime agli incarichi in corso, fa salvi i commi 70, 71 e 72, che derogano alla medesima disciplina. Il comma 70 esclude dall'ambito di applicazione della nuova disciplina i magistrati nominati membri di Governo ovvero che esercitino cariche elettive, anche presso organi di autogoverno, o che siano componenti delle Corti internazionali. Il comma 71 prevede invece un diverso regime temporale (il termine decennale di cui al comma 68 decorre infatti dall'entrata in vigore della legge) per gli incarichi previsti dal comma 4 dell'articolo 1-bis del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, “anche se conferiti successivamente all'entrata in vigore della presente legge”. Si tratta degli incarichi relativi a funzioni non giudiziarie presso la Presidenza della Repubblica, la Corte costituzionale, il Consiglio Superiore della Magistratura e degli “incarichi elettivi”, i quali ultimi sembrerebbero differenziarsi dalle cariche elettive di cui al comma 70 (in caso contrario si verificherebbe peraltro una sovrapposizione, seppure parziale, tra i due commi). Il comma 72 introduce infine una specifica disciplina per i magistrati e avvocati e procuratori dello Stato che abbiano già maturato – alla data di entrata in vigore della legge – il periodo massimo di collocamento fuori ruolo ovvero che lo maturino successivamente alla medesima data;
   riscontrato infine, che il disegno di legge, al comma 66, affianca, introducendo un neologismo che potrebbe dare adito a dubbi interpretativi, agli incarichi ricoperti in posizioni apicali, quelli in posizioni “semiapicali”;
   ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, debbano essere rispettate la seguente condizione:
  sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:
   per quanto detto in premessa, in relazione alle disposizioni contenute ai commi da 66 a 74 dell'articolo 1, in materia di collocamento in posizione di fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, degli avvocati e dei procuratori dello Stato, sia effettuato un adeguato coordinamento con le disposizioni vigenti (alcune delle quali rivestono peraltro natura codicistica), anche in considerazione del fatto che il settore normativo in questione è risultato già oggetto, anche in tempi recenti, di una significativa stratificazione normativa;

  Il Comitato osserva altresì che:
   sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:
    per quanto detto in premessa, con riferimento alla formulazione della disciplina di delega:
   a) in relazione alla disciplina di immediata applicazione relativa al collocamento fuori ruolo dei magistrati e dei procuratori e degli avvocati dello Stato anche in relazione al relativo limite temporale, Pag. 10si valuti l'opportunità di chiarire, in via preliminare, se l'intento perseguito sia effettivamente quello di introdurre tre distinte fattispecie (disciplina generale; esenzione; regime speciale);
   b) si valuti l'opportunità di riformulare il comma 71 limitandone la portata applicativa ai soli incarichi (a funzioni non giudiziarie presso la Presidenza della Repubblica, la Corte costituzionale, il Consiglio Superiore della Magistratura e degli “incarichi elettivi”) già conferiti alla data di entrata in vigore della legge, al fine di dettare esclusivamente una disciplina transitoria ed allo scopo, altresì, di scongiurare il dubbio interpretativo che, per gli incarichi conferiti successivamente all'entrata in vigore della legge, il termine di dieci anni decorra da una data antecedente al conferimento dell'incarico;
   c) si valuti l'opportunità di riformulare, analogamente, il comma 72, limitandone l'ambito applicativo ai soli magistrati che, alla data di entrata in vigore della legge, abbiano già maturato il periodo massimo di collocamento fuori ruolo, poiché diversamente, si finirebbe con l'assegnare alla disposizione in oggetto non solo natura transitoria ma anche a regime, con conseguente sovrapposizione con quella dettata dai commi 66, 68 e 69;
   d) si valuti l'opportunità di raccogliere in un unico contesto le disposizioni (contenute ai commi 67, 73 e 74) recanti la delega al Governo in materia di collocamento in posizione di fuori ruolo dei magistrati chiamati ad esercitare altri incarichi;
   si valuti l'opportunità di specificare all'articolo 1, comma 66, cosa si intenda con il riferimento agli incarichi “attribuiti in posizioni (...) semiapicali”, tenuto conto che tale ultimo aggettivo non risulta in precedenza utilizzato nelle fonti di rango legislativo.».

  Il Comitato approva la proposta di parere come riformulata.

  La seduta termina alle 9.35.