CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 16 ottobre 2012
720.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Comitato per la legislazione
COMUNICATO
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ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO

  Martedì 16 ottobre 2012. – Presidenza del Presidente Doris LO MORO.

  La seduta comincia alle 15.35.

Delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie, sospensione del procedimento per messa alla prova e nei confronti degli irreperibili.
(Esame nuovo testo C. 5019-bis – Governo).
(Parere alla Commissione II).
(Esame e conclusione – Parere con condizione e osservazione).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Anna Maria BERNINI BOVICELLI, relatore, premesso che il disegno di legge in esame presenta un contenuto omogeneo, in quanto affronta temi tra loro strettamente connessi, sulla base di una comune finalità deflattiva del sistema penale, segnala che, in relazione alla procedura di delega in materia di pene detentive non carcerarie, di cui al capo I, il provvedimento utilizza una formulazione suscettibile di generare incertezza circa il termine ultimo per l'esercizio della delega integrativa e correttiva, tralasciando, inoltre, di richiamare, ai fini del suo esercizio, i principi e i criteri direttivi di cui alla delega primaria. Un ulteriore elemento problematico del provvedimento è a suo avviso ravvisabile nell'introduzione di una nuova fattispecie, quella della rescissione del giudicato, che viene individuata mutuando, a suo parere impropriamente, un termine del diritto civile. Peraltro, ha reputato di doversi limitare a dare conto di tale aspetto solo nella parte premissiva del parere, poiché, fermo restando che sarebbe stato preferibile designare il nuovo istituto senza traslare in sede penale la denominazione di istituti privatistici, si tratta pur sempre di una scelta discrezionale operata dalla Commissione di merito.
  Passa quindi ad illustrare la seguente proposta di parere:
  «Il Comitato per la legislazione,
   esaminato il nuovo testo disegno di legge n. 5019-bis, adottato dalla Commissione Pag. 4di merito quale testo base per il seguito dell'esame nella seduta del 9 ottobre scorso, e rilevato che:

  sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:
   il provvedimento presenta un contenuto omogeneo, in quanto, pur intervenendo su diversi ambiti del diritto penale, sia sostanziale che processuale, reca una serie di interventi complessivamente finalizzati alla deflazione del sistema penale; in particolare, esso interviene, affidandone la definizione ad un procedimento legislativo delegato, sulla disciplina penale sostanziale in materia di pene detentive non carcerarie (capo I), sulla disciplina, sia di natura sostanziale che processuale, in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato (capo II) e, infine, integra la disciplina processuale in materia di sospensione del procedimento, con riguardo agli imputati irreperibili (capo III);

  sotto il profilo dei rapporti con la normativa vigente:
   in relazione alla procedura di delega delineata all'articolo 1, il comma 3 dispone che l'adozione di eventuali decreti legislativi correttivi e integrativi debba avvenire “Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi di cui al presente articolo”, utilizzando dunque una formulazione che genera incertezza circa il termine ultimo per l'esercizio della delega integrativa e correttiva, salvo che nell'unico decreto legislativo o nell'ultimo di essi (in caso di pluralità di regolamenti) non vi sia un'auto-qualificazione del provvedimento in termini di “ultimo decreto legislativo”, che consenta di dissipare tale incertezza. Sempre in relazione ai decreti legislativi correttivi e integrativi, la disposizione richiamata si limita a prevedere che essi debbano essere emanati “con il rispetto del procedimento di cui al comma 2”, senza tuttavia precisare che essi debbano altresì rispettare i principi e i criteri direttivi di cui al comma 1;

  sul piano della corretta formulazione, del coordinamento interno e della tecnica di redazione del testo:
   il provvedimento, all'articolo 7, comma 5, capoverso articolo 652-ter, si riferisce (sia nella rubrica sia al comma 1), alla rescissione del giudicato, traslando così in ambito penale e con diverso contenuto, la denominazione di un istituto che, in diritto civile, è finalizzato alla tutela della parte contrattuale che, versando in stato di pericolo, abbia assunto obbligazioni a condizioni inique, ovvero della parte contrattuale che, versando in stato di bisogno, abbia subito dalla stipula del contratto una lesione ultra dimidium a causa dell'approfittamento dell'altra parte;
   infine, il disegno di legge è corredato sia della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN), sia della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), redatte secondo i modelli stabiliti – rispettivamente – dalla direttiva del Presidente del Consiglio in data 10 settembre 2008 e dal regolamento di cui al decreto del presidente del Consiglio dei ministri 11 settembre 2008, n. 170;
   ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, debba essere rispettata la seguente condizione:

  sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:
   per quanto detto in premessa, all'articolo 1, comma 3, sia riformulato il comma in questione al fine di meglio individuare il termine ultimo per l'esercizio della delega integrativa e correttiva e di specificare che i decreti adottati nell'esercizio di quest'ultima devono rispettare i principi e i criteri direttivi indicati per l'esercizio della delega principale, utilizzando, se si ritiene, una formula del seguente tenore: “Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al presente articolo possono essere emanate disposizioni integrative e correttive dei medesimi, nel rispetto Pag. 5dei principi e criteri direttivi di cui al comma 1 e con il procedimento di cui al comma 2”.

  Il Comitato osserva altresì che:
  sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:
   agli articoli 6 e 7, si dovrebbe esplicitare che gli articoli oggetto di novella fanno parte del codice di procedura penale.»

  Carlo MONAI si interroga sulla necessità di introdurre una nuova fattispecie nel sistema processual penalistico a tutela del destinatario di sentenza di condanna che sia risultato assente per tutta la durata del processo, posto che l'ordinamento processuale già conosce istituti idonei a realizzare tale scopo, quale la revoca della sentenza di condanna in accoglimento della richiesta di revisione.

  Antonino LO PRESTI fa presente che l'istituto della revisione di cui all'articolo 630 del codice di procedura penale costituisce un rimedio contro il difettoso apprezzamento da parte del giudice di fatti che attengono al merito del processo, mentre con la nuova fattispecie della rescissione del giudicato si vuole introdurre una diversa procedura, maggiormente semplificata, di riapertura del procedimento nei confronti del condannato che dimostri l'incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo a suo carico.

  Carlo MONAI, nel prendere atto delle precisazioni testé fornite dal collega Lo Presti, chiede se sia stato svolto un approfondimento circa la denominazione assegnata al nuovo istituto nel contesto degli ordinamenti europei assimilabili a quello italiano e se da tale approfondimento sia emersa una qualificazione giuridica della fattispecie il cui uso possa essere suggerito alla Commissione di merito.

  Dopo che Carolina LUSSANA ha fatto presente che presso la Commissione di merito è stata svolta un'istruttoria che ha portato a ritenere la formulazione prescelta pienamente compatibile con l'ordinamento europeo, Anna Maria BERNINI BOVICELLI, relatore, riferisce di aver anch'ella, in un primo tempo, ipotizzato di poter fornire alla Commissione di merito un'indicazione circa il termine con il quale designare la fattispecie in oggetto, ma di aver poi deciso di dover scartare tale soluzione per non correre il rischio di compiere valutazioni di merito che non competono al Comitato per la legislazione.

  Il Comitato approva la proposta di parere.

Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali (Esame C. 2519 e abb./B – Approvato dalla Camera e modificato dal Senato).
(Parere alla Commissione II).
(Esame e conclusione – Parere senza condizioni né osservazioni).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Carolina LUSSANA, relatore, dopo aver illustrato brevemente i contenuti del provvedimento all'attenzione, già approvato dalla Camera in prima lettura ed ora nuovamente al suo esame limitatamente alle modifiche ad esso apportate dal Senato, precisa che il disegno di legge, in relazione agli ambiti di competenza del Comitato, non presenta alcun profilo problematico.
  A tale proposito, dopo aver ricordato che il Comitato, secondo costante giurisprudenza, tende a censurare, perché generico, il richiamo operato alla normativa vigente «in quanto compatibile», osserva invece come la presenza, all'articolo 3, comma 1, capoverso Art. 38, secondo Pag. 6comma e all'articolo 4, comma 2, del richiamo agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile «in quanto compatibili», non presenti profili problematici, poiché, data la piena applicabilità delle disposizioni richiamate, tale clausola si atteggia a mera clausola di stile.

  Carlo MONAI osserva, invece, che il richiamo alla normativa vigente «in quanto compatibile» potrebbe fuorviare l'interprete: la presenza di una siffatta clausola potrebbe infatti indurlo a ritenere non già la piena applicabilità della normativa richiamata, ma, al contrario, che alcune delle disposizioni che disciplinano (ai sensi degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile) il procedimento in camera di consiglio, non siano applicabili nei procedimenti in oggetto.

  Anna Maria BERNINI BOVICELLI, intervenendo anch'ella in relazione alla clausola de qua, ritiene che essa, stante la piena applicabilità della disciplina codicistica relativa ai procedimenti camerali, risulti, de iure condito, priva di portata normativa, mentre, de iure condendo possa risultare di estrema utilità. Ciò in particolare in una fase come quella presente, nella quale è in atto una generale riforma del processo civile.

  Dopo che Carlo MONAI, ha espresso le proprie perplessità circa la qualificazione della clausola in questione in termini di clausola di stile, anche alla luce delle osservazioni dell'onorevole Bernini, dalle quali si evince come essa sia meramente descrittiva solo de iure condito, Doris LO MORO, presidente, ritiene che, alla luce delle osservazioni dei colleghi, la clausola in esame possa essere correttamente qualificata in termini di «clausola di salvaguardia».

  Carolina LUSSANA, relatore, tenuto conto di quanto emerso nel dibattito, passa ad illustrare la seguente proposta di parere:
  «Il Comitato per la legislazione,
   esaminato il progetto di legge C. 2519-B, recante disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali, limitatamente alle parti modificate dal Senato;
   ricordato che, sul medesimo provvedimento, il Comitato si è già espresso, in prima lettura, in data 15 giugno 2011, formulando un parere con due osservazioni;
  rilevato che nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento è stata introdotta una nuova disposizione che riformula l'articolo 251 del codice civile, ampliando la possibilità di riconoscimento dei figli nati da persone tra le quali esiste un vincolo di parentela in linea retta all'infinito o in linea collaterale nel secondo grado, ovvero un vincolo di affinità in linea retta; è stata altresì introdotta una disposizione che modifica l'articolo 276 del codice civile in materia di legittimazione passiva alla domanda di dichiarazione giudiziale di paternità e maternità ed è stato integralmente riformulato l'articolo 38 delle Disposizioni di attuazione del codice civile, ridefinendo le competenze fra tribunali ordinari e tribunali dei minorenni in materia di procedimenti di affidamento e mantenimento dei figli e dettando inoltre disposizioni a garanzia del diritto dei figli agli alimenti e al mantenimento;
   osservato che tali modifiche non recano alcun profilo problematico per gli aspetti di competenza del Comitato per la legislazione;
   riscontrato, infine, che, laddove l'articolo 3, comma 1, capoverso Art. 38, secondo comma e l'articolo 4, comma 2, dispongono l'applicazione, “in quanto compatibili”, degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile – rispettivamente – “nei procedimenti in materia di affidamento e di mantenimento dei minori” ed “ai processi relativi all'affidamento Pag. 7e al mantenimento dei figli di genitori non coniugati pendenti davanti al tribunale per i minorenni alla data di entrata in vigore della presente legge”, l'uso dell'espressione “in quanto compatibili” non presenta profili problematici, in quanto, data la piena applicabilità delle disposizioni richiamate, essa si atteggia a mera clausola di salvaguardia;
  ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 96-bis del Regolamento, non vi sia nulla da osservare».

  Il Comitato approva la proposta di parere.

  La seduta termina alle 15.55.