CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 16 ottobre 2012
720.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
COMUNICATO
Pag. 203

COMITATO DEI NOVE

  Martedì 16 ottobre 2012.

Modifiche alla vigente normativa in materia di requisiti per la fruizione delle deroghe in materia di accesso al trattamento pensionistico.
C. 5103-5236-5247-A.

  Il comitato dei nove si è riunito dalle 12.15 alle 13.05.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 16 ottobre 2012. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA indi del vicepresidente Giuliano CAZZOLA.

  La seduta comincia alle 13.05.

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione Induista italiana, Sanatana Dharma Samgha, Pag. 204in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.
C. 5457 Governo, approvato dalla 1a Commissione permanente del Senato.

(Parere alla I Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Maria Anna MADIA (PD), relatore, osserva che la Commissione è chiamata a esprimere il parere alla I Commissione sul disegno di legge n. 5457, recante norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione induista italiana, Sanatana Dharma Samgha (UII), in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione; ricorda, in proposito, che il richiamato articolo 8, terzo comma, della Costituzione, stabilisce che i rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose diverse dalla cattolica sono regolati per legge, sulla base di intese con le relative rappresentanze: si tratta, quindi, di una riserva di legge rinforzata, che non consente la modifica, abrogazione o deroga di tali leggi, se non mediante leggi ordinarie che abbiano seguito la stessa procedura bilaterale di formazione.
  Fa presente, pertanto, che, in conformità a quanto disposto dalla Costituzione, il disegno di legge in esame, già approvato dalla 1a Commissione del Senato in sede deliberante, intende regolare i rapporti tra lo Stato Italiano e l'Unione Induista Italiana, Sanatana Dharma Samgha, sulla base dell'allegata intesa stipulata il 4 aprile 2007. Prima di procedere alla sintetica illustrazione del provvedimento, per quanto di competenza della XI Commissione, segnala che l'Unione induista italiana, fondata nel 1996, conta 5.000 aderenti, ai quali vanno aggiunti circa 36.000 immigrati praticanti. Inoltre, fa presente che l'Unione induista italiana ha ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica con decreto del Presidente della Repubblica del 29 dicembre 2000.
  Passando, quindi, alla descrizione del provvedimento, limitatamente ai profili di più diretto interesse della Commissione, segnala l'articolo 8, nella parte in cui prevede che i ministri di culto possano iscriversi al Fondo di previdenza ed assistenza per il clero, nonché l'articolo 23, in base al quale, gli assegni corrisposti dall'Unione induista italiana e dagli organismi da essa rappresentati per il sostentamento totale e parziale dei ministri di culto sono equiparati, ai soli fini fiscali, al reddito da lavoro dipendente. Rileva altresì che il medesimo articolo 23 prevede che l'Unione induista italiana e gli organismi da essa rappresentati provvedono ad operare su tali assegni le ritenute fiscali secondo le disposizioni tributarie in materia, nonché al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali previsti dalle leggi vigenti.
  In conclusione, preso atto del contenuto del provvedimento, per le parti di competenza della XI Commissione, nonché del suo carattere sostanzialmente vincolante, trattandosi di attuare un accordo già intervenuto tra Stato italiano e l'Unione induista italiana, formula una proposta di parere favorevole.
  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione Buddhista Italiana, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.
C. 5458 Governo, approvato dalla 1a Commissione permanente del Senato.

(Parere alla I Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Maria Anna MADIA (PD), relatore, osserva che la Commissione è chiamata a esprimere il parere alla I Commissione sul disegno di legge n. 5458, recante norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione buddhista italiana (UBI), in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione, il quale – come detto in occasione della precedente intesa esaminata Pag. 205in sede consultiva – prevede che i rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose, diverse da quella cattolica, siano regolati per legge, sulla base di intese con le relative rappresentanze: per tali ragioni, non è possibile procedere alla modifica, abrogazione o deroga delle leggi che regolano questi rapporti, se non mediante altre leggi ordinarie che abbiano seguito la medesima procedura bilaterale di formazione.
  Fa presente, dunque, che – analogamente all'ulteriore provvedimento all'esame in sede consultiva della XI Commissione (C. 5457) – il disegno di legge in questione, già approvato in sede deliberante dalla 1a Commissione del Senato, intende regolare i rapporti tra lo Stato Italiano e la predetta Unione Buddhista Italiana, sulla base dell'intesa stipulata il 4 aprile 2007, nel rispetto, quindi, della procedura bilaterale di formazione prevista dall'articolo 8 della Carta costituzionale, in precedenza richiamato. Prima di procedere alla descrizione del provvedimento, per le parti di competenza della XI Commissione, intende brevemente ricordare che l'Unione Buddhista Italiana, fondata nel 1985, conta circa cinquantamila persone, cui si possono aggiungere almeno diecimila simpatizzanti ed altri diecimila buddhisti di provenienza extracomunitaria; l'Unione Buddista Italiana è stata riconosciuta, su conforme parere del Consiglio di Stato, come ente morale con personalità giuridica con decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1991.
  Fa notare che, con l'approvazione di questa intesa, si compie un ulteriore passo in avanti nell'attuazione dell'articolo 8 della Costituzione, poiché la definizione convenzionale delle relazioni bilaterali con l'Unione Buddista italiana amplia l'ambito ed il numero delle confessioni religiose con le quali lo Stato italiano ha un rapporto pienamente conforme al dettato costituzionale. Passando al contenuto del provvedimento, rileva come – analogamente al complesso delle intese già stipulate con altre confessioni religiose – il testo riconosca l'autonomia dell'Unione Buddista italiana, liberamente organizzata secondo i propri ordinamenti e disciplinata dal proprio statuto, nonché la «non ingerenza» dello Stato nelle nomine dei ministri di culto, nell'organizzazione ecclesiastica e negli atti disciplinari e spirituali, disponendo, tra l'altro, in materia di libertà di insegnamento, tutela degli edifici aperti al culto pubblico, regime degli enti religiosi, trattamento delle salme, rapporti finanziari tra Stato e confessioni religiose.
  Con riferimento ai profili di più diretto interesse della XI Commissione, segnala gli articoli 8 e 22 (di contenuto identico ai corrispondenti articoli del precedente provvedimento riguardante l'Unione induista italiana), nella parte in cui prevedono che i ministri di culto possono iscriversi al Fondo di previdenza ed assistenza per il clero e ad essi sono corrisposti assegni equiparati, ai soli fini fiscali, al reddito da lavoro dipendente, stabilendo inoltre che su di essi l'Unione Buddista Italiana e gli organismi da essa rappresentati provvedono ad operare le ritenute fiscali secondo le disposizioni tributarie in materia, nonché al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali previsti dalle leggi vigenti.
  In conclusione, preso atto del contenuto del provvedimento per i profili di competenza della XI Commissione e verificata la sostanziale analogia con l'altro provvedimento di intesa ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione, formula una proposta di parere favorevole.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

  La seduta termina alle 13.15.

INTERROGAZIONI

  Martedì 16 ottobre 2012. — Presidenza del vicepresidente Giuliano CAZZOLA indi del vicepresidente Luigi BOBBA. – Interviene il viceministro del lavoro e delle politiche sociali, Michel Martone.

  La seduta comincia alle 13.30.

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5-08040 Bellanova: Sui compensi per determinate categorie di lavoratori del settore giornalistico.

  Il viceministro Michel MARTONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

  Teresa BELLANOVA (PD), nel ringraziare il rappresentante del Governo per la risposta fornita, ritiene opportuno sottolineare la situazione di devastante precarietà dei lavoratori del settore giornalistico, richiamando la necessità che il Governo si ponga seriamente la questione riguardante la sorte di tali soggetti. Cita, a testimonianza della gravità della vicenda, i casi di lavoratori licenziati o costretti alle dimissioni per aver denunciato il fatto di non essere remunerati da tempo da imprese editoriali beneficiarie di finanziamenti pubblici, osservando che su tali situazioni l'attenzione andrebbe mantenuta molto alta. Ricordato che sulla materia dell'equo compenso dei giornalisti, oggetto della presente interrogazione, pende presso il Senato una proposta normativa il cui esame sembra attraversare una fase di stallo, anche a causa dell'ostilità manifestata dalle organizzazioni di rappresentanza degli editori, giudica essenziale che la politica, mantenendosi autonoma rispetto ai poteri forti coinvolti, faccia sentire la propria voce e intervenga a sbloccare tale situazione, favorendo l'individuazione di una soluzione normativa al problema. Fa notare, infatti, che non si tratta di distinguere tra lavori genuinamente autonomi e lavori che tali non sono, ma semplicemente di approntare le tutele per quei lavoratori mal pagati e sfruttati ignobilmente da imprenditori senza scrupoli: giudica importante, in tal senso, che il Governo attivi le adeguate attività ispettive, proprio al fine di verificare il rispetto delle regole nel settore e scongiurare il rischio di abusi ai danni dei lavoratori. Auspica, in conclusione, che l'Esecutivo assuma in merito le opportune iniziative, tese a garantire a tali lavoratori adeguate garanzie, anche al fine di tutelare la libertà d'informazione e l'autonomia del giornalismo.

5-08039 Aracri: Procedura di cassa integrazione per lavoratori della Almaviva Contact.

  Il viceministro Michel MARTONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

  Paola PELINO (PdL), cofirmataria dell'interrogazione in titolo, nel prendere atto della risposta del rappresentante del Governo, auspica che l'Esecutivo possa adoperarsi per favorire la migliore concertazione possibile tra i soggetti interessati, al fine di individuare una soluzione definitiva al problema, che possa scongiurare la chiusura delle attività della società in questione e, in tal modo, salvaguardarne i livelli occupazionali.

5-08044 Nicola Molteni: Blocco dell'indennità di disoccupazione per i lavoratori frontalieri.
5-08064 Braga: Sui trattamenti di disoccupazione in favore dei lavoratori frontalieri in Svizzera.

  Giuliano CAZZOLA, presidente, avverte che le interrogazioni in titolo, vertendo sul medesimo argomento, saranno svolte congiuntamente.

  Il viceministro Michel MARTONE risponde alle interrogazioni in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

  Nicola MOLTENI (LNP), pur riservandosi di approfondire il contenuto della risposta del rappresentante del Governo, si dichiara completamente insoddisfatto, atteso che essa ha sostanzialmente eluso i quesiti della sua interrogazione. Fa notare, infatti, che nulla è stato detto a proposito della sospensione dell'erogazione dell'indennità speciale di disoccupazione spettante ai lavoratori frontalieri in Svizzera e sulle eventuali modalità con cui agire presso l'INPS affinché tale indennità venga ripristinata, con effetti anche Pag. 207retroattivi, in favore dei relativi beneficiari. Ritiene che il problema in oggetto sia enorme e vada valutato con attenzione, atteso che si tratta di salvaguardare onesti lavoratori che, pur contribuendo alla creazione di ricchezza sia in Italia che in Svizzera, rischiano di andare incontro a serie difficoltà economiche, peraltro amplificate da una fase produttiva di forte recessione. Manifestato un certo disagio per quella che considera una mancata risposta da parte del Governo, si riserva di presentare ulteriori atti di sindacato ispettivo sulla materia, allo scopo di giungere alla risoluzione di tale delicato problema.

  Chiara BRAGA (PD), dichiarandosi insoddisfatta della risposta del rappresentante del Governo, fa notare che essa ha eluso la questione principale, che riguarda il mancato rispetto di un diritto dei lavoratori coinvolti, inequivocabilmente esistente sulla base di una legge tuttora vigente. Ritiene che sia in atto un vero e proprio «scippo» ai danni di questi lavoratori, dal momento che le risorse del fondo destinato al pagamento delle indennità speciali di disoccupazione in questione (peraltro alimentato solo dai contributi versati dagli stessi lavoratori frontalieri) risulterebbero illegittimamente sottratte alla loro finalità originaria e utilizzate per altri scopi. Si domanda come il Ministro competente intenda intervenire sulla vicenda, al fine di assicurare che alle sedi territoriali dell'INPS siano impartite le adeguate direttive di applicazione dei relativi trattamenti di disoccupazione, tali da garantire la corretta applicazione della legislazione vigente; sotto questo profilo, giudica insufficiente che il Governo richiami l'esigenza di una modifica della normativa in materia, ricordando peraltro che è all'esame del Parlamento un provvedimento riguardante tale argomento, che è tuttora bloccato al Senato proprio per presunti problemi finanziari sollevati dalle strutture tecniche del Governo. Fatto presente, infine, che sulla vicenda le stesse autorità elvetiche hanno espresso talune forti perplessità, auspica una rapida risoluzione della questione, a tutela di lavoratori che contribuiscono con il loro lavoro alla ricchezza del Paese.

  Luigi BOBBA, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

Sull'ordine dei lavori.

  Franco NARDUCCI (PD), intervenendo sull'ordine dei lavori, ritiene doveroso che il Parlamento faccia sentire la propria voce al Governo su temi delicati come quello assistenziale e che non siano, invece, gli enti previdenziali a dettare, in piena autonomia rispetto all'indirizzo politico, le condizioni dell'operare amministrativo. In questo senso, invita il Governo a impartire le opportune direttive all'INPS per risolvere la problematica dei lavoratori frontalieri in Svizzera, testé richiamata in sede di risposta ad atti di sindacato ispettivo, assumendosi la responsabilità di risolvere una problematica molto delicata che coinvolge la sorte di numerosi soggetti. Ritiene necessario, pertanto, arrestare un'operazione palesemente illegittima posta in essere dall'Istituto, che rischia di sottrarre a tali lavoratori risorse finanziarie stanziate in un fondo gestito fuori bilancio, destinato dalla legge soltanto all'erogazione delle indennità di disoccupazione in loro favore e alimentato con i loro stessi contributi. Fatto notare che si tratta di lavoratori che contribuiscono attivamente alla produzione della ricchezza del Paese, auspica l'assunzione di iniziative al riguardo, per evitare un trattamento discriminatorio nei loro confronti, considerato anche il trattamento garantito in Svizzera a lavoratori nell'analoga posizione.

  La seduta termina alle 14.

Pag. 208

SEDE REFERENTE

  Martedì 16 ottobre 2012. — Presidenza del vicepresidente Luigi BOBBA. – Interviene il viceministro del lavoro e delle politiche sociali, Michel Martone.

  La seduta comincia alle 14.

Norme in materia di gestione della previdenza complementare da parte dell'INPS.
C. 4851 Poli.

(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Antonino FOTI (PdL), relatore, osserva che la proposta di legge in esame, composta di un unico articolo, ha lo scopo di costituire una forma pensionistica complementare a contribuzione definita presso l'INPS, con obbligo di gestione separata, ai sensi del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.
  Al riguardo ricorda, in via preliminare, che con tale decreto legislativo è stata profondamente rivista la disciplina dei fondi di previdenza complementare, disponendo che il loro finanziamento possa avvenire sia mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro o del committente, sia attraverso il conferimento del TFR maturando. Più specificamente, rileva che il comma 7 dell'articolo 8 di tale provvedimento ha stabilito che il conferimento del TFR avvenga mediante modalità esplicite (le quali prevedono che, entro 6 mesi dalla data di prima assunzione, il lavoratore possa conferire l'intero importo del TFR maturando ad una forma qualsiasi di previdenza complementare, scelta dal lavoratore stesso) o tacite, che operano nel caso in cui il lavoratore, entro il medesimo termine di 6 mesi dalla data di prima assunzione, non abbia espresso alcuna volontà in ordine al conferimento del TFR. In questo caso, fa presente che il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando dei propri dipendenti alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali, salvo che sia intervenuto un diverso accordo aziendale che preveda la destinazione del TFR ai fondi istituiti o promossi dalle regioni, ai fondi pensione chiusi previsti dalla contrattazione collettiva, ai fondi pensione aperti, oppure ai fondi istituiti da regolamenti di enti o aziende. Segnala che in caso di presenza di più forme pensionistiche alle quali l'azienda abbia aderito, il TFR è trasferito, salvo diverso accordo aziendale, a quella forma alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell'azienda. Osserva che nell'ipotesi di assenza di una forma pensionistica complementare collettiva, prevista da accordi o contratti collettivi, della quale i lavoratori siano destinatari, il datore di lavoro trasferisce invece il TFR maturando alla forma pensionistica complementare residuale, a contribuzione definita, istituita presso l'INPS (FONDINPS), ai sensi dell'articolo 9 del citato decreto n. 252. Resta comunque ferma la possibilità per il lavoratore di trasferire in ogni momento la propria posizione individuale costituita presso FONDINPS ad un altra forma pensionistica.
  Ricorda, peraltro, che FONDINPS è amministrato da un comitato amministratore (costituito con il decreto ministeriale 30 ottobre 2007) i cui membri devono garantire la partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro secondo un criterio paritetico. Sottolinea che i membri del comitato sono nominati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e restano in carica per 4 anni; i membri del comitato, inoltre, devono possedere i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza stabiliti con il medesimo decreto concernente la determinazione dei requisiti formali di costituzione, nonché gli elementi essenziali sia dello statuto sia dell'atto di destinazione del patrimonio, i requisiti per l'esercizio Pag. 209dell'attività ed i contenuti e le modalità del protocollo di autonomia gestionale.
  Passando al contenuto della proposta di legge in esame, fa notare, quindi, che la nuova forma pensionistica complementare perderebbe la caratteristica di fondo residuale, per assumere una connotazione simile a quella delle altre tipologie di fondo pensione, con la conseguente possibilità di costituire anche la prima scelta da parte dei soggetti aderenti.
  Rileva che il provvedimento dispone, poi, che a decorrere dalla data di esercizio dell'attività della nuova forma pensionistica complementare, la forma pensionistica complementare costituita e disciplinata dall'articolo 9 del medesimo decreto legislativo n. 252 del 2005 (ossia FONDINPS) venga soppressa, con contestuale trasferimento alla nuova forma pensionistica delle posizioni individuali accumulate da ciascun aderente, comprensive delle rivalutazioni connesse ai rendimenti e al netto di eventuali riscatti parziali o anticipazioni non trasferite ad un'altra forma pensionistica complementare.
  Per quanto concerne la platea di soggetti coinvolti dal provvedimento, informa inoltre che – secondo quanto riportato nel bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2011 – il numero complessivo di dipendenti attivi iscritti a FONDINPS è di 35.673, riferiti a 2.761 imprese.
  Infine, rimanda alla documentazione predisposta dagli uffici per quanto riguarda alcuni rilievi tecnici sulla formulazione del testo, in primo luogo con riferimento alle modalità di gestione della nuova forma pensionistica complementare, che non appaiono definite in termini del tutto chiari all'interno del provvedimento, restando inteso che – viste anche le finalità generali del provvedimento – sarà comunque necessario approfondire adeguatamente tutti gli aspetti di impostazione e di dettaglio, al fine di comprendere quali possano essere gli effettivi benefici che potrebbero derivare dalla sua eventuale approvazione.

  Nedo Lorenzo POLI (UdC), svolgendo talune considerazioni di natura generale sul provvedimento, fa notare che esso mira a rilanciare la previdenza complementare, atteso che tale importante pilastro pensionistico non è mai decollato a causa della estrema sfiducia nutrita dai lavoratori nei confronti dei fondi di categoria, esposti ad un rischio elevato di mercato. Osserva che la proposta in esame, dunque, fornisce ai lavoratori una opzione aggiuntiva, dando la possibilità di trasferire la propria posizione individuale ad un fondo dalla gestione più sicura, beneficiando in ogni caso di prestazioni adeguate. Auspica, in conclusione, una rapida conclusione dell'iter di esame, considerata la necessità di garantire alle giovani generazioni un futuro dignitoso, a fronte di una discontinuità delle carriere che ne limita al momento le aspettative previdenziali.

  Antonino FOTI (PdL), relatore, preso atto delle considerazioni appena svolte dal presentatore del progetto di legge in titolo, ricorda di avere evitato di soffermarsi in questa sede sugli aspetti più problematici e di avere invitato la Commissione – alla luce della complessità dell'intervento normativo – a svolgere i necessari approfondimenti tecnici e di merito, che potranno essere effettuati nel prosieguo dell'esame.

  Luigi BOBBA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.15.

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