CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 11 ottobre 2012
718.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 11 ottobre 2012. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Interviene il ministro della salute Renato Balduzzi.

  La seduta comincia alle 13.15.

DL 158/2012: Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute.
Nuovo testo C. 5440 Governo.

(Parere alla XII Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del Comitato permanente per i pareri del 10 ottobre 2012.

  Donato BRUNO, presidente, avverte che, per l'espressione del parere sul provvedimento in esame, è stata convocata la Commissione in composizione plenaria, in luogo del Comitato permanente per i pareri, in quanto ne ha fatto richiesta il gruppo del Partito democratico. Avverte inoltre che la Commissione dovrà esprimere il parere entro le ore 14 di oggi, in quanto la Commissione di merito lo sta attendendo per concludere il proprio esame.

  Doris LO MORO (PD), relatore, dopo essersi soffermata sulle modifiche apportate dalla Commissione, presenta e illustra una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni (vedi allegato 1).

  Gianclaudio BRESSA (PD), premesso di condividere la proposta di parere della relatrice, la invita a considerare anche l'articolo 4, comma 3-ter, ai sensi del quale i dipendenti del Servizio sanitario nazionale che risultino in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che, in base alla disciplina vigente prima della cosiddetta «riforma Fornero» del 2011, avrebbero potuto accedere al trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2014 possono richiedere l'accesso al trattamento pensionistico entro tale data con il riconoscimento di un periodo aggiuntivo fino a 30 mesi. A suo avviso, si tratta di una disposizione sicuramente incostituzionale, in quanto lesiva del principio di uguaglianza Pag. 5tra i cittadini. Chiede che il Governo chiarisca la propria posizione rispetto al comma 3-ter in questione.

  Mario TASSONE (UdCpTP) prende atto dello sforzo del Governo, ma ritiene che, finché il titolo V della parte II della Costituzione non sarò stato riformato, non sarà possibile intervenire in modo compiuto e fruttuoso nella materia sanitaria, atteso che la competenza regionale resta prevalente nel dettaglio. A suo avviso, il provvedimento in esame non è in grado, quindi, di affrontare realmente i problemi dell'assistenza sanitaria in Italia. Quanto al parere che la I Commissione è chiamata ad esprimere, rileva che, se la discussione deve essere seria e approfondita, non è possibile che la Commissione si esprima in così breve tempo; diversamente, si dica apertamente che il parere della I Commissione è soltanto una formalità senza nessun potere di incidere sul testo.

  Donato BRUNO, presidente, ricorda che il testo elaborato dalla Commissione di merito in sede referente è disponibile solo dalla tarda serata di ieri e che d'altra parte l'Assemblea inizierà la discussione del provvedimento il prossimo lunedì. Ritiene che la proposta di parere della collega Lo Moro colga bene i profili di competenza della Commissione, che in questo caso sono solo quelli della potenziale incostituzionalità del provvedimento. Considerazioni che vadano oltre questo ambito attengono quindi al merito del provvedimento stesso.

  Maria Piera PASTORE (LNP) condivide la considerazione del deputato Bressa, la quale dovrebbe, a suo giudizio, comparire nel parere come condizione o almeno come osservazione.

  Il ministro Renato BALDUZZI, rilevato come le premesse della proposta di parere della relatrice, nel ripercorrere la giurisprudenza della Corte costituzionale sulle competenze statali e regionali in materia sanitaria, insistano sulla distinzione tra «tutela della salute» e «organizzazione sanitaria in senso stretto», nel senso che la prima spetterebbe alla legislazione concorrente, mentre la seconda dovrebbe competere alle regioni, fa presente che tale distinzione è stata enunciata in questi termini soltanto da alcune sentenze della Corte, mentre altre sentenze hanno riportato anche l'organizzazione sanitaria nell'ambito della legislazione concorrente, al punto che la dottrina ha ritenuto che dall'insieme delle sentenze si possa ricavare il principio per cui l'organizzazione sanitaria in senso stretto è, in quanto parte della materia «tutela della salute», materia di legislazione concorrente, salvo che, quando si tratta di organizzazione sanitaria in senso stretto, la Corte si riserva di valutare con più severità il rispetto, da parte del legislatore statale, del limite di cui all'articolo 117, terzo comma, vale a dire quello per cui lo Stato deve limitarsi a determinare i principi fondamentali, senza entrare nel dettaglio. A suo avviso, se le premesse del ragionamento sono impostate nei termini anzidetti, se ne ricava che non necessariamente le disposizioni del testo in esame che intervengono sulla organizzazione sanitaria in senso stretto sono incostituzionali.
  Quanto al comma 3-ter dell'articolo 4, cui ha fatto riferimento il deputato Bressa, ricorda che lo stesso è stato inserito nel testo con un emendamento approvato dalla Commissione di merito con il parere non favorevole del Governo, il quale ha segnalato l'inopportunità di prevedere per il personale del Servizio sanitario nazionale una disciplina derogatoria e speciale. Ciò premesso, dichiara di considerare plausibile l'inserimento, nel parere della I Commissione, di un rilievo in ordine a questa disposizione.
  Fa poi presente che il disegno di legge testé deliberato dal Consiglio dei ministri per la revisione del titolo V viene in parte incontro alle preoccupazioni del deputato Tassone. Infatti, il disegno di legge mantiene la tutela della salute tra le materie di legislazione concorrente, ma ridefinisce quest'ultima nel senso di specificare che il legislatore statale ha il potere di intervenire Pag. 6anche in tali materie quando ciò sia necessario per salvaguardare l'unità giuridica o economica della Repubblica.
  Quanto all'unità di risk management, fa presente che l'articolo 3-bis è stato introdotto nel testo dalla Commissione di merito, attraverso un emendamento sul quale il Governo ha espresso, questa volta, parere favorevole, condividendo l'importanza di questo punto. Fa presente, in ogni caso, che la formulazione dell'articolo in questione non appare tale da conculcare l'autonomia organizzativa delle regioni, che, fermi i criteri stabiliti dal testo in esame, sono libere di gestire il rischio nel modo che credono più opportuno.
  Per quanto riguarda la condizione relativa ai requisiti per l'accesso all'incarico di direttore generale, fa presente che la disposizione in questione si limita a precisare i requisiti, non mettendo in discussione quanto fino ad oggi previsto, e che la disciplina vigente fino a prima del decreto non è mai stata messa in discussione dalle regioni. In sostanza, la selezione del direttore generale è e resta compito delle regioni; la norma in esame si limita a imporre una maggiore trasparenza.
  Quanto infine ai primari, ricorda che, prima della riforma del titolo V della parte II della Costituzione, era pacifico che il loro reclutamento avvenisse mediante atti dell'esecutivo. A suo avviso, nulla può ritenersi cambiato, su questo punto, rispetto ad allora.

  Giuseppe CALDERISI (PdL), considerato che non ci sono i tempi per un approfondimento, invita la relatrice a valutare la possibilità di trasformare alcune condizioni in osservazioni.

  Doris LO MORO (PD), relatore, premesso che nel merito di alcune questioni è d'accordo con il ministro della salute e con la XII Commissione, ricorda che però, in vigenza dell'attuale titolo V, la I Commissione non può ignorare che alcune disposizioni del testo in esame vanno oltre la competenza legislativa statale. Per questa ragione conferma la proposta di parere presentata, aggiungendo una condizione per richiamare l'attenzione della Commissione di merito sull'articolo 4, comma 3-ter, nella quale appare necessario indicare gli elementi che giustificano una deroga alle vigenti disposizioni sull'accesso al trattamento pensionistico in favore dei dipendenti del Servizio sanitario nazionale (vedi allegato 2).

  Mario TASSONE (UdCpTP), considerato che i nodi e i problemi non sono stati risolti e che la ristrettezza dei tempi disponibili non permette un esame approfondito, dichiara che si asterrà dalla votazione sulla proposta di parere della relatrice.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice come riformulata.

  La seduta termina alle 13.55.

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