CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 31 luglio 2012
692.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
COMUNICATO
Pag. 139

INDAGINE CONOSCITIVA

  Martedì 31 luglio 2012. — Presidenza del vicepresidente Raffaello VIGNALI.

  La seduta comincia alle 13.10.

Sulla crisi del settore della raffinazione in Italia.
Audizione del sottosegretario di Stato del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Tullio Fanelli.
(Svolgimento e conclusione).

  Raffaello VIGNALI (PdL), presidente, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.
  Introduce, quindi, l'audizione.

  Il sottosegretario Tullio FANELLI, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

  Intervengono quindi i deputati Alberto TORAZZI (LNP), Ludovico VICO (PD), Anna Teresa FORMISANO (UdCpTP), Andrea LULLI (PD), Raffaello VIGNALI (PdL), ai quali risponde il sottosegretario Tullio FANELLI.

  I deputati Ludovico VICO (PD) e Laura FRONER (PD) formulano ulteriori osservazioni, Pag. 140cui risponde il sottosegretario Tullio FANELLI.

  Raffaello VIGNALI, presidente, ringrazia il sottosegretario Fanelli per il suo intervento.
  Dichiara quindi conclusa l'audizione.

  La seduta termina alle 14.25.

  N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 31 luglio 2012. — Presidenza del vicepresidente Raffaello VIGNALI.

  La seduta comincia alle 14.25.

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2011.
C. 5324 Governo.
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2012.
C. 5325 Governo.
Tabella n. 2: stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2011 (limitatamente alle parti di competenza).
Tabella n. 3: stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2011 (limitatamente alle parti di competenza).
Tabella n. 7: stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno finanziario 2011 (limitatamente alle parti di competenza).
(Relazione alla V Commissione).
(Esame congiunto e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Raffaello VIGNALI (PdL); presidente, avverte che la Commissione inizia, nella seduta odierna, l'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 119, comma 8, del regolamento, del disegno di legge recante il rendiconto generale dell'amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2011 e del disegno di legge recante disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2012, limitatamente agli stati di previsione e alle parti di propria competenza. L'esame si concluderà con la votazione di una relazione alla V Commissione per ciascun provvedimento, riferita a ciascuno stato di previsione, cui saranno allegati gli emendamenti eventualmente approvati dalla Commissione, e con la nomina di un relatore per la X Commissione.
  Per quanto concerne l'organizzazione dei lavori, in considerazione della necessità di concludere l'esame dei provvedimenti nella giornata di domani, avverte che il termine per la presentazione degli emendamenti è fissato alle ore 18 di oggi, martedì 31 luglio 2012. Ricorda peraltro che gli emendamenti possono essere presentati anche direttamente presso la Commissione Bilancio, e comunque saranno di nuovo, in quella sede, esaminati.

  Anna Teresa FORMISANO (UdCpTP), relatore, sottolinea che il Rendiconto generale dello Stato è lo strumento attraverso il quale il Governo, alla chiusura del ciclo di gestione della finanza pubblica (anno finanziario), adempie all'obbligo costituzionale di rendere conto al Parlamento dei risultati della gestione finanziaria.
  Rileva che la disciplina del rendiconto generale dello Stato è dettata dalla legge di contabilità e finanza pubblica n. 196 del 2009 che, all'articolo 35, dispone che il rendiconto relativo al 31 dicembre dell'anno precedente sia presentato entro il successivo mese di giugno alle Camere con apposito disegno di legge, dopo esser stato previamente sottoposto alla Corte dei conti per il giudizio di parificazione.Pag. 141
  L'articolo 36 della legge 196/2009 stabilisce che il rendiconto generale dello Stato, articolato per missioni e programmi, è costituito da due parti:
   1. il conto del bilancio, che espone l'entità effettiva delle entrate e delle uscite del bilancio dello Stato rispetto alle previsioni approvate dal Parlamento;
   2. il conto del patrimonio, che espone le variazioni intervenute nella consistenza delle attività e passività che costituiscono il patrimonio dello Stato.

  L'esposizione dettagliata delle risultanze della gestione è fornita dal conto del bilancio, che risulta costituito dal conto consuntivo dell'entrata e, per la parte di spesa, dal conto consuntivo relativo a ciascun Ministero.
  Il Rendiconto dell'esercizio finanziario 2011 costituisce il primo documento di consuntivo redatto secondo i dettami della legge di contabilità n. 196/2009 – entrata in vigore il 1o gennaio 2010 – che individua nei programmi le unità di voto.
  Pertanto, per la prima volta, il conto consuntivo finanziario dell'anno 2011 espone i dati di bilancio secondo l'articolazione per missioni e programmi di spesa (in numero, rispettivamente, di 34 missioni e 173 programmi), che privilegia una esposizione di tipo funzionale.
  Per ciascun programma vengono esposti i risultati relativi alla gestione dei residui, alla gestione di competenza e alla gestione di cassa.
  La gestione di competenza evidenzia l'entità complessiva degli accertamenti di entrata e degli impegni di spesa effettuati nel corso dell'esercizio finanziario.
  La gestione di cassa evidenzia, per la parte di entrata, le somme riscosse e versate nella tesoreria dello Stato e, per la parte di spesa, i pagamenti compiuti dalle amministrazioni statali.
  Nella gestione dei residui vengono registrate le operazioni di incasso e di pagamento effettuate in relazione ai residui (rispettivamente, attivi e passivi) risultanti dagli esercizi precedenti.
  In attuazione dell'articolo 35 della legge n. 196 del 2009, per la prima volta, al Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato 2011 è allegata, per ciascuna amministrazione, una Nota integrativa, articolata per missioni e programmi, che illustra i risultati conseguiti con la gestione in riferimento agli obiettivi fissati con le previsioni di bilancio, le risorse finanziarie impiegate, anche con l'indicazione dei residui accertati, e gli indicatori che ne misurano il grado di raggiungimento.
  Il Rendiconto generale dello Stato 2011 è, inoltre, corredato – dopo l'elaborazione effettuata in via sperimentale lo scorso anno per l'esercizio finanziario 2010 – del Rendiconto economico, in linea con quanto disciplinato dall'articolo 36, comma 5, della legge di contabilità, al fine di integrare la lettura dei dati finanziari con le informazioni economiche fornite dai referenti dei centri di costo delle amministrazioni centrali dello Stato.
  Come già avvenuto con riferimento all'esercizio 2010, al Rendiconto generale dello Stato 2011, ai sensi dell'articolo 36, comma 6, della legge n. 196 del 2009 di riforma della contabilità, è allegata, inoltre, una relazione illustrativa delle risorse impiegate per finalità di protezione dell'ambiente e di uso e gestione delle risorse naturali da parte delle amministrazioni centrali dello Stato (Eco-Rendiconto dello Stato).
  Illustra, quindi, la parte di Competenza della Commissione Attività produttive del disegno di legge C. 5324 recante il Rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 2011.
  Ricorda che la legge di bilancio per il 2011 (legge n. 221/2010) ha assegnato al Ministero dello sviluppo economico una dotazione di competenza pari a 12.697,4 milioni di euro (che includono la somma di 36 milioni di euro costituita dal rimborso di passività finanziarie con riferimento al Dipartimento delle politiche di sviluppo e coesione), di cui 11.872,6 milioni di euro relativi a spese in conto capitale e 788,8 milioni di euro di spese correnti.Pag. 142
  L'autorizzazione di cassa, sempre nelle previsioni iniziali 2011, risultava di 9.637,9 milioni di euro (che includono come sopra la somma di 36 milioni di euro costituita dal rimborso di passività finanziarie), di cui 8.796 milioni di euro relativi a spese in conto capitale e 805,9 milioni di euro di spese correnti. La consistenza dei residui presunti al 1o gennaio 2011 ammontava complessivamente a 6.187,1 milioni di euro (che includono come sopra la somma di 2,5 milioni di euro costituita dal rimborso di passività finanziarie), di cui 374,9 per la parte corrente e 5.809,8 per il conto capitale.
  Le variazioni intervenute nel corso dell'esercizio 2011 hanno determinato le seguenti riduzioni:
   competenza: – 689,2 milioni di euro (-5,4 per cento). La dotazione definitiva di competenza risulta pertanto di 12.008,2 milioni di euro;
   autorizzazione di cassa: + 518,8 milioni di euro (+5,4 per cento). L'autorizzazione di cassa si attesta sui 10.156,7 milioni di euro definitivi;
   residui: – 1,3 milioni di euro (-0,02 per cento). I residui si riducono pertanto a 6.185,8 milioni di euro.

  Relativamente alla gestione nel corso del 2011 risulta quanto segue:
   competenza: sono state impegnati 11.926,9 milioni di euro (i pagamenti effettuati ammontano a 5.100 milioni di euro) e risultano economie per 81,3 milioni di euro;
   autorizzazioni di cassa: risultano pagamenti per 7.847,9 milioni di euro ed economie per 2.308,8 milioni di euro;
   residui: 5.301,7 milioni di euro in conto residui.

  I residui accertati al 31 dicembre 2011 ammontano complessivamente a 9.380,7 milioni di euro (e sono così costituiti: 2.553,9 milioni di euro come somme rimaste da pagare sul conto residui e 6.826,9 milioni di euro come somme rimaste da pagare sul conto della competenza).
  La gestione nel 2011 ha potuto contare su stanziamenti definitivi per 12.008 milioni, evidenziando un forte aumento delle risorse rispetto al dato del 2010 (+68 per cento). Si tratta tuttavia, secondo la Corte dei Conti, di una variazione solo apparente. L'incremento si riduce se si tiene conto che, in entrambi gli esercizi, ma soprattutto nel 2011, parte dello stanziamento del Fondo aree sottoutilizzate (oggi Fondo per la crescita e la coesione) non è stato ripartito né, quindi impegnato, senza per questo che ne sia data la disponibilità, come residuo di stanziamento, alle attività del Mise. Il Fondo, come è noto, va ad alimentare la spesa di diverse amministrazioni. Al netto delle somme rimaste nel FAS, nel 2011 l'aumento delle risorse stanziate rimane comunque di rilievo (+4,2 per cento).
  Relativamente al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, si evidenzia che esso aggrega, sulla base di quanto disposto dal decreto-legge n. 85 del 2008, l'ex Ministero dell'università e della ricerca e l'ex Ministero della pubblica istruzione.
  I capitoli di spesa relativi alla ricerca scientifica e applicata di competenza della X Commissione sono gestiti dal Centro di responsabilità «Dipartimento per l'Università, l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la ricerca scientifica e tecnologica».
  Di seguito si illustrano i capitoli di spesa 1678, 7236, 7308 e 7320 relativi alla ricerca scientifica e tecnologica, di competenza e di interesse della X Commissione Attività produttive.
  Per le spese di parte corrente:
   Cap. 1678 relativo al «Contributo dello Stato per la ricerca scientifica». Comprende una parte relativa al contributo dello Stato alle spese di gestione del Programma nazionale di ricerche aerospaziali (PRORA), istituito in applicazione della legge n. 46 del 1991. Rispetto ai valori iniziali 2011, la dotazione del capitolo rimane invariata sia in termini di competenza (45,3 milioni di euro) e cassa Pag. 143(45,3 meuro), sia in termini di residui (2,4 milioni di euro).
  Per le spese in conto capitale:
   Cap. 7236 relativo al «Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca», nel quale affluiscono gli stanziamenti a favore dell'ASI (Agenzia spaziale italiana). Rispetto alle previsioni iniziali si registrano variazioni di segno positivo sia in termini di competenza, il cui stanziamento passa da 1.792,7 a 1.794,2 milioni di euro (+1,5 meuro), che in termini di cassa (da 1.792,7 a 1.844,2 meuro, con un aumento di 51,5 meuro). Rimangono invece invariati i residui, pari a 715,5 milioni di euro.
   Cap. 7236 relativo al «Contributo a favore del CNR e dell'ENEA per lo sviluppo del tessuto produttivo nel sud». Lo stanziamento di competenza è di 13,5 meuro, e per quanto riguarda la cassa lo stanziamento passa da 4,5 a 13,5 milioni di euro (+9 meuro).
   Cap. 7308 relativo al Fondo rotativo per le imprese (FRI) con 30 milioni di euro di competenza e 20,1 di residui (importi iniziali e definitivi invariati). La cassa passa dagli iniziali 30 meuro a 50,1 (+20,1 meuro).
   Cap. 7320, relativo al «Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica» (FIRST). Le previsioni iniziali 2011, recanti spese per 101,1 milioni di euro in termini di competenza e 116,1 meuro di cassa, subiscono un incremento passando, rispettivamente, a 104,7 milioni di euro (+ 3,7) e a 308,1 milioni di euro (+ 192). La consistenza dei residui, pari a 969,4 meuro, è invariata.

  Relativamente al Ministero dell'economia e delle finanze, si rileva che alcuni stanziamenti a favore del sistema produttivo sono iscritti anche nel rendiconto del MEF. Si tratta, in particolare, di stanziamenti inseriti nel programma «Incentivi alle imprese», unico programma della missione «Competitività e sviluppo delle imprese» (missione 11) di competenza del MEF, nel programma «Sviluppo e competitività del turismo», che costituisce l'unico programma della missione «Turismo» (missione 31), nel programma «Ricerca di base ed applicata» (17.15) e nel programma «Sviluppo sostenibile» (18.5).
  All'interno della missione 11 «Competitività e sviluppo delle imprese» si segnalano:
   Cap. 1900 (Contributi in conto interessi da corrispondere alla cassa depositi e prestiti per il finanziamento degli interessi a carico del fondo rotativo per il sostegno alle imprese), istituito in applicazione delle disposizioni della legge n. 311 del 2004, articolo 1, commi 354 e seguenti.
   Cap. 7298 (Conferimento ad integrazione del fondo 295/73 gestito dalla SIMEST Spa destinato ad interventi di sostegno finanziario all'internazionalizzazione del sistema produttivo).
   Cap. 7299 (Contributo al Mediocredito per interventi di sostegno del sistema produttivo interno).

  Nella missione 17 (Ricerca e innovazione):
   Cap. 1908, relativo al contributo all'Agenzia nazionale per l'innovazione tecnologica.
   Cap. 7380, relativo alle somme da assegnare per la valorizzazione dell'Istituto italiano di tecnologia.

  Nella missione 18 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) si segnalano:
   Cap. 7076 (Fondo per la promozione di nuova edilizia ad alta efficienza energetica);
   Cap. 7151 (Rimborso alla Cassa depositi e prestiti delle rate di ammortamento dei mutui contratti dai comuni montani del Centro-Nord per la realizzazione di reti di - metanizzazione).

  Per quanto concerne il turismo (missione 31), si ricorda che il decreto-legge n. 181 del 2006 ha attribuito alla Presidenza Pag. 144del Consiglio dei ministri le funzioni di competenza statale in materia di turismo precedentemente attribuite all'ex Ministero delle attività produttive (ora Ministero dello sviluppo economico) dagli articoli 27 e 28 del decreto legislativo n. 300/1999. Successivamente, il decreto-legge 262/2006 ha incardinato presso la Presidenza del Consiglio il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo. I capitoli di spesa relativi al turismo, dunque, si trovano nella tabella n. 2 Ministero dell'economia e delle finanze, ove sono ubicati gli stanziamenti a favore della Presidenza del Consiglio.
  All'interno del programma «Sviluppo e competitività del turismo»(31.1) – che, come si è detto, rappresenta l'unico della missione «Turismo» – si rinvengono tre capitoli:
   Cap. 2107, relativo alle somme da corrispondere alla Presidenza del Consiglio per le politiche di sviluppo e competitività del turismo;
   Cap. 2194, «Spese di funzionamento dell'ENIT»;
   Cap. 2193, «Spese di natura obbligatoria dell'ENIT».

  All'interno della missione 32 «Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche», si segnala il Cap. 7394, relativo alle somme da assegnare alla Scuola superiore dell'economia e delle finanze per il potenziamento di attività di supporto formativo e scientifico rivolte alla diffusione del made in Italy.
  La Corte dei conti, nella Relazione sul rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 2011, ha esaminato i risultati della gestione 2011 del Ministero dello sviluppo economico partendo da una valutazione del funzionamento del complesso e articolato sistema di sostegno delle imprese, che trova in questa amministrazione ancora il principale punto di riferimento. Nel 2010 l'Italia ha destinato ad interventi di sostegno all'accumulazione delle imprese lo 0,3 per cento del prodotto, contro lo 0,6 per cento della Germania e della Francia e lo 0,5 per cento della Spagna. Guardando alla distribuzione tra settori, l'Italia concentra il 64 per cento degli aiuti sul settore manifatturiero, contro il 79 per cento della Germania e una media a 27 paesi del 66 per cento. E ancora, gli aiuti alla ricerca nel 2010 sono stati poco più di un sesto di quelli tedeschi, un terzo di quelli francesi e meno della metà di quelli spagnoli. Ancora di più, guardando ai dati finanziari, alla Corte appare necessaria una revisione del sistema di incentivazione, su cui il Governo è intervenuto di recente con il decreto legge n.83 del 2012 recante «Misure urgenti per la crescita economica». Nel 2011, se si eccettuano gli interventi per il settore aereonautico e gli importi relativi agli acquisti di unità navali Fremm o unità aeree, le risorse destinate alle altre numerose normative stratificatesi negli anni risultano limitate, mentre le nuove iniziative stentano a diventare operative. È il caso del Fondo nazionale innovazione e dei progetti a favore dei distretti o i contratti di rete. Solo dal fondo rotativo della legge n. 394 del 1981 per il sostegno alle esportazioni si traggono segnali positivi di un qualche rilievo, in attesa della riforma dell'ex-ICE. Non minori difficoltà emergono ove si guardi alle misure destinate al riequilibrio territoriale e al sostegno delle aree sottoutilizzate. Sempre secondo la Corte, anche nel settore dell'energia l'esercizio mantiene le caratteristiche di un cantiere ancora aperto nella definizione di una chiara politica energetica una volta chiusa l'opzione nucleare. L'esercizio 2011 sembra lasciare tra le righe dell'attività svolta alcuni quesiti relativamente alle soluzioni offerte dal piano di azione per le fonti rinnovabili, agli oneri prevedibili a carico delle tariffe elettriche per l'incentivazione del settore e alla strategia da adottare per gestire l'operare sui grandi settori produttivi degli oneri di emissione. Incertezze emergono anche dall'esame delle caratteristiche della gestione: assetti organizzativi in continua revisione, che devono conciliare obiettivi di contenimento dei costi del personale con i processi di reinternalizzazione; forti compressioni Pag. 145nelle spese di funzionamento (almeno a preventivo) che a consuntivo risultano disattese, anche al di là delle variazioni riconducibili al riparto del fondo consumi intermedi. Gli acquisti attuati attraverso le convenzioni Consip rappresentano ancora una quota limitata della spesa (inferiore al 10 per cento). Si consolida poi il ricorso a convenzioni con società controllate dalla stessa amministrazione per l'esercizio di funzioni e per lo svolgimento di attività per importi consistenti. Dal momento che la dimensione strutturale dell'amministrazione sta aumentando in ragione di processi di riorganizzazione che hanno interessato organismi controllati (con il riassorbimento dell'IPI e gli esuberi occupazionali rispetto al progetto di trasformazione dell'ex ICE in Agenzia), secondo la Corte occorre rivedere tali politiche di esternalizzazione dei servizi, che hanno caratterizzato le gestioni degli ultimi anni. Il rischio è, altrimenti, di vedere crescere gli oneri della gestione e del funzionamento di una struttura a fronte di un impoverimento dei contenuti della missione istituzionale ad essa affidata.
  Passa, quindi, all'illustrazione del disegno di legge di C. 5325 recante disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2012.
  L'istituto dell'assestamento di bilancio è previsto per consentire un aggiornamento, a metà esercizio, degli stanziamenti del bilancio dello Stato, anche sulla scorta della consistenza dei residui attivi e passivi accertata in sede di rendiconto dell'esercizio scaduto al 31 dicembre precedente.
  Sotto questo profilo, il disegno di legge di assestamento si connette funzionalmente con il rendiconto del bilancio del bilancio relativo all'esercizio precedente: l'entità dei residui, attivi e passivi, sussistenti all'inizio dell'esercizio finanziario, che al momento dell'elaborazione e approvazione del bilancio di previsione è stimabile solo in misura approssimativa, viene, infatti, definita in assestamento sulla base delle risultanze del rendiconto.
  Con il disegno di legge di assestamento le previsioni di bilancio sono adeguate in relazione:
   a) all'eventuale revisione delle stime del gettito, per quanto riguarda le entrate;
   b) ad esigenze sopravvenute, per quanto riguarda le spese aventi carattere discrezionale;
   c) alla consistenza dei residui accertati in sede di rendiconto dell'esercizio precedente, per quanto riguarda la determinazione delle autorizzazioni di pagamento (in termini di cassa).

  La disciplina dell'istituto dell'assestamento del bilancio dello Stato è contenuta all'articolo 33 della legge n. 196 del 2009, recante la legge di contabilità e finanza pubblica. Rispetto alla precedente normativa, che limitava le variazioni di spesa al rispetto della legislazione sostanziale vigente (nel senso che non potevano essere modificati, in sede di assestamento, stanziamenti di spesa direttamente determinati da norme vigenti), ai fini della formazione delle previsioni assestate di spesa, va considerata la disposizione in materia di flessibilità di bilancio, contenuta al comma 3 dell'articolo 33 della attuale legge di contabilità, il quale prevede la possibilità di effettuare variazioni compensative, in corso d'anno, tra programmi della stessa missione, ivi comprese le spese predeterminate per legge, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, fermo restando il divieto di utilizzare stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti, secondo le modalità indicate dall'articolo 23, comma 3, della legge di contabilità.
  La circolare del Ministero dell'economia n. 17 del 4 maggio 2012, sull'assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2012, prevede, inoltre, tenuto conto di quanto disposto in tema di flessibilità di bilancio, dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 78 del 2010, che per il biennio 2012-2013 potranno essere valutate e accolte in sede di assestamento anche proposte di rimodulazione di risorse tra Programmi di Missioni diverse.Pag. 146
  Il disegno di legge di assestamento del bilancio per l'esercizio 2012 in esame riflette la struttura del bilancio dello Stato 2012 organizzato in missioni e programmi, che costituiscono, a decorrere dal 2011, le unità di voto.
  L'articolo 1 del disegno di legge di assestamento dispone l'approvazione delle variazioni alle previsioni del bilancio dello Stato per il 2012 (approvato con la legge n. 184 del 2011), indicate nelle annesse tabelle. Le tabelle si riferiscono allo stato di previsione dell'entrata, agli stati di previsione della spesa dei Ministeri e ai bilanci delle Amministrazioni autonome.
  L'articolo 2 dispone alcune modifiche all'articolo 2 della legge di bilancio per il 2011 (legge n. 184 del 2011). In particolare, viene aumentato il limite massimo di emissione di titoli pubblici, stabilito nella legge di bilancio, da 26.500 milioni a 40.000 milioni di euro.
  L'articolo 3 sopprime l'ultimo periodo del comma 6 dell'articolo 6 della legge di bilancio 2012, che – relativamente alle variazioni compensative che il Ministero dell'economia, su proposta del Ministero degli affari esteri, è autorizzato ad effettuare in sede gestionale tra i capitoli allocati nel programma «cooperazione allo sviluppo», nell'ambito della missione «l'Italia in Europa e nel mondo» dello stato di previsione del MAE, relativamente agli stanziamenti per l'aiuto pubblico allo sviluppo – mantiene ferma la norma che consente l'impegnabilità nell'esercizio successivo delle somme non impegnate nell'esercizio di competenza.
  Infine, l'articolo 4 aggiunge un nuovo comma 10-bis all'articolo 8 della legge di bilancio 2012, che autorizza il Ministro dell'economia – al fine di reperire le risorse occorrenti per i programmi di rimpatrio volontario e assistito verso i paesi di origine dei cittadini di paesi terzi – ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, le occorrenti variazioni compensative di bilancio anche tra missioni e programmi diversi, allo stato di previsione del Ministero dell'Interno.
  Per quanto riguarda le previsioni iniziali 2012 del Ministero dello sviluppo economico (tabella 3), ricorda che la legge di bilancio per il 2012 (n. 184 del 2011) assegna al Ministero una dotazione di competenza pari a 7.170,2 milioni di euro (che includono la somma di 9 meuro costituita dal rimborso di passività finanziarie con riferimento al Dipartimento delle politiche di sviluppo e coesione), di cui 6.623.7 milioni di euro relativi a spese in conto capitale e 537,5 milioni di euro di spese correnti. L'autorizzazione di cassa, sempre nelle previsioni iniziali 2012, risulta di 7.757,1 milioni di euro (che includono come sopra la somma di 9 meuro costituita dal rimborso di passività finanziarie), di cui 7.199,5 milioni di euro relativi a spese in conto capitale e 548,6 milioni di euro di spese correnti. La consistenza dei residui presunti al 1o gennaio 2012 ammonta complessivamente a 8.453 milioni di euro (che includono la somma di 2,5 meuro costituita dal rimborso di passività finanziarie), di cui 257,2 per la parte corrente e 8.193,1 per il conto capitale. Relativamente alle variazioni sulle previsioni iniziali, già modificate con le variazioni intervenute nel corso dell'esercizio 2012 in forza di atti amministrativi, si evidenzia che esse subiscono ulteriori modifiche. Ciò a causa di un duplice ordine di fattori: il primo si ricollega a tutte le variazioni che nel periodo gennaio-maggio 2012 sono già state introdotte in bilancio in forza di atti amministrativi; il secondo si riferisce alle variazioni che vengono proposte con il presente provvedimento.
  Ricorda che la legge di bilancio per il 2011 (n. 221 del 2010) ha assegnato al Ministero dello sviluppo economico una dotazione di competenza pari a 12.697,4 milioni di euro di cui 11.872,6 milioni di euro relativi a spese in conto capitale e 788,8 milioni di euro di spese correnti. Le variazioni di segno negativo più consistenti riguardano la Missione Sviluppo e riequilibrio territoriale (28) nella misura di 19,3 milioni di euro (competenza) e 248,6 milioni di euro (cassa). Riguardo alle variazioni di segno positivo si segnala, l'incremento Pag. 147della dotazione della Missione e sviluppo delle imprese (11), pari a 624,2 milioni di euro in termini di competenza, 764,6 milioni di euro in termini di cassa. I residui invece sono di segno negativo pari a 248,5.
  Le variazioni ai residui trovano motivo nella necessità di adeguare i residui presunti a quelli risultanti dal rendiconto del 2011, tenuto conto delle eventuali variazioni compensative intervenute nel conto dei residui passivi medesimi in relazione all'attuazione di particolari disposizioni legislative. Per le variazioni alla competenza ed alla cassa, va evidenziato che, quelle alla competenza sono connesse alle esigenze emerse dall'effettivo svolgimento della gestione, tenuto altresì conto della situazione della finanza pubblica, mentre le modifiche alle autorizzazioni di cassa sono dovute alla necessità di assestare le autorizzazioni stesse in relazione sia alla nuova consistenza dei residui, sia alle variazioni proposte per la competenza, tenuto conto, peraltro, delle concrete capacità operative dell'amministrazione.
  Per quanto riguarda il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (tabella 7) i capitoli di spesa relativi alla ricerca scientifica e tecnologica, di interesse per la X Commissione Attività produttive, corrispondono – secondo la nuova classificazione del bilancio per missioni e programmi – ai programmi Ricerca scientifica e tecnologica applicata (17.9) e Ricerca scientifica e tecnologica di base (17.10) della Missione Ricerca e Innovazione (missione 17). Essi sono gestiti dal Centro di responsabilità «Dipartimento per l'Università, l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la ricerca scientifica e tecnologica». Con riferimento al programma 17.9 si segnala che la dotazione in termini di competenza, pari a 2 milioni di euro, rimane invariata, mentre l'autorizzazione di cassa registra una più sensibile variazione di segno positivo aumentando da 96,7 milioni di euro a 219,3 milioni di euro. I residui registrano un decremento (da 766 delle previsioni iniziali 2012 a 556,3 milioni di euro delle previsioni assestate 2012). Le variazioni relative al programma 17.10 sono le seguenti: la competenza passa da 1.988,1 milioni di euro a 1.990.2 milioni di euro, l'autorizzazione di cassa da 2.076,6 a 2.255,3 milioni di euro, e i residui, che registrano invece un decremento, passano dai 1.022,5 milioni di euro delle previsioni iniziali passano ai 990,2 milioni di euro.
  I singoli capitoli di spesa relativi alla ricerca scientifica e tecnologica rilevanti per la X Commissione Attività produttive sono i seguenti:
  Programma Ricerca scientifica e tecnologica applicata (17.9), U.P.B. 3.2.6 (Investimenti):
   Cap. 7308, Fondo rotativo per le imprese, lo stanziamento è stato soppresso per cessazione delle spese.
   Cap. 7320, Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST), non ha una dotazione di competenza mentre le autorizzazioni di cassa passano da 94,7 milioni di euro a 204,8 milioni di euro e i residui registrano un decremento passando da 766 milioni di euro a 544 meuro.

  Programma Ricerca scientifica e tecnologica di base (17.10)
  U.P.B. 3.3.2 (Interventi):
   Cap. 1678, intitolato «Contributo dello Stato per la ricerca scientifica», la cui dotazione in termini di competenza e di cassa, pari a 45,3 milioni di euro, rimane quasi invariata, come i residui che risultano pari a 2,4 milioni di euro. Una parte di questo stanziamento riguarda il contributo dello Stato alle spese di gestione del Programma nazionale di ricerche aerospaziali (PRORA), istituito in applicazione della legge n. 46 del 1991.
  U.P.B. 3.3.6 (Investimenti):
   Cap. 7236 relativo al Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, nel quale affluiscono gli stanziamenti a favore dell'ASI. Crescono i residui (da 665 milioni di euro a 668 milioni), mentre il cap. registra un incremento di 102 milioni euro in termini di autorizzazione di cassa passando dai 1.824 milioni di euro delle Pag. 148previsioni iniziali ai 1.926,1 milioni di euro delle previsioni assestate. La dotazione di competenza registra un incremento di segno positivo (+2,1 milioni di euro) passando da 1.824 a 1.826,1 milioni di euro.
  Il MIUR ha comunicato con nota del 23 dicembre 2011 l'assegnazione per l'ASI – valida per l'esercizio 2012 – di un importo di 502,7 meuro euro. Questa cifra è stata confermata nel successivo decreto di riparto delle somme da assegnare agli enti di ricerca.
  Con riferimento alla tabella 2 del Ministero dell'economia e delle finanze, rileva che alcuni stanziamenti a favore del sistema produttivo sono iscritti anche nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (MEF). Si tratta, in particolare, di stanziamenti inseriti nei seguenti programmi:
   Incentivi alle imprese (11.4) e Incentivi alle imprese per interventi di sostegno (11.8), della Missione Competitività e sviluppo delle imprese (missione 11);
   Ricerca di base e applicata (17.15) della Missione Ricerca e innovazione (missione 17);
   Sviluppo e competitività del turismo, unico programma della Missione Turismo (missione 31).

  Tra gli stanziamenti di competenza segnala, in particolare:
   il capitolo 1900 (Contributi in conto interessi da corrispondere alla Cassa depositi e prestiti per il finanziamento degli interessi a carico del fondo rotativo per il sostegno alle imprese – del programma 11.8), istituito in applicazione della legge n. 311 del 2004, articolo 1, comma 354, con una dotazione di competenza e di cassa di 150 milioni di euro che rimane invariata. I residui passano da 3,8 milioni di euro a 7,1 milioni di euro.
   il capitolo 7298 (Conferimento ad integrazione del fondo 295/73 gestito dalla SIMEST Spa destinato ad interventi di sostegno finanziario all'internazionalizzazione del sistema produttivo – del programma 11.8). Le dotazioni iniziali sono state incrementate in termini di competenza e di autorizzazione di cassa pari a 150 milioni di euro, mentre non risultano i residui;
   il capitolo 2196 (Fondo per gli interventi finalizzati a misure di sostegno e incentivazione in favore delle imprese dei distretti del settore tessile e dell'abbigliamento – del programma 11.4). Le dotazioni in termini di competenza e di autorizzazione di cassa, sono azzerate. I residui, azzerati nelle previsioni iniziali, risultano pari a 5 milioni di euro, come le dotazioni in termini di cassa;
   il capitolo 7425 (Fondo rotativo per le imprese – del programma 11.4). Le dotazioni in termini di competenza e di autorizzazione di cassa, sono azzerate. I residui, azzerati nelle previsioni iniziali, risultano pari a 5,6 milioni di euro, come le dotazioni in termini di cassa.

  Con riferimento al programma «Ricerca di base e applicata» (17.15), segnala che le previsioni iniziali sia di competenza che di cassa non subiscono variazioni e sono pari a 136,6 milioni di euro mentre i residui, subiscono un decremento da 65,5 milioni di euro a 51,7. Il capitolo 1908, relativo al contributo all'Agenzia nazionale per l'innovazione tecnologica, presenta una dotazione di competenza di 1,4 milioni di euro che rimane invariata, così come l'autorizzazione di cassa di analogo importo.
  Quanto alla Missione 31 «Turismo» segnala che gli stanziamenti di competenza dell'unico programma rimangono sostanzialmente invariati rispetto alle previsioni iniziali: 28,6 meuro. I residui azzerati nelle previsioni iniziali ammontano a 0,027 milioni di euro e sono iscritti nel cap. 2107 (somme da corrispondere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri).
  All'interno del programma «Sviluppo e competitività del turismo»(31.1) – che come si è detto rappresenta l'unico della missione «Turismo» – si rinvengono tre capitoli:
   il capitolo 2107, relativo alle somme da corrispondere alla Presidenza del Consiglio Pag. 149per le politiche di sviluppo e competitività del turismo, con una dotazione di competenza e di cassa pari a 10 milioni (invariata a previsioni assestate);
   il capitolo 2194, «Contributo per le spese di funzionamento dell'ENIT», con una dotazione di competenza e di cassa di 3 milioni di euro che rimane invariata;
   il capitolo 2193, relativo a spese di natura obbligatoria, con una dotazione di competenza e di cassa di 15,6 milioni di euro, che rimane invariata.

  Da ultimo, segnala nell'ambito della missione 32 «Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche» e, in particolare, del programma Servizi generali per le Amministrazioni pubbliche, il capitolo 7394, relativo alle somme da assegnare alla Scuola superiore dell'economia e delle finanze per il potenziamento di attività di supporto formativo e scientifico rivolte alla diffusione del made in Italy. La dotazione di competenza iniziale per l'anno 2012, pari a 2 milioni di euro, rimane invariata nelle previsioni assestate, così come l'autorizzazione di cassa di pari importo. Il capitolo risulta privo di residui.
  Considerato che il rendiconto è sostanzialmente immodificabile e che in questa sede non si può che prendere atto di quanto presentato dal Governo, manifesta l'intenzione di chiedere un incontro con un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze che possa preventivamente illustrare l'utilizzo delle risorse per programmi e missioni di competenza della Commissione.

  Alberto TORAZZI (LNP), preso atto del carattere definitivo dei provvedimenti in esame, riterrebbe opportuno passare direttamente alla votazione delle proposte di relazione, senza attendere la scadenza del termine fissato per la presentazione degli emendamenti.

  Raffaello VIGNALI, presidente, sottolinea che vi è una procedura da rispettare e che deve essere assicurata a tutti i deputati della Commissione la possibilità di presentare proposte emendative.

  Luigi LAZZARI (PdL) rileva che vi è una scarsa comunicazione dell'utilizzo delle risorse da parte dei Ministeri competenti. Ritiene che la Commissione dovrebbe avere un rapporto più costante con i soggetti gestori delle risorse per essere messa in condizione di conoscere preventivamente – e non solo in fase di rendiconto – il loro utilizzo.

  Raffaello VIGNALI, presidente, osserva che la sede propria per discutere l'allocazione e la destinazione delle risorse è prioritariamente quella della discussione della legge di stabilità. Aggiunge che lo strumento del sindacato ispettivo può essere particolarmente utile nel rapporto dialettico tra parlamentari e Governo per chiedere conto, in corso d'anno finanziario, delle modalità di utilizzo delle risorse destinate ai Ministeri di riferimento della Commissione.

  Anna Teresa FORMISANO (UdCpTP) fa presente che scriverà alla presidenza della Commissione per chiedere l'audizione di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze dopo la ripresa della pausa estiva. Si riserva, quindi, di presentare domani la proposta di parere.

  Raffaello VIGNALI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito del dibattito ad altra seduta.

Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici
Nuovo testo C. 4041, approvata dal Senato, ed abb.
(Parere alla II Commissione).
(Esame congiunto e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Laura FRONER (PD), relatore, sottolinea che il progetto di legge, approvato in prima lettura dal Senato lo scorso 26 Pag. 150gennaio, mira ad un riordino complessivo della disciplina in materia di condominio dettata dal codice civile.
  La necessità di una revisione del quadro normativo sul condominio negli edifici deriva dall'insufficienza della disciplina civilistica, dalla necessità di superamento del concetto di verticalità del condominio e del conseguente adeguamento alle nuove realtà edilizie (villette a schiera, supercondomini), dall'esigenza di cristallizzare normativamente gli indirizzi giurisprudenziali divenuti prevalenti in una massa enorme di contenziosi civili, che la riforma intende contribuire a ridurre in misura significativa.
  La riforma della normativa sul condominio è da numerose legislature all'esame del Parlamento; in particolare, nella XIV legislatura, la Commissione Giustizia del Senato approvò all'unanimità un testo (S. 622 e abb.-A) il cui iter fu interrotto dalla fine della legislatura e che fu ripreso nelle linee generali dal disegno di legge S. 647 della scorsa legislatura.
  Nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, la II Commissione Giustizia ha apportato numerose modifiche al testo approvato dal Senato della Repubblica.
  Passando all'illustrazione dei singoli 32 articoli dei quali si compone il testo in esame, l'articolo 1 sostituisce l'articolo 1117 del codice civile, dando una definizione più articolata della nozione di «parti comuni» dell'edificio, oggetto di proprietà comune dei proprietari delle singole unità immobiliari (piuttosto che, come nel testo vigente, dei diversi piani o porzioni di piani dell'edificio). La nuova formulazione della norma si adegua alle nuove ed estese innovazioni tecnologiche intervenute rispetto all'epoca dell'approvazione del codice civile, che hanno radicalmente trasformato il quadro dei servizi e delle utilità funzionali alle abitazioni. Sono ora esplicitamente compresi nelle parti comuni, tra gli altri, le facciate degli edifici, i parcheggi, gli impianti di condizionamento, quelli per la ricezione radio TV e per l'accesso ad ogni genere di flusso informativo, anche satellitare o via cavo.
  L'articolo 2 introduce due nuovi articoli dopo l'articolo 1117 del codice civile, con l'intento di disciplinare la materia dell'uso delle parti comuni che in questi anni ha dato luogo ad un significativo contenzioso civile. In particolare, l'articolo 1117-bis – superando la tradizionale concezione della «verticalità» del condominio – chiarisce l'ambito applicativo della disciplina sul condominio esteso a complessi immobiliari composti da unità unifamiliari nonché ai cd. supercondomini; in tal caso, tuttavia, il complesso abitativo deve però essere realizzato in modo che l'utilizzazione delle unità abitative richieda la fruizione di parti comuni come definite dall'articolo 1117.
  La disposizione precisa inoltre la non applicabilità ai condomini delle norme sulle distanze tra gli edifici, con eccezioni legate alle condizioni dei luoghi, tenuto conto dell'amenità, della comodità o di altre qualità dei beni che vi si trovano. Il successivo articolo 1117-ter detta una specifica procedura per la tutela contro eventuale attività contraria alle destinazioni d'uso da parte del singolo condomino.
  L'articolo 3 sostituisce l'articolo 1118 del codice civile, in materia di diritti dei partecipanti sulle parti comuni. La riformulazione rafforza il vincolo di solidarietà dei condomini verso i terzi. Il nuovo articolo 1118 valorizza nel calcolo del diritto di ciascun condomino sulle cose comuni la destinazione d'uso strutturale e funzionale della quota posseduta, rafforzando gli obblighi di partecipazione alle spese condominiali. L'ultimo comma della norma è dedicato alla precisazione delle condizioni, fonte di numerosi contenziosi, che rendono legittimo il distacco del singolo condomino dall'impianto centralizzato di riscaldamento o condizionamento. La disposizione approvata dal Senato poneva come limite al distacco il fatto che da esso derivino squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini, mentre le modifiche apportate alla Camera limitano la possibilità del distacco al dato che l'immobile non goda di normale erogazione di calore a causa di problemi tecnici dell'impianto e tali problemi non Pag. 151siano risolti nell'arco della stagione di riscaldamento; la disposizione prevede che il rinunziante è tenuto a concorrere esclusivamente al pagamento delle spese di manutenzione straordinaria dell'impianto e per la sua conservazione e messa a norma.
  L'articolo 4 modifica l'articolo 1119 del codice civile in materia di indivisibilità del condominio. La disposizione prevede che le parti comuni non sono soggette a divisione a meno che esse siano sottratte con delibera unanime all'uso comune, rispettandone comunque la destinazione e senza pregiudicare il valore delle unità immobiliari.
  L'articolo 5 riformula l'articolo 1120 del codice civile in materia di innovazioni che attualmente stabilisce che i condomini, con la maggioranza dei partecipanti al condominio e i 2/3 del valore dell'edificio, possono disporre tutte le innovazioni dirette al miglioramento o all'uso più comodo o al maggior rendimento delle cose comuni. La nuova disposizione prevede, da un lato, quorum meno severi sia per l'approvazione delle innovazioni in genere (maggioranza degli intervenuti all'assemblea e metà del valore dell'edificio) sia per le innovazioni di interesse «sociale»: sicurezza e salubrità degli edifici e degli impianti, abbattimento di barriere architettoniche, contenimento consumi energetici, parcheggi, installazione impianti centralizzati radiotelevisivi e telematici; dall'altro, un nuovo e più stringente iter di convocazione dell'assemblea da parte dell'amministratore (anche su richiesta di un solo condomino).
  L'articolo 6 sostituisce l'articolo 1122 del codice civile. La nuova disposizione pone alcuni limiti alle opere su parti in proprietà o uso individuale (oltre che alle variazioni della destinazione d'uso indicata nel titolo, anche se consentite dalle norme edilizie), confermando il limite del danno alle parti comuni e prevedendo i seguenti ulteriori limiti:
   danno alle parti individuali;
   diminuzione del loro godimento o valore;
   pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza e al decoro architettonico dell'edificio.

  L'amministratore deve in ogni caso essere avvisato prima dell'avvio dei lavori ai fini della relativa comunicazione in assemblea.
  L'articolo 7 della proposta aggiunge due nuovi articoli dopo l'articolo 1122. Il testo approvato dal Senato prevedeva un articolo 1122-bis con il quale veniva stabilito il divieto di realizzare o mantenere nelle parti comuni o nelle unità immobiliari di proprietà individuale impianti od opere che violassero la normativa sulla sicurezza degli edifici; la norma concedeva altresì penetranti poteri all'amministratore ai fini dell'imposizione al condomino del rispetto delle disposizioni di sicurezza. Tale articolo non è stato confermato in sede di esame presso la II Commissione della camera. L'attuale articolo 1122-bis interviene su una materia frequentemente oggetto una di contenzioso tra i più frequenti ovvero la disciplina delle installazioni di impianti autonomi per la ricezione radiotelevisiva (ad esempio, parabole) e, con una modifica della camera, degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili; l'articolo 1122-ter prevede altresì disposizioni per l'installazione di impianti di videosorveglianza, la cui deliberazione è effettuata a maggioranza di più della metà del valore dell'edificio.
  L'articolo 8 reca una novella all'articolo 1124 (che viene rubricato «Manutenzione e sostituzione delle scale e degli ascensori»): la riforma sancisce la piena equiparazione – già riconosciuta dalla giurisprudenza – tra scale ed ascensori. L'articolo 8 approvato dal Senato recava anche una modifica dell'articolo 1126 c.c. concernente la ripartizione delle spese relative alla riparazione del lastrico solare, soppressa alla Camera.
  Gli articoli 9 e 10 della proposta di legge riguardano specificatamente l'amministratore del condominio. Pag. 152
  L'articolo 9 novella l'articolo 1129 del codice civile ora nuovamente rubricato «Nomina, revoca e obblighi dell'amministratore.
  Il nuovo articolo 1229 prevede numerose novità. Tra le principali si segnalano:
   l'introduzione, in capo all'amministratore, di una serie di specifici obblighi da assolvere (in particolare, comunicazione di dati anagrafici, professionali e fiscali, obbligo di pubblicità della documentazione amministrativa condominiale, affissione nel condominio del nome, recapito e numeri telefonici dell'amministratore) a fini di trasparenza, verifica della qualifica professionale e controllo del suo operato;
   l'obbligo per l'amministratore (ma solo ove richiesto) di presentare – all'atto dell'accettazione della nomina – una polizza individuale di responsabilità civile i cui oneri sono a carico dei condomini a garanzia degli atti compiuti nell'espletamento del suo mandato; i massimali della polizza vanno adeguati in caso di lavori straordinari;
   l'apertura di un c/c bancario o postale a nome del condominio sul quale movimentare in via esclusiva le somme ricevute o erogate per conto del condominio stesso; possibilità di tracciabilità e controllo da parte del singolo condomino;
   il raddoppio (da uno a due anni) della durata in carica dell'amministratore;
   l'allargamento e tipizzazione dei gravi motivi alla base della revoca dell'incarico, anche in relazione alle novelle introdotte dalla proposta alla disciplina del condominio; tra le numerose ipotesi di revoca), si segnalano l'omissione del rendiconto di gestione per un solo anno (attualmente 2 anni), la mancata apertura del conto del condominio, l'inerzia nella riscossione forzosa delle quote condominiali, ecc.

  L'articolo 10 della proposta in esame integra la formulazione dell'articolo 1130 del codice civile, in materia di attribuzioni dell'amministratore.
  Come novità, si segnalano la «esplicita» previsione delle seguenti attribuzioni dell'amministratore:
   l'esecuzione degli adempimenti fiscali; si tratta dell'obbligo di tenuta della contabilità e di rispondere a eventuali richieste degli Uffici finanziari in relazione a dati, notizie e documenti relativi alla gestione condominiale, ex articolo 32, comma 1, n. 8-ter, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica 600/1973; di comunicare annualmente all'anagrafe tributaria l'ammontare dei beni e servizi acquistati dal condominio e i dati identificativi dei relativi fornitori, ex articolo 7, comma 9, decreto del Presidente della Repubblica n. 605 del 1973; dell'obbligo di ritenuta d'acconto Irpef sui pagamenti effettuati dal condominio nonché sui compensi professionali percepiti dallo stesso amministratore, ex articolo 23 e 25 decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973; dell'obbligo di presentazione del modello 770 che è la dichiarazione unica con la quale i sostituti di imposta denunciano all'Agenzia delle Entrate competente le somme e i valori soggetti a ritenuta alla fonte nonché i contributi previdenziali (INPS) e assicurativi (INAIL) versati nel periodo d'imposta;
   la tenuta di due registri obbligatori: il registro dell'anagrafe condominiale, contenente tutti i dati anagrafici e fiscali dei condomini, la sussistenza di eventuali diritti reali e di godimento nonché i dati catastali delle singole unità immobiliari e il registro dei verbali delle assemblee già previsto dalla normativa vigente;
   la conservazione di tutta la documentazione inerente la gestione del condominio ed i rapporti con i singoli condomini;
   la consegna al condomino che ne faccia richiesta dell'attestazione dei pagamenti degli oneri condominali e delle eventuali liti in corso;
   dopo la redazione del rendiconto annuale della gestione (nelle nuove forme di Pag. 153cui all'articolo 1130-bis), la convocazione dell'assemblea entro 180 giorni per l'approvazione.

  L'articolo 11 aggiunge al codice civile il richiamato articolo 1130-bis relativo al rendiconto condominiale. La nuova disposizione mira ad assicurare maggiore trasparenza nella gestione contabile dell'amministratore. L'articolo 1130-bis prevede ora un rendiconto condominiale annuale redatto in base a criteri di competenza e che deve contenere una serie di specifiche voci contabili indispensabili alla ricostruzione e al controllo della gestione dell'amministratore da parte di ogni condomino. In particolare, si prevedono come elementi imprescindibili del rendiconto: il registro di contabilità, il riepilogo finanziario e una nota esplicativa della gestione.
  L'assemblea – che delibera sul rendiconto a maggioranza degli intervenuti e con la maggioranza dei millesimi (ovvero con la maggioranza necessaria per la nomina e la revoca dell'amministratore) – può anche nominare a fini consultivi e di controllo contabile un revisore ovvero un consiglio di condominio (se i condomini sono più di 3 e le unità immobiliari più di 12).
  L'articolo 12 modifica l'articolo 1131 (in materia di rappresentanza del condominio da parte dell'amministratore).
  L'articolo 13 riformula l'articolo 1134 del codice civile – attualmente relativo alle «spese fatte dal condomino» e rubricato ex novo «gestione ad iniziativa individuale» – ed aggiunge un comma all'articolo 1135 in materia di attribuzioni dell'assemblea. Il primo comma del nuovo articolo 1134 del codice civile conferma, nella sostanza, il contenuto della norma vigente relativa all'esclusione del diritto al rimborso per le spese fatte dal condomino; nella nuova formulazione prevede, tuttavia, anziché il riferimento al »condomino che ha fatto spese per le cose comuni» quello, più ampio, al »condomino che ha assunto la gestione delle cose comuni». Il secondo comma dell'articolo 13 interviene sull'articolo 1135 del codice civile in materia di attribuzioni dell'assemblea condominiale. Il comma aggiunto alla disposizione consente all'assemblea di autorizzare l'amministratore a collaborare a progetti territoriali delle amministrazioni locali volti al miglioramento della qualità della vita o alla sicurezza dei residenti della zona.
  Il successivo articolo 14 introduce numerose novità in materia di deliberazioni dell'assemblea (articolo 1136 c.c), in particolare prevedendo nuove regole di costituzione ed intervenendo sulla validità delle deliberazioni.
  Il nuovo articolo 1136 in particolare abbassa i quorum costitutivi e deliberativi, in particolare prevedendo:
   la validità della costituzione dell'assemblea in prima convocazione – fermo restando i 2/3 dei millesimi – ove sia presente la maggioranza dei condomini (ovvero degli aventi diritto); attualmente servono i 2/3 dei condomini:
   le deliberazioni dell'assemblea in seconda convocazione sono valide se ottengono un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti (anziché un terzo dei partecipanti al condominio); rimane ferma la necessità che i voti favorevoli alla delibera costituiscano 1/3 dei millesimi;
   le deliberazioni sulle innovazioni previste dall'articolo 1120, primo comma (v. articolo 5 p.d.l.), sono valide se prese a maggioranza degli intervenuti e almeno la metà dei millesimi (attualmente sono necessari i 2/3 dei millesimi);
   le deliberazioni su nomina e revoca dell'amministratore, liti attive e passive, modifica delle destinazioni d'uso e sostituzione delle parti comuni, e le modificazioni delle parti comuni per l'installazione di impianti non centralizzati di ricezione radiotelevisiva (articolo 1117-ter, 1120, secondo comma, articolo 1122-ter, e 1135, secondo comma) sono adottate con maggioranza qualificata (maggioranza degli intervenuti e 2/3 dei millesimi);
   l'accertamento della regolarità della convocazione all'assemblea degli aventi diritto.

Pag. 154

  L'articolo 15 della proposta sostituisce l'articolo 1137 del codice civile, in materia di impugnazione delle deliberazioni dell'assembleari. Coerentemente con la giurisprudenza, il nuovo articolo 1137 del codice civile attribuisce la legittimazione ad impugnare le delibere assembleari, oltre che al condomino dissenziente e all'assente, anche all'astenuto. La disposizione chiarisce inoltre che il ricorso è volto all'annullamento della delibera assembleare.
  L'articolo 16 è norma di coordinamento del terzo comma dell'articolo 1138 del codice civile (sull'approvazione del regolamento di condominio) con le nuove disposizioni dell'articolo 1130 (sulle attribuzioni dell'amministratore).
  L'articolo 17 prevede una modifica all'articolo 2659 del codice civile che stabilisce – per la nota di trascrizione – che chi domanda la trascrizione di un atto tra vivi deve presentare al conservatore dei registri immobiliari, insieme con la copia del titolo, una nota in doppio originale, nella quale devono essere indicati, per i condominii, anche l'eventuale loro dominazione, ubicazione e codice fiscale.
  Gli articoli da 18 a 25 della proposta di legge novellano alcuni articoli delle disposizioni di attuazione del codice civile in tema di condominio.
  L'articolo 18 interviene sull'articolo 63 delle disposizioni di attuazione, in tema di riscossione dei contributi dai singoli condomini. In particolare, la nuova formulazione:
   specifica che per la riscossione delle somme dovute dai condomini, l'amministratore può attivare la procedura d'ingiunzione senza dover richiedere una preventiva autorizzazione all'assemblea;
   obbliga l'amministratore a comunicare ai creditori del condominio i dati dei condomini morosi (e l'eventuale ricorso a strumenti coattivi di riscossione), affinché questi possano agire in prima battuta nei loro confronti (rivolgendosi solo in un secondo momento ai condomini in regola con i pagamenti).

  L'articolo 19 interviene sull'articolo 64 delle disposizioni di attuazione, in tema di revoca dell'amministratore, per coordinarne il testo con le modifiche apportate dagli articoli 9 e 12 agli artt. 1129 e 1131 del codice civile. In particolare, la disposizione specifica che il tribunale non deve limitarsi a sentire l'amministratore, ma deve farlo in contraddittorio con il ricorrente.
  L'articolo 20 novella l'articolo 66 delle disposizioni di attuazione, in ordine alle modalità di convocazione dell'assemblea di condominio.
  L'articolo 21 della proposta di legge sostituisce l'articolo 67 delle disposizioni di attuazione, relativo alle modalità di partecipazione all'assemblea condominiale. In particolare, la disposizione apporta le seguenti modifiche alla disciplina vigente:
   prevede che il condomino che voglia farsi rappresentare all'assemblea condominiale debba conferire una delega scritta;
   esclude – se i condomini sono più di 20 – che il delegato possa rappresentare più di un quinto dei condomini o del valore proporzionale;
   esclude che la delega possa essere conferita all'amministratore di condominio.

  L'articolo 22 riscrive l'articolo 68 delle disposizioni di attuazione del codice civile in tema di tabelle millesimali, coordinandolo con la previsione dell'articolo 1118 (novellato dall'articolo 3 della proposta).
  L'articolo 23 interviene sull'articolo 69 delle disposizioni di attuazione del codice relativo alla revisione delle tabelle millesimali.
  In particolare, l'articolo:
   afferma il principio per cui la revisione delle tabelle millesimali deve essere fatta all'unanimità;
   elenca le eccezioni al suddetto principio, ovvero i due casi in presenza dei quali la revisione può essere effettuata a maggioranza (condomini che rappresentano Pag. 155almeno un terzo del valore dell'edificio). Si tratta dell'ipotesi in cui i valori millesimali siano conseguenza di un errore e dell'ipotesi di mutate condizioni dell'immobile. In particolare, la disposizione specifica che la mutazione deve comportare almeno un'alterazione di più di un quinto del valore proporzionale dell'unità immobiliare di un singolo condomino;
   prevede che l'eventuale citazione in giudizio del condominio per questioni inerenti la revisione delle tabelle debba avvenire convenendo l'amministratore. Questi dovrà dare tempestiva notizia della citazione all'assemblea dei condomini potendo, in mancanza, essere revocato e obbligato al risarcimento dei danni.

  L'articolo 24 interviene sull'articolo 70 delle disposizioni di attuazione, in tema di sanzioni pecuniarie per la violazione del regolamento di condominio. In particolare la disposizione aggiorna la sanzione attualmente prevista, portandola da 0,052 euro (pari a 100 lire) a 100 euro.
  La novella prevede inoltre una sanzione più elevata in caso di recidiva (fino a 1.000 euro).
  L'articolo 25 sostituisce l'articolo 71 delle disposizioni di attuazione, prevedendo l'istituzione, presso ogni ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio, del Repertorio dei condomini, nel quale sono annotate tutte le notizie rilevanti e che identificano il condominio (incluse le delibere di maggior rilievo, i regolamenti di condominio, i bilanci).
  L'articolo 26 introduce gli articoli 71-bis, 71-ter e 71-quater delle disposizioni di attuazione per l'attuazione del codice civile volti ad introdurre una compiuta disciplina del registro degli amministratori di condominio e dunque una sostanziale regolamentazione della professione. Si ricorda, infatti, che ad oggi non esiste un registro pubblico e che i tentativi fatti a livello regionale di regolamentazione di questa attività sono stati tutti bocciati dalla Corte costituzionale. Il testo dell'articolo 26 approvato dal Senato della Repubblica prevedeva, peraltro, una disciplina piuttosto diversa, con la previsione che il registro pubblico degli amministratori di condominio dovesse essere tenuto dalle Camere di commercio, ma soprattutto prevedendo l'obbligatorietà dell'iscrizione al registro per tutti coloro che intendessero svolgere la professione, con la definizione di una serie di sanzioni in caso di esercizio dell'attività di amministratore di condominio in assenza di iscrizione nel registro, ovvero in presenza di un'iscrizione irregolare.
  Il testo approvato dalla II Commissione della Camera dei deputati prevede invece (articolo 71-bis):
   l'istituzione del registro presso ogni Ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio;
   la facoltatività dell'iscrizione, possibile in presenza di determinati requisiti, e prevista anche per le società;
   la possibilità di iscrizione al registro anche per coloro che, pur non in possesso dei requisiti di formazione previsti, abbiano già svolto l'attività per almeno un anno;
   il riconoscimento agli iscritti di competenza specifica per l'esercizio della professione ma la previsione esplicita che l'iscrizione non costituisce requisito per l'esercizio dell'attività.

  Ai sensi del successivo articolo 71-ter, su richiesta dell'Assemblea l'amministratore è tenuto ad attivare un sito internet del condominio, prevedendo che le relative spese per l'attivazione e la gestione restino a carico dei condomini.
  L'articolo 71-quater, infine, prevede disposizioni in materia di mediazioni per controversie su liti condominiali.
  L'articolo 27 introduce l'articolo 155-bis delle disposizioni di attuazione che prevede le modalità che l'assemblea deve seguire ai fini dell'adeguamento degli impianti non centralizzati di ricezione radiotelevisiva e di produzione di energia da fonti rinnovabili già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.Pag. 156
  Gli articoli 28, 29 e 30 della proposta di legge hanno finalità di coordinamento della normativa vigente con le modifiche apportate dalla riforma alle maggioranze richieste per le deliberazioni condominiali «di interesse sociale» (cfr. articolo 1120, secondo comma, c.c.). In particolare, in tutti gli articoli, il riferimento all'articolo 1136 del codice civile è sostituito con l'articolo 1120, secondo comma del codice civile. Così facendo, il legislatore richiede una maggioranza relativa – ovvero degli intervenuti all'assemblea condominiale – purché rappresentativa di almeno un terzo del valore dell'edificio.
  L'articolo 31 definisce i contributi per le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché per le innovazioni come crediti prededucibili in caso di procedura concorsuale. Da tale specifica qualificazione deriva che in caso di fallimento del condomino e di conseguente liquidazione dell'attivo, per tali specifici crediti il condominio avrà diritto di essere soddisfatti prima degli altri creditori.
  Infine, l'articolo 32 della proposta di legge novella l'articolo 23 del codice di procedura civile in tema di individuazione del giudice competente a conoscere delle controversie tra condomini e condominio.
  Si sofferma infine a segnalare le criticità riscontrate in relazione agli articoli di maggiore rilievo per le competenze della Commissione, ovvero l'articolo 25 (istituzione del repertorio dei condomini) e l'articolo 26 (disciplina del registro degli amministratori di condominio); infatti, in relazione all'articolo 25 ritiene che il repertorio da istituire presso l'Agenzia del territorio contenga una quantità di dati di poco rilievo e comunque poco rilevanti per i terzi che ne dovrebbero acquisire conoscenza. Per quanto concerne l'articolo 26, pur apprezzando le modifiche introdotte alla Camera, ritiene opportuno valutare con attenzione la congruità di una riproposizione della regolamentazione di una professione quando la legislazione tende a muoversi nel senso della liberalizzazione.

  Alberto TORAZZI (LNP), concorda con i rilievi della collega relatrice in relazione agli articoli 25 e 26, che prevedono una pletora di adempimenti burocratici l'uno, senza peraltro effetti benefici per i cittadini, e una sorta di piccolo Albo professionale, l'altro quando le professioni dovrebbero essere al massimo liberalizzate. Propone pertanto alla relatrice di predisporre un parere che contenga quale condizione la soppressione dei citati articoli.

  Ignazio ABRIGNANI (PdL), concorda con i rilievi del collega Torazzi sull'articolo 25; in relazione all'articolo 26 riscontra oltretutto un'ambigua formulazione, in quanto il quinto comma prevede che la disciplina dettata dall'articolo 26 non costituisca requisito per l'esercizio dell'attività. Riterrebbe opportuno quindi o sopprimere il quinto comma, ovvero sopprimere l'intero articolo 26, prevedendo eventualmente la definizione di requisiti minimi per gli amministratori di condominio da introdurre nell'articolo 25.

  Raffaello VIGNALI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito del dibattito ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.45.