CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 31 luglio 2012
692.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
Pag. 101

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 31 luglio 2012. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE.

  La seduta comincia alle 15.

Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
Nuovo testo unificato C. 4662 e abb.

(Parere alla IX Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Stefano GRAZIANO (PD), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata ad esaminare, ai fini dell'espressione del parere alla Commissione Trasporti, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 4662 Valducci (PdL) ed abbinate, recante delega al Governo per la riforma del Codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente.
  Il provvedimento, che si compone di tre articoli, conferisce, all'articolo 1, comma 1, una delega al Governo per la revisione e il riordino della disciplina concernente la motorizzazione e la circolazione stradale, per rivedere e riordinare la legislazione vigente concernente la disciplina della motorizzazione e della circolazione stradale, recata dal codice della strada di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, apportandovi le modifiche necessarie in conformità ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, nonché nel rispetto dell'articolo 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, ed introducendo nel predetto codice le necessarie disposizioni di carattere transitorio.
  I commi da 2 a 4 definiscono la procedura per l'espressione del parere parlamentare sugli schemi di decreto legislativo predisposti ai sensi della delega, prevedendo un meccanismo di doppio parere, in base al quale il Governo, se non intende adeguarsi al parere espresso, ritrasmette il testo alle Camere, con le sue osservazioni Pag. 102e con le eventuali modificazioni, per il parere definitivo delle competenti Commissioni parlamentari.
  L'articolo 2 richiama, al comma 1, i criteri di essenzialità, semplicità e chiarezza, stabilendo inoltre alcuni principi generali di delega, consistenti nel riassetto delle competenze tra gli enti istituzionali e nella revisione della disciplina delle norme di comportamento e relativo sistema sanzionatorio, al fine di garantire la tutela della sicurezza stradale e l'effettività degli istituti sanzionatori.
  Il comma 2 fissa inoltre una serie di specifici princìpi e criteri direttivi, tra cui segnala, in quanto in qualche modo attinente ai profili di competenza della Commissione Finanze, la lettera p), la quale prevede il riassetto della disciplina concernente la classificazione, costruzione e tutela delle strade, delle fasce di rispetto, degli accessi e diramazioni, della pubblicità e di ogni forma di occupazione del suolo stradale.
  Gli altri principi e criteri direttivi recati dal comma consistono nella:
   a) riorganizzazione delle disposizioni del codice della strada secondo criteri di ordine e di coerenza, nonché coordinamento e armonizzazione delle stesse con le altre norme di settore nazionali, dell'Unione europea o derivanti da accordi internazionali, nonché con le norme relative alle competenze delle regioni e degli enti locali;
   b) delegificazione della disciplina riguardante le procedure e la normativa tecnica suscettibile di frequenti aggiornamenti;
   c) revisione dell'apparato sanzionatorio; revisione e semplificazione del procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie, nonché individuazione dei casi che comportano l'applicazione di misure cautelari relative ai documenti di circolazione e di guida previste dal codice della strada, in particolare con graduazione delle sanzioni in funzione della gravità, frequenza e effettiva pericolosità del comportamento, ed inasprimento delle sanzione per comportamenti particolarmente pericolosi e lesivi dell'incolumità e della sicurezza degli utenti della strada, dei bambini e degli utenti deboli;
   d) revisione del sistema dell'accertamento degli illeciti amministrativi previsti dal codice della strada, anche adeguandolo all'impiego dei nuovi strumenti di controllo a distanza, e prevedendo il pagamento immediato della sanzione pecuniaria, anche in forma elettronica, all'atto stesso della contestazione della violazione;
   e) revisione e coordinamento del sistema dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali;
   f) semplificazione delle procedure previste per il ricorso al Prefetto;
   g) riordino delle disposizioni riguardanti l'esercizio dei compiti di polizia stradale e le relative abilitazioni e potenziamento del ricorso ai servizi ausiliari di polizia stradale;
   h) ricognizione delle attività pubbliche e private contemplate nel codice della strada e nel relativo regolamento, introducendo inoltre forme efficaci e sostenibili per i controlli di legalità e regolarità dell'esercizio e idonee sanzioni in caso di violazioni;
   i) definizione delle norme di circolazione per veicoli atipici;
   l) attribuzione al Ministero della salute del compito di predisporre linee guida cogenti per garantire a livello nazionale uniformità dell'operato delle commissioni mediche locali, nell'ambito delle procedure per la verifica dei requisiti fisici per il conseguimento o il rinnovo della patente di guida;
   m) disciplina generale delle modalità di sosta dei veicoli adibiti al servizio di invalidi
   n) introduzione di disposizioni atte a favorire la diffusione e l'installazione di Pag. 103sistemi telematici ed elettronici applicati ai trasporti ai fini della sicurezza della circolazione;
   o) previsione di apposite disposizioni riguardanti la circolazione dei veicoli sulla rete autostradale nel periodo invernale, in presenza di manifestazioni atmosferiche di particolare intensità;
   q) introduzione di disposizioni volte a favorire l'installazione facoltativa sui veicoli a due ruote di sistemi di sicurezza e di frenata avanzati, atti ad evitare il bloccaggio delle ruote;
   r) attribuzione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del compito di predisporre linee guida e di indirizzo destinate alle amministrazioni locali, concernenti la progettazione e la costruzione di infrastrutture stradali e arredi urbani finalizzate anche alla sicurezza degli utilizzatori di veicoli a due ruote;
   s) semplificazione delle procedure che disciplinano le modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione.

  Il comma 3 autorizza inoltre il Governo ad emanare regolamenti di delegificazione, entro il medesimo termine e nel rispetto dei medesimi princìpi e criteri direttivi della delega, per:
   a) disciplinare i procedimenti amministrativi relativi alle caratteristiche dei veicoli eccezionali e dei trasporti in condizioni di eccezionalità;
   b) disciplinare la massa limite e la sagoma limite dei veicoli adibiti all'autotrasporto dei carichi sporgenti trasportati;
   c) aggiornare la segnaletica stradale e l'organizzazione della circolazione;
   d) disciplinare la manutenzione degli apparati destinati alle segnalazioni stradali luminose;
   e) disciplinare la classificazione, la destinazione, le caratteristiche costruttive, di equipaggiamento e di identificazione dei veicoli, nonché l'accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione, omologazione e controlli di conformità;
   f) introdurre e definire, nella classificazione dei veicoli, i veicoli a pedali adibiti al trasporto, pubblico e privato, di merci e di persone;
   g) disciplinare la classificazione e utilizzazione dei veicoli in relazione all'uso cui sono adibiti, con particolare riferimento alle macchine agricole e operatrici;
   h) disciplinare i procedimenti di ammissione, immatricolazione e cessazione della circolazione dei veicoli a motore, nonché di produzione delle targhe automobilistiche;
   i) disciplinare la patente di guida di categoria BS, prevedendo che i possessori di tale patente possano conseguire anche la patente di guida per il traino di un rimorchio di massa superiore a 750 chilogrammi;
   l) disciplinare la tutela dell'utenza debole sulle strade, prevedendo, in particolare, sistemi per la sicurezza e per la visibilità notturna dei ciclisti;
   m) disciplinare l'utilizzo di targhe sostitutive per motoveicoli in occasione di competizioni sportive.

  Il comma 4 reca la clausola di abrogazione delle norme di legge che disciplinano le materie per le quali si prevede l'emanazione dei regolamenti attuativi di cui al comma 3.
  Il comma 5 autorizza altresì il Governo ad adottare, con regolamento, ogni altra disposizione integrativa o correttiva necessaria per coordinare il regolamento di attuazione del Codice della strada di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992 con le modifiche introdotte dai decreti legislativi emanati ai sensi della delega.
  L'articolo 3, comma 1, prevede che entro tre anni dalla data di entrata in vigore della legge, il Governo possa adottare uno o più decreti legislativi integrativi Pag. 104e correttivi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi precedentemente sintetizzati.
  Il comma 2 reca la clausola di invarianza degli oneri finanziari a carico della finanza pubblica.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole con una osservazione (vedi allegato), la quale segnala l'opportunità che il riassetto, previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera p), della disciplina concernente la classificazione, costruzione e tutela delle strade, delle fasce di rispetto, degli accessi e diramazioni, della pubblicità e di ogni forma di occupazione del suolo stradale, riguarda le strade nazionali, ovvero che tale riassetto sia realizzato in accordo con le autonomie locali interessate.

  La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

  La seduta termina alle 15.10.

Pag. 105