CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 25 luglio 2012
690.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 25 luglio 2012. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE.

  La seduta comincia alle 14.10.

DL 79/2012: Misure urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini, per assicurare la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di altre strutture dell'Amministrazione dell'interno, nonché in materia di Fondo nazionale per il Servizio civile. Differimento di termine per l'esercizio di delega legislativa.
C. 5369 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla I Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Gianfranco CONTE, presidente e relatore, rileva come la Commissione sia chiamata ad esaminare entro la seduta odierna, ai fini dell'espressione del parere alla I Commissione Affari costituzionali, il disegno di legge C. 5369, approvato dal Senato, di conversione del decreto – legge n. 79 del 2012, recante misure urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini, per assicurare la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di altre strutture dell'Amministrazione dell'interno, nonché in materia di Fondo nazionale per il Servizio civile. Differimento Pag. 88di termine per l'esercizio di delega legislativa.
  Per quanto attiene al contenuto del decreto-legge, l'articolo 1, recante disposizioni in materia di armi, riguardanti sia la definizione delle categorie di armi, sia l'attività del Banco nazionale di prova verifica, è stato soppresso nel corso dell'esame presso il Senato.
  Con riferimento agli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala l'articolo 2, il quale modifica la disciplina relativa all'obbligo della comunicazione di cessione di fabbricati o di diritti ad essi relativi all'autorità di pubblica sicurezza previsto dalla legislazione antiterrorismo, intervenendo, sia pure marginalmente, anche sulla disciplina dell'imposta di registro e dell'imposta cedolare secca sui redditi da locazione.
  In particolare, il comma 1 prevede l'esonero dell'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 12 del decreto-legge n. 59 del 1978, per tutti i contratti di locazione e per i contratti di comodato di fabbricato o di porzioni di esso, soggetti all'obbligo di registrazione in termine fisso, ai sensi del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, stabilendo che la predetta registrazione assorbe e sostituisce l'obbligo di comunicazione.
  Al riguardo ricorda che la disciplina in materia di cedolare secca sui redditi dei contratti di locazione già prevedeva che gli obblighi di comunicazione previsti dal citato decreto-legge n. 59 fossero assorbiti dalla registrazione del contratto. Tuttavia, la nuova previsione recata dal comma 1 ricomprende nell'esonero dall'obbligo di comunicazione anche le locazioni ad uso abitativo effettuate nell'esecuzione dell'attività di impresa o di arti e professioni, che sono invece espressamente escluse dalla normativa sulla cedolare secca.
  Il comma 2 pone a carico dell'Agenzia delle entrate, competente per la registrazione dei contratti di affitto e di vendita degli immobili, l'obbligo di comunicare i dati di interesse per l'attività di polizia, sulla base di specifiche intese con il Ministero dell'interno.
  In particolare, l'Agenzia delle entrate dovrà individuare, nel quadro delle informazioni acquisite per la registrazione nel sistema informativo dei contratti di cui al comma 1 (ossia quelli per i quali la registrazione sostituisce la comunicazione antiterrorismo), nonché dei contratti di trasferimento aventi ad oggetto immobili o comunque diritti immobiliari, quelle rilevanti ai fini di cui all'articolo 12 del citato decreto-legge n. 59 e le trasmette, in via telematica, al Ministero dell'interno.
  Il comma 3 adegua la disciplina in materia anche per quanto attiene ai casi residui in cui la cessione dei fabbricati non comporta la registrazione del contratto (ad esempio, per i contratti di comodato di immobili conclusi in forma verbale), prevedendo, in tali fattispecie, la possibilità di assolvere l'obbligo di comunicazione della cessazione con modalità semplificate, trasmettendo i dati per via telematica. A tal fine entro 90 giorni verrà approvato un modello informatico, con decreto del Ministero dell'interno il quale ne stabilirà anche le modalità di trasmissione.
  Il comma 4 esclude l'applicazione delle disposizioni dell'articolo per le comunicazioni relative alla cessione di alloggi agli stranieri non comunitari, che continuano ad essere disciplinate dalle norme speciali previste dalla normativa vigente. In tali casi non sarà consentita la sostituzione della comunicazione di cessione di alloggio dalla sua registrazione, ma sarà possibile assolvere all'obbligo attraverso la trasmissione informatica dei dati, secondo quanto previsto dal comma 3 per i contratti non registrati.
  Il comma 5 reca alcune modifiche alla disciplina della cedolare secca sulle locazioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 23 del 2011.
  In particolare, a fini di coordinamento con le modifiche recate dal comma 1 dell'articolo in esame, viene espunto dal comma 3 del medesimo articolo 3 il periodo in base al quale la registrazione del Pag. 89contratto di locazione assorbe le comunicazioni antiterrorismo previste dal già citato articolo 12 del decreto-legge n. 59 del 1978; inoltre, attraverso una modifica al comma 6 del predetto articolo 3 del decreto legislativo n. 23, le agevolazioni relative alle comunicazioni antiterrorismo si estendono anche alle locazioni effettuate nell'esercizio di attività di impresa, le quali continuano, peraltro, ad essere escluse dalla cedolare secca. A tali locazioni si applica inoltre la sanzione amministrativa pecuniaria (dal centoventi al duecentoquaranta per cento dell'imposta dovuta) prevista nel caso di omessa richiesta di registrazione del contratto.
  Il comma 6 reca la clausola di invarianza finanziaria, disponendo che dall'attuazione dell'articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  L'articolo 2-bis novella il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto n. 773 del 1931, prevedendo l'obbligo di comunicazione al questore, e l'applicazione dei controlli di pubblica sicurezza, per la somministrazione di alcoolici presso enti collettivi e circoli privati, anche quando la somministrazione e il consumo riguardi i soli soci.
  L'articolo 2-ter introduce alcune disposizioni relative alla formazione degli allievi agenti della Polizia di Stato, prevedendo, in particolare, dal nono mese del corso al sesto, la nomina ad agenti in prova degli allievi, anticipando così la frequenza all'applicazione pratica, riformando la disciplina sulla formazione degli agenti, nonché modificando il regime di assunzione delle guardie di pubblica sicurezza ausiliarie tratte dai giovani iscritti nelle liste di leva.
  L'articolo 2-quater interviene sulla disciplina dei limiti di età per il concorso per l'accesso ai ruoli di operatori, collaboratori, periti tecnici, direttori tecnici, direttivi medici e revisori tecnici della Polizia di Stato, prevedendo altresì che il concorso per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo di commissario avvenga non solo per esami, ma anche per titoli.
  L'articolo 2-quinquies rinvia a un decreto ministeriale la determinazione dell'equipollenza di titoli, conseguiti all'esito di corsi di formazione, aggiornamento professionale, perfezionamento e specialistici del personale dei ruoli non dirigenziali e non direttivi della Polizia di Stato, con i titoli rilasciati da istituti professionali, anche ai fini dell'ammissione agli esami di maturità professionale.
  L'articolo 3 stabilisce, per l'accesso alle qualifiche di capo reparto e capo squadra dei vigili del fuoco, procedure interne semplificate, applicabili in via transitoria fino al 31 dicembre 2013, riducendo la durata dei corsi di formazione da 3 mesi a 5 settimane e prevedendo che lo svolgimento delle predette procedure avvenga mediante selezione basata esclusivamente sui titoli e superamento di un successivo corso di formazione professionale.
  L'articolo 3-bis, al comma 1, prevede che il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno assicuri il coordinamento tecnico e l'efficacia operativa sul territorio nazionale, a decorrere dal 2013, delle attività di spegnimento con la flotta aerea antincendio, avvalendosi di un'apposita sezione del centro operativo nazionale del Corpo dei vigili del fuoco, integrata dai rappresentanti delle amministrazioni che partecipano a tali attività.
  Il comma 2 stabilisce la decorrenza delle disposizioni di cui al comma 1 al 1o gennaio 2013.
  L'articolo 4, ai commi 1 e 2, minimizzano la riduzione della spesa per la retribuzione del personale volontario del corpo dei vigili del fuoco, che viene fissata in 30 milioni di euro, in luogo dei 57 milioni previsti dalla normativa vigente. Le risorse che si rendono così disponibili consentiranno l'impiego di 12.800 volontari in più nel 2012.
  Il comma 2-bis estende al personale volontario il regime di assunzione per chiamata diretta dei familiari dei vigili del fuoco deceduti o invalidi per causa di servizio. La norma introduce peraltro alcune differenze e limitazioni rispetto alla normativa generale in materia, prevedendo in primo luogo che l'applicazione di tale disciplina ai fratelli del vigile deceduto sia Pag. 90circoscritta al solo caso in cui questi siano gli unici superstiti, precisando, nell'ipotesi di invalidità permanente, che essa deve essere tale da non consentire qualsiasi attività lavorativa, e prescrivendo, sempre in caso di invalidità, che essa debba essere stata provocata per causa di servizio.
  L'articolo 4-bis, ai commi 1 e 2, dispone l'assegnazione a specifici programmi dello stato di previsione del Ministero dell'interno di somme da reperire quale corrispettivo per l'accesso ai servizi del sistema dell'Indice Nazionale delle Anagrafi, e del Sistema di Accesso e di Interscambio Anagrafico (INA – SAIA), ovvero mediante la stipula di convenzioni.
  In particolare si prevede, al comma 1, che affluiscono al Ministero dell'interno le somme derivanti dal versamento di un corrispettivo da parte degli enti interessati per l'accesso ai servizi del sistema INA – SAIA, la cui determinazione, oltre alle modalità di versamento, sono rimessi a un decreto del Ministro dell'interno; inoltre somme ulteriori saranno reperite sia attraverso la stipulazione di convenzioni per l'utilizzazione delle strutture della Scuola Superiore dell'Amministrazione dell'Interno sia per l'utilizzo degli spazi di rappresentanza delle Prefetture.
  Il comma 2 impone ai soggetti che presentano domanda di iscrizione nell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali di versare un contributo annuo pari a 25 euro per le spese sostenute dal Ministero dell'interno per le procedure telematiche per la raccolta, elaborazione e gestione dei dati richiesti agli interessati e per iniziative di formazione a distanza.
  Il comma 3 dispone che le attività antincendio svolte dal Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco negli aeroporti di aviazione generale e nelle avio superfici, ai fini del rilascio della prescritta abilitazione ai servizi antincendio, siano prestate a titolo oneroso. Tali introiti saranno riassegnati al programma «Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico», istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno nell'ambito della missione «Soccorso civile», per essere destinati al finanziamento delle spese di formazione del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
  L'articolo 4-ter proroga al 31 dicembre 2014 i termini di validità delle graduatorie relative a due procedure selettive indette per assunzioni nel Corpo dei Vigili del Fuoco, nella qualifica di vigile del fuoco.
  L'articolo 5 prevede la rassegnazione al Fondo esigenze urgenti e indifferibili e, in parte, al Fondo per il servizio civile nazionale, agli sportelli unici per l'immigrazione delle prefetture e agli uffici immigrazione delle questure, delle risorse del Fondo per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura, disponibili al termine di ogni esercizio finanziario.
  L'articolo 6 trasforma l'ente pubblico «Fondazione Gerolamo Gaslini», con sede in Genova, in fondazione con personalità giuridica di diritto privato, venendo meno, conseguentemente, le funzioni di alta vigilanza attribuite al Ministro dell'interno.
  Al riguardo ricorda che la «Fondazione Gerolamo Gaslini», ha il compito di sostenere l'Istituto «Giannina Gaslini», istituto pediatrico di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, avente anch'esso sede in Genova.
  L'articolo 6-bis apporta una modifica alla disciplina sul cosiddetto election day, ossia la concentrazione delle elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali in un'unica data, qualora si svolgano nello stesso anno, chiarendo che, per le elezioni degli organi degli enti locali sciolti per mafia, continuano ad applicarsi le disposizioni speciali previste dal testo unico degli enti locali.
  L'articolo 6-ter salvaguarda gli effetti delle deliberazioni del Consiglio dei ministri e delle dichiarazioni dello stato di emergenza determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nell'asse autostradale Corridoio V dell'autostrada A4 nella tratta Quarto d'Altino-Trieste e nel raccordo autostradale Villesse-Gorizia, nonché nel territorio dei comuni di Treviso e Vicenza.
  A tali gestioni commissariali non si applicano le modifiche introdotte all'articolo Pag. 915 della legge n. 225 del 1992 dal decreto-legge n. 59 del 2012, relative alla disciplina dello stato di emergenza e del potere di ordinanza di protezione civile, nonché l'articolo 3, comma 2, del citato decreto-legge n. 59, che regola la proroga delle gestioni commissariali in corso.
  La norma dispone che restano fermi gli effetti delle deliberazioni del Consiglio dei Ministri dell'11 luglio 2008 e del 31 luglio 2009, concernenti, rispettivamente, la dichiarazione dello stato d'emergenza determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nell'asse autostradale Corridoio V dell'autostrada A4 nella tratta Quarto d'Altino-Trieste e nel raccordo autostradale Villesse-Gorizia, nonché nel territorio dei comuni di Treviso e Vicenza.
  Per quanto riguarda il contenuto del disegno di legge di conversione, il comma 2 dell'articolo 1 differisce al 30 settembre 2012 il termine per l'esercizio della delega al Governo per la riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute, scaduto il 30 giugno 2012.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole sul provvedimento, il quale investe solo molto marginalmente gli ambiti di competenza della Commissione Finanze.

  Alberto FLUVI (PD) preannuncia il voto contrario del proprio gruppo sul provvedimento, nonché sulla proposta di parere favorevole formulata dal relatore, evidenziando come tale posizione negativa sia motivata dal fatto che il Governo ha ritenuto, durante la discussione al Senato, di inserire surrettiziamente, nell'ambito del decreto-legge in esame, l'articolo 6-ter. Al riguardo rileva come la disposizione non abbia alcuna attinenza con le materie affrontate dal decreto-legge, in quanto intende salvaguardare gli effetti delle deliberazioni del Consiglio dei ministri e delle dichiarazioni dello stato di emergenza determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nella tratta Quarto d'Altino-Trieste dell'autostrada A4, nel raccordo autostradale Villesse-Gorizia, nonché nel territorio dei comuni di Treviso e Vicenza, oltre a prevedere che alle relative gestioni commissariali non si applichino le modifiche alla disciplina sull'emergenza, previste dall'articolo 5 della legge n. 225 del 1992, nonché le previsioni di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 59 del 2012, concernenti la proroga delle predette gestioni.
  A tale proposito stigmatizza in particolare l'atteggiamento degli uffici del Ministero delle infrastrutture, che, dopo aver tentato, inutilmente, di inserire tali disposizioni nel decreto-legge n. 83 del 2012, recante misure urgenti per la crescita del Paese, nel corso dell'esame in sede referente di tale ultimo provvedimento presso le Commissioni riunite Finanze e Attività produttive, sono riusciti, inopinatamente, a far introdurre le norme appena illustrate nel corpo del decreto-legge n. 79.
  Pertanto, il gruppo del Partito democratico, contestando il metodo, prima ancora che il merito, delle decisioni del Governo, ritiene di esprimere una valutazione negativa sul provvedimento in esame.

  Ivano STRIZZOLO (PD) si associa alle considerazioni espresse dal deputato Fluvi, sottolineando inoltre, sotto il profilo contenutistico, come il predetto articolo 6-ter presenti diversi aspetti problematici, ad esempio per quanto riguarda il comma 3, il quale prevede che dall'attuazione dell'articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri, né minori entrate per la finanza pubblica, laddove, invece, le disposizioni contenute nell'articolo determineranno un onere pari a circa 150 milioni di euro, in quanto il mantenimento delle gestioni commissariali, disposto dalla norma, farà scattare un meccanismo di finanziamento previsto da una legge regionale del Friuli-Venezia Giulia.

  Antonio PEPE (PdL) dichiara il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore, esprimendo una valutazione positiva sul complesso del provvedimento, il quale reca talune disposizioni volte soprattutto a sostenere e rafforzare l'operatività del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.

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  In tale contesto, coglie l'occasione per esprimere il proprio convinto apprezzamento nei confronti del Corpo, il quale costituisce un elemento essenziale della macchina amministrativa dello Stato, e i cui componenti si sono sempre contraddistinti per professionalità, dedizione e spirito di sacrificio, come del resto testimoniato in occasione del recente sisma che ha colpito l'Emilia-Romagna, nonché in tutti gli interventi svolti dal Corpo stesso per fronteggiare calamità naturali o incendi.
  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 14.20.

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 25 luglio 2012. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE.

  La seduta comincia alle 14.20.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2010/24/UE sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte e altre misure.
Atto n. 480.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 19 giugno scorso.

  Gianfranco CONTE, presidente, informa che il Presidente della Camera, preso atto che la Conferenza Stato – regioni non esprimerà il parere sullo schema di decreto legislativo in esame, ha autorizzato la Commissione ad esprimere il parere sul provvedimento anche in mancanza della pronuncia della Conferenza stessa.

  Laura RAVETTO (PdL), relatore, formula una proposta di parere favorevole con un'osservazione (vedi allegato 1). Tale osservazione, con riferimento all'articolo 18 dello schema di decreto legislativo, il quale detta una disciplina transitoria, specificando che la previgente disciplina in materia, contenuta nel decreto legislativo n. 69 del 2003, continua ad applicarsi alle procedure di recupero e di adozione delle misure cautelari avviate anteriormente al 1o gennaio 2012, segnala l'opportunità di prevedere che, a decorrere dalla conclusione di tale periodo transitorio, sia abrogato il predetto decreto legislativo n. 69 del 2003.

  La Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Schema di decreto legislativo concernente attuazione della direttiva 2010/73/UE, recante modifica delle direttive 2003/71/CE relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e 2004/109/CE sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato.
Atto n. 497.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Ivano STRIZZOLO (PD), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata ad esaminare, ai fini dell'espressione del parere al Governo, lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2010/73/UE, la quale modifica la direttiva 2003/71/CE, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari, e la direttiva 2004/109/CE, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti valori mobiliari ammessi Pag. 93alla negoziazione in un mercato regolamentato.
  Prima di passare alla descrizione del contenuto dello schema di decreto, ricorda brevemente che la direttiva 2010/73/UE, entrata in vigore il 31 dicembre 2010, intende semplificare e migliorare la disciplina sul prospetto, per accrescere l'efficienza e la competitività internazionale delle imprese dell'Unione europea, nel rispetto della tutela degli investitori. Il prospetto, com’è noto, è un documento di pubblicità contenente dati finanziari sull'emittente e sugli strumenti finanziari che devono essere offerti al pubblico o ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato.
  In linea generale, la direttiva vieta agli Stati membri di autorizzare offerte al pubblico di strumenti finanziari senza la preventiva pubblicazione di un prospetto, salvo alcune ipotesi, legate al tipo di offerta o al tipo di strumenti finanziari offerti.
  La direttiva, nella predetta ottica di semplificazione, ha anzitutto disposto l'ampliamento delle esenzioni dall'obbligo di redazione del prospetto rispetto a quelle attualmente in vigore, anche mediante l'innalzamento delle soglie valide a tal fine. Essa ha inoltre aggiornato alle ultime novità normative le caratteristiche degli «investitori qualificati», al fine di allinearli alle definizioni contenute nella direttiva MiFID. Ulteriori deroghe alle regole generali possono essere previste sulla base di norme tecniche adottate dalla Commissione europea ed elaborate dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (AESFEM). Il prospetto deve contenere una sintesi delle informazioni sugli strumenti finanziari interessati al fine di guidare gli investitori; per effetto delle modifiche apportate dalla direttiva 2010/73/UE, tale sintesi non è obbligatoria quando il prospetto riguarda l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato di strumenti finanziari diversi dai titoli di capitale con un valore nominale di almeno 100.000 euro.
  Inoltre si prevede che la sintesi debba obbligatoriamente contenere le cosiddette «informazioni chiave» per gli investitori, che vengono ridefinite dalla direttiva 2010/73/UE come le informazioni essenziali adeguatamente strutturate che devono essere fornite agli investitori per consentire loro di comprendere la natura e i rischi connessi all'emittente, al garante e agli strumenti finanziari loro offerti o ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e di decidere quali offerte di strumenti finanziari esaminare ulteriormente.
  Per effetto delle modifiche operate dalla direttiva 2010/73/UE, le informazioni da includere nel prospetto riguardano in particolare gli strumenti finanziari (titoli di capitale o altri), i diversi tipi e le caratteristiche di offerte e di ammissioni alla negoziazione in un mercato regolamentato per strumenti finanziari diversi dai titoli di capitale, le attività e le dimensioni dell'emittente, nonché la natura pubblica dell'emittente, ove occorra.
  L'autorità competente dello Stato membro d'origine può autorizzare l'omissione dal prospetto di determinate informazioni prescritte dalla presente direttiva se contrarie all'interesse pubblico, se arrecano un grave pregiudizio all'emittente o se sono di minore importanza. Per quanto riguarda la validità dei prospetti, che è di 12 mesi, purché esso venga integrato con i supplementi eventualmente prescritti, la direttiva 2010/73/UE ha modificato la decorrenza di tale termine, anticipandola al momento dell'approvazione del prospetto (in luogo della pubblicazione). Il prospetto non può essere pubblicato finché non sia stato approvato dall'autorità competente dello Stato membro d'origine, la quale comunica all'AESFEM e, parallelamente, all'emittente, all'offerente o alla persona che chiede l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato, la sua decisione relativa all'approvazione del prospetto. Tale notifica deve avvenire normalmente entro 10 giorni lavorativi dalla presentazione della bozza di prospetto. Dopo l'approvazione, il prospetto è depositato presso l'autorità competente dello Pag. 94Stato membro d'origine ed è messo a disposizione dell'AESFEM, nonché pubblicato sulla stampa e sul web.
  Per quanto riguarda il recepimento di tale direttiva nell'ordinamento italiano, ricorda che l'articolo 7 della legge comunitaria 2010 (legge n. 271 del 2011) ha delegato il Governo ad attuare la direttiva 2010/73/UE entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge medesima, dunque entro il 17 luglio 2012, salva l'applicazione delle norme di proroga recate dall'articolo 1 della legge comunitaria 2009, ai sensi del quale i termini di esercizio della delega siano prorogati di 90 giorni, ove il termine per l'espressione del parere sugli schemi di decreto, da parte delle competenti Commissioni parlamentari, scada entro i trenta giorni ad esso precedenti, ovvero successivamente. Poiché il parere sullo schema di decreto deve essere reso entro il 25 agosto 2012; il termine per l'esercizio della delega è dunque posticipato al 15 ottobre 2012.
  In relazione ai criteri di delega, si prevede che il decreto delegato intervenga sul testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF) di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, con particolare riferimento alla disciplina degli emittenti, del prospetto e dell'ammissione a negoziazione nei mercati regolamentati, confermando il ricorso alla disciplina secondaria. In tale ambito si prevede peraltro che debbano restare invariate le competenze in materia attribuite alla CONSOB dal testo unico.
  Il decreto deve inoltre recare l'opportuno coordinamento con le norme vigenti, per ridurre gli oneri gravanti sugli emittenti senza tuttavia compromettere la tutela degli investitori e il corretto funzionamento dei mercati; è altresì prevista l'armonizzazione della disciplina delle responsabilità sull'informativa da prospetto con quanto previsto dagli altri Stati membri dell'Unione europea ai sensi della direttiva.
  Infine, le norme di attuazione della direttiva devono semplificare le procedure e ridurre i tempi di approvazione dei prospetti, differenziando l'applicazione degli obblighi informativi in base ai mercati e agli strumenti finanziari, e prevedendo altresì di escludere la pubblicazione del prospetto (o limitare gli obblighi di informativa) nei casi meno rilevanti.
  La normativa delegata deve altresì intervenire sulla disciplina delle procedure decisionali delle istituzioni competenti, nonché adeguare la disciplina dei controlli, della vigilanza e della responsabilità dei soggetti preposti, nel rispetto comunque del principio di proporzionalità e con riferimento a modelli normativi nazionali o comunitari analoghi. Le modifiche devono poter escludere la pubblicazione del prospetto o limitare gli obblighi di informativa per le ipotesi meno rilevanti, apportando le modifiche occorrenti alla disciplina delle procedure decisionali delle istituzioni competenti, provvedendo all'adeguamento della disciplina dei controlli e della vigilanza e delle forme e dei limiti della responsabilità dei soggetti preposti, comunque nel rispetto del principio di proporzionalità e anche avendo riguardo agli analoghi modelli normativi nazionali o dell'Unione europea. Inoltre, il coordinamento della disciplina vigente con quella dei titoli diffusi deve effettuarsi in modo tale che gli emittenti esteri non siano disincentivati o penalizzati nel richiedere l'ammissione sui mercati nazionali; si dovrà, infine, tenere conto dell'impatto della disciplina sui piccoli intermediari che negoziano le proprie obbligazioni sui tali mercati.
  La relazione illustrativa che accompagna lo schema in esame precisa che gli obiettivi di riduzione degli adempimenti gravanti sugli emittenti, nonché quelli di semplificazione delle procedure e una riduzione dei tempi di approvazione dei prospetti, possono essere raggiunti mediante la combinazione di interventi di tipo normativo e di tipo regolamentare; in particolare, i secondi possono essere effettuati attraverso modifiche al regolamento emittenti e al regolamento mercati emanati dalla CONSOB.
  Al riguardo rammenta che la CONSOB ha avviato un processo di modifica della regolamentazione nazionale, tenendo Pag. 95conto – oltre che degli obiettivi sopra citati – anche della necessità di procedere ad eliminare le ipotesi di goldplating, che rendono più oneroso il regime legislativo applicabile in ambito domestico rispetto a quelli vigenti in altri ordinamenti europeo.
  In particolare, la delibera CONSOB n. 18079 del 20 gennaio 2012 ha modificato il regolamento emittenti e il regolamento mercati al fine di dare attuazione alla direttiva 2010173/UE; ridurre gli oneri amministrativi ed economici che gravano sul mercato; agevolare il ricorso al mercato dei capitali da parte delle imprese, razionalizzando e semplificando il quadro regolamentare; introdurre adempimenti diversificati e opzionali, senza incidere sul livello di tutela degli investitori.
  La successiva delibera n. 18214 del 9 maggio 2012, contiene modifiche al regolamento emittenti e al regolamento mercati finalizzate a ridurre anche gli oneri informativi a carico degli emittenti; semplificare e razionalizzare le disposizioni regolamentari che prevedono, per le medesime fattispecie, obblighi di comunicazione al pubblico e di comunicazione alla CONSOB; preservare la tutela degli investitori nonché l'efficienza e la trasparenza del mercato del controllo societario e del mercato dei capitali.
  Per quanto concerne la parte della norma di delega relativa alla revisione delle procedure decisionali delle istituzioni competenti e l'adeguamento della disciplina dei controlli, della vigilanza e della responsabilità dei soggetti preposti, nel rispetto del principio di proporzionalità e con riferimento a modelli normativi nazionali o comunitari analoghi, la relazione illustrativa sottolinea la diversità di regimi vigenti in Europa, trattandosi di materia civilistica che, come tale, è lasciata alla disciplina nazionale degli Stati membri. Dato che l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati sta procedendo alla raccolta dei dati sui regimi di responsabilità vigenti negli Stati membri, con un questionario le cui risposte dovranno pervenire entro il 7 settembre 2012, il legislatore delegato si riserva di affrontare la questione con i decreti correttivi.
  In ordine alla disciplina dei titoli diffusi, rileva come le norme regolamentari della CONSOB abbiano provveduto a disciplinare la materia. Inoltre, al fine di rispettare le specificità di tali strumenti, l'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 91 del 2012, relativo all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate, ha eliminato l'equiparazione normativa, in materia di convocazione e svolgimento delle assemblee, tra soggetti che emettono strumenti finanziari diffusi e le società quotate. Di conseguenza, la relazione illustrativa precisa che le eventuali, ulteriori modifiche potranno essere apportate mediante i decreti correttivi.
  Passando al contenuto dello schema di decreto legislativo, segnala in primo luogo come l'articolo 1 dello schema sia stato oggetto di una pubblica consultazione, conclusa il 20 maggio 2012, i cui suggerimenti, secondo quanto precisato dalla relazione illustrativa, sono stati ampiamente recepiti nel testo. L'articolo, in particolare, reca modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF) di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998.
  In primo luogo, al comma 1, viene novellato l'articolo 30, comma 2, del TUF, al fine di definire le caratteristiche della cosiddetta «offerta fuori sede» specificando che essa non è tale – oltre al caso in cui è effettuata nei confronti di clienti professionali – se coinvolge varie unità giuridiche dell'articolazione di gruppo dell'emittente; in tali ipotesi, l'offerta di strumenti finanziari non necessiterà dell'interposizione di intermediari.
  Il comma 2 semplifica le procedure di approvazione del regolamento di organizzazione e gestione del mercato, consentendo di affidare tali compiti, oltre che all'assemblea ordinaria o al consiglio di sorveglianza, anche all'organo amministrativo della società di gestione, ove lo statuto della stessa società di gestione lo preveda.Pag. 96
  Il comma 3, lettera a), interviene sulle caratteristiche e il formato della nota di sintesi, la quale deve essere concisa e redatta in linguaggio non tecnico, secondo le prescrizioni della direttiva 2010/73/UE (la quale affida ad un regolamento della Commissione la determinazione dettagliata del suo contenuto).
  La lettera b) del comma 3 specifica ulteriormente la responsabilità civilistica derivante all'emittente dal contenuto della nota di sintesi, prevedendo che tale responsabilità scatti anche quando la nota non contiene le informazioni chiave per gli investitori.
  I commi 4 e 5 modificano i poteri della CONSOB in merito all'approvazione del prospetto secondo quanto previsto dalla direttiva, in particolare dotando l'Autorità di specifiche procedure organizzative e decisionali interne di approvazione del prospetto ed eliminando la possibilità di affidare alla società di gestione del mercato, mediante apposite convenzioni, compiti inerenti al controllo del prospetto stesso. Inoltre si sopprime il potere della CONSOB stessa di determinare con regolamento le caratteristiche della nota di sintesi, le quali sono ormai definite dalla normativa comunitaria.
  Il comma 6 recepisce le indicazioni comunitarie in materia di revoca dell'offerta di prodotti finanziari; a tale riguardo si stabilisce che il relativo potere potrà essere esercitato entro due giorni lavorativi dalla pubblicazione del supplemento; tuttavia, all'emittente o all'offerente è attribuita la facoltà di indicare nel supplemento del prospetto un termine più ampio entro il quale esercitare la revoca. Si specifica altresì che il potere di revoca decorre dalla data di pubblicazione del supplemento, la quale può verificarsi anche dopo la chiusura dell'offerta.
  Il comma 7 precisa che sono validi i prospetti relativi a strumenti finanziari comunitari approvati n altro Stato membro, purché siano rispettate le procedure di notifica alle Autorità di vigilanza competenti, mentre il comma 8 esclude dal novero degli investitori qualificati le persone fisiche e le piccole e medie imprese, al fine di adeguare la definizione di investitore qualificato a quella prevista della direttiva MiFID e recepita dalla CONSOB nell'allegato 3 al Regolamento intermediari.
  Il comma 9 recepisce le norme europee che consentono di avvalersi di prospetti già disponibili e ancora validi per le rivendite successive di prodotti finanziari, purché l'emittente o il responsabile del prospetto prestino il relativo assenso.
  Le modifiche apportate dal comma 10, come precisa la relazione illustrativa, intendono eliminare gli aggravi di adempimenti (cosiddetto goldplating) previsti dalle norme interne rispetto alla disciplina comunitaria: a tal fine la lettera a) sopprime gli obblighi di comunicazione in materia di prospetto posti a carico dei soggetti che controllano gli emittenti quotati nei confronti del pubblico.
  La lettera b) consente agli emittenti di ritardare la comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate anche con lo scopo di non pregiudicare i propri legittimi interessi, ancorché alle condizioni specificate dalla CONSOB e senza pregiudizio del pubblico, mentre le lettere c) e d) recano modifiche di coordinamento conseguenti alla soppressione disposta dalla lettera a).
  Il comma 11 reca ulteriori modifiche connesse con le novelle recate dal comma 10, in particolare prevedendo che l'obbligo di iscrizione nel registro delle persone che hanno acceso a informazioni privilegiati non si applichi ai soggetti in rapporto di controllo con emittenti quotati, ma solo ai soggetti controllati da questi ultimi.
  I commi 12 e 13 eliminano l'obbligo, per gli emittenti azioni quotate, di comunicare alla società partecipata e alla CONSOB l'acquisizione di una partecipazione superiore al 10 per cento in una società per azioni non quotata o in una società a responsabilità limitata, nonché i connessi vincoli di sospensione dell'esercizio del diritto di voto relativo alle azioni o quote eccedenti; al riguardo la relazione illustrativa precisa che, oltre ad avere un limitato valore informativo, tale onere rappresenta un caso di goldplating (cioè aggravio degli Pag. 97adempimenti) rispetto alla direttiva 2004/109/CE (cosiddetta direttiva transparency).
  Il comma 14 abroga il comma 2 dell'articolo 134 del TUF, il quale prevede che per le deliberazioni di aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione sulle nuove azioni sia necessaria la maggioranza prevista per le assemblee straordinarie, al fine di coordinare il medesimo testo unico con le modifiche che l'articolo 2 dello schema di decreto apporta all'articolo 2441, quinto comma, del codice civile, in materia di semplificazione delle procedure di aumento di capitale.
  Il comma 15, in linea con la direttiva transparency, consente di esentare – con regolamento della CONSOB – l'emittente dall'obbligo di pubblicazione tutte le relazioni finanziarie (non solo quella semestrale), in presenza delle specifiche condizioni previste dalla normativa.
  Il comma 16 esplicita che le società quotate hanno la facoltà di richiedere il parere sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni anche a revisori esterni rispetto a quelli incaricati della revisione periodica della società.
  Il comma 17 elimina la potestà regolamentare, attribuita alla CONSOB, di fissare condizioni specifiche affinché le offerte di acquisto e di vendita di prodotti finanziari effettuate nei sistemi multilaterali di negoziazione non siano qualificabili come «offerta al pubblico di prodotti finanziari» né come «offerta pubblica di acquisto o di scambio», stabilendo ex lege tale esclusione, già prevista per le offerte di acquisto e vendita di prodotti finanziari effettuate in mercati regolamentati. La modifica è motivata dal fatto che l'attuazione della MiFID ha reso sostanzialmente equivalenti le caratteristiche di scambio di tali sedi di negoziazione rispetto ai mercati regolamentati, ivi compresi i presidi in materia di informazione al pubblico.
  L'articolo 2 dello schema di decreto apporta modifiche all'articolo 2441 del codice civile, che disciplina l'obbligo di offrire in opzione ai soci le azioni di nuova emissione e le obbligazioni convertibili, nel caso di aumento di capitale.
  In particolare, la lettera a) interviene sul termine temporale minimo entro il quale i diritti di opzione non esercitati devono essere offerti sul mercato prima di concludere l'operazione, stabilendo, con riguardo alle società quotate, che i predetti diritti siano offerti per cinque sedute di mercato entro il mese successivo alla scadenza del termine di esercizio delle opzioni (a sua volta fissato dal secondo comma dell'articolo 2441 in trenta giorni dalla pubblicazione dell'offerta), salvo il caso in cui i diritti non esercitati siano integralmente venduti prima di tale scadenza.
  La lettera b) consente alle società quotate che, per statuto, possono deliberare un aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione nel limite del dieci per cento del capitale sociale preesistente, di attribuire il compito di rilasciare il prescritto parere di congruità sul prezzo di emissione anche a revisori esterni rispetto a quelli incaricati della revisione periodica della società.
  La lettere c) e d) semplificano i quorum per l'approvazione di aumenti di capitale nei quali il diritto di opzione è escluso o limitato, eliminando la previsione secondo cui la relativa delibera deve essere approvata da almeno la metà del capitale anche in assemblee successive alla prima; al riguardo la relazione illustrativa in merito specifica che tali modifiche rientrano nell'ambito del pacchetto di norme volte alla riduzione degli oneri a carico degli emittenti.
  L'articolo 3 modifica l'articolo 111-bis delle disposizioni per l'attuazione del codice civile, al fine di coordinare le disposizioni relative alle società che fanno ricorso al capitale di rischio di cui all'articolo 2325-bis del codice (cioè, ai sensi del primo comma del medesimo articolo 2325-bis, quelle le cui azioni sono diffuse tra il pubblico in maniera rilevante), con quelle relative agli emittenti strumenti finanziari diffusi in misura rilevante, come definiti dall'articolo 2-bis del Regolamento CONSOB n. 11971 del 1999. In particolare, ai fini della qualificazione della rilevanza Pag. 98della diffusione tra il pubblico delle azioni, si elimina il riferimento alla data del 1o gennaio 2004.
  Secondo la relazione illustrativa, la modifica è volta ad evitare il rischio che, alla luce delle modifiche al predetto Regolamento CONSOB intervenute dopo la richiamata data del 1o gennaio 2004, si creino due distinte categorie di società diffuse tra il pubblico.
  L'articolo 4 reca la clausola di invarianza finanziaria.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2), corredata di alcune premesse, le quali evidenziano alcuni aspetti segnalati nell'illustrazione dello schema di decreto.

  Gianfranco CONTE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, ritiene opportuno procedere già nella seduta odierna alla votazione della proposta di parere elaborata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

  La seduta termina alle 14.30.

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