CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 4 luglio 2012
676.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
Pag. 102

RISOLUZIONI

  Mercoledì 4 luglio 2012. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vieri Ceriani.

  La seduta comincia alle 13.

7-00916 Ventucci ed altri: Misure per la razionalizzazione dell'Amministrazione finanziaria.
(Seguito della discussione e conclusione – Approvazione di un nuovo testo).

  La Commissione prosegue la discussione della risoluzione, rinviata nella seduta del 25 giugno scorso.

  Gianfranco CONTE, presidente, ricorda che sui temi oggetto della risoluzione, la Commissione ha proceduto, nella seduta di ieri, all'audizione del Vice Ministro dell'economia e delle finanze, Vittorio Grilli.

  Cosimo VENTUCCI (PdL) riformula la sua risoluzione (vedi allegato 1), al fine di tenere conto degli elementi emersi in seno al dibattito svoltosi in occasione dell'audizione del Vice Ministro Grilli. In particolare, le integrazioni apportate all'atto di indirizzo sottolineano l'esigenza che l'organizzazione dell'Amministrazione finanziaria sia realizzata nell'ambito della riforma del sistema fiscale prevista dal disegno di legge C. 5291, recentemente assegnato alla Commissione Finanze, recante una delega al Governo in materia.

  Alberto GIORGETTI (PdL), nell'esprimere apprezzamento per il testo della risoluzione, che appare caratterizzata da grande equilibrio, individuando in maniera compiuta le connessioni tra i processi di razionalizzazione delle strutture dell'Amministrazione finanziaria e di revisione e razionalizzazione della spesa pubblica (cosiddetta spending review), ritiene opportuno rappresentare alla Commissione la propria posizione in merito a tali problematiche, anche alla luce delle considerazioni svolte dal Vice Ministro Grilli nel corso dell'audizione di ieri.
  In primo luogo, esprime stupore per le affermazioni del Vice Ministro relative all'incapacità dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di esercitare un controllo appropriato nel settore dei giochi, ricordando, a tale proposito, come l'AAMS abbia svolto in questi anni, in un settore particolarmente sensibile come quello dei giochi, un lavoro encomiabile.
  Considera incongruo, quindi, che il Vice Ministro abbia colto l'occasione dell'audizione per porre in risalto inefficienze e difficoltà che erano state più volte segnalate, anche nella sede parlamentare, in cui non si era mancato di sottolineare, peraltro, come le stesse, più che essere imputabili alla predetta Amministrazione, fossero da ricondurre a un quadro normativo inadeguato e, segnatamente, alla stratificazione di disposizioni a carattere emergenziale, cui auspica che si possa porre rimedio attraverso la definizione di un testo unico, previsto del resto dall'articolo 15 del disegno di legge C. 5291, recante delega al Governo per la riforma del sistema fiscale, che dia una sistemazione più organica a tutta la materia.
  Rileva, inoltre, come il Vice Ministro Grilli dimostri paradossalmente di non conoscere il settore, malgrado abbia ricoperto l'incarico di Direttore generale del Pag. 103Dipartimento del tesoro proprio negli anni in cui si è registrata una maggiore crescita del gettito dei giochi. Meravigliano, in particolare, le affermazioni del Vice Ministro relative all'insufficiente controllo del territorio, ove si consideri che, oltre ad avere stipulato una convenzione con la Guardia di finanza, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato aveva promosso l'istituzione di un tavolo ad hoc, alle cui riunioni partecipavano in modo continuativo tutte le forze del comparto sicurezza, proprio allo scopo di affrontare in maniera più efficiente i temi del presidio del territorio e del contrasto ai fenomeni illegali.
  Appare ancora più discutibile, nella ricostruzione offerta dal Vice Ministro, il riferimento alle pressioni esercitate sul Governo dalle lobby del settore dei giochi, che rende necessaria un'informativa più dettagliata al Parlamento, anche in considerazione del fatto che nessun concessionario dei giochi o altro operatore del settore ha espresso giudizi di merito sull'intenzione del Governo di incorporare l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato nell'Agenzia delle dogane.
  Pur senza disconoscere l'esigenza di realizzare risparmi immediati attraverso una riorganizzazione dell'Amministrazione finanziaria, considera, quindi, giusto e saggio il suggerimento di riprendere il confronto con il Governo nell'ambito dell'esame del disegno di legge delega in materia fiscale, attese le strette connessioni esistenti tra tale provvedimento e la materia della razionalizzazione delle strutture dell'Amministrazione finanziaria.
  Dichiara, inoltre, di non essere contrario, sul piano strettamente organizzativo, all'incorporazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato nell'Agenzia delle dogane, essendo, da un lato, assolutamente palesi i problemi di tipo organizzativo che l'AAMS ha dovuto affrontare in questi anni – nei quali si è fatto spesso leva, per criticare l'operato dell'Amministrazione, sull'incapacità di attuare un controllo profondo del settore dal punto di vista delle infiltrazioni della criminalità organizzata – e, dall'altro, sono perfettamente note le caratteristiche e le potenzialità dell'Agenzia delle dogane, la quale vanta le attribuzioni, le competenze e le professionalità necessarie per svolgere un'azione coordinata ed efficace rispetto ad alcuni problemi cui il Governo precedente aveva cercato di dare soluzione, come testimoniato dal lungo elenco di disposizioni riportate nel documento consegnato ieri dal Vice Ministro Grilli.
  Nell'ambito di un'azione di coordinamento forte, relativamente ai concessionari, alle reti di collegamento con l'estero e, in particolare, alla trasparenza degli assetti proprietari delle società concessionarie, la scelta di portare l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato all'interno dell'Agenzia delle dogane appare, in linea teorica, di alto profilo, ma potrebbe scontrarsi, in concreto, con una serie di problemi derivanti dalla modificazione delle strutture amministrative. Anche a tale proposito, ritiene, tuttavia, che nulla di convincente sia emerso dall'esposizione di Grilli, il quale si è sostanzialmente limitato ad affermare la necessità di un'opera di razionalizzazione generale delle agenzie fiscali.
  Sotto un profilo più squisitamente politico, invece, ritiene discutibile la scelta di mettere in discussione l'architettura delle agenzie fiscali proprio nel momento in cui si vuole potenziare l'azione di contrasto all'evasione fiscale.
  Per quanto riguarda, inoltre, il collegamento tra alcuni giochi e la rete delle tabaccherie, che ha garantito, in questi anni, 50 miliardi di euro di gettito, rileva, peraltro, come si sia verificato un calo significativo di entrate sia nel settore dei tabacchi sia in quello dei giochi, nella misura di circa un miliardo di euro rispetto a quanto preventivato.
  Appare fondamentale, quindi, in una logica di trasparenza, che i dati sostanzialmente infondati forniti dal Vice Ministro Grilli alla Commissione, siano riportati alla loro giusta dimensione e, inoltre, che si instauri un confronto serio con il Governo sugli strumenti da utilizzare per contrastare l'evasione.Pag. 104
  Rispetto alla proposta di affrontare i temi oggetto della discussione, in maniera complessiva, all'interno della delega fiscale, l'operazione proposta dal Governo, pur presentandosi come virtuosa, appare una soluzione secondaria, che non risolve tutti i problemi.
  Per quanto riguarda, in particolare, il controllo del territorio, ritiene che si debba puntare prioritariamente sugli strumenti tecnologici, proseguendo nella progressiva realizzazione di una rete che può rappresentare il miglior presidio di legalità, al di là del controllo capillare sui singoli locali di gioco, che pure è stato fatto con il censimento in materia, durante il quale è stato utilizzato anche personale della Società italiana degli autori ed editori.
  Osserva, in conclusione, come alla riorganizzazione di amministrazioni che hanno comunque prodotto risultati importanti, dando dimostrazione di efficienza, si debba procedere sulla scorta di elementi concreti e non in base ad argomentazioni che si risolvono in luoghi comuni. In particolare, poiché ogni intervento è suscettibile di orientare in un senso o in un altro i comportamenti dei fondi di investimento esteri e delle società quotate, che detengono, attualmente, il 65 per cento del mercato, equivalente a circa 7 miliardi di gettito, la materia dei giochi deve essere gestita, in particolare dal Ministero dell'economia e delle finanze, con grande attenzione e con grande senso di responsabilità, in considerazione della sua estrema delicatezza.

  Marco CAUSI (PD) ritiene che, allo stato degli atti, le proposte del Governo in materia di riorganizzazione dell'Amministrazione finanziaria siano affrettate, non essendo emersa, nel corso dell'audizione di ieri del Vice Ministro Grilli, l'esistenza di un materiale di cognizione idoneo a supportare le decisioni assunte in merito alla riorganizzazione di strutture complesse come le agenzie fiscali. Rileva, tra l'altro, come la credibilità complessiva del progetto del Governo sia inficiata da qualche elemento propagandistico, in quanto, mentre, da un lato, per dimostrare che si riducono i costi, si sopprimono due agenzie fiscali, dall'altro, si istituisce, con il decreto-legge n. 83 del 2012, l'Agenzia per l'Italia digitale.
  Nel ribadire, quindi, la volontà della propria parte politica di sostenere l'Esecutivo, il quale sta obiettivamente lavorando in condizioni difficilissime, ritiene che il riferimento, compiuto dal Vice Ministro al tempo necessario per la conversione del decreto-legge n. 87 del 2012, ove sono contenute le norme sull'accorpamento delle agenzie, possa essere interpretato come un segno della disponibilità del Governo a raccogliere e a valutare tutti quegli elementi che, come le analisi di fattibilità e di valutazione funzionale e logistica, potrebbero condurre a decisioni più ponderate.
  In tale ottica, propone di dare un taglio il più possibile metodologico alla risoluzione in discussione, impegnando il Governo ad utilizzare i sessanta giorni stabiliti per la conversione del decreto-legge n. 87 nel modo migliore, vale a dire collegando la riforma delle strutture dell'Amministrazione finanziaria all'esame del disegno di legge delega in materia fiscale.
  Suggerisce, pertanto, di riformulare il testo della risoluzione, spostando in premessa tutti i criteri e obiettivi di cui alle lettere da a) a q), e chiedendo al Governo di presentare alla Commissione e al Paese tutti i documenti analitici che possono essere utili per assumere, anche sulla base di una conoscenza più omogenea della materia da parte dei parlamentari, iniziative più ponderate in merito alla riorganizzazione dell'Amministrazione finanziaria.
  Ritiene, infatti, che l'aspetto di maggiore rilievo dell'atto di indirizzo, sotto il profilo politico e amministrativo, debba consistere proprio nell'impegno ad adottare misure sufficientemente ponderate e, di conseguenza, basate su un materiale di cognizione adeguato.

  Gianfranco CONTE, presidente, ritiene che la soluzione prospettata dal deputato Causi potrebbe essere interpretata, erroneamente, come un intervento dilatorio Pag. 105della Commissione Finanze, la quale, invece intende affrontare il tema della riorganizzazione dell'Amministrazione finanziaria, fornendo al Governo alcune indicazioni in materia.
  In tale contesto ritiene, peraltro, necessario comprendere quale rilievo politico il Governo annetta effettivamente al disegno di legge C. 5291, recentemente assegnato in sede referente alla Commissione Finanze, recante delega al Governo per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita.

  Ugo SPOSETTI (PD), pur considerando le motivazioni esposte dal Vice Ministro Grilli pienamente legittime e volte a tradurre in concreto le idee maturate dal Governo in merito ai modi migliori per contrastare l'evasione, ritiene opportuno un momento di ulteriore riflessione, anche sulla scorta delle considerazioni sviluppate dal deputato Alberto Giorgetti, il quale, avendo avuto, nella sua qualità di Sottosegretario del Governo Berlusconi, la responsabilità di seguire il settore dei giochi, dimostrando serietà, professionalità e spirito di servizio, ha potuto contribuire alla discussione odierna con argomentazioni molto puntuali, che sembrano assai più avanzate rispetto ai contenuti dell'audizione di ieri.
  Ritiene, quindi, che non sia giustificata la preoccupazione espressa dal Presidente, secondo il quale un rinvio della discussione, volto a consentire ulteriori approfondimenti della materia, potrebbe essere percepito, all'esterno, come un'operazione meramente dilatoria, anche perché il tema della riorganizzazione delle agenzie fiscali non sembra essere, in questo momento, al centro dell'attenzione dell'opinione pubblica.
  Nel riconoscere che il collega Ventucci ha raccolto in maniera intelligente le osservazioni formulate da altri deputati nel corso del dibattito, considera quindi opportuna un'ulteriore riflessione, eventualmente anche invitando il Vice Ministro Grilli a partecipare a una nuova audizione, volta ad approfondire i dati da lui forniti.
  Si associa, quindi, alla proposta di rinviare la votazione della risoluzione e di effettuare ulteriori approfondimenti, all'esito dei quali si potrebbero coniugare meglio, tra l'altro, le diverse esigenze emerse nel corso della discussione e anche nell'audizione di ieri.

  Sergio Antonio D'ANTONI (PD) ritiene che l'incontro con il Vice Ministro Grilli sia stato comunque positivo, perché ha consentito di aprire una discussione seria sul tema della riorganizzazione delle agenzie fiscali, dalla quale sono emerse valutazioni diverse, ma anche la possibilità di trovare soluzioni che permettano di conseguire gli stessi obiettivi in modo più efficiente. Non a caso, è stato proposto di ridurre il numero delle agenzie percorrendo strade diverse.
  In tale contesto, la richiesta di ulteriori approfondimenti non può in alcun modo essere ricondotta ad atteggiamenti dilatori, ma soltanto all'esigenza di procedere in maniera sufficientemente ponderata, anche per non costringere il Parlamento, com’è avvenuto di recente, ad avallare scelte non del tutto condivise, secondo un modo di procedere che imporrà di ritornare nuovamente su materie già trattate.
  Ritiene, inoltre, che la proposta più significativa formulata nel corso dell'audizione di ieri sia quella di inserire la ristrutturazione delle agenzie fiscali all'interno del progetto complessivo di riforma del fisco, contenuto nel disegno di legge delega che sarà all'esame della Commissione prossimamente, a maggior ragione ove si abbia motivo di nutrire dubbi in merito all'effettiva volontà del Governo di discutere il tema complessivo della riforma fiscale, con riferimento sia alle politiche, sia agli strumenti.
  Condivide quindi il suggerimento, formulato dal deputato Causi, di spostare nella premessa dell'atto di indirizzo i criteri e obiettivi prioritari indicati dalla risoluzione, al fine di evidenziare con chiarezza la posizione della Commissione, secondo la quale è possibile realizzare i risparmi di spesa cui si mira anche senza incorporare l'Amministrazione autonoma Pag. 106dei monopoli di Stato nell'Agenzia delle dogane e l'Agenzia del territorio in quella delle entrate.

  Maurizio LEO (PdL) osserva, innanzitutto, come siano rimaste deluse le aspettative nutrite da molti deputati prima dell'audizione del Vice Ministro Grilli, dal momento che la Commissione non ha avuto risposte chiare in merito alle istanze da essa rappresentate. Appare quindi quanto mai opportuna, in tale contesto, una pausa di riflessione in merito alla corposa rivisitazione dell'assetto organizzativo delle agenzie fiscali.
  Invita altresì a considerare come le modifiche delle strutture amministrative abbiano sempre accompagnato, in passato, interventi volti a modificare il sistema tributario.
  Condivide quindi la proposta, formulata dai deputati Causi e D'Antoni, di inserire il tema del riassetto delle agenzie fiscali all'interno del disegno di legge delega in materia fiscale, collegando la modifica della struttura organizzativa delle agenzie fiscali, com’è stato fatto in passato, con la riforma del fisco. Ribadisce, infine, come il predetto collegamento sia particolarmente importante per approfondire in maniera più compiuta la possibilità di incorporare nell'Agenzia delle entrate quella del territorio, la quale è chiamata a svolgere una delicata azione propositiva nell'ambito della rivisitazione del sistema catastale.

  Francesco BARBATO (IdV), rifacendosi alle considerazioni svolte dal deputato Alberto Giorgetti esprime sconcerto per il fatto che il Vice Ministro Grilli, nella sua audizione di ieri, abbia fornito alla Commissione dati infondati, sottolineando, in tale contesto, l'importanza del notevole lavoro svolto dalla Commissione al fine di orientare le scelte di un Esecutivo che si conferma sempre più inadeguato a far fronte alle molteplici esigenze del Paese.
  In tale contesto, prendendo anche spunto dalle considerazioni svolte dal deputato Sposetti, suggerisce l'opportunità di rinviare la votazione della risoluzione n. 7-00916 e della risoluzione, a sua firma, n. 7-00922, vertente sullo specifico aspetto della riorganizzazione dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, in modo da affinare maggiormente e rendere più efficaci tali atti di indirizzo.
  Sottolinea quindi l'apporto costruttivo da sempre fornito dal gruppo dell'Italia dei Valori alle tematiche dibattute in Commissione, in particolare per quanto riguarda il settore dei giochi pubblici, al fine di assicurare la legalità e la massima trasparenza in tale delicato comparto. Rileva quindi come, diversamente da quanto affermato dal Vice Ministro, l'AAMS abbia sviluppato forti sinergie con le forze dell'ordine e con la magistratura nello svolgimento delle attività di controllo sui giochi.
  Non ritiene, quindi, che, come paventato dal Presidente Conte, un rinvio della votazione delle risoluzioni possa gettare discredito sul lavoro che la Commissione sta svolgendo, invitando il Governo a verificare attentamente le scelte compiute, relativamente alla riorganizzazione dell'Amministrazione finanziaria, nell'ambito del decreto-legge n. 87 del 2012, recentemente presentato al Senato, al fine di fugare i numerosi dubbi e perplessità sollevati da più parti rispetto a tali decisioni. Evidenzia, infatti, come una delle principali ragioni che ostacolano gli investimenti esteri in Italia, e la ripresa dell'economia nazionale, sia rappresentata dall'incertezza del quadro normativo e dai continui ripensamenti del legislatore in molti settori cruciali dell'ordinamento.

  Gianfranco CONTE, presidente, alla luce dell'andamento del dibattito, suggerisce ai presentatori di riformulare il testo della risoluzione, nel senso di circoscrivere l'impegno al solo primo paragrafo, trasferendo invece tra le premesse le successive lettere, nelle quali attualmente si articola la parte impegnativa dell'atto di indirizzo.

  Cosimo VENTUCCI (PdL) concorda con la proposta del Presidente, procedendo, conseguentemente, a riformulare ulteriormente la sua risoluzione (vedi allegato 2).
  Condivide inoltre l'opportunità di approvare già nella seduta odierna l'atto di Pag. 107indirizzo, al fine di non vanificare l'ampia, positiva convergenza emersa in seno alla Commissione in merito a tali temi. Tale esigenza appare tanto più fondata alla luce dell'audizione del Vice Ministro Grilli, le cui affermazioni sono apparse carenti sotto il profilo cognitivo ed hanno dato l'impressione che le norme in materia di riorganizzazione dell'Amministrazione finanziaria contenute nel decreto-legge n. 87 del 2012 non siano frutto di un'autonoma elaborazione da parte del Vice Ministro, ma siano state suggerite da altri soggetti.

  La Commissione approva la risoluzione, nel testo ulteriormente riformulato dal presentatore, che assume il n. 8-00185.

7-00922 Barbato: Istituzione dell'Agenzia fiscale dei monopoli di Stato.
(Rinvio del seguito della discussione).

  La Commissione prosegue la discussione della risoluzione, rinviata nella seduta del 25 giugno scorso.

  Gianfranco CONTE, presidente, anche alla luce del dibattito svoltosi durante la discussione della risoluzione n. 7-00916, propone, concorde la Commissione, di rinviare ad altra seduta il seguito della discussione dell'atto di indirizzo.

7-00925 Antonio Pepe e Contento: Problematiche concernenti i versamenti IMU.
(Discussione e conclusione – Approvazione).

  La Commissione inizia la discussione della risoluzione.

  Antonio PEPE (PdL) illustra la propria risoluzione, rilevando come le modalità di versamento dell'IMU presentino alcune differenze rispetto alle modalità di versamento dell'ICI. Infatti, i contribuenti possono utilizzare esclusivamente il modello F24, e non più il tradizionale bollettino postale. Inoltre, è necessario, per gli immobili diversi dalla prima abitazione e relative pertinenze, sdoppiare la somma da versare in due quote di pari importo, una di spettanza statale e l'altra di spettanza del comune dove è sito l'immobile, indicando due diversi codici tributo, 3918 e 3919.
  Tali novità hanno determinato alcune difficoltà per i contribuenti, soprattutto anziani, i quali spesso hanno commesso in buona fede alcuni errori in sede di compilazione, anche in via telematica, del modello F24: in particolare, sarebbe molto frequente il caso in cui è stato utilizzato erroneamente lo stesso codice tributo per le due quote dell'IMU di spettanza erariale e comunale.
  In tal caso, appare opportuno evitare che i cittadini, già tenuti a versare somme mediamente superiori a quelle pagate in precedenza a titolo di ICI, siano chiamati ad ulteriori adempimenti per errori compiuti in piena buona fede, escludendo, in particolare, che quanti hanno utilizzato lo stesso codice tributo per le somme dovute sugli immobili diversi dalla casa di prima abitazione siano tenuti a rinnovare il versamento per la somma di spettanza dell'ente (Stato o comune) per il quale non è stato indicato il relativo codice tributo ed a chiedere contestualmente il rimborso per le maggior somme versate all'altro ente.
  Evidenzia peraltro come uno degli ostacoli principali all'instaurarsi di un rapporto più sereno e collaborativo tra fisco e contribuenti, nonché il motivo principale del malcontento dei cittadini verso gli obblighi tributari sia rappresentato, spesso, dalla complicazione e farraginosità degli adempimenti burocratici richiesti per adempiere a tali obblighi.
  In tale contesto, la risoluzione impegna il Governo ad adottare tutte le necessarie iniziative al fine di evitare ogni conseguenza negativa in danno dei contribuenti che abbiano commesso in buona fede Pag. 108errori nella compilazione del modello F24 per il versamento dell'IMU, in particolare prevedendo meccanismi automatici di correzione nel caso in cui siano stati utilizzati erroneamente i codici tributo relativi alle quote di imposta di pertinenza dello Stato e del comune ove è ubicato l'immobile ed evitando che i contribuenti interessati siano costretti a nuovi, defatiganti adempimenti.

  Il Sottosegretario Vieri CERIANI rammenta, innanzitutto, che il legislatore, in previsione dell'eventuale verificarsi dei disagi evidenziati dai presentatori della risoluzione, ha disposto, al comma 12-bis dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, che per l'anno 2012 il pagamento della prima rata dell'IMU sia effettuato senza l'applicazione di sanzioni e interessi.
  Inoltre, con la circolare n. 3/DF del 18 maggio 2012 è stato meglio specificato, al paragrafo 10.2, che nell'ambito operativo della norma possano essere ricondotte anche le ipotesi disciplinate dall'articolo 10, comma 3, della legge n. 212 del 2000, relative alla tutela dell'affidamento e della buona fede, nel caso in cui le novità recate dai criteri di calcolo e di versamento dell'IMU, per l'anno 2012, abbiano comportato errori del contribuente determinati da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria.
  Evidenzia altresì come, per quanto concerne le modalità di versamento dell'imposta, il comma 12 del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 stabilisca che, a decorrere dal 1o dicembre 2012, il versamento dell'IMU potrà essere effettuato anche tramite apposito bollettino postale.
  Esprime, infine, una valutazione favorevole sulla risoluzione.

  Manlio CONTENTO (PdL) ringrazia il Sottosegretario, ricordando come, per gli immobili diversi dalla prima abitazione e relative pertinenze, i contribuenti siano stati costretti a indicare, nel modello F24, diversi codici tributo e a sdoppiare la somma da versare in due quote di pari importo, di cui una di spettanza dello Stato e l'altra di spettanza del comune dove è ubicato l'immobile.
  Proprio questa novità ha determinato difficoltà ai contribuenti, soprattutto i più anziani, i quali in molti casi, nel compilare il predetto modello F24, hanno in buona fede utilizzato erroneamente lo stesso codice tributo per entrambe le quote di spettanza erariale e comunale.
  In tale caso, è quanto mai opportuno evitare che i cittadini incorsi in errore siano tenuti, da un lato, a rinnovare il versamento per la somma di spettanza dell'ente per il quale non è stato indicato il relativo codice tributo e, dall'altro, a chiedere il rimborso delle maggiori somme versate per errore all'altro ente.
  Ritiene quindi molto più ragionevole, in simili casi, che la stessa amministrazione che ha ricevuto entrambi i pagamenti provveda a riversare all'altra le somme in eccesso di spettanza di quest'ultima.

  Francesco BARBATO (IdV) considera positivo che la Commissione si occupi, attraverso la risoluzione in discussione, delle problematiche concernenti l'IMU, sottolineando, in tale contesto, come siano scandalosamente esenti da tale tributo gli immobili del Fondo immobili pubblici (FIP) gestito da talune banche controllate da società di costruzioni.
  Ritiene che tale esenzione, del tutto inaccettabile ed ingiustificata, fomenti l'indignazione nei confronti del Governo dei cittadini, gravemente colpiti, soprattutto nelle fasce più deboli, dall'enorme aumento della pressione fiscale.
  Ritiene quindi, che, in un momento in cui si chiedono pesanti sacrifici ai contribuenti, occorra eliminare regimi di favore che non hanno alcun fondamento.

  La Commissione approva la risoluzione.

  La seduta termina alle 13.50.

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SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 4 luglio 2012. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vieri Ceriani.

  La seduta comincia alle 13.50.

DL 63/2012: Disposizioni urgenti in materia di riordino dei contributi alle imprese editrici, nonché di vendita della stampa quotidiana e periodica e di pubblicità istituzionale.
C. 5322 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla VII Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole con condizione ed osservazioni).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Bruno CESARIO (PT), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata ad esaminare, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, ai fini del parere alla Commissione Cultura, il disegno di legge C. 5322, approvato dal Senato, di conversione del decreto-legge n. 63 del 2012, recante disposizioni urgenti in materia di riordino dei contributi alle imprese editrici, nonché di vendita della stampa quotidiana e periodica e di pubblicità istituzionale.
  Il decreto- legge, che, a seguito delle modifiche apportate dal Senato, si compone di dieci articoli, si pone, all'articolo 1, comma 1, l'obiettivo di dettare, in attesa della ridefinizione delle forme di sostegno all'editoria, una disciplina volta a razionalizzare l'uso delle risorse in questo campo, attraverso meccanismi in grado di correlare il contributo erogato agli effettivi livelli di vendita e di occupazione professionale delle imprese editoriali.
  Il comma 2 incrementa le percentuali minime di vendita necessarie per poter accedere ai contributi, che devono essere raggiunte, a decorrere dai contributi relativi al 2013, dalle imprese editrici di quotidiani e periodici editi da cooperative di giornalisti; quotidiani editi da imprese editrici la cui maggioranza del capitale è detenuta da cooperative, fondazioni o enti morali non aventi scopo di lucro; quotidiani editi in lingua francese, ladina, slovena e tedesca nelle regioni Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige. Rispetto alla vigente disciplina, che Per i soggetti indicati, si prevede che i contributi possono essere richiesti, fermi restando tutti gli altri requisiti di legge, a condizione che la testata, nazionale o locale, sia venduta, rispettivamente, nelle misure di almeno il 25 per cento o il 35 per cento delle copie distribuite, aumentando tale percentuale minima del 10 per cento per le testate nazionali e del 5 per cento per le testate locali. Inoltre si modificano i requisiti per acquisire la caratteristica di testata nazionale, la quale spetta a quelle che, oltre ad essere distribuite in almeno 3 regioni, in ciascuna regione raggiungono una percentuale di distribuzione non inferiore al 5 per cento della propria distribuzione totale.
  Il comma 3 indica le modalità di computo delle copie distribuite, stabilendo che si devono considerare quelle poste in vendita presso le edicole o presso punti di vendita non esclusivi, tramite contratti con società di distribuzione esterne, che non devono essere né controllate dall'impresa editrice richiedente il contributo né ad essa collegate, nonché quelle distribuite in abbonamento a titolo oneroso.
  Sono invece escluse le copie diffuse e vendute tramite lo strillonaggio, quelle oggetto di vendita in blocco, a prescindere, dal prezzo e dalle modalità di vendita, nonché le copie per le quali non è individuabile il prezzo di vendita.
  Il comma 4, lettera a), include fra i soggetti che possono far parte delle cooperative editrici, ai fini dell'accesso ai contributi, anche i grafici editoriali, che dunque si aggiungono a giornalisti e poligrafici, Pag. 110confermando che nella composizione della cooperativa vi deve essere prevalenza di giornalisti e che la maggioranza dei soci deve risultare dipendente della cooperativa con contratto di lavoro a tempo indeterminato, senza precisare più se si tratta o meno di un rapporto a tempo pieno. La disposizione specifica inoltre che le cooperative devono comunque essere in possesso del requisito della mutualità prevalente (cioè svolgono la loro attività prevalentemente in favore dei soci, si avvalgono prevalentemente delle prestazioni lavorative dei soci, ovvero degli apporti di beni o servizi da parte dei soci) per l'esercizio di riferimento dei contributi.
  La lettera b) del medesimo comma 4, al fine di incentivare l'occupazione giornalistica e poligrafica, include fra i requisiti delle imprese di cui al comma 2, nonché delle imprese editrici di quotidiani e periodici organi di forze politiche, la sussistenza di un numero minimo di almeno 5 dipendenti (per le editrici di quotidiani) o 3 dipendenti (per le editrici di periodici), con prevalenza di giornalisti, regolarmente assunti a tempo indeterminato.
  La lettera c) prevede che i dati concernenti la tiratura, la distribuzione e la vendita delle copie devono essere attestati da dichiarazioni sostitutive di atto notorio rese dal legale rappresentante dell'impresa e devono essere comprovati da certificazione analitica resa da una società di revisione nell'apposito albo tenuto dalla CONSOB, laddove la previsione previgente stabiliva che essi devono essere certificati da una società di revisione iscritta.
  Il comma 5, concernente le imprese di giornali quotidiani italiani editi e diffusi all'estero, dispone che l'obbligo della relazione di certificazione dei bilanci si estende anche ai dati relativi alle copie distribuite e vendute, con specificazione delle diverse tipologie di vendita: a tal fine si prevede che le autorità diplomatiche o consolari competenti acquisiscono l'intera documentazione istruttoria richiesta per la concessione del contributo e provvedono ad inoltrarla al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri.
  Il comma 6 stabilisce che la previsione di cui all'articolo 3, comma 2, lettera d), della legge n. 250 del 1990, in base alla quale le imprese, per beneficiare dei contributi, devono avere adottato con norma statutaria il divieto di distribuzione degli utili nell'esercizio di riscossione dei contributi e nei dieci esercizi successivi si applica a tutte le imprese editrici che percepiscono contributi diretti e, quindi, anche alle imprese editrici di quotidiani e periodici organi di forze politiche.
  Per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, si segnala il comma 7, ai sensi del quale le domande relative al credito di imposta, previsto dalla legislazione vigente in misura pari al 10 per cento della spesa per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate e dei libri, relativamente all'anno 2011 si intendono regolarmente pervenute se inviate mediante raccomandata postale o tramite posta certificata entro la data di scadenza prevista dal relativo bando.
  Tale la previsione appare sostanzialmente volta a superare alcune discrepanze contenute nella circolare della Presidenza del Consiglio-Dipartimento per l'editoria del 29 dicembre 2011, concernente le modalità applicative del predetto credito d'imposta, da un lato sancendo la regolarità delle domande inviate (e non anche pervenute) entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della circolare stessa nella Gazzetta Ufficiale, e, dall'altro, regolarizzando anche le domande inviate mediante «posta certificata».
  In merito alla formulazione del comma 7 segnala l'opportunità di sostituire le parole: «posta certificata» con le parole: «posta elettronica certificata».
  Il comma 7-bis, inserito nel corso dell'esame al Senato, intende facilitare l'accesso ai contributi per le cooperative di giornalisti, prevedendo che, a decorrere dai contributi relativi al 2012, i requisiti relativi ai tempi minimi di costituzione come cooperative giornalistiche e di edizione della testata non sono richiesti alle cooperative di giornalisti, qualora queste subentrino al contratto di cessione in uso Pag. 111ovvero acquistino una testata che ha avuto accesso, entro il 31 dicembre 2011, ai contributi.
  Investe gli ambiti di competenza della Commissione Finanze anche il comma 7-ter, introdotto anch'esso durante l'esame al Senato, il quale interviene sulla disciplina delle fondazioni bancarie, di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 153 del 1999, inserendo tra gli enti sovvenzionabili o finanziabili dalle fondazioni bancarie, accanto alle imprese strumentali, alle imprese sociali e alle cooperative sociali, anche le cooperative che operano nel settore dell'informazione (tra le quali rientrano le cooperative giornalistiche) e quelle che operano nei settori dello spettacolo e del tempo libero.
  L'articolo 1-bis, introdotto durante l'esame presso l'altro ramo del Parlamento, reca una nuova disciplina per la concessione dei contributi ai periodici italiani pubblicati all'estero, nonché alle pubblicazioni con periodicità almeno trimestrale edite in Italia e diffuse prevalentemente all'estero, sostituendo, a decorrere dai contributi relativi all'anno 2012, quella recata, dall'articolo 26 della legge n. 416 del 1981.
  Il comma 1 dispone che, nell'ambito delle risorse stanziate sul pertinente capitolo del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri e «nel rispetto del limite di cui all'articolo 2, comma 1» – che, tuttavia, alle medesime risorse fa riferimento –, è autorizzata, a decorrere dai contributi relativi al 2012, la corresponsione di complessivi 2 milioni di euro annui ai periodici italiani pubblicati all'estero da almeno 3 anni e alle pubblicazioni con periodicità almeno trimestrale edite in Italia e diffuse prevalentemente all'estero da almeno 3 anni, anche tramite abbonamenti a titolo oneroso per le pubblicazioni on line.
  Il comma 2 stabilisce i parametri di riferimento per la determinazione della misura dei contributi, richiamando, a tal fine, la diffusione delle pubblicazioni presso le comunità italiane all'estero, l'apporto alla diffusione della lingua e della cultura italiane, il contributo alla promozione del «sistema Italia» all'estero, la consistenza informativa dei periodici.
  Il comma 3 affida ad un decreto del Presidente della Repubblica la definizione dei criteri e delle modalità per la concessione dei contributi, prevedendo peraltro che si debba tenere in considerazione il numero di uscite annue, il numero di pagine pubblicate ed il numero di copie vendute, anche in formato digitale.
  La disposizione specifica inoltre che una parte dell'importo complessivo destinato alle categorie di cui al comma 1 è riservata alle testate che esprimono specifiche appartenenze politiche, culturali e religiose.
  Il comma 4 istituisce di una commissione incaricata di accertare la sussistenza dei requisiti di ammissione ai contributi e di deliberarne la liquidazione, definendone la composizione in termini che dovrebbero comportare, rispetto alla commissione attualmente prevista, un numero inferiore di membri.
  Si prevede, infatti, che di essa fanno parte: rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero degli affari esteri, in pari numero e rappresentanti del Consiglio generale degli italiani all'estero, della Federazione unitaria della stampa italiana all'estero, della Federazione Nazionale della stampa italiana e della Consulta nazionale delle associazioni di emigrazione.
  L'articolo 2, comma 1, ribadisce che i contributi di cui al medesimo decreto-legge spettano nei limiti delle risorse stanziate sul pertinente capitolo del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio, prevedendo che, in caso di insufficienza, si procede alla riduzione dei contributi mediante riparto proporzionale.
  Il comma 2 reca i nuovi criteri di calcolo del contributo validi, a decorrere dai contributi relativi al 2012, stabilendo innanzitutto che l'importo complessivo del contributo corrisposto a ciascuna impresa non può comunque superare quello riferito al 2010.Pag. 112
  In tale contesto il calcolo del contributo deriva dalla somma di una quota rapportata ai costi sostenuti e di una quota rapportata alle copie vendute.
  Ai sensi della lettera a) la quota rapportata ai costi consiste in una percentuale fino al 50 per cento dei costi sostenuti per: il personale dipendente (con esclusivo riferimento a giornalisti e poligrafici), fino ad un importo massimo di 120.000 euro annui per ogni giornalista assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato e di euro 50.000 per ogni poligrafico assunto con le stesse caratteristiche; l'acquisto della carta; la stampa; la distribuzione; gli abbonamenti ai notiziari delle agenzie di stampa.
  Tali costi devono essere direttamente connessi all'esercizio dell'attività editoriale per la produzione della testata per la quale vengono richiesti i contributi e i relativi pagamenti devono essere effettuati tramite strumenti di pagamento tracciabili. Inoltre i costi devono risultare dal bilancio di esercizio dell'impresa e dal relativo prospetto analitico dei costi, che deve far parte della relazione di certificazione del bilancio. In ogni caso, non sono ammessi i costi sostenuti per attività di consulenza e per l'acquisto di servizi editoriali consistenti nella predisposizione, anche parziale, di pagine del giornale.
  La disposizione prevede inoltre che l'importo complessivo della quota di contributo rapportata ai costi non può comunque superare: euro 2,5 milioni per i quotidiani nazionali; euro 1,5 milioni per i quotidiani locali e per i quotidiani in lingua francese, tedesca, ladina o slovena nelle regioni autonome Valle D'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige e i quotidiani italiani editi e diffusi all'estero; 300.000 euro per i periodici.
  Per quanto riguarda la quota del contributo correlata al numero di copie vendute, la lettera b) stabilisce che a ciascuna impresa è corrisposto un importo unitario – comunque non superiore all'effettivo prezzo di vendita di ciascuna copia – fino a: euro 0,25 per ogni copia venduta di quotidiani nazionali; euro 0,20 per ogni copia venduta di quotidiani locali; euro 0,40 per ogni copia venduta di periodici.
  L'importo complessivo della quota rapportata alle vendite non può comunque essere superiore a euro 3,5 milioni per i quotidiani, senza differenziazione tra diffusione nazionale e locale ed a 200.000 euro per i periodici.
  La disposizione specifica inoltre che con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, sono stabiliti condizioni, termini e modalità di applicazione di quanto disposto per le due quote di contributo.
  Il comma 3 specifica che per copie vendute si intendono quelle cedute a titolo oneroso presso le edicole o presso i punti vendita non esclusivi o quelle spedite in abbonamento a titolo oneroso, purché rientranti nel computo delle copie distribuite.
  Il comma 4, dopo aver evidenziato che i nuovi criteri di calcolo non si applicano ai contributi in favore di periodici editi da cooperative, fondazioni o enti morali, ovvero da società con maggioranza del capitale detenuta da cooperative, fondazioni o enti morali che non abbiano scopo di lucro, dispone che le risorse complessivamente destinabili a tali contributi sono pari al 5 per cento dell'importo stanziato per i contributi diretti alla stampa sul pertinente capitolo del bilancio del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri.
  Il comma 5 prevede la concessione di contributi alle sole agenzie di informazione radiofonica costituite in forma di cooperative di giornalisti e non più alle agenzie di stampa quotidiane costituite come cooperative giornalistiche; per tali soggetti si conferma la previsione di un contributo annuo rapportato ai costi, la cui misura percentuale, sempre pari al 30 per cento, è ora rapportata ai soli costi sostenuti per la diffusione e per il personale. In tale ambito si prevede che la misura del contributo massimo sia pari a 800.000 euro e che il bilancio (dal quale Pag. 113devono risultare i costi) deve essere certificato da una società di revisione iscritta nell'apposito albo tenuto dalla CONSOB.
  Il comma 5-bis dispone che per le imprese radiofoniche private che hanno svolto attività di informazione di interesse generale ai sensi della legge n 230 del 1990 è mantenuto il diritto all'intero contributo previsto dalla legge n. 250 del 1990 e dalla legge 278 del 1991, anche per i contributi relativi al 2010, provvedendosi in tal senso prioritariamente rispetto alle risorse finanziarie complessivamente disponibili.
  Il comma 6 prevede, per le imprese radiofoniche che risultino essere organi di partiti politici presenti in almeno un ramo del Parlamento, una riduzione dei contributi alle stesse, che passano dal 70 per cento della media dei costi risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi, inclusi gli ammortamenti, al 40 per cento dei costi; inoltre l'attuale tetto percentuale complessivo, pari all'80 per cento dei costi, è ridotto al 50 per cento.
  Per quanto riguarda i profili di interesse della Commissione Finanze, richiama il comma 7, primo periodo, il quale assoggetta l'erogazione dei contributi diretti alla stampa alla disciplina dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, contenuta nelle disposizioni in materia di riscossione delle imposte sui redditi recate dall'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973.
  Ricorda che, ai sensi di tale ultima previsione, prima di erogare contributi per somme superiori a 10.000 euro, gli enti competenti dovranno verificare eventuali inadempienze, da parte del beneficiario, rispetto all'obbligo di versamento derivante da cartelle di pagamento, per un ammontare complessivo pari al predetto importo; in caso di riscontro positivo, non si dovrà procedere al pagamento, salvo che per le somme eccedenti l'ammontare del debito d'imposta inadempiuto.
  Il secondo e terzo periodo del comma 7 prevedono, inoltre, che il termine per la conclusione del procedimento relativo all'erogazione dei contributi scade il 31 marzo dell'anno successivo a quello di presentazione delle relative domande e che, a tale data, il provvedimento deve essere adottato comunque, sulla base delle risultanze istruttorie acquisite, ferma restando la ripetizione delle somme indebitamente percepite.
  Il comma 8 dispone che ai componenti della Commissione tecnica consultiva rappresentativa delle categorie operanti nel settore della stampa e dell'editoria, di cui all'articolo 54 della legge n. 416 del 1981 (che esprime pareri sull'accertamento della diffusione delle testate e dei requisiti di ammissione ai contributi), si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di conflitto di interessi di cui alla legge n. 215 del 2004.
  L'articolo 3 reca misure volte a favorire il passaggio all'editoria digitale, anche attraverso l'introduzione di una nuova tipologia di contributo, nonché disposizioni inerenti i ricavi connessi alla pubblicità sul web e su altre piattaforme digitali.
  Il comma 1 riferendosi a tutte le tipologie di imprese editrici, che abbiano percepito i contributi per l'anno 2011 – dunque, imprese già esistenti in quell'anno – dispone che esse «possono continuare a percepire i contributi qualora la testata sia pubblicata, anche non unicamente, in formato digitale». La disposizione stabilisce, inoltre, che la testata digitale deve comunque essere accessibile on line, anche a titolo non oneroso, e deve garantire «un'informazione quotidiana composta da informazione autoprodotta» per almeno dieci articoli al giorno con un aggiornamento pari ad almeno 240 giorni per i quotidiani, 45 per i settimanali e i plurisettimanali, 18 uscite per i quindicinali e 9 per i mensili.
  Il comma 2, sempre al fine di favorire l'ampliamento e la diversificazione delle politiche editoriali delle imprese, consente «la riduzione di periodicità», consentendo inoltre, per le testate in formato digitale, di prescinde dai requisiti di accesso ai contributi (concernenti la vendita di copie delle testate), di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge. La disposizione reca altresì alcune norme di semplificazione.Pag. 114
  Il comma 3 quantifica la misura del contributo cui hanno diritto le imprese per la pubblicazione della testata in formato digitale in una prima quota rapportata ai costi sostenuti e in una seconda quota calcolata in base al numero di copie digitali vendute in abbonamento; per i primi due anni, la prima quota è pari al 70 percento dei costi, mentre per ogni copia venduta in abbonamento sono corrisposti 0,10 euro (con il limite che tale importo non può essere comunque superiore all'effettivo prezzo di vendita di ogni copia digitale).
  Il comma 4 reca la definizione di «testata in formato digitale» valida a decorrere dai contributi relativi al 2013, disponendo che, fermi restando i requisiti previsti dal comma 1, si intenderanno tali le testate che siano migrate a un sistema digitale di gestione dei contenuti unico e siano dotate di:
   un sistema di gestione di spazi pubblicitari digitali, anche attraverso soggetti concessionari di spazi pubblicitari digitali;
   un sistema che consenta l'inserimento di commenti da parte del pubblico, con facoltà di prevede registrazione e moderazione;
   un sistema di distribuzione di contenuti attraverso dispositivi mobili.

  Inoltre, nel caso in cui la pubblicazione sia fruibile, in tutto o in parte, a titolo oneroso, le testate devono anche disporre di un sistema di pubblicazione che consenta la gestione di abbonamenti e di contenuti a pagamento, nonché di una piattaforma che consenta l'integrazione con sistemi di pagamento digitali.
  Il comma 5 prevede che, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, con DPCM di natura non regolamentare, aggiornato periodicamente, sono specificate le tipologie dei costi ammissibili per la pubblicazione in formato digitale, ai fini dell'applicazione di quanto disposto dal comma 3.
  Il comma 5-bis inserisce fra i ricavi complessivi del sistema integrato delle comunicazioni (ai fini del calcolo del limite massimo del 20 per cento dei ricavi complessivi del sistema integrato delle comunicazioni cui è vincolato ciascun soggetto tenuto all'iscrizione nel Registro degli operatori di comunicazione – ROC) quelli derivanti da pubblicità on line e sulle diverse piattaforme, anche in forma diretta, incluse le risorse raccolte da motori di ricerca e da piattaforme sociali e di condivisione.
  In tale ambito il comma 5-ter include fra i soggetti tenuti ad iscriversi nel ROC anche le imprese concessionarie di pubblicità sul web e su altre piattaforme digitali fisse o mobili.
  L'articolo 3-bis, dispone, per le testate periodiche di piccole dimensioni realizzate unicamente su supporto informatico e diffuse unicamente per via telematica, ovvero on line, la possibilità di esonero dall'applicazione di alcune previsioni legislative.
  Il comma 1 stabilisce che per usufruire di tale possibilità è necessario che le imprese in questione non abbiano fatto domanda di accesso ai contributi o ad altre agevolazioni pubbliche e conseguano ricavi annui da attività editoriali non superiori a 100.000 euro. Le testate periodiche in possesso di tali requisiti sono esentate: dall'obbligo di registrazione presso il tribunale; dall'obbligo di iscrizione al ROC; dagli obblighi stabiliti dall'articolo 1 della legge n. 416 del 1981, in materia di titolarità delle imprese editrici.
  In tale contesto il comma 2 stabilisce che si intendono quali ricavi annui da attività editoriale, ai fini del comma 1, quelli derivanti da abbonamenti e vendite da pubblicità e sponsorizzazioni, da contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati.
  L'articolo 4, comma 1, dispone l'obbligatorietà, a decorrere dal 1o gennaio 2013, della tracciabilità delle vendite e delle rese di quotidiani e periodici, attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e telematici basati sulla lettura del codice a barre, anche al fine di assicurare una adeguata certificazione delle copie distribuite e vendute, Pag. 115nonché quello di agevolare la diffusione della moneta elettronica. La disposizione precisa che la gestione degli strumenti informatici e della rete telematica è svolta, in maniera condivisa, con la partecipazione di tutti i componenti della filiera distributiva (editori, distributori e rivenditori), i quali stabiliscono di comune accordo lo sviluppo della rete, la gestione dei dati e i costi di collegamento.
  In tale ambito, per quanto riguarda i profili di competenza della Commissione Finanze, segnala i periodi dal terzo al settimo del comma, i quali prevedono, per il 2012, al fine di sostenere l'adeguamento tecnologico degli operatori del settore della distribuzione della stampa, un credito di imposta, per un importo non superiore ai risparmi accertati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del sottosegretario delegato, ai sensi del comma 3 dello stesso articolo 4 e, comunque, fino ad un limite massimo di 10 milioni di euro.
  Il predetto credito di imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta per il quale è concesso; non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini IRAP; è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997; non rileva ai fini della determinazione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi, di cui all'articolo 61 del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, né rispetto ai criteri di inerenza per la deducibilità delle spese, di cui all'articolo 109, comma 5, del medesimo TUIR (ai sensi del quale le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale, sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito).
  A tal fine si demanda si demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione delle condizioni, termini e modalità di attuazione dell'agevolazione, anche con riguardo alla fruizione del credito di imposta al fine del rispetto del limite complessivo di spesa e del relativo monitoraggio.
  In merito alla formulazione delle disposizioni concernenti il credito d'imposta, rileva come esse non individuino gli elementi essenziali, soggettivi ed oggettivi, per il riconoscimento di tale beneficio, né la misura dello stesso credito, limitandosi a rinviare ad un atto di natura secondaria. In particolare segnala come la norma non identifichi in modo del tutto incontrovertibile i destinatari dell'agevolazione, in quanto si indica solo che essa è finalizzata a sostenere l'adeguamento tecnologico degli operatori, che dovrebbero essere «i componenti della filiera distributiva, editori, distributori e rivenditori», richiamati dal secondo periodo del comma 1.
  Il comma 3, al fine di risolvere il contenzioso instauratosi relativamente alle agevolazioni postali per la spedizione di prodotti editoriali, individua precisamente il criterio per determinare il rimborso spettante a Poste Italiane SpA nel periodo intercorrente tra il 1o gennaio 2010 e il 31 marzo 2010, identificando la «convenzione più favorevole», applicabile a tali prodotti, con le tariffe stabilite, per l'anno 2012, dal decreto ministeriale 21 ottobre 2010, per gli invii non omologati destinati alle aree extraurbane. Resta invece ferma l'applicazione delle tariffe piene ai fini della liquidazione dei rimborsi in favore della società Poste Italiane SpA, per il periodo compreso tra il 14 agosto ed il 31 dicembre 2009.
  In tale contesto la norma prevede che dall'applicazione di tale previsione devono derivare risparmi per almeno 10 milioni di euro, destinati ad integrare le risorse del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri per la concessione del già illustrato credito di imposta di cui al comma 1, nonché per le ulteriori politiche di sostegno e sviluppo del settore editoriale. I risparmi dovranno essere accertati con Pag. 116apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero del Sottosegretario delegato.
  Conseguentemente, si riduce l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10-sexies, comma 2, del decreto-legge n. 194 del 2009, relativa al rimborso delle agevolazioni tariffarie postali del settore dell'editoria.
  Il comma 4 prevede la facoltà, per i rivenditori di quotidiani e periodici, di svolgere attività connesse all'erogazione di servizi da parte delle pubbliche amministrazioni, mediante l'utilizzo di una rete telematica e per il tramite di un idoneo sistema informatico. In tale ambito il comma 5 specifica che il sistema informatico di cui al comma 4 deve assicurare la connessione in tempo reale con gli archivi delle Pubbliche amministrazioni, essere operativo su tutto il territorio nazionale e garantire la sicurezza ed integrità dei dati trasmessi.
  L'articolo 5, comma 1, dispone che il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri fornisca annualmente criteri e indicazioni di riferimento per rendere più efficiente la spesa per l'acquisto di spazi sui mezzi di comunicazione di massa relativi alle suddette campagne e ai suddetti soggetti. Tali criteri devono essere formulati sulla base della rilevazione dei prezzi di acquisto effettuata dallo stesso Dipartimento, tenuto conto delle informazioni e dei dati forniti dalle amministrazioni.
  Ai sensi del comma 2, le amministrazioni centrali dello Stato, nell'acquisto degli spazi, devono rispettare i criteri forniti dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria, nonché le condizioni economiche previste dagli accordi quadro di cui all'articolo 11 della legge n. 150 del 2000 (stipulati dal medesimo Dipartimento con i concessionari di spazi pubblicitari, nei quali sono definiti i criteri di massima delle inserzioni radiofoniche, televisive o sulla stampa, nonché le relative tariffe). La disposizione specifica che, in considerazione dell'interesse pubblico alla più ampia trasmissione ai cittadini delle informazioni di carattere istituzionale, le concessionarie di pubblicità devono applicare alla Presidenza del Consiglio la tariffa basata sul costo unitario più basso applicato sul mercato al momento della stipula dell'accordo quadro, che viene rinnovato annualmente.
  L'articolo 5-bis consente l'applicazione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di un regime agevolativo per le spedizioni postali di stampe promozionali da parte di soggetti operanti nel terzo settore richiamati dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 353 del 2003 (ONLUS, associazioni di volontariato, associazioni non governative di cooperazione allo sviluppo, associazioni di promozione sociale, fondazioni con scopi religiosi, enti ecclesiastici, associazioni di tutela ambientale e di ricerca oncologica in possesso di determinati requisiti, associazioni dei profughi sloveni, istriani e dalmati), e da parte delle associazioni d'arma e combattentistiche. La norma prevede, inoltre, la non applicazione del rimborso a Poste italiane Spa della differenza tra la tariffa agevolata e la tariffa ordinaria, previsto in via generale per tutto il sistema delle agevolazioni tariffarie nei prodotti editoriali.
  L'articolo 6 reca le abrogazioni di disposizioni superate dalla normativa contenuta nel decreto-legge.
  In particolare, la lettera a), in connessione con le previsioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge, abroga, a decorrere dal 1o gennaio 2013, l'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 2010, relativi alle condizioni per l'accesso ai contributi.
  La lettera b), in connessione con la previsione di cui all'articolo 1, comma 4, lettera b), del decreto-legge, abroga l'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 2010.
  La lettera c), in connessione con le modifiche apportate dagli articoli 1 e 2 del decreto-legge in materia di requisiti per l'acceso ai benefici e di quantificazione dei contributi, abroga l'articolo 3, comma 2, lettera c), e comma 3, lettera a), della legge n. 250 del 1990.Pag. 117
  La lettera d), in connessione con la previsione di cui all'articolo 1, comma 4, lettera a), del decreto-legge, dispone l'abrogazione dell'articolo 1, comma 458, della legge n. 266 del 2005, il quale ha stabilito che le cooperative editrici, per accedere alle provvidenze, devono essere composte esclusivamente da giornalisti professionisti, pubblicisti o poligrafici.
  Le lettere d-bis), d-ter), e d-quater), dispongono, in connessione con l'articolo 1-bis, l'abrogazione degli articoli 26 e 45 della legge n. 416 del 1981, dell'articolo 3, comma 1, della legge n. 62 del 2001, e del decreto del Presidente della Repubblica n. 48 del 1983.
  L'articolo 7 regola l'entrata in vigore del decreto-legge.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole con condizione ed osservazioni (vedi allegato 3), nella quale si segnalano alcune problematiche, evidenziate nel corso della sua illustrazione, concernenti la formulazione dell'articolo 4, comma 1, periodi dal terzo al settimo, dell'articolo 1, comma 7, e dell'articolo 2, comma 2.

  La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

DL 74/2012: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012.
C. 5263 Governo.

(Parere alla VIII Commissione).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 28 giugno scorso.

  Gianfranco CONTE, presidente, ricorda che il relatore, Marchignoli, nella precedente seduta di esame, aveva già illustrato il contenuto del provvedimento.
  Segnala inoltre come, a causa dell'elevato numero di proposte emendative presentate presso la Commissione Ambiente, quest'ultima non ha ancora potuto trasmettere alle Commissioni competenti in sede consultiva il testo del provvedimento, come modificato nel corso dell'esame in sede referente. In tale contesto rileva come la Commissione debba decidere se esprimere il parere sul testo originario del decreto-legge, ovvero attendere la conclusione dell'esame in sede referente, fermo restando, comunque, che l'esame in sede consultiva dovrà concludersi entro questa settimana.

  Massimo MARCHIGNOLI (PD), relatore, con riferimento alla questione posta dal Presidente Conte, ritiene, alla luce dell'andamento dell'esame in sede referente, che sia preferibile esprimere già nella seduta odierna il parere sul provvedimento.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 4), nella quale si segnala, in premessa, l'esigenza che la Commissione di merito apporti al decreto-legge le modificazioni ed integrazioni concordate con i Presidenti delle regioni colpite dal terremoto.

  La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

  La seduta termina alle 14.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

  Mercoledì 4 luglio 2012. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vieri Ceriani.

  La seduta comincia alle 14.

  Gianfranco CONTE, presidente, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso Pag. 118l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.
  Avverte che l'interrogazione n. 5-07251 Fugatti è stata sottoscritta anche dal deputato Forcolin.

5-07247 Leo: Chiarimenti circa il soggetto obbligato agli obblighi di versamento dell'IMU relativamente agli immobili oggetto di sequestro giudiziario.

  Maurizio LEO (PdL) rinuncia ad illustrare la propria interrogazione.

  Il Sottosegretario Vieri CERIANI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 5).

  Maurizio LEO (PdL) si dichiara soddisfatto della risposta fornita dal Sottosegretario.

5-07248 Cesario: Ripristino del regime di integrale deducibilità dalle imposte sui redditi per le piccole e medie imprese che gestiscono reti ed impianti per la fornitura di energia, acqua e teleriscaldamento o impianti per lo smaltimento e la depurazione.

  Bruno CESARIO (PT) rinuncia ad illustrare la propria interrogazione.

  Il Sottosegretario Vieri CERIANI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 6).

  Bruno CESARIO (PT) rileva come la risposta del Sottosegretario non contenga alcuna indicazione circa le iniziative che il Governo intende assumere per risolvere la problematica affrontata dall'atto di sindacato ispettivo.
  Evidenzia, in particolare, come le piccole e medie imprese che costruiscono gestiscono reti e impianti per la fornitura di acqua, energia e teleriscaldamento, nonché impianti per lo smaltimento e la depurazione siano state penalizzate dal decreto-legge n. 1 del 2012, che ha riservato alle sole utility pubbliche il beneficio della integrale deducibilità degli interessi passivi di cui al all'articolo 96, comma 5, del TUIR.
  Nel segnalare, quindi, come nel settore siano occupati circa venticinquemila dipendenti, ribadisce la necessità di ripristinare il previgente regime di integrale deducibilità degli interessi passivi, al fine di evitare che le predette imprese, le quali si trovano già in una situazione di difficoltà, siano costrette ad affrontare la concorrenza in condizioni di inferiorità rispetto alle utility pubbliche.

5-07249 Lo Monte e Zeller: Applicazione del nuovo limite di detraibilità delle spese per interventi di ristrutturazione edilizia previsto dall'articolo 11 del decreto-legge n. 83 del 2012 agli interventi già in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge.

  Karl ZELLER (Misto-Min.ling.) rinuncia a illustrare l'interrogazione, di cui è cofirmatario.

  Il Sottosegretario Vieri CERIANI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 7).

  Karl ZELLER (Misto-Min.ling.) si dichiara soddisfatto della risposta.

  Gianfranco CONTE, presidente, prendendo spunto dalla tematica oggetto dell'interrogazione, ritiene che sia necessario risolvere, eventualmente nel corso dell'esame del disegno di legge C. 5312 di conversione del decreto-legge n. 83 del 2012, recante misure urgenti per la crescita del Paese, anche la situazione di quanti abbiano già usufruito, in passato, della detrazione per le spese di ristrutturazione, chiarendo in particolare se tali soggetti possano fruire del meccanismo agevolativo fino al nuovo limite di 96.000 euro introdotto dal predetto decreto-legge n. 83.

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5-07250 Fluvi e Vico: Regolarità delle condizioni economiche della convenzione per la riscossione dei tributi locali tra il Comune di Maruggio e la società SOGET Spa.

  Ludovico VICO (PD) rinuncia a illustrare l'interrogazione, di cui è cofirmatario.

  Il Sottosegretario Vieri CERIANI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 8).

  Ludovico VICO (PD), nell'esprimere il dubbio che il Governo non abbia pienamente compreso il contenuto dell'interrogazione, si dichiara disponibile a riformularla, presentando un ulteriore atto di sindacato ispettivo in materia.

  Il Sottosegretario Vieri CERIANI, ad integrazione della risposta fornita, sottolinea come, qualora non vengano specificati quali siano i servizi aggiuntivi previsti nella convenzione tra il Comune di Maruggio e la SOGET, il Governo non sia in grado di fornire una valutazione circa la congruità delle condizioni economiche della convenzione stessa.

5-07251 Fugatti: Contenuto delle lettere inviate dall'Agenzia delle entrate ai contribuenti relativamente alla congruità delle spese sostenute rispetto al reddito dichiarato.

  Gianluca FORCOLIN (LNP) rinuncia a illustrare l'interrogazione, di cui è cofirmatario.

  Il Sottosegretario Vieri CERIANI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 9).

  Gianluca FORCOLIN (LNP) rileva come ai casi indicati dal Sottosegretario nella risposta – relativi al contribuente che si ritiene congruo e, di conseguenza, non fornisce alcuna giustificazione all'Agenzia delle entrate per le incongruenze riscontrate, ovvero, al contribuente che, non avendo dichiarato, parzialmente o totalmente, una componente reddituale, si avvale dell'istituto del ravvedimento operoso – si aggiunga quello dell'invio di comunicazioni recanti indicazione sbagliate, che costringono i contribuenti a rivolgersi a professionisti o a centri di assistenza fiscale e a sostenere le relative spese.
  A tale riguardo, sottolinea come sia necessaria una maggiore oculatezza e attenzione da parte dell'Agenzia delle entrate nella formazione e nell'invio delle comunicazioni ai contribuenti, soprattutto in un momento di grave crisi economica, stigmatizzando il fatto che tali comunicazioni siano pervenute anche ai contribuenti emiliani, veneti e lombardi colpiti dagli eventi sismici dello scorso mese di maggio.

5-07252 Barbato: Orientamenti del Governo circa la revisione del sistema sanzionatorio in materia tributaria con particolare riferimento all'abuso del diritto e all'elusione fiscale.

  Francesco BARBATO (IdV) rinuncia a illustrare la propria interrogazione.

  Il Sottosegretario Vieri CERIANI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 10).

  Francesco BARBATO (IdV) sottolinea come l'obiettivo della sua interrogazione sia quello di indicare l'orientamento che il Governo dovrebbe tenere, nell'ambito della prossima discussione parlamentare sul disegno di legge C. 5291, recante delega per la riforma del sistema fiscale, per quanto riguarda la revisione del sistema sanzionatorio in materia tributaria.
  Rileva, infatti, i preoccupanti ondeggiamenti dell'Esecutivo rispetto a tale, delicatissima tematica, che lo aveva indotto, secondo le notizie ampiamente riportate dalla stampa, a prevedere, nella versione originaria del predetto disegno di legge, una sostanziale depenalizzazione dei reati tributari nelle ipotesi di abuso del diritto e elusione fiscale. Considera pertanto particolarmente ambiguo l'atteggiamento del Pag. 120Governo, che teme possa essere volto a salvaguardare alcuni esponenti del mondo bancario, tra i quali, segnatamente, il Ministro dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti Passera coinvolto in indagini penali per reati tributari nella sua precedente funzione di amministratore delegato del Gruppo Banca Intesa.
  A tale proposito sottolinea come il gruppo dell'Italia dei Valori, dopo essersi battuto con forza contro ogni ipotesi di norma ad personam in favore del precedente Presidente del Consiglio, intenda mantenere un orientamento altrettanto rigoroso, in tutti i casi in cui si intendano introdurre norme volte a salvaguardare interessi personali.
  Sottolinea pertanto, come dato politico fondamentale, l'esigenza di superare la situazione, vergognosa, in cui versa un importante Ministro della Repubblica, coinvolto in un'indagine giudiziaria per frode fiscale, considerando inaccettabile che il dottor Passera continui a rivestire la sua attuale carica. Ritiene, quindi, che il Governo debba dare una risposta forte e chiara ad un problema che coinvolge direttamente l'etica pubblica.

  Gianfranco CONTE, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata all'ordine del giorno.

  La seduta termina alle 14.15.

AVVERTENZA

  Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

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