CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 11 aprile 2012
636.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
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ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 11 aprile 2012. - Presidenza del presidente Gianfranco CONTE.

La seduta comincia alle 15.

Schema di decreto ministeriale per l'individuazione delle manifestazioni da abbinare alle lotterie nazionali da effettuare nell'anno 2012.
Atto n. 458.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame dello Schema di decreto ministeriale.

Renzo CARELLA (PD), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata ad esaminare, ai fini dell'espressione del parere al Governo, lo schema di decreto ministeriale recante l'individuazione delle lotterie nazionali da effettuare nell'anno 2012 (Atto n. 458).
Ricorda in primo luogo che, ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 722 del 1955, come sostituito dall'articolo 1 della legge n. 62 del 1990, l'individuazione, fino ad un massimo di dodici, delle lotterie nazionali da effettuare ogni anno, oltre ad una lotteria internazionale, è rimessa ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 15 dicembre di ogni anno, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.
Quanto agli utili di ciascuna lotteria, è stabilito che essi siano versati in conto entrata al Bilancio dello Stato, e che, per le lotterie eventualmente abbinate a manifestazioni organizzate dai comuni, un terzo degli utili sia devoluto ai comuni stessi, con uno specifico vincolo di destinazione. Tali introiti, infatti, devono essere utilizzati dagli enti locali per il perseguimento di finalità educative, culturali, di conservazione e recupero del patrimonio artistico, culturale e ambientale, di potenziamento delle strutture turistiche e sportive e di valorizzazione della manifestazione collegata.
Passando ad esaminare il contenuto dello schema di decreto, evidenzia innanzitutto

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come, per l'anno 2012, si sia ritenuto opportuno confermare il processo di riduzione del numero delle lotterie nazionali già avviato negli anni scorsi (per il 2008 ne erano state previste 4, per il 2009 ne erano previste 3, per il 2010 ne sono state previste 2 e per il 2011 una sola), mantenendo il numero ad una sola lotteria nazionale ad estrazione differita.
In particolare, lo schema di decreto prevede, per l'anno in corso, solo lo svolgimento della tradizionale Lotteria Italia, la quale, come d'uso, non è stata abbinata ad alcuna manifestazione o evento.
Come già avvenuto negli anni scorsi, la Lotteria Italia è collegata a trasmissioni radiofoniche e televisive. Tale collegamento, nonché la circostanza che non sono state previste altre lotterie, induce a ritenere possibile un andamento positivo della predetta Lotteria.
Secondo quanto indicato dalla relazione tecnica allegata allo schema di decreto, la scelta di limitare anche quest'anno a una sola lotteria nazionale è legata innanzitutto a ragioni di carattere economico, in quanto le lotterie tradizionali ad estrazione differita, ad esclusione appunto della Lotteria Italia, non producono più un effettivo utile per l'Erario e non risultano pertanto remunerative per lo Stato.
Le ragioni di tale insoddisfacente andamento delle lotterie tradizionali risiedono, secondo quanto indicato dalla relazione tecnica, nella progressiva disaffezione del pubblico nei confronti di tale forma di gioco, causata principalmente dall'incremento di altre offerte di gioco che offrono possibilità di vincita immediata, nonché dallo scarso apporto degli enti organizzatori degli eventi abbinati alle lotterie stesse.
A tale proposito ricorda come l'esiguità del numero di biglietti delle lotterie venduti e il notevole incremento dei premi distribuiti, legato anche svolgimento dei giochi nell'ambito delle trasmissioni televisive abbinate a talune lotterie, abbia reso necessario, negli ultimi anni, fare sempre più frequentemente ricorso al Fondo di riserva predisposto per far fronte ai costi di organizzazione delle lotterie e per integrare i montepremi, e che invece, secondo la ratio della disciplina in materia, avrebbe dovuto essere utilizzato solo in casi eccezionali. Conseguentemente, le risorse distribuite agli enti organizzatori degli eventi abbinati alle lotterie stesse si sono ridotte sempre più.
Ad ulteriore testimonianza dell'ormai ridotto interesse per le lotterie nazionali da parte degli organizzatori di manifestazioni abbinabili a queste ultime, evidenzia come le domande di abbinamento per il 2012, richiamate nella relazione tecnica dello schema di decreto ministeriale, si siano ridotte a solo 2 (il Comune di Ascoli Piceno e l'Ente Giostra di Foligno per la «Giostra della Quintana»), a fronte delle 6 domande di abbinamento pervenute per il 2011, delle 23 domande di abbinamento pervenute per il 2010 e delle 21 domande pervenute per il 2009.
In tale contesto ricorda che, in forza del disposto dell'articolo 21, comma 6, del decreto - legge n. 78 del 2009, gli aspetti relativi alla gestione della stampa e distribuzione dei biglietti delle lotterie ad estrazione differita sono stati assegnati dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato al Consorzio Lotterie Nazionali (unico soggetto tra quelli invitati dall'AAMS ad avere manifestato interesse), il quale già si occupava di tali profili ed ha costituito a tal fine la società Lotterie Nazionali Srl. L'AAMS cura invece direttamente la gestione complessiva delle lotterie.
Formula quindi una proposta di parere favorevole sul provvedimento (vedi allegato).

Gianfranco CONTE, presidente, ritiene opportuno avviare una riflessione in merito al disposto dell'articolo 1 della legge n. 722 del 1955, come sostituito dall'articolo 1 della legge n. 62 del 1990, al fine di verificare, a distanza di molti anni dall'approvazione dei predetti provvedimenti legislativi, se permangano le esigenze

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che avevano indotto il legislatore dell'epoca a prevedere che i decreti ministeriali per l'individuazione delle lotterie nazionali e delle manifestazioni da abbinare alle stesse, debbano essere emanati sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, e se non sia piuttosto opportuno delegificare la materia.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.10.