CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 3 aprile 2012
633.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Martedì 3 aprile 2012. - Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI.

La seduta comincia alle 14.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2012.
C. 4925 Governo.
(Relazione alla XIV Commissione).
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2011.
Doc. LXXXVII, n. 5.

(Parere alla XIV Commissione).
(Esame congiunto e rinvio).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto.

Angelo ALESSANDRI, presidente, ricorda che la Commissione procederà ora all'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 126-ter del Regolamento, del disegno di legge comunitaria 2012 e della Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2011. Al riguardo, ricorda che la Commissione esamina le parti di sua competenza del disegno di legge comunitaria, che è assegnato in sede referente alla XIV Commissione, e conclude tale esame con l'approvazione di una relazione e con la nomina di un relatore, che può partecipare alle sedute della XIV Commissione; gli emendamenti eventualmente approvati dalla Commissione sono trasmessi, unitamente

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alla relazione stessa, alla XIV Commissione, che dovrà a sua volta approvarli, potendo respingerli esclusivamente per motivi di compatibilità comunitaria o di coordinamento generale.
Come rilevato in precedenza, ricorda altresì che, congiuntamente al disegno di legge comunitaria, la Commissione esamina anche le parti di sua competenza della Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea e conclude tale esame con l'approvazione di un parere.

Alessio BONCIANI (UdCpTP), relatore, ricorda che la Commissione è oggi chiamata ad esaminare il disegno di legge comunitaria 2012 e la Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2011.
Ricorda anzitutto che il disegno di legge comunitaria è l'atto normativo con il quale l'Italia promuove ogni anno l'adeguamento del proprio ordinamento alla legislazione dell'Unione europea; esso, infatti, contiene le disposizioni con cui la legislazione italiana recepisce direttamente le direttive comunitarie nelle varie materie di interesse, in particolare mediante due allegati (A e B), nei quali sono elencate le direttive comunitarie in scadenza, delle quali si propone l'attuazione nell'ordinamento interno, da realizzare mediante l'emanazione di appositi decreti legislativi, secondo principi e criteri, di carattere generale, esposti nello stesso disegno di legge comunitaria.
Fa presente che, quanto stabilito dalle stesse norme del Regolamento, la relazione odierna si concentrerà sulle parti del disegno di legge comunitaria 2012 che intervengono sui soli ambiti di competenza della VIII Commissione. In questo contesto, osserva che le disposizioni di competenza della Commissione riguardano esclusivamente l'attuazione di una direttiva contenuta nell'allegato B, che - ricorda - prevede il recepimento della normativa comunitaria meditante decreto legislativo, previa acquisizione del parere parlamentare, e due direttive da attuare in via amministrativa.
Quanto all'allegato B, segnala la direttiva Direttiva 2011/70/Euratom recante «Istituzione di un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi», il cui termine di recepimento è fissato al 23 agosto 2012. Al riguardo ricorda che il recepimento di tale direttiva è presente anche nel disegno di legge Comunitaria 2011 (A.S. 3129), in corso d'esame presso il Senato. Si tratta di una direttiva che, nell'istituire un quadro normativo comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi, prevede l'adozione di adeguati provvedimenti in ambito nazionale volti a garantire un elevato livello di sicurezza nella gestione di tali materiali, al fine di proteggere i lavoratori e la popolazione dai pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti e di evitare ogni onere indebito a carico delle future generazioni. L'ambito di applicazione della direttiva riguarda tutte le fasi della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, dalla generazione allo smaltimento (articolo 3).
Ciascuno Stato membro ha la responsabilità ultima riguardo alla gestione dei materiali generati nel proprio territorio (articolo 4, par. 1); qualora essi siano spediti in uno Stato membro o in un paese terzo per il trattamento o il ritrattamento, la responsabilità ultima di un loro smaltimento sicuro e responsabile ricade sullo Stato membro o sul paese terzo da cui il materiale radioattivo è stato spedito (articolo 4, par. 4).
La direttiva dispone altresì che nell'adozione di politiche nazionali in materia, siano rispettati il principio della generazione minimale dei rifiuti radioattivi, per attività e volume, ed il principio di smaltimento entro i confini nazionali dello Stato membro che li abbia generati, salvo che, all'epoca della spedizione, tra lo Stato membro interessato e un altro Stato membro o un paese terzo non sia stato sottoscritto un diverso accordo (articolo 4, parr. 3 e 4).
La direttiva stabilisce inoltre che gli Stati membri istituiscano e mantengano

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un quadro legislativo, regolamentare ed organizzativo nazionale per la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, che attribuisca responsabilità e preveda il coordinamento tra gli organismi statali competenti (articolo 5, par. 1).
Ciascuno Stato membro deve inoltre istituire e mantenere un'autorità di regolamentazione competente in materia, garantendo altresì che essa sia funzionalmente separata da ogni altro organismo od organizzazione coinvolti nella promozione o nell'utilizzazione dell'energia nucleare o di materiale radioattivo - compresa la produzione di energia elettrica e le applicazioni dei radioisotopi - o nella gestione di combustibile esaurito e rifiuti radioattivi (articolo 6).
Gli Stati membri devono altresì provvedere a che la responsabilità primaria per la sicurezza degli impianti e/o delle attività di gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi resti in capo ai titolari delle licenze, senza possibilità di delega ad altri soggetti (articolo 7, par. 1).
La direttiva prevede altresì obblighi informativi. Gli Stati membri devono infatti provvedere a che le necessarie informazioni sulla gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi siano rese disponibili ai lavoratori ed alla popolazione, ed a che l'autorità di regolamentazione informi il pubblico nei settori di propria competenza (articolo 10). Gli Stati membri sono altresì tenuti ad informare la Commissione sui rispettivi programmi nazionali per la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi e su ogni successiva modifica significativa che li riguardi. Entro sei mesi dalla data di notifica, la Commissione può richiedere chiarimenti e/o esprimere il suo parere sulla conformità del contenuto del programma nazionale alla normativa comunitaria (articolo 13).
Quanto alle direttive da attuare in via amministrativa, segnala la direttiva 2010/79/UE (Adeguamento dell'allegato III della direttiva 2004/42/CE relativa alla limitazione delle emissioni di composti organici volatili), il cui termine di recepimento è previsto per il 10 giugno 2013, e la direttiva 2011/37/UE recante «Modifica dell'allegato II della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso», Il cui termine di recepimento è fissato al 31 dicembre 2011.
La direttiva 2010/79/UE modifica la direttiva 2004/42/CE sulla limitazione delle emissioni di composti organici volatili (COV) introducendo una nuova versione dell'allegato III relativo ai metodi analitici utilizzati per determinare il contenuto massimo autorizzato di COV. Conseguentemente con un decreto interministeriale dovrà essere adeguato l'allegato III del decreto legislativo 161/2006 sulla limitazione delle emissioni di COV conseguenti all'uso di solventi in talune pitture e vernici.
La direttiva 2011/37/UE modifica invece la direttiva 2000/53/CE sui veicoli fuori uso introducendo una nuova versione dell'allegato II che elenca i materiali e i componenti dei veicoli che possono ancora contenere piombo, cadmio, mercurio e cromo esavalente a causa della mancanza di soluzioni alternative a questi metalli pesanti. Conseguentemente con un decreto interministeriale dovrà essere adeguato l'allegato II del decreto legislativo 209/2003 sui veicoli fuori uso.
Preso atto, pertanto, del contenuto di interesse della Commissione, preannuncia l'intenzione di esprimere un orientamento favorevole sul disegno di legge comunitaria, per le parti di competenza, fatta salva l'esigenza di verificare l'eventuale presentazione di emendamenti al testo, che saranno ovviamente valutati nel seguito dell'esame del provvedimento.
Passando, poi, alla Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, ricorda che essa costituisce un importante strumento informativo sulle politiche generali, poiché dà conto dell'attività svolte dalle istituzioni comunitarie nei differenti settori e delle corrispondenti iniziative del Governo italiano. Con riferimento alle parti di interesse della VIII Commissione, fa presente che esse riguardano sostanzialmente le seguenti aree di intervento di carattere generale: gli appalti pubblici, la politica per l'energia, la politica per l'ambiente. Nel fare rinvio, per un'analisi di maggiore

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dettaglio, al contenuto testuale della Relazione, fa notare che essa, nell'ambito dei settori richiamati, illustra in modo sintetico le diverse iniziative dell'Unione europea, valutate sotto il profilo dei principali sviluppi realizzatisi nel corso del biennio 2010-2011; inoltre, essa illustra - sempre in ordine ai settori di interesse esposti in precedenza - le modalità con le quali l'Italia ha partecipato al processo normativo nelle singole politiche, dando anche conto del recepimento nell'ordinamento del diritto dell'UE.
In particolare fa notare come, sotto il profilo della politica per l'energia, il documento evidenzi che il Governo, per quanto riguarda il raggiungimento degli obiettivi europei di risparmio energetico per il 2020, ha sottolineato l'importanza di rispettare il principio di sussidiarietà e sostenere una valutazione ponderata dei risultati raggiunti rispetto alla specificità del singolo Stato membro.
Nell'ambito delle questioni connesse ai cambiamenti climatici, nella relazione si evidenzia che il Governo ha sostenuto che una decisione dell'UE a favore della sottoscrizione di un secondo periodo di impegno nell'ambito del Protocollo di Kyoto dovesse avvenire nell'ambito di un accordo globale.
Per quanto concerne l'attività legislativa svolta nel 2011 in materia di emission trading (ETS), la relazione dà conto della posizione del Governo nel negoziato riguardante, per un verso, alcune restrizioni applicabili all'uso dei crediti internazionali generati da progetti relativi a gas industriali, e, per l'altro, gli accordi sulla «piattaforma comune d'asta» (Joint Procurement Agreement).
In merito ai rifiuti elettrici ed elettronici (RAEE), il Governo dichiara di aver apprezzato la proposta di revisione della direttiva sui RAEE condividendo il campo di applicazione, gli obiettivi di raccolta differenziata e la nozione di produttore: è stato, infatti previsto un aumento graduale nel tempo degli obiettivi di raccolta (45 per cento e 65 per cento rispettivamente entro 4 e 7 anni dall'entrata in vigore della direttiva), in linea con quanto sottolineato l'anno scorso ove il Governo proponeva, tra l'altro, il posticipo al 2020 dell'obiettivo per la raccolta differenziata (65 per cento nel 2016), giudicato troppo ambizioso. Inoltre, il Governo ha fortemente sostenuto l'introduzione dell'Allegato VI - in cui vengono definiti normativamente i requisiti minimi per le spedizioni transfrontaliere di AEE - per i positivi risvolti che avrà sulla repressione dei traffici illeciti di RAEE.
Con riferimento al settore degli appalti pubblici, nella relazione il Governo precisa come nel corso del 2011 abbia seguito l'attività di consultazione promossa dalla Commissione europea e finalizzata all'introduzione di una disciplina specifica in materia di concessioni, che ha portato alla presentazione di una proposta di direttiva in materia. Nella relazione si sottolinea altresì come la Commissione europea, a gennaio 2011, abbia avviato una consultazione tramite la pubblicazione del Libro verde sulla modernizzazione della politica dell'Unione europea in materia di appalti pubblici e come, al termine di tale consultazione, siano state trasmesse dalla Commissione europea al Consiglio dei Ministri e al Parlamento europeo due proposte di direttiva. Al riguardo, ricorda che le proposte di direttive, la prima in materia di concessioni, e la seconda e la terza in materia di appalti pubblici, sono attualmente all'esame della Commissione ai fini di un documento finale da trasmettere al Governo e agli organi europei.
In conclusione, trattandosi di un documento prevalentemente ricognitivo delle iniziative adottate, ritiene che vi siano le condizioni per esprimere un parere favorevole anche sulla Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea.

Angelo ALESSANDRI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame.

La seduta termina alle 14.10.

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COMITATO RISTRETTO

Modifica all'articolo 14-bis del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, in materia di termini di operatività del sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti.
C. 3885 Anna Teresa Formisano, C. 3989 Lanzarin, C. 4370 Anna Teresa Formisano e C. 4653 Guido Dussin.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.10 alle 14.20.

COMITATO RISTRETTO

Nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 55 Realacci e C. 3271 Bratti in materia di «Istituzione del Sistema nazionale delle agenzie ambientali e disciplina dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici».
Audizione informale di rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.50 alle 15.10.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

Modifiche alla disciplina legislativa in materia di sedi dell'ente «Parco nazionale Gran Paradiso».
C. 4540 Togni e C. 4913 Nicco.