CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 29 marzo 2012
631.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (V e VI)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

Giovedì 29 marzo 2012. - Presidenza del presidente della V Commissione Giancarlo GIORGETTI, indi del presidente della VI Commissione Gianfranco CONTE. - Intervengono il ministro per gli affari europei Enzo Moavero Milanesi ed il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Gianfranco Polillo.

La seduta comincia alle 13.50.

DL 21/2012: Norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni.
C. 5052 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 28 marzo scorso.

Alberto GIORGETTI (PdL), relatore per la V Commissione, ritiene che il gruppo di lavoro che ha esaminato le proposte emendative abbia svolto un lavoro positivo rispetto alle istanze provenienti dai diversi gruppi parlamentari insieme al Governo. Osserva come il provvedimento in esame abbia ad oggetto questioni molto rilevanti e, rinviando per una puntuale illustrazione all'intervento che l'onorevole Causi si appresta a svolgere, preannuncia che i relatori hanno predisposto talune proposte emendative, volte a recepire sostanzialmente molte delle sollecitazioni emerse nel corso del dibattito e contenute nelle stesse proposte emendative presentate dai singoli deputati. Evidenzia come in tal modo molte di queste ultime proposte emendative potranno essere considerate assorbite e osserva come le questioni principali poste dagli emendamenti potranno pertanto ritenersi affrontate.

Marco CAUSI (PD), relatore per la VI Commissione, premette che il provvedimento in discussione non affronta il tema della partecipazione dello Stato italiano

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nelle imprese, ricordando come la normativa dell'Unione europea non precluda le partecipazioni pubbliche, ma intervenga, invece, sulla ridefinizione della disciplina dei poteri speciali attribuiti allo Stato dal decreto-legge n. 332 del 1994, ampliando l'ambito di applicazione dei poteri speciali, che la predetta normativa del decreto-legge n. 332 limita alle sole imprese pubbliche. Sottolinea, quindi, come il dibattito, molto importante, circa le debolezze strutturali del sistema imprenditoriale e finanziario italiano, rispetto, ad esempio, a Paesi quali la Germania e la Francia, non possa essere svolto in questa sede.
In tale contesto rileva come la principale differenza introdotta dal decreto-legge in esame rispetto alla previgente normativa consista nel fatto che si attribuiscono allo Stato poteri volti a presidiare l'interesse pubblico, prescindendo dalla proprietà delle singole società. Non c'è, dunque, alcun regresso delle potestà pubbliche in materia, mentre, casomai, si può porre il problema di come il Governo debba definire le modalità organizzative attraverso le quali porre in essere le complesse attività, anche di natura informativa, propedeutiche all'esercizio dei predetti poteri.
Rileva, quindi, come l'esame svolto finora dalle Commissioni abbia evidenziato il generale assenso di tutti i gruppi a muoversi nel senso di superare il modello, proprio ad esempio della disciplina francese, che è oggetto di una procedura di infrazione comunitaria, in base al quale si attribuiscono allo Stato poteri autorizzatori, privilegiando invece l'approccio scelto dal legislatore belga, e valutato positivamente dagli organismi comunitari, di conformare quello statuale come potere di opposizione a determinate operazioni. A tale proposito evidenzia come il provvedimento in esame possa costituire un passo avanti molto importante anche a livello europeo, proponendosi come modello normativo che potrebbe essere applicato anche da altri Stati membri.
Passando quindi a sintetizzare il lavoro svolto dai relatori, evidenzia come esso si sia orientato ad affrontare una serie di questioni, giungendo alla definizione di alcune proposte emendative (vedi allegato).
In primo luogo si è ritenuto di precisare meglio, ed in alcuni casi modificare, la natura dei provvedimenti attraverso i quali sono definiti i settori in cui si applicano i poteri speciali dello Stato ed attraverso i quali tali poteri sono esercitati.
In secondo luogo si è inteso semplificare la definizione della fattispecie in cui possono essere esercitati i predetti poteri, che, nella formulazione attuale del decreto-legge, facendo riferimento, all'articolo 1, alla nozione di «minaccia effettiva di grave pregiudizio» e, all'articolo 2, a quella di «situazione eccezionale di minaccia effettiva di grave pregiudizio», appare eccessivamente articolata, rischiando di determinare dubbi e controversie circa i casi in cui i poteri medesimi possono essere attivati.
In terzo luogo si è ritenuto di coinvolgere il Parlamento sia nella definizione dei settori nei quali si applicano le disposizioni, sia nell'esercizio dei poteri previsti, sia nella specificazione delle modalità attuative della normativa, prevedendosi, in alcuni casi, l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, in altri casi, la comunicazioni alle predette Commissioni, nonché la predisposizione di una relazione annuale alle Camere da parte del Governo.
Ulteriormente, è apparso necessario prevedere che i provvedimenti attuativi della disciplina debbano anche individuare le modalità organizzative, interne all'Esecutivo, per lo svolgimento delle attività finalizzate all'esercizio dei predetti poteri speciali.
Una particolare riflessione è stata inoltre svolta circa l'esigenza di evitare che gli oneri informativi introdotti dal decreto-legge nei confronti delle società interessate dal provvedimento possano determinare oneri burocratici eccessivi a carico delle imprese stesse. Da ultimo, attraverso una riformulazione dell'emendamento Polledri 2.9, si è ritenuto di ampliare l'ambito di

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applicazione dell'articolo 2, comprendendovi anche le reti e gli impianti connessi a servizi pubblici essenziali.
Passando quindi ad esprimere, anche a nome del relatore per la V Commissione, il parere sulle proposte emendative presentate, rileva come gli emendamenti Zaccaria 1.20 e Baretta 1.17 risultino parzialmente assorbiti dall'emendamento 1.21 dei relatori, il quale assorbe anche l'emendamento Borghesi 1.4. Invita quindi al ritiro degli emendamenti Fugatti 1.12 e 1.9, dell'emendamento Barbato 1.7, avente ad oggetto una tematica affrontata dalla nuova formulazione del comma 8, dell'articolo 1, proposta dagli emendamenti dei relatori, nonché degli emendamenti Polledri 1.3, Borghesi 1.8 e Zaccaria 1.14. Rileva quindi come l'emendamento Messina 1.5 sia parzialmente assorbito dall'emendamento 1.21 dei relatori. Esprime parere favorevole sull'emendamento Fluvi 1.16, rilevando invece come l'emendamento Barbato 1.1 sia sostanzialmente assorbito dall'emendamento 1.23 dei relatori. Invita quindi al ritiro dell'emendamento Baretta 1.18, rilevando inoltre come gli emendamenti Barbato 1.2, Zaccaria 1.15, Baretta 1.19, Mura 1.6 e Fugatti 1.11, siano assorbiti dall'emendamento dei relatori 1.21. Invita altresì al ritiro dell'emendamento Fugatti 1.10 e dell'articolo aggiuntivo Fugatti 1.01.
Evidenzia come gli emendamenti Fluvi 2.32, Fugatti 2.16 e Barbato 2.1 siano assorbiti dall'emendamento 2.34 dei relatori; invita al ritiro dell'emendamento Baretta 2.24, segnalando inoltre come gli emendamenti Federico Testa 2.30 e D'Antoni 2.29 siano sostanzialmente assorbiti dall'emendamento 2.34 dei relatori, nonché dalla riformulazione dell'emendamento Polledri 2.9, che si riserva di esplicitare. Invita quindi al ritiro degli emendamenti Polledri 2.10, Fugatti 2.19, Marsilio 2.5, Santelli 2.4, 2.7 e 2.6. Sottolinea come l'emendamento Messina 2.2 sia assorbito dall'emendamento 2.34 dei relatori, mentre gli emendamenti Fugatti 2.20, D'Antoni 2.26, almeno in parte, e D'Antoni 2.25 siano assorbiti dagli emendamenti 2.35 e 2.36 dei relatori.
Esprime parere favorevole sull'emendamento Polledri 2.9, a condizione che sia riformulato nel senso di integrare il comma 3 dell'articolo, stabilendo che il potere di veto previsto dal comma 2, dell'articolo 2, si applichi anche nel caso di minaccia di grave pregiudizio per gli interessi pubblici relativi alla sicurezza ed al funzionamenti degli impianti e alla continuità degli approvvigionamenti, ivi comprese le reti e gli impianti necessari ad assicurare l'approvvigionamento minimo e l'operatività dei servizi pubblici essenziali.
Rileva quindi come gli emendamenti Barbato 2.11 e 2.12 possano ritenersi sostanzialmente assorbiti dall'emendamento 2.35 dei relatori che inasprisce le sanzioni. Invita invece al ritiro degli emendamenti Polledri 2.8, Fugatti 2.33, Marchignoli 2.31, Fugatti 2.17, Fluvi 2.27, Quartiani 2.13 e 2.15.
Esprime parere favorevole sull'emendamento Quartiani 2.14, purché riformulato nel senso di prevedere che il provvedimento attuativo previsto dal comma 8 sia adottato sentiti il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture, per i rispettivi ambiti di competenza.
Sottolinea, quindi, come gli emendamenti Zaccaria 2.23, Baretta 2.28 e Mura 2.3 sono assorbiti dall'emendamento 2.40 dei relatori.
Invita inoltre al ritiro dell'emendamento Fugatti 2.18 e dell'articolo aggiuntivo Barbato 2.01.
Evidenzia come l'emendamento Santelli 3.7 sia in parte assorbito dagli emendamenti 1.21 e 2.34 dei relatori. Invita al ritiro degli emendamenti Fugatti 3.10 e Marsilio 3.4, rilevando invece come l'emendamento Fluvi 3.16 sia assorbito dall'emendamento 3.19 dei relatori. Invita, quindi, al ritiro degli emendamenti Santelli 3.5, nonché Barbato 3.9 e 3.8.
Evidenzia quindi come gli emendamenti Fluvi 3.17, Borghesi 3.1, Zaccaria 3.14 e 3.15, Borghesi 3.2 e Santelli 3.6 siano assorbiti dagli emendamenti 3.20 e 3.21 dei relatori.
Invita quindi al ritiro dell'articolo aggiuntivo Fugatti 3.01, in quanto anche i fondi sovrani, oggetto della proposta

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emendativa sono assoggettati alla disciplina di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge, rilevando infine come gli articoli aggiuntivi Mura 3.02 e Baretta 3.03 siano assorbiti dall'articolo aggiuntivo 3.04 dei relatori.

Il ministro Enzo MOAVERO MILANESI esprime parere conforme a quello espresso dai relatori.

Gianfranco CONTE, presidente, invita i gruppi a valutare gli inviti al ritiro delle proposte emendative formulati dai relatori al fine di garantire un percorso snello della fase di votazione e di evitare l'eventuale posizione della questione di fiducia, che, a suo avviso, non sarebbe giustificata con riferimento al provvedimento in esame.

Antonio BORGHESI (IdV) accoglie l'invito al ritiro formulato dai relatori per tutte le proposte emendative presentate da deputati del suo gruppo ad eccezione di quelle presentate dall'onorevole Barbato.

Gianfranco CONTE, presidente, rileva come risulterebbe altresì particolarmente utile se i gruppi concordassero di ritirare gli emendamenti ed articoli aggiuntivi assorbiti dalle proposte emendative dei relatori.

Francesco BARBATO (IdV) ringrazia i relatori per il notevole lavoro svolto, evidenziando come il Parlamento, quando viene posto nelle condizioni di svolgere appieno il proprio ruolo senza delegarlo impropriamente al Governo, è in grado di individuare soluzioni più efficaci a tutela degli interessi dei cittadini e del Paese.
Sottolinea quindi come possano sussistere, anche all'interno dello stesso gruppo, visioni differenti su singoli aspetti del provvedimento, e come ciò motivi il fatto che alcune proposte emendative, la maggior parte delle quali, peraltro, ha ricevuto una valutazione sostanzialmente positiva dai relatori, che li hanno ricompresi nelle loro proposte, recano solo la sua firma.
Nello specifico ritiene particolarmente importante la trasformazione in regolamenti governativi, sottoposti a parere parlamentare, dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri previsti dall'articolo 1, comma 8, e 2, al fine di rafforzare il ruolo del Parlamento, senza affidare deleghe in bianco ad un Governo, che, nel caso di specie, non risulta neanche legittimato sul piano elettorale.
Alla luce di tali considerazioni, ritira i propri emendamenti ed articoli aggiuntivi 1.7, 2.01, 3.9 e 3.8.

Lino DUILIO (PD), nel sottolineare come il provvedimento in esame affronti questioni di notevole rilevanza, osserva in primo luogo come sia opportuna l'integrazione proposta dai relatori, che, raccogliendo anche le sollecitazioni venute dalle proposte emendative presentate dai deputati dei diversi gruppi, hanno previsto un maggiore coinvolgimento del Parlamento nelle procedure attuative della nuova disciplina. Cogliendo anche l'occasione della presenza del Ministro per gli affari europei, chiede di precisare meglio il rapporto tra il decreto-legge in esame e la procedura di infrazione aperta nei nostri confronti a livello europeo. In proposito, ricorda, infatti, che nella seduta del 27 marzo 2012 il sottosegretario Polillo aveva evidenziato come il contenuto del provvedimento non rispondesse unicamente alla finalità di chiudere tale procedura, ma avesse l'ambizione di fornire una regolazione strutturale dei poteri speciali del Governo a tutela di interessi preminenti dello Stato in taluni settori strategici essenziali. Chiede, pertanto, quale sia il rapporto tra il contenuto del ricorso e il testo del decreto-legge. Su un piano più generale, ritiene che il Governo dovrebbe fornire più puntualmente al Parlamento le informazioni dovute con riferimento allo stato del contenzioso europeo e alle sue implicazioni finanziarie, indicando altresì una precisa quantificazione degli oneri conseguenti, anche attraverso la predisposizione di specifiche relazioni tecniche. Per quanto attiene alle proposte emendative, dichiara di non condividere il parere

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espresso dai relatori sull'emendamento Zaccaria 1.14, di cui è firmatario, osservando che tale proposta emendativa, lungi dall'essere superflua, è frutto di una seria riflessione svolta nell'ambito del Comitato per la legislazione e intende superare alcune criticità poste dall'attuale formulazione dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge.

Francesco BARBATO (IdV) accede all'invito al ritiro delle proposte emendative a sua prima firma.

Laura RAVETTO (PdL), pur comprendendo come l'imposizione di clausole di reciprocità non sia compatibile con l'ordinamento europeo in riferimento agli Stati membri dell'Unione europea, osserva come oggi il Ministro Passera abbia fatto riferimento ad una certa situazione di ansietà in riferimento alla possibilità di difendere la proprietà delle aziende italiane operanti nei settori strategici.

Il ministro Enzo MOAVERO MILANESI, in riferimento alle considerazioni del deputato Duilio, rileva come la prima procedura di infrazione nei confronti dell'Italia relativa alla disciplina sui poteri speciali fosse stata aperta dalla Commissione europea sui decreti attuativi del decreto-legge n. 332 del 1994, e si fosse conclusa con la condanna dell'Italia da parte della Corte di giustizia. Successivamente, la Commissione europea ha puntato la sua attenzione sullo stesso decreto-legge n. 332 del 1994, avviando un'ulteriore procedura di infrazione che è giunta fino alla fase del ricorso alla Corte di giustizia. In coincidenza con l'entrata in carica del nuovo Governo, la Commissione ha sospeso per un mese il deposito dei relativi atti dinanzi alla Corte, deposito che è stato ulteriormente ritardato di alcuni mesi per ragioni tecniche. In tale contesto il Governo, nella prospettiva di una sentenza della Corte di giustizia che avrebbe avuto probabilmente esito negativo per il Paese, ha ritenuto di intervenire sulla disciplina dei poteri speciali attraverso un provvedimento d'urgenza, che superasse le contestazioni degli organismi europei. Tali rilievi si concentrano, innanzitutto, sulla previsione, nella disciplina del decreto-legge n. 332, di un potere autorizzatorio in capo allo Stato, nonché sull'attribuzione allo stesso Stato di un potere discrezionale in materia di acquisizione di partecipazioni, che incide sulla libera circolazione dei capitali sancita dalla normativa europea.
A tale proposito evidenzia come la giurisprudenza della Corte in materia, la quale ha riguardato numerosi Stati membri, per i quali, in quasi tutti i casi, si è giunti ad una sentenza di condanna, richiami soprattutto l'esigenza di circoscrivere in modo oggettivo la facoltà di esercizio dei poteri speciali, nonché di individuare criteri o procedure per l'attivazione dei poteri stessi, al fine di consentire ai soggetti interessati di ricorrere avverso le decisioni pubbliche assunte in merito. In sede di predisposizione del decreto-legge si è dunque ritenuto di inserire nel provvedimento i criteri desumibili dai Trattati comunitari e dalla giurisprudenza in argomento, sia pure sfruttando al massimo l'elasticità dei concetti impiegati, nonché di definire procedure il più possibile chiare ed oggettive.
In tale contesto, segnala l'esistenza di due snodi particolarmente delicati: il primo attiene al concetto di reciprocità, il quale non trova riconoscimento nell'ordinamento comunitario, che conosce invece, quello di reciprocità nei riconoscimenti rilasciati da altri Stati. In quest'ottica, la clausola di reciprocità prevista dall'articolo 3, comma 1, si riferisce ai soggetti esterni all'Unione europea, appunto al fine di evitare rilievi in sede comunitaria.
Il secondo snodo sensibile attiene invece alle problematiche concernenti l'acquisto ed il controllo di un'impresa italiana da parte di soggetti extra UE, fattispecie che viene ricompresa non nell'ambito della libertà di circolazione dei capitali, ma nell'ambito dell'esercizio di stabilimento, il quale non si applica ai soggetti esterni all'Unione. A questo proposito rileva come sia stato avviato in merito un confronto con la Commissione

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europea, nella speranza di definire il quadro normativo che si ponga come modello a livello europeo.
Evidenzia quindi come il primo obiettivo del decreto-legge sia quello di ampliare la possibilità di monitorare ed acquisire informazioni anche su quelle operazioni che interessino società non partecipate da soggetti pubblici, sia pure nel rispetto dei limiti imposti dalla normativa europea, definendo un meccanismo che sta suscitando l'interesse di altri Stati membri quali, ad esempio, la Francia.
Ringrazia quindi le Commissioni per l'attenta analisi e per il contributo al miglioramento del testo, dichiarando la piena condivisione del Governo rispetto all'esigenza di favorire un maggior coinvolgimento del Parlamento, anche ricorrendo, in taluni casi, allo strumento del regolamento di cui all'articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988.
Sottolinea, in ogni caso, l'esigenza di favorire la conclusione della procedura di infrazione in corso, ricordando come, mentre l'eventuale prima sentenza di condanna dei confronti dello Stato non determini sanzioni a carico di quest'ultimo, si potrebbero determinare oneri finanziari, anche pesanti, nel caso di ulteriore condanna per inosservanza della prima pronuncia. Al di là di tali aspetti, rileva come il motivo fondamentale per il quale occorre dare soluzione a tale questione risieda, innanzitutto, nell'esigenza di migliorare l'immagine del Paese e di modernizzarlo, anche al fine di incentivare gli investimenti, i quali sono spesso scoraggiati dagli elementi problematici insiti nel quadro normativo.

Maurizio FUGATTI (LNP) fa presente che una ricognizione della disciplina vigente nei principali Stati membri dell'Unione europea dimostra come molti Paesi applichino disposizioni assai più restrittive di quelle contenute nel decreto-legge. In particolare, con riferimento alle considerazioni dell'onorevole Causi sull'articolo aggiuntivo 1.01, di cui è primo firmatario, prende atto che le disposizioni dell'articolo 1 hanno uno spettro applicativo più ampio della normativa francese, ma osserva che in Francia è previsto un regime autorizzatorio, mentre in Italia è previsto un regime di opposizione. Chiede, pertanto, se il regime francese sia più incisivo di quello previsto dal decreto in esame.

Gianfranco CONTE, presidente, osserva come probabilmente ciò abbia determinato l'apertura di una procedura d'infrazione nei confronti della Francia.

Maurizio FUGATTI (LNP) evidenzia come la procedura di infrazione sia di fatto sospesa dal 2006 e si chiede, pertanto, le ragioni per le quali essa non sia proseguita in questi anni.

Il ministro Enzo MOAVERO MILANESI, con riferimento alla procedura di infrazione avviata sulla normativa francese in materia di poteri speciali, ricorda come la Commissione europea disponga in merito di margini di discrezionalità, che le consentono di diversificare la tempistica delle procedure avviate in funzione del diverso tenore delle normative nazionali oggetto di scrutinio. In ogni caso, sottolinea come l'Italia, in occasione del recente Consiglio europeo, abbia posto con forza il tema di una generale verifica, da parte della stessa Commissione europea, delle norme in materia di liberalizzazioni vigenti nei singoli Stati membri, al fine di stimolare la Commissione medesima a svolgere con grande attenzione il suo ruolo di vigilanza sul rispetto della normativa comunitaria.
Rileva, altresì, come la disciplina francese, sebbene sia fondata su un approccio di tipo autorizzatorio, si focalizzi in modo chirurgico su taluni specifici campi ed ambiti di attività, rendendo in tal modo più accettabile la previsione di un potere molto forte quale, appunto, quello di autorizzazione.
Assicura, quindi, come il Governo segua con la massima attenzione tale tematica, al fine di assicurare un attento esame di tutte le normative nazionali in materia di poteri speciali, ricordando, a tale proposito

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come, sebbene la normativa federale tedesca abbia superato il vaglio comunitario, siano state invece giudicate incompatibili con i principi europei le norme in merito previste da molti lander, quali, ad esempio, quelle che si applicano alla partecipazione al capitale azionario della Volkswagen.

Laura RAVETTO (PdL) rileva come anche il settore del trasporto dovrebbe venire preso in considerazione e osserva come in Francia, permanendo la proprietà pubblica nel settore, non si pone nemmeno la questione dell'utilizzo di poteri speciali. Auspica quindi che il Governo vorrà sensibilizzare anche su questo punto la Commissione europea.

Il ministro Enzo MOAVERO MILANESI, in merito alle considerazioni del deputato Ravetto, rileva come i Trattati europei non contengano alcuna previsione che imponga la privatizzazione di società pubbliche, la quale è invece lasciata alle libere scelte dei singoli Stati, che, pure, in alcuni casi, in particolare per ridurre il rapporto tra debito e PIL in vista dell'ingresso nell'area dell'euro, hanno, soprattutto alla fine degli anni '90, deciso di cedere le loro partecipazioni in molti settori.
Peraltro, mentre gli Stati possono certamente mantenere il controllo di società nazionali per limitarne la contendibilità, si può certamente operare, a livello normativo, per incentivare una maggiore liberalizzazione dei mercati, soprattutto in quei settori in cui sussistano rischi di monopolio.

Marco CAUSI (PD), relatore per la VI Commissione, con riferimento alle preoccupazioni manifestate dall'onorevole Ravetto, fa presente che in ogni caso rimarrebbe utilizzabile nel nostro ordinamento l'istituto della cosiddetta poison pill, che consente allo Stato, in caso di una scalata potenzialmente ostile, di ricapitalizzare le società partecipate, nonché permane la possibilità di un intervento del Fondo strategico italiano. Osserva, inoltre, che il provvedimento in esame non impedisce allo Stato di intervenire direttamente nell'economia, segnalando che anche la storia recente dimostra come il ruolo pubblico nell'economia non sia stato tutelato attraverso poteri di veto, ma con interventi puntuali, come avvenuto in occasione della costituzione della cordata per l'acquisto di Alitalia, promossa dal precedente presidente del Consiglio dei ministri. Con riferimento a quanto osservato dall'onorevole Duilio con riferimento all'emendamento Zaccaria 1.14, precisa che i relatori hanno ritenuto di non riportare il contenuto del comma 1 dell'articolo 3 nell'ambito degli articoli 1 e 2, anche in considerazione dell'estrema delicatezza dei problemi connessi all'applicazione del principio di reciprocità Segnala, tuttavia, che i relatori, con riferimento al comma 1 dell'articolo 3, hanno presentato gli emendamenti 3.18 e 3.19, volti rispettivamente a correggere il riferimento errato contenuto nella disposizione e a salvaguardare il rispetto degli accordi internazionali sottoscritti dall'Italia o dall'Unione europea.

Gianfranco CONTE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 29 marzo 2012.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.50 alle 14.55.