CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 22 marzo 2012
627.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (V e VI)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

Giovedì 22 marzo 2012. - Presidenza del presidente della VI Commissione Gianfranco CONTE. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Gianfranco Polillo.

La seduta comincia alle 9.

DL 21/2012: Norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni.
C. 5052 Governo.

(Esame e rinvio).

Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento.

Marco CAUSI (PD), relatore per la VI Commissione, rileva come le Commissioni riunite siano chiamate ad esaminare, in sede referente, in congiunta con la V Commissione Bilancio, il disegno di legge C. 5052, di conversione del decreto-legge n. 21 del 2012, recante norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni.
Evidenzia quindi come il provvedimento, che si compone di 5 articoli, abbia la finalità, indicata nella relazione illustrativa del disegno di legge di conversione, di chiudere la procedura d'infrazione n. 2009/2255 avviata dalla Commissione europea contro l'Italia relativamente ad alcune disposizioni della normativa italiana, già oggetto di precedenti modifiche, che conferisce poteri speciali allo Stato nelle società privatizzate operanti in settori strategici come le telecomunicazioni e l'energia, i quali, a giudizio della Commissione stessa, sarebbero incompatibili con gli articoli 63 e 49 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) riguardanti la libera circolazione dei capitali e il diritto di stabilimento.
In particolare, la Commissione europea ha presentato ricorso alla Corte di Giustizia dell'Unione europea, a seguito del parere motivato nel quale si formulano rilievi specifici in merito all'articolo 4, commi da 227 a 231, della legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria per il 2004), che ha modificato e completato la disciplina di

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cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 332 del 1994, recante norme per l'accelerazione delle procedure di dismissione di partecipazioni dello Stato e degli enti pubblici in società per azioni.
Al riguardo ricorda che il comma 227 dell'articolo 4 della legge finanziaria 2004, sostituendo l'articolo 2, comma 1, del citato decreto-legge n. 332, stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri devono essere individuate, tra le società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato operanti nel settore della difesa, dei trasporti, delle telecomunicazioni, delle fonti di energia e degli altri servizi pubblici, quelle nei cui statuti, prima di ogni atto che determini la perdita del controllo, debba essere introdotta una clausola che attribuisca al Ministro dell'economia e delle finanze la titolarità di uno o più poteri speciali, da esercitare di intesa con il Ministro delle attività produttive.
Tali poteri consistono:
a) nell'opposizione all'assunzione, da parte dei soggetti nei confronti dei quali opera il limite al possesso azionario, di partecipazioni rilevanti (vale a dire le partecipazioni che costituiscono almeno la ventesima parte del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto nelle assemblee ordinarie, o la percentuale minore fissata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze) (articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 332);
b) nell'opposizione alla conclusione di patti o accordi tra azionisti di cui all'articolo 122 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF) di cui al decreto legislativo n. 58, nel caso in cui vi sia rappresentata almeno la ventesima parte del capitale sociale costituito da azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria, o la percentuale minore fissata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze (articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 332);
c) nel veto all'adozione delle delibere di scioglimento della società, fusione, scissione, trasferimento della sede sociale all'estero, cambiamento dell'oggetto sociale, modifica dello statuto, che sopprimono o modificano i poteri speciali in questione (articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto-legge n. 332).

In tutte e tre le circostanze appena elencate i poteri speciali possono essere esercitati solo qualora l'operazione alla quale si riferiscono sia suscettibile di arrecare pregiudizio agli interessi vitali dello Stato.
Il comma 228 del predetto articolo 4 prevede che il potere di opposizione di cui alle sopra richiamate lettere a) e b), è altresì esercitabile quando la partecipazione, anche attraverso singoli atti di acquisto, registri un incremento pari o superiore alla misura prevista.
Il comma 229 demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri l'individuazione delle società dai cui statuti deve essere eliminata la clausola che attribuisce al Ministro dell'economia e delle finanze la titolarità di uno o più dei poteri speciali.
Il comma 230 affida ad un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri l'individuazione dei criteri di esercizio dei poteri speciali, limitando il loro utilizzo ai soli casi di pregiudizio degli interessi vitali dello Stato.
Il comma 231 prevede che gli statuti delle società nelle quali è prevista la clausola che attribuisce allo Stato i poteri speciali siano adeguati alle disposizioni di cui ai commi da 227 a 230.
In tale contesto normativo, la Commissione europea, pur riconoscendo che gli interessi collettivi cui fa riferimento la normativa italiana (approvvigionamento minimo di prodotti petroliferi, energetici, materie prime e beni essenziali alla collettività; un livello minimo di servizi di telecomunicazione e di trasporto; la continuità della prestazione dei servizi pubblici; la difesa nazionale; la sicurezza militare; l'ordine pubblico e la pubblica sicurezza; le emergenze sanitarie) possono essere considerati in astratto come legittimi interessi, la cui tutela potrebbe giustificare

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misure restrittive della libera circolazione dei capitali e della libertà di stabilimento, sostiene che le disposizioni nazionali configurano restrizioni inadeguate e/o sproporzionate ai fini del conseguimento dei legittimi obiettivi.
Ad avviso della Commissione, infatti:
l'attribuzione allo Stato di poteri speciali operata dalla normativa italiana costituirebbe un ostacolo all'investimento diretto e di portafoglio nelle società in questione, dissuadendo i potenziali investitori stabiliti in altri Stati membri dall'investire o dall'accrescere la loro influenza sulla gestione e sul controllo delle società stesse, e sarebbe pertanto incompatibile con i princìpi di libera circolazione dei capitali e di stabilimento di cui agli articoli 63 e 49 del TFUE;
l'obiettivo di salvaguardare gli interessi vitali dello Stato può essere raggiunto mediante misure più adeguate e meno restrittive rispetto al controllo degli assetti proprietari delle società strategiche e delle decisioni dei loro dirigenti;
i criteri per l'esercizio dei poteri di opposizione da parte del Ministro dell'economia potrebbero comportare un'eccessiva discrezionalità da parte dello Stato, in quanto sono limitati solo da un riferimento generico agli interessi vitali dello Stato e dai criteri enunciati nel decreto attuativo 10 giugno 2004, che non precisano le circostanze specifiche ed obiettive in cui tali poteri devono essere esercitati;
il potere di opporsi all'assunzione di partecipazioni e alla conclusione di patti da parte degli azionisti che rappresentino una determinata percentuale dei diritti di voto non è idoneo a tutelare gli interessi vitali dello Stato, in quanto né l'assunzione di una partecipazione pari ad almeno il 5 per cento di una società prestatrice di servizi pubblici (o inferiore come nel caso di ENEL e Finmeccanica), né un accordo tra azionisti che rappresentano una percentuale analoga, possono in linea di massima essere considerati una reale minaccia per gli interessi vitali dello Stato;
analogamente, anche per quanto riguarda il potere di veto su decisioni fondamentali per la vita di un'impresa, la Commissione rileva come non siano indicate le circostanze specifiche in cui esso può essere esercitato nei confronti delle delibere adottate dai dirigenti delle società, e come ciò potrebbe dissuadere potenziali investitori di altri Stati membri dall'acquisire azioni nelle società italiane in questione.

La Commissione europea ha pertanto concluso che i poteri speciali previsti dalla normativa italiana risultano sproporzionati rispetto agli obiettivi perseguiti e sono quindi incompatibili con la libertà di stabilimento e la libera circolazione, invitando conseguentemente l'Italia a modificare tali disposizioni.
A tale proposito ricorda che la Corte di Giustizia dell'UE ha già condannato l'Italia, con sentenza del 26 marzo 2009, per le disposizioni dell'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, recante definizione di poteri speciali indicati dall'articolo 2 del decreto-legge n. 332, rilevando come la mancata indicazione di circostanze specifiche e oggettive cui subordinare l'esercizio dei poteri speciali attribuiti dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 332 costituisse pregiudizio alla libera dei capitali, e come il citato decreto del Presidente della Repubblica non contenesse precisazioni sulle circostanze concrete in cui può essere esercitato il potere di veto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera c), del medesimo decreto-legge n. 332, e come i criteri da esso fissati non fossero fondati su condizioni oggettive e controllabili. A seguito della sentenza il citato decreto del Presidente della Repubblica è stato abrogato.
Passando alla descrizione delle disposizioni del decreto-legge, segnala innanzitutto come le principali differenze rispetto alla normativa previgente contenuta nel citato articolo 2 del decreto-legge n. 332 del 1994, tese a superare i rilevi comunitari, risiedano in primo luogo nel diverso ambito soggettivo della nuova disciplina, la

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quale consente l'esercizio dei poteri speciali rispetto a tutte le persone giuridiche che svolgono attività considerate di rilevanza strategica, e non più soltanto rispetto alle società privatizzate.
In secondo luogo evidenzia come i poteri speciali non siano più connessi alla presenza di una clausola in tal senso negli statuti delle società interessate, il cui contenuto è individuato con atto di normativa secondaria (ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge n. 332), ma siano direttamente definiti dal provvedimento.
A tale proposito evidenzia, infatti, come, secondo la filosofia insita nella normativa comunitaria in materia, la difesa degli interessi pubblici, da parte dei singoli Stati, in taluni settori dell'attività economica non si realizza necessariamente attraverso lo strumento della proprietà pubblica dei soggetti operanti in tali settori, ma anche attraverso la previsione di poteri speciali, attribuiti allo Stato, da esercitare sulla base di criteri oggettivi e proporzionati.
In tale contesto, nel rilevare come la questione relativa ai predetti diritti speciali non riguardi più solo le società a controllo pubblico, ma tutte le società operanti nei settori considerati dal decreto-legge, comprese le società riconducibili agli enti locali, sottolinea come, alla luce delle novità introdotte dal decreto-legge, la sede nella quale dovranno essere assunte le decisioni afferenti a tali poteri viene individuata nella Presidenza del Consiglio dei Ministri, sulla quale graverà un carico molto significativo di responsabilità e decisioni, anche per quanto riguarda i rilevanti flussi informativi provenienti dalla società comprese nell'ambito di applicazione del decreto-legge.
In terzo luogo osserva come siano definiti direttamente nella norma di rango legislativo, in modo dettagliato, i criteri di esercizio dei poteri speciali, senza rinviare ad un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri la loro specificazione (come previsto dal sopra richiamato comma 230 dell'articolo 4 della legge finanziaria 2004) e non facendo più un mero, generico riferimento agli «interessi vitali dello Stato» (richiamati dall'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto-legge n. 332).
In quarto luogo l'ambito oggettivo in cui si prevedono i poteri speciali risultano più circoscritti, riguardando le attività di rilevanza strategica per il sistema della difesa e della sicurezza nazionale, nonché le reti, impianti, beni e rapporti di rilevanza strategica per il settore dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, mentre la previgente disciplina dell'articolo 2 del decreto-legge n. 332 si applicava, più latamente, ai settori delle difesa, dei trasporti, delle telecomunicazioni, delle fonti di energia e degli altri pubblici.
In quinto luogo i poteri speciali sono graduati a seconda che si tratti dei settori della difesa o sicurezza (in cui sono conformati in maniera più ampia e pervasiva) ovvero di quelli dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni; inoltre essi possono essere esercitati in modo flessibile e proporzionato alle esigenze di volta in volta riscontrate, prevedendosi (all'articolo 1, comma 4, ed all'articolo 2, comma 4) che il potere di veto relativo a determinate operazioni possa essere esercitato in forma attenuata, attraverso l'imposizione di prescrizioni o condizioni all'operazione.
In sesto luogo l'intero sistema dei poteri speciali è delineato in maniera più dinamica, prevedendosi l'aggiornamento triennale dei decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di individuazione degli ambiti in cui possono esercitati i predetti poteri.
In dettaglio, l'articolo 1, comma 1, demanda a uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri l'individuazione delle attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale, ivi incluse le attività strategiche chiave, per le quali possono essere esercitati i poteri speciali.
In merito a tale previsione rileva come non appaia chiara la distinzione tra «attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale» e «attività strategiche chiave», ai fini dell'esercizio dei poteri speciali.

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I decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri saranno adottati su proposta, per i rispettivi ambiti di competenza, del Ministro della difesa o del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro degli affari esteri, il Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della difesa ovvero del Ministro dell'interno, mentre viene meno la previsione, contenuta nella previgente normativa di cui al decreto-legge n. 332 del 1994, secondo l'adozione dei decreti che individuano le società privatizzate in cui sono esercitabili i poteri speciali è preceduta dalla loro comunicazione alle competenti Commissioni parlamentari.
La disposizione affida a un ulteriore decreto del Presidente del Consiglio, adottato su conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri, anche l'esercizio dei poteri speciali in relazione alle predette attività.
Per quanto riguarda, in particolare, l'esercizio dei poteri speciali nel comparto difesa e sicurezza, esso è subordinato alla sussistenza di una minaccia effettiva di grave pregiudizio per gli interessi essenziali della difesa e della sicurezza nazionale.
In tal modo, come accennato in precedenza, si riconduce ad una più dettagliata disciplina legislativa ciò che la disciplina previgente aveva demandato ad una norma secondaria (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 giugno 2004, successivamente abrogato), vale a dire la determinazione dei criteri di esercizio dei poteri speciali, stabilendo per legge solo che l'uso di tali poteri è limitato ai casi di pregiudizio degli interessi vitali dello Stato.
Per quel che concerne i poteri speciali esercitabili nel settore della difesa e della sicurezza nazionale, essi consistono:
a) nell'imposizione di specifiche condizioni relative alla sicurezza degli approvvigionamenti, alla sicurezza delle informazioni, ai trasferimenti tecnologici, al controllo delle esportazioni, nel caso di acquisto a qualsiasi titolo di partecipazioni in imprese che svolgono attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale.
b) nel veto all'adozione di delibere, da parte dell'assemblea o degli organi di amministrazione di un'impresa che svolge attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale, aventi ad oggetto:
fusione o scissione della società; trasferimento d'azienda, di rami di essa o di società controllate;
trasferimento all'estero della sede sociale;
mutamento dell'oggetto sociale;
scioglimento della società;
cessioni di diritti reali o di utilizzo relative a beni materiali o immateriali, o l'assunzione di vincoli che ne condizionino l'impiego.
c) nell'opposizione all'acquisto, a qualsiasi titolo, di partecipazioni in un'impresa che svolge attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale da parte di un soggetto diverso dallo Stato italiano, enti pubblici italiani o soggetti da questi controllati, qualora l'acquirente venga a detenere, direttamente o indirettamente, anche attraverso acquisizioni successive, per interposta persona o tramite soggetti altrimenti collegati, un livello della partecipazione al capitale con diritto di voto «in grado di compromettere nel caso specifico gli interessi della difesa e della sicurezza nazionale». A tal fine, si considera compresa la partecipazione detenuta da terzi con i quali l'acquirente ha stipulato uno dei patti parasociali di cui all'articolo 122 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF), di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, (relativo alle società quotate), ovvero uno di quelli di cui all'articolo 2341-bis del codice civile (relativo alle società non quotate).

In merito alla formulazione della lettera c) rileva come la norma non fornisca elementi utili per valutare quando il livello

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di partecipazione al capitale raggiunto mediante acquisto sia «in grado di compromettere nel caso specifico gli interessi della difesa e della sicurezza nazionale».
Mentre il potere di veto all'adozione di delibere concernenti operazioni rilevanti/straordinarie della società privatizzata, di cui alla lettera b), trova riscontro nel dettato dell'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto-legge n. 332 del 1994, ed il potere di opposizione all'acquisto di partecipazioni, sancito dalla lettera c), richiama la previsione dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del medesimo decreto-legge n. 332, la previsione di cui alla lettera a) non ha invece paralleli nella disciplina previgente.
Non sono inoltre riprodotti il potere di opposizione ai patti parasociali, contenuto all'articolo 2, comma 1, lettera b) del decreto-legge n. 332 del 1994, né il potere di nominare un amministratore senza diritto di voto, di cui alla lettera d) del medesimo articolo 2, comma 1.
Il comma 2 reca gli elementi per valutare l'esistenza dei requisiti per l'esercizio del potere di veto (previsto dalla lettera b) del comma 1) all'adozione di delibere relative ad operazioni straordinarie o, comunque, di particolare rilevanza della società.
In particolare, al fine di valutare se da tali delibere può derivare una minaccia effettiva di grave pregiudizio per gli interessi della sicurezza nazionale, il Governo deve considerare, tenendo conto dell'oggetto della delibera:
la rilevanza strategica dei beni o delle imprese oggetto di trasferimento;
l'idoneità dell'assetto risultante dalla delibera o dall'operazione a garantire l'integrità del sistema di difesa e sicurezza nazionale, la sicurezza delle informazioni relative alla difesa militare, gli interessi internazionali dello Stato, la protezione del territorio nazionale, delle infrastrutture critiche e strategiche e delle frontiere;
gli ulteriori elementi indicati al comma 3 dell'articolo, ovvero gli elementi necessari a valutare se una minaccia effettiva di grave pregiudizio per gli interessi essenziali della difesa e della sicurezza nazionale possa derivare dall'acquisto di partecipazioni in imprese del relativo comparto.

Il comma 3 individua gli elementi necessari per valutare se dall'acquisto di partecipazioni in imprese operanti nel comparto della difesa e della sicurezza nazionale derivi una minaccia effettiva di grave pregiudizio agli interessi essenziali della difesa e della sicurezza, ai fini dell'eventuale esercizio dei poteri di opposizione all'acquisto o all'imposizione di specifiche condizioni in merito (ai sensi delle lettere a) e c) del comma 1).
In tale ipotesi il Governo, nel rispetto dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, deve considerare, alla luce della potenziale influenza dell'acquirente sulla società, anche in ragione della entità della partecipazione acquisita, due elementi.
Ai sensi della lettera a), l'adeguatezza (tenuto conto anche delle modalità di finanziamento dell'acquisizione), della capacità economica, finanziaria, tecnica e organizzativa dell'acquirente, nonché del progetto industriale in riferimento ai seguenti aspetti:
regolare prosecuzione delle attività;
mantenimento del patrimonio tecnologico, anche con riferimento alle attività strategiche chiave;
sicurezza e alla continuità degli approvvigionamenti;
corretta e puntuale esecuzione degli obblighi contrattuali assunti nei confronti di pubbliche amministrazioni, direttamente o indirettamente, dalla società le cui partecipazioni sono oggetto di acquisizione, con specifico riguardo ai rapporti relativi alla difesa nazionale, all'ordine pubblico e alla sicurezza nazionale.

Ai sensi della lettera b) l'esistenza (tenuto conto anche delle posizioni ufficiali dell'Unione europea), di motivi oggettivi che facciano ritenere possibile la sussistenza di legami fra l'acquirente e paesi

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terzi che non riconoscono i principi di democrazia o dello Stato di diritto, che non rispettano le norme del diritto internazionale o che hanno assunto comportamenti a rischio nei confronti della comunità internazionale desunti dalla natura delle loro alleanze o hanno rapporti con organizzazioni criminali o terroristiche o con soggetti ad essi comunque collegati.
I commi 4 e 5 disciplinano gli aspetti procedurali dell'esercizio dei poteri speciali e le conseguenze che derivano dagli stessi o dalla loro violazione.
In particolare il comma 4, ai fini dell'esercizio del predetto potere di veto (ai sensi del comma 1, lettera b), obbliga le imprese a notificare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri una informativa completa sulla delibera o sull'atto da adottare, in modo da consentire il tempestivo esercizio del potere di veto da parte dell'esecutivo, specificando, peraltro, che da tale notifica non derivano obblighi di notifica al pubblico (ai sensi della disciplina sulla comunicazione al pubblico delle cosiddette «informazioni privilegiate» riguardanti gli emittenti e le società controllate, di cui all'articolo 114 del TUF), né per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, né per l'impresa.
Entro quindici giorni dalla notifica, il Presidente del Consiglio dei Ministri comunica l'eventuale veto; il potere di veto è esercitato nella forma di imposizione di specifiche prescrizioni o condizioni, ogniqualvolta ciò sia sufficiente ad assicurare la tutela degli interessi essenziali della difesa e della sicurezza nazionale.
Il predetto termine di quindici giorni è sospeso per una sola volta, qualora si renda necessario richiedere informazioni all'impresa, fino al ricevimento delle informazioni richieste, da rendersi entro dieci giorni, mentre non hanno effetto di sospensione dei termini le richieste di informazioni successive alla prima.
La norma specifica che, decorsi i predetti termini, l'operazione può essere effettuata.
La norma prescrive quindi la nullità delle delibere o degli atti adottati in violazione delle norme procedurali appena descritte, con la possibilità, per il Governo, di ingiungere alla società e all'eventuale controparte il ripristino dello status quo ante.
La disposizione, salvo che il fatto costituisca reato, prevede che a chiunque non osservi le disposizioni del comma, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria fino al doppio del valore dell'operazione, e comunque non inferiore all'uno per cento del fatturato cumulato realizzato dalle imprese coinvolte nell'ultimo esercizio per il quale sia stato approvato il bilancio.
La norma prevede inoltre, nel caso di violazione delle norme procedurali del comma 4, la «revoca della relativa autorizzazione».
Rispetto a tale ultima previsione osserva come non risulti chiaro a quale autorizzazione essa si riferisca.
Il comma 5 disciplina le modalità procedurali dell'esercizio dei poteri di imposizione di condizioni o di opposizione all'acquisto di partecipazioni (ai sensi del comma 1, lettere a) e c).
Tale acquisizione di partecipazioni deve essere notificata entro dieci giorni alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, trasmettendo al contempo le informazioni necessarie, comprensive di una descrizione generale del progetto di acquisizione, dell'acquirente e del suo ambito di operatività, per le valutazioni sulla eventuale sussistenza di una minaccia effettiva di grave pregiudizio per gli interessi essenziali della difesa e della sicurezza nazionale.
Nel caso in cui l'acquisizione abbia a oggetto azioni di una società ammessa alla negoziazione nei mercati regolamentati, la notifica deve essere effettuata qualora l'acquirente venga a detenere, a seguito dell'acquisizione, una partecipazione superiore al due per cento del capitale e devono altresì essere successivamente notificate le acquisizioni al superamento delle soglie del 3 per cento, 5 per cento, 10 per cento, 15 per cento, 20 per cento e 25 per cento.
Il potere di imporre specifiche condizioni di acquisto o di opporsi all'operazione

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è esercitato entro quindici giorni dalla data della notifica, termine che è sospeso qualora si renda necessario richiedere informazioni all'acquirente, per una sola volta, fino al ricevimento delle informazioni richieste, rese entro il termine di dieci giorni. Eventuali richieste di informazioni successive alla prima non sospendono i termini, decorsi i quali l'acquisto può essere effettuato.
La norma specifica che fino alla notifica e, successivamente, comunque fino alla decorrenza del termine per l'imposizione di condizioni o per l'esercizio del potere di opposizione, i diritti di voto e comunque quelli aventi contenuto diverso da quello patrimoniale, connessi alle azioni che rappresentano la partecipazione rilevante, sono sospesi.
Inoltre, salvo che il fatto costituisca reato, nel caso di inosservanza delle condizioni relative alla sicurezza degli approvvigionamenti, alla sicurezza delle informazioni, ai trasferimenti tecnologici, al controllo delle esportazioni, nel caso di acquisto di partecipazioni in imprese strategiche nel comparto difesa e sicurezza, si prevede una sanzione amministrativa pecuniaria fino al doppio del valore dell'operazione, comunque non inferiore all'uno per cento del fatturato realizzato in ciascuna impresa nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'operazione (in analogia con quanto già previsto dal comma 4).
In caso di esercizio del potere di opposizione all'acquisto di partecipazioni, al cessionario è inibito l'esercizio dei diritti di voto e di quelli aventi contenuto diverso da quello patrimoniale, connessi alle azioni che rappresentano la partecipazione rilevante; questi dovrà cedere le stesse azioni entro un anno.
In caso di mancata ottemperanza il tribunale, su richiesta della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ordina la vendita delle suddette azioni, secondo le procedure di cui all'articolo 2359-ter del codice civile (relativo alla vendita di azioni acquistate in violazione dei limiti all'acquisto di azioni della società controllante).
Il comma 6 prescrive che, ove le attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale individuate dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri si riferiscano a società partecipate, direttamente o indirettamente, dal Ministero dell'economia e delle finanze, l'esercizio dei poteri speciali è deliberato dal Consiglio dei Ministri delibera su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, precisando che le notifiche relative alle procedure di esercizio dei poteri speciali sono rese al Ministero dell'economia e delle finanze.
Il comma 7 prescrive l'aggiornamento, almeno ogni tre anni, dei decreti che individuano le attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e di sicurezza nazionale in relazione alle quali possono essere attivati i poteri speciali.
Il comma 8 demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri, il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa e il Ministro dello sviluppo economico, la definizione delle disposizioni attuative delle norme introdotte dall'articolo, specificando che, fino all'adozione di tale decreto, le competenze inerenti le proposte per l'esercizio dei poteri speciali e le attività procedurali conseguenti sono attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze per le società da esso partecipate, ovvero, per le altre società, al Ministero della difesa o al Ministero dell'interno, secondo i rispettivi ambiti di competenza.
L'articolo 2, comma 1, affida ad uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, aggiornati ogni tre anni, l'individuazione delle reti e degli impianti, dei beni e dei rapporti da considerare come aventi rilevanza strategica per il settore dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni ai fini dell'attivazione dei poteri speciali previsti dall'articolo, analogamente a quanto stabilito dal comma 1 dell'articolo 1, il quale demanda a uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei

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Ministri l'individuazione delle attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale.
Anche in questo caso non è riproposto l'obbligo, previsto all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 332, di previa comunicazione alle Commissioni parlamentari competenti.
I commi da 2 a 4 disciplinano le condizioni e le procedure per l'esercizio del potere di veto da parte dell'esecutivo.
In particolare, il comma 2 prevede l'obbligo di notificare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri (entro dieci giorni e, comunque, prima che ne sia data attuazione) qualsiasi delibera, atto o operazione, adottata da una società che detiene uno o più degli attivi aventi rilevanza strategica, individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che abbia i seguenti effetti:
modifiche della titolarità, del controllo o della disponibilità degli attivi stessi;
cambiamento della loro destinazione, comprese le delibere dell'assemblea o degli organi di amministrazione aventi ad oggetto la fusione o la scissione della società;
trasferimento all'estero della sede sociale;
trasferimento dell'azienda o di rami di essa in cui siano compresi tali attivi o l'assegnazione degli stessi a titolo di garanzia.

La norma specifica che devono essere notificate nei medesimi termini le delibere dell'assemblea o degli organi di amministrazione concernenti il trasferimento di società controllate che detengono i predetti attivi.
Ai sensi del comma 3 con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri, l'esecutivo può esprimere il veto alle delibere, agli atti e alle operazioni di cui al comma 2, ovvero adottati da una società che detiene uno o più degli attivi «strategici» nel settore dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni e che abbiano le specifiche conseguenze - sugli asset medesimi o sulla società - precisate dalla norma.
La condizione per esercitare il potere di veto è che tali operazioni, atti e delibere, diano luogo a una situazione eccezionale di minaccia effettiva di grave pregiudizio per gli interessi pubblici relativi alla sicurezza e al funzionamento delle reti e degli impianti e alla continuità degli approvvigionamenti.
In base al comma 4, la predetta notifica è accompagnata da un'informativa completa, fornita al Governo, sulla delibera, atto o operazione in modo da consentire l'eventuale tempestivo esercizio del potere di veto. Entro quindici giorni dalla notifica, il Presidente del Consiglio dei Ministri comunica l'eventuale veto.
Ricalcando le previsioni dei commi 4 e 5 dell'articolo 1, dalla notifica non deriva, per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, né per la società, l'obbligo di comunicazione al pubblico delle «informazioni privilegiate», posto in capo agli emittenti e alle società quotate dall'articolo 114 del TUF; inoltre il termine è sospeso, per una sola volta, qualora si renda necessario richiedere informazioni alla società, fino al ricevimento delle informazioni richieste, che sono rese entro il termine di dieci giorni.
Le norma dispone inoltre che, fino alla notifica e, comunque, fino al decorso dei termini previsti dal comma (quindici giorni dalla notifica, o più giorni in caso di richiesta di informazioni all'impresa), sia sospesa l'efficacia della delibera, dell'atto o dell'operazione rilevante.
Anche per il settore dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (come per il settore della difesa e della sicurezza disciplinati dall'articolo 1) si prevede la possibilità di graduare l'esercizio dei poteri speciali secondo un criterio di proporzionalità rispetto all'interesse pubblico tutelato, contemplandosi la possibilità che il potere di veto sia espresso nella forma di imposizione di specifiche prescrizioni o condizioni, ogniqualvolta ciò sia sufficiente ad assicurare la tutela degli interessi pubblici

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relativi alla sicurezza e al funzionamento delle reti e degli impianti e alla continuità degli approvvigionamenti.
È prevista altresì la nullità delle delibere, degli atti o delle operazioni adottate o attuate in violazione delle procedure descritte dal comma, nonché la possibilità, per il Governo, di ingiungere alla società e all'eventuale controparte di ripristinare a proprie spese la situazione anteriore.
Salvo che il fatto costituisca reato, è comminata una sanzione amministrativa pecuniaria (analoga a quella indicata all'articolo 1) fino al doppio del valore dell'operazione, e comunque non inferiore all'uno per cento del fatturato cumulato realizzato dalle imprese coinvolte nell'ultimo esercizio per il quale sia stato approvato il bilancio, per chiunque non rispetti le disposizioni procedurali illustrate.
I commi 5 e 6 disciplinano i poteri speciali esercitabili in relazione all'acquisto da parte di soggetti esterni all'Unione Europea di partecipazioni rilevanti in società che detengono attivi di rilevanza strategica.
In particolare, il comma 5 obbliga a notificare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro dieci giorni, l'acquisto a qualsiasi titolo, da parte di un soggetto esterno all'Unione europea, di partecipazioni in società che detengono gli attivi «strategici», ove l'acquisto sia di rilevanza tale da determinare l'insediamento stabile dell'acquirente, in ragione dell'assunzione del controllo della società la cui partecipazione è acquisita.
La notifica è accompagnata da ogni informazione utile alla descrizione generale del progetto di acquisizione, dell'acquirente e del suo ambito di operatività.
La disposizione definisce come «soggetto esterno all'Unione europea» qualsiasi persona fisica o giuridica che non abbia la residenza, la dimora abituale, la sede legale o dell'amministrazione ovvero il centro di attività principale in uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, o che non sia comunque ivi stabilito.
Ai sensi del comma 6, la condizione per l'esercizio del potere speciale è che l'acquisto comporti una minaccia effettiva di grave pregiudizio agli interessi essenziali dello Stato relativi alla sicurezza e al funzionamento delle reti e degli impianti e alla continuità degli approvvigionamenti.
In tale ipotesi, entro quindici giorni dalla notifica dell'acquisto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato su conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri, l'esecutivo può:
condizionare l'efficacia dell'acquisto all'assunzione, da parte dell'acquirente, di impegni diretti a garantire la tutela degli interessi relativi alla sicurezza e al funzionamento delle reti e degli impianti e alla continuità degli approvvigionamenti;
opporsi all'acquisto, in casi eccezionali di rischio per la tutela dei predetti interessi, non eliminabili attraverso l'assunzione dei predetti impegni.

Anche in questo caso (analogamente al potere di opposizione di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge) si prevede la sospensione dei diritti di voto o di quelli aventi contenuto diverso da quello patrimoniale, connessi alle azioni o quote che rappresentano la partecipazione rilevante fino alla notifica e, successivamente, fino alla decorrenza del termine per l'eventuale esercizio del potere di opposizione o imposizione di impegni. Decorsi i predetti termini, l'operazione può essere effettuata.
Analoga è anche la sanzione comminata dalla norma: salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non osservi gli impegni imposti ai sensi del presente comma è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria fino al doppio del valore dell'operazione e comunque non inferiore all'uno per cento del fatturato realizzato in ciascuna impresa nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'operazione.
Parimenti, nel caso di esercizio del potere di opposizione all'acquirente è inibito l'esercizio dei diritti di voto e di quelli aventi contenuto diverso da quello patrimoniale connessi alle azioni che rappresentano la partecipazione rilevante, con obbligo di cessioni delle stesse azioni entro un anno. Nel caso di mancata ottemperanza

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il tribunale, su richiesta del Governo, ordina la vendita delle suddette azioni secondo le procedure di cui all'articolo 2359-ter del codice civile. La disposizione prevede quindi la nullità delle deliberazioni assembleari eventualmente adottate con il voto determinante di tali azioni.
Il comma 7 definisce a livello di norma primaria i criteri di esercizio dei poteri speciali indicati nei commi da 3 a 6 dell'articolo, così come previsto per i settori della difesa e della sicurezza nazionale dai commi 2 e 3 dell'articolo 1.
Al riguardo la norma prevede che i predetti poteri siano esercitati esclusivamente sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori, rappresentati:
a) dall'esistenza, tenuto conto anche delle posizioni ufficiali dell'Unione europea, di motivi oggettivi che facciano ritenere possibile la sussistenza di legami fra l'acquirente e paesi terzi che non riconoscono i principi di democrazia o dello Stato di diritto, che non rispettano le norme del diritto internazionale o che hanno assunto comportamenti a rischio nei confronti della comunità internazionale desunti dalla natura delle loro alleanze o hanno rapporti con organizzazioni criminali o terroristiche o con soggetti ad essi comunque collegati;
b) dall'idoneità dell'assetto risultante dall'atto giuridico o dall'operazione (tenuto conto anche delle modalità di finanziamento dell'acquisizione e della capacità economica, finanziaria, tecnica e organizzativa dell'acquirente) a garantire:
1) la sicurezza e la continuità degli approvvigionamenti;
2) il mantenimento, la sicurezza e l'operatività delle reti e degli impianti.

In parallelo alla previsione del comma 6 dell'articolo 1, il comma 8 stabilisce ove le attività di rilevanza strategica individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri si riferiscono a società partecipate, direttamente o indirettamente, dal Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini dell'esercizio dei poteri speciali il Consiglio dei Ministri delibera su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, al quale sono rese le notifiche prescritte dalle norme in esame.
Analogamente al comma 8 dell'articolo 1, il comma 9 demanda la disciplina attuativa dell'articolo ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri, il Ministro dell'interno, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le Autorità indipendenti di settore, ove esistenti. La norma precisa che, fino all'adozione del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, le competenze inerenti le proposte per l'esercizio dei poteri speciali e le attività conseguenti sono attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze per le società da esso partecipate, ovvero, per le altre società, al Ministero dello sviluppo economico o al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo i rispettivi ambiti di competenza.
L'articolo 3, comma 1, specifica che l'acquisto da parte di soggetti esterni all'Unione europea di partecipazioni in società che detengono attivi individuati come strategici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, e 2, comma 1, è consentito a condizione di reciprocità.
Il comma 2, primo periodo, abroga l'articolo 2 del decreto-legge n. 332 del 1994, recante la disciplina dei poteri speciali, che è sostituita dagli articoli 1 e 2 del decreto-legge, a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo dei decreti di cui all'articolo 1, comma 1, e di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge stesso.
La norma specifica, al secondo periodo, che gli amministratori senza diritto di voto eventualmente nominati ai sensi del predetto articolo 2, in carica alla data della sua abrogazione, cessano alla scadenza del mandato.
I commi 3 e 4 dispongono, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri

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previsti dagli articoli 1 e 2 del decreto-legge, la cessazione dell'efficacia delle disposizioni attributive dei poteri speciali relative a talune società contenute in alcuni decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di attuazione del decreto-legge n. 332 del 1994, nonché le clausole statutarie incompatibili con la nuova disciplina in materia di poteri speciali.
Il comma 5 modifica, in armonia con il contenuto degli articoli 1 e 2 del decreto-legge, l'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 332, al fine di prevedere che la possibilità di introdurre nello statuto un limite massimo di possesso azionario (non superiore al 5 per cento) riguarda non più le società indicate dall'articolo 2 del decreto-legge n. 332 del 1994, abrogato dal decreto-legge in esame, ma quelle operanti nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, dell'energia, dei trasporti e delle telecomunicazioni.
I commi 6, 7 e 8, rispettivamente, estendono il rito abbreviato del processo amministrativo anche ai provvedimenti adottati nell'esercizio dei poteri speciali inerenti alle attività di rilevanza strategica nei settori della difesa e della sicurezza nazionale e nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, sancendo inoltre, in tale materia, la competenza esclusiva del giudice amministrativo e, in particolare, del tribunale amministrativo regionale del Lazio.
L'articolo 4 reca la clausola di invarianza degli effetti finanziari, mentre l'articolo 5 dispone in merito all'entrata in vigore del provvedimento, prevista a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto-legge nella Gazzetta Ufficiale.
Ritiene quindi opportuno che il Governo chiarisca alcuni elementi importanti per l'esame del provvedimento.
In primo luogo sarebbe opportuno conoscere se l'Esecutivo ritenga che il decreto-legge consenta di chiudere la procedura di infrazione avviata dalla Commissione europea sulla previgente normativa in materia di poteri speciali.
In secondo luogo, considerata l'evoluzione delle formule che sono state utilizzate dal legislatore per giustificare la previsione dei poteri speciali, passandosi dalla nozione di «pregiudizio ad interessi vitali dello Stato» a quella, contenuta nel decreto-legge in esame, di «interessi essenziali della difesa e della sicurezza nazionale» e di «rilevanza strategica per il settore dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni», appare importante capire come tale evoluzione delle formule giuridiche utilizzate si inserisca rispetto alla normativa comunitaria in materia.
In considerazione del fatto, già sottolineato, che le norme recate dal provvedimento assumono valenza più generale di quelle contenute nell'abrogato articolo 2 del decreto-legge n. 332 del 1994, le quali si riferivano alle sole società partecipate pubbliche, evidenzia quindi come assuma rilievo fondamentale la definizione dei criteri per l'esercizio dei poteri speciali previsti dal provvedimento, risultando pertanto fondamentale conoscere quale siano gli orientamenti che il Governo abbia maturato in proposito.
Sottolinea inoltre la necessità di chiarire, con riferimento alla clausola di reciprocità contenuta nell'articolo 3, comma 1, se tale previsione possa collidere con norme in materia contenute in singoli trattati bilaterali stipulati dall'Italia con Paesi extra UE.
Sempre con riferimento all'articolo 3, evidenzia come l'abrogazione, disposta dal comma 2, dell'articolo 2 del decreto-legge n. 332 del 1994, mantenga in vigore altre norme, recate dal già citato articolo 4 della legge finanziaria 2004, che completavano la disciplina sui poteri speciali del medesimo articolo 2 del decreto-legge n. 332.
Inoltre, con riferimento ai commi 3 e 4 dello stesso articolo 3, che fanno cessare l'efficacia dei provvedimenti attributivi di poteri speciali relativi alle società Finmeccanica, ENEL e SNAM, rileva come non risultino invece richiamati i provvedimenti relativi ai poteri speciali introdotti nello statuto dell'ENI.

Alberto GIORGETTI (PdL), relatore per la V Commissione, richiamandosi alle considerazioni svolte dal relatore per la VI Commissione, sottolinea come il provvedimento

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in esame sia particolarmente interessante per le Commissioni riunite, intervenendo sotto il profilo del sostegno a settori considerati strategici dell'economia.
Evidenzia quindi come l'obiettivo sia quello di garantire la tutela di asset da presidiare nell'interesse del Paese e come il decreto-legge costituisca l'occasione per introdurre una normativa che abbia l'ambizione di essere un punto di riferimento anche per gli altri Paesi dell'Unione europea. A tal proposito chiede al Governo se la normativa recata dal provvedimento in esame sia stata dettata essenzialmente dalla contingenza di dovere chiudere la procedura aperta dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea, ovvero si ponga l'obiettivo di una regolazione strutturale del fenomeno. In particolare, ritiene opportuno chiarire se la disciplina in esame sia stata definita dal Governo in linea di continuità e sviluppando le disposizioni già recate dall'articolo 7 del decreto-legge n. 34 del 2011 sull'intervento della Cassa depositi e prestiti nelle società operanti nei settori strategici.
Osserva inoltre come sarebbe opportuno un chiarimento da parte del Governo circa la congruità della nuova disciplina rispetto alla normativa europea in materia, eventualmente anche attraverso un approfondimento delle esperienze degli altri Stati membri dell'Unione.

Gianfranco CONTE, presidente, per quanto riguarda l'organizzazione dei lavori delle Commissioni, ricorda che nella riunione congiunta degli uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni svoltasi il 20 marzo scorso, si era convenuto di fissare il termine per la presentazione di emendamenti alle ore 10,30 di martedì 27 marzo prossimo. In tale contesto ritiene che l'esame preliminare potrebbe concludersi nella stessa mattinata di martedì 27, in una seduta che potrebbe svolgersi tra le ore 10 e le ore 12.
L'esame del provvedimento potrebbe quindi proseguire nella mattinata di mercoledì 28, tra le ore 10 e le 13,30, per concludersi, possibilmente, nella giornata di giovedì 29 marzo.
A tale ultimo proposito sottolinea come sarebbe particolarmente opportuno concludere l'esame in sede referente del provvedimento la settimana prossima, atteso che nella settimana successiva gli spazi di lavoro a disposizione delle Commissioni riunite potrebbero risultare particolarmente compressi, in considerazione del fatto che il calendario dei lavori dell'Assemblea potrebbe risultare molto stringente, in relazione all'esigenza di approvare in via definitiva il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 5 del 2012, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo, già approvato dalla Camera in prima lettura, e che dovrebbe essere modificato dal Senato.

Antonio BORGHESI (IdV) fa presente che il suo gruppo sta valutando di chiedere alle Presidenze l'abbinamento al disegno di legge C. 5052 della proposta di legge a sua prima firma n. 4300, che riguarda la medesima materia affrontata dal decreto-legge in esame.

Gianfranco CONTE, presidente, con riferimento alla questione avanzata dal deputato Borghesi, si riserva verificare la possibilità di procedere all'abbinamento della proposta di legge Borghesi C. 4300, fermo restando, comunque, che, trattandosi di un disegno di legge di conversione di decreto-legge, il testo base sarebbe comunque costituito dal disegno di legge C. 5052.

Alberto FLUVI (PD), per quanto riguarda l'organizzazione dei lavori prospettata dal Presidente, non ritiene opportuno che il termine per la presentazione degli emendamenti scada prima della conclusione

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dell'esame preliminare, non consentendo in tal modo ai parlamentari ed ai gruppi di conoscere la posizione del Governo rispetto ad alcune tematiche, segnalate dagli stessi relatori.

Gianfranco CONTE, presidente, comprende le considerazioni espresse dal deputato Fluvi, proponendo pertanto di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 16 di martedì 27 marzo.

Le Commissioni concordano.

Gianfranco CONTE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.35.