CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 31 gennaio 2012
599.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Comitato per la legislazione
COMUNICATO
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COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

  Martedì 31 gennaio 2012. — Presidenza del vicepresidente Doris LO MORO.

  La seduta comincia alle 14.45.

  Doris LOMORO, vicepresidente, rivolge, a nome di tutti i membri del Comitato, i più sentiti auguri al Presidente, onorevole Lussana, per il lieto evento della nascita, domenica scorsa, del secondo figlio.

  Vincenzo GIBIINO, Roberto ZACCARIA e Deodato SCANDEREBECH si associano nel rivolgere i più vivi rallegramenti al Presidente.

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, recante interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri. Esame C. 4909 – Governo – Approvato dal Senato – Rel. Gibiino.
(Parere alla Commissione II).
(Esame e conclusione – Parere con condizione).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Vincenzo GIBIINO, relatore, dopo aver dato brevemente conto del contenuto del provvedimento all'esame, osserva che esso, con l'eccezione delle disposizioni recate dagli articoli 3-bis e 3-ter che intervengono, rispettivamente, in materia di riparazione per ingiusta detenzione e in materia di ospedali psichiatrici giudiziari, reca un contenuto omogeneo. Quanto poi al coordinamento delle norme contenute nel decreto con la normativa vigente, rileva che il provvedimento, in difformità rispetto alle tendenze che di regola si riscontrano nei provvedimenti d'urgenza, effettua puntuali interventi sulle preesistenti fonti normative, che risultano oggetto di modifiche testuali.
  Sempre con riferimento agli aspetti che maggiormente investono la competenza del Comitato per la legislazione, segnala la presenza, all'articolo 3-bis, di una disposizione ad efficacia retroattiva in materia di riparazione per ingiusta detenzione. In particolare, l'articolo in questione dispone l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 314 del codice di procedura penale anche ai procedimenti «definiti anteriormente Pag. 4alla data di entrata in vigore del medesimo codice, con sentenza passata in giudicato dal 1o luglio 1988», senza che, peraltro, vengano esplicitati i criteri che hanno presieduto all'individuazione del suddetto termine ad quem.
  Da ultimo, fa presente che l'articolo 3-ter, comma 2, demanda ad un decreto interministeriale di natura non regolamentare il compito di integrare la disciplina attualmente contenuta in un atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni e alle Province autonome adottato, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo n. 502 del 1992, previa intesa con la Conferenza Stato regioni in data 19 dicembre 1996, sentito il Consiglio superiore di sanità ed avente la forma di decreto del Presidente della Repubblica.
  Illustra quindi la seguente proposta di parere:
  «Il Comitato per la legislazione,
   esaminato il disegno di legge n. 4909 e rilevato che:
   sotto il profilo dell'omogeneità del contenuto:
    il provvedimento ha un contenuto sostanzialmente omogeneo, in quanto reca modifiche puntuali alle disposizioni del codice di procedura penale, nonché ad alcune delle vigenti disposizioni in materia di istituti penitenziari e di camere di sicurezza al fine di limitare la condizione di sovraffollamento delle carceri; a tale ultima finalità appare riconducibile anche la disposizione recata dall'articolo 2-ter – ancorché, intervenendo sulla materia degli illeciti disciplinari dei magistrati, incida su diverso ambito materiale – mentre le disposizioni di cui agli articoli 3-bis e 3-ter, che intervengono, rispettivamente, in materia di riparazione per ingiusta detenzione e in materia di ospedali psichiatrici giudiziari, non appaiono riconducibili né all'ambito materiale né alle finalità perseguite dal provvedimento in esame;
   sotto il profilo dei rapporti con la normativa vigente:
    nel procedere a numerose modifiche della disciplina vigente, il provvedimento – secondo una modalità di produzione normativa che appare conforme allo scopo di semplificare e riordinare la legislazione vigente – effettua puntuali interventi sulle preesistenti fonti normative, che risultano oggetto di modifiche testuali;
    il decreto-legge, all'articolo 2, comma 1-bis, laddove dispone che la persona in stato di arresto o detenzione che necessiti di assistenza medica o psichiatrica debba essere presa in carico dal Servizio sanitario nazionale, secondo quanto già stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 1o aprile 2008, reca una disposizione meramente ricognitiva della normativa vigente, in quanto, da un lato, si limita a richiamare una disciplina previgente e, dall'altro, ribadisce quanto già si evince dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 230 del 1999;
    il provvedimento, all'articolo 3-ter, comma 5, laddove consente l'assunzione di personale qualificato da parte di regioni e province autonome «in deroga alle disposizioni vigenti relative al contenimento della spesa di personale», dispone, in termini generici, una deroga alla normativa vigente, non risultando espressamente indicate le norme derogate;
   sotto il profilo dell'efficacia temporale delle disposizioni:
    esso, all'articolo 3-bis, recante norme in materia di riparazione per ingiusta detenzione, dispone l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 314 del codice di procedura penale anche ai procedimenti «definiti anteriormente alla data di entrata in vigore del medesimo codice, con sentenza passata in giudicato dal 1o luglio 1988», introducendo così una disposizione con effetti retroattivi limitatamente ai destinatari di sentenza passata in giudicato tra il 1o luglio 1988 e il 24 ottobre 1989 e delineando un procedimento ad hoc quanto al termine per la presentazione della domanda di riparazione (sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione) per i nuovi beneficiari dell'istituto della riparazione;Pag. 5
   sul piano dei rapporti tra le fonti primarie e le fonti subordinate:
    il decreto-legge, all'articolo 3-ter, comma 2, demanda ad un decreto interministeriale di natura non regolamentare la definizione, «ad integrazione di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997», di «ulteriori requisiti (...) relativi alle strutture destinate ad accogliere le persone cui sono applicate le misure di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e dell'assegnazione a casa di cura e custodia», sulla base dei criteri indicati al successivo comma 3. Si assegna così ad un atto che – come più volte segnalato dal Comitato per la legislazione – la Corte Costituzionale nella sentenza n. 116 del 2006 ha qualificato come «un atto statale dalla indefinibile natura giuridica», il compito di integrare una disciplina dettata da un atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni e alle Province autonome adottato, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo n. 502 del 1992, previa intesa con la Conferenza Stato regioni in data 19 dicembre 1996, sentito il Consiglio superiore di sanità ed avente la forma di decreto del Presidente della Repubblica;
   sul piano della corretta formulazione e della tecnica di redazione del testo:
    il provvedimento, all'articolo 1, comma 1, lettera a), laddove prevede l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 391 del codice di procedura penale «in quanto compatibili», contiene un richiamo normativo generico, mentre, all'articolo 1, comma 1, lettera b-bis), adotta l'espressione «Fuori dai casi», in luogo di quella più corretta: «Oltre ai casi»;
    infine, il disegno di legge non è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN), né è provvisto della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), senza che nella relazione di accompagnamento si riferisca in merito all'eventuale esenzione dall'obbligo di redigerla, in difformità dunque da quanto statuito dall'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 170 del 2008;
   ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis e 96-bis del Regolamento, debba essere rispettata la seguente condizione:
   sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:
     sia valutata la congruità delle disposizioni dettate dai commi 2 e 3 dell'articolo 3-ter, i quali, rispettivamente, demandano ad un decreto interministeriale di natura non regolamentare – qualificato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 116 del 2006 come «un atto statale dalla indefinibile natura giuridica» – il compito di integrare le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, recante approvazione di un atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni e alle Province autonome (adottato, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo n. 502 del 1992, previa intesa con la Conferenza Stato regioni in data 19 dicembre 1996, sentito il Consiglio superiore di sanità) e indicano «i criteri» nel rispetto dei quali deve essere adottato il decreto in questione.»

  Roberto ZACCARIA, condividendo la proposta di parere formulata dal relatore, esprime apprezzamento per il fatto che il rilievo formulato – volto a censurare la disposizione recata dal comma 2 dell'articolo 3-ter, laddove dispone che un decreto interministeriale di natura non regolamentare modifichi i contenuti di un atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni e alle Province autonome avente la forma di un decreto del Presidente della Repubblica – sia oggetto di una condizione e non di una semplice osservazione.

  Doris LO MORO, vicepresidente, condivide anch'ella la proposta di parere del relatore, che si inscrive in una consolidata linea giurisprudenziale del Comitato.

  Il Comitato approva la proposta di parere.

  La seduta termina alle 15.