CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 31 gennaio 2012
599.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
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AUDIZIONI

  Martedì 31 gennaio 2012. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE.

  La seduta comincia alle 12.10.

Audizione del Direttore dell'Agenzia delle entrate, sulle tematiche relative all'azione di contrasto dell'evasione fiscale ed ai rapporti tra fisco e contribuenti.
(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione).

  Gianfranco CONTE, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati.

  Attilio BEFERA, Direttore dell'Agenzia delle entrate, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

  Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Francesco BARBATO (IdV), Giampaolo FOGLIARDI (PD), Maurizio FUGATTI (LNP), Alessandro PAGANO (PdL), Maurizio LEO (PdL), Silvana Andreina COMAROLI (LNP), Marco PUGLIESE (Misto-G.Sud-PPA), Cosimo VENTUCCI (PdL), Alberto FLUVI (PD), Ivano STRIZZOLO (PD), Guglielmo VACCARO (PD) e Angelo CERA (UdCpTP), ai quali replica Attilio BEFERA, Direttore dell'Agenzia delle entrate.

  Dopo un intervento della deputata Silvana Andreina COMAROLI (LNP), riprende la sua replica Attilio BEFERA, Direttore dell'Agenzia delle entrate.

  Gianfranco CONTE, presidente, ringrazia il dottor Befera e dichiara conclusa l'audizione.

  La seduta termina alle 14.25.

  N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

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SEDE CONSULTIVA

  Martedì 31 gennaio 2012. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE.

  La seduta comincia alle 14.25.

Disposizioni per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle manifestazioni dei cortei in costume, delle rievocazioni e dei giochi storici.
Nuovo testo unificato C. 3461 e abb.
(Parere alla VII Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Nulla osta).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Amato BERARDI (PdL), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata ad esaminare, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti la materia tributaria, ai fini dell'espressione del parere alla VII Commissione Cultura, il nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 3461 Realacci e C. 3605 Goisis, recante disposizioni per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle manifestazioni dei cortei in costume, delle rievocazioni e dei giochi storici, come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente.
  L'articolo 1 stabilisce i princìpi generali dell'intervento legislativo, ai sensi dei quali la Repubblica riconosce, tutela e valorizza le manifestazioni dei cortei in costume, delle rievocazioni e dei giochi storici, quali componenti del patrimonio culturale identitario e del sistema economico, sociale e turistico del Paese.
  Il comma 2 definisce come manifestazioni dei cortei in costume, delle rievocazioni e dei giochi storici le rappresentazioni di carattere rievocativo delle singole comunità territoriali che rispettano documentati criteri di veridicità storica, mediante forme di espressione artistica appartenenti al patrimonio nazionale di cultura, arte e tradizioni.
  L'articolo 2 stabilisce le finalità della legge, la quale prevede che lo Stato, le regioni e gli enti locali cooperino ai seguenti obiettivi:
   a) diffusione e svolgimento delle manifestazioni dei cortei in costume, delle rievocazioni e dei giochi storici a livello locale, nazionale e internazionale, nel rispetto dell'integrità e del benessere delle persone e degli animali;
   b) promozione e sostegno finanziario per la realizzazione delle manifestazioni dei cortei in costume, delle rievocazioni e dei giochi storici, nei limiti delle risorse finanziarie indicate dall'articolo 5;
   c) sostegno di manifestazioni dei cortei in costume, delle rievocazioni e dei giochi storici rivolte alle comunità regionali residenti all'estero;
   d) promozione di centri audiovisivi per la valorizzazione delle iniziative regionali e locali, al fine di conservare la memoria delle manifestazioni dei cortei in costume, delle rievocazioni e dei giochi storici;
   e) cooperazione con le istituzioni scolastiche e con le università per approfondire la conoscenza degli eventi e delle tradizioni alle quali fanno riferimento le predette manifestazioni.

  Il comma 2 fa salve le competenze in materia spettanti alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano.
  L'articolo 3 prevede, al comma 1, che ciascuna regione istituisca con legge l'albo regionale delle manifestazioni dei cortei in costume, delle rievocazioni e dei giochi storici, e provveda alla gestione dell'albo stesso.
  Ai sensi del comma 2 i requisiti e le modalità per l'iscrizione agli albi, nonché i provvedimenti di sospensione, revoca e decadenza, sono determinati dalla legge regionale. Pag. 62
  Il comma 3 indica i principi di cui le regioni devono tenere conto nella determinazione dei criteri per l'ammissione agli albi e per i provvedimenti di sospensione, revoca e decadenza, prevedendosi al riguardo di far riferimento all'effettiva rappresentazione della tradizione storico-culturale ed all'effettivo radicamento della manifestazione nella tradizione storica locale.
  L'articolo 4, comma 1, istituisce, presso il Ministero per i beni e le attività culturali, il Consiglio nazionale delle manifestazioni dei cortei in costume, delle rievocazioni e dei giochi storici.
  La disposizione prevede che il Consiglio è presieduto dal Ministro per i beni e le attività culturali o da un suo delegato ed è composto da tre rappresentanti, designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e da un esperto designato dal Ministro per i beni e le attività culturali, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti
  Ai sensi del comma 2 il Consiglio, ha il compito di:
   a) istituire una banca dati generale delle manifestazioni dei cortei in costume, delle rievocazioni e dei giochi storici;
   b) censire le manifestazioni dei cortei in costume, delle rievocazioni e dei giochi storici sulla base delle comunicazioni annuali delle regioni e delle province autonome;
   c) pubblicare e aggiornare annualmente, sul sito internet istituzionale del Ministero per i beni e le attività culturali, la banca dati delle manifestazioni dei cortei in costume, delle rievocazioni e dei giochi storici;
   d) attuare le misure di promozione e sostegno finanziario dei cortei in costume, delle rievocazioni e dei giochi storici previste dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del provvedimento, sulla base di criteri definiti con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, previo parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari.

  Ai sensi del comma 3 le regioni e le province autonome sono tenute ad inviare annualmente al Consiglio copia aggiornata degli albi di cui all'articolo 3.
  L'articolo 4-bis prevede, al comma 1, che il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dei beni culturali e il Ministro dell'interno, con proprio decreto indichi i requisiti minimi di sicurezza per l'incolumità pubblica e per il benessere degli animali impiegati nelle manifestazioni di cui al comma 1 dell'articolo 1.
  Il comma 2 stabilisce che le manifestazioni nelle quali sono utilizzati equidi al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficiali, devono essere autorizzate previa presentazione di una relazione tecnica del comitato organizzatore, integrata da un veterinario dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente e previo parere favorevole della Commissione comunale o provinciale per la vigilanza sull'apertura di teatri o di luoghi di pubblico spettacolo prevista dall'articolo 141 regolamento di attuazione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, la quale verifica il rispetto dei requisiti tecnici e delle condizioni essenziali di sicurezza indicati dal decreto ministeriale di cui al comma 1 dell'articolo.
  L'articolo 5 reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal provvedimento, stabiliti nel limite di 100.000 euro annui per ciascuno degli anni 2012 e 2013. A tale onere si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo unico per lo spettacolo, istituito dall'articolo 1 dalla legge n. 163 del 1985.
  Rileva come il provvedimento non presenti profili problematici per gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, proponendo quindi di esprimere su di esso nulla osta.

  La Commissione approva la proposta del relatore.

  La seduta termina alle 14.30.